Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Devi uscire dal forfettario se superi 85.000 euro annui. Oltre 100.000 euro l’uscita è immediata. Restano le altre cause di esclusione: partecipazioni vietate, controllo di S.r.l. “connessa”, e soglie su lavoro dipendente.
- Soglie 85.000/100.000 euro: si verificano per cassa, su base annua, senza pro-rata nei mesi di avvio.
- Oltre 100.000 euro: IVA da subito; il reddito dell’anno passa all’IRPEF ordinaria.
- Cause extra-soglia attive: partecipazioni in società di persone, controllo S.r.l. omogenea, spese per personale oltre 20.000 euro, reddito da dipendente elevato.
Quando scatta l’uscita dal regime forfettario
Soglia dei 85.000 euro e principio di cassa
Il limite di 85.000 euro è annuale. Devi considerare gli incassi effettivamente ricevuti nell’anno secondo il principio di cassa. Significa: contano solo i pagamenti incassati, non le fatture emesse e non ancora riscosse.
La base legale è la Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, come modificata. Puoi verificare il testo aggiornato su Normattiva. La soglia a 85.000 euro e l’uscita immediata oltre 100.000 euro sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 e sono tuttora vigenti ad agosto 2026.
Non esiste un riproporzionamento dei limiti se avvii l’attività a metà anno. Anche se apri la partita IVA a giugno od ottobre, il tetto resta 85.000 euro su base annua. In pratica, monitori gli incassi cumulati del calendario.
Tra 85.001 e 100.000 euro: uscita dall’anno successivo
Se a fine anno gli incassi superano 85.000 euro ma non oltrepassano 100.000 euro, resti in forfettario fino al 31 dicembre. Dal 1° gennaio successivo passi al regime ordinario.
Nell’anno di superamento “moderato” continui a emettere fatture senza IVA e non subisci ritenute d’acconto. Dal 1° gennaio dell’anno dopo applichi IVA e valuti il passaggio alle ritenute d’acconto se sei un professionista.
La regola discende dall’art. 1, comma 71, della Legge 190/2014, come modificato. Per approfondire, consulta le circolari dell’Agenzia delle Entrate del 2019 e del 2023.
Oltre 100.000 euro: uscita immediata nell’anno
Se superi 100.000 euro di incassi nell’anno, esci dal forfettario subito, dal momento in cui oltrepassi la soglia. Da quel punto devi applicare l’IVA sulle fatture successive.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di superamento della soglia “rafforzata”, il regime ordinario per l’imposta sul reddito si applica all’intero anno. Quindi calcoli il reddito 2026 con le regole ordinarie, deducendo i costi reali.
Questa interpretazione è stata diffusa con prassi ufficiali (Agenzia delle Entrate, circolare del 2023). La base normativa resta l’art. 1, comma 71, della Legge 190/2014, come riformulato dalla Legge di Bilancio 2023.
Altre cause di esclusione dal forfettario, oltre alle soglie
Partecipazioni vietate e controllo di S.r.l. “omogenea”
Resti escluso dal forfettario se partecipi a società di persone o associazioni professionali. La norma intende evitare doppie posizioni fiscali parallele.
Se controlli direttamente o indirettamente una S.r.l. che svolge attività riconducibile alla tua, scatta l’esclusione. “Riconducibile” significa che l’attività della società e la tua partita IVA operano nello stesso settore o filiera economica.
Queste regole sono nel corpo della Legge 190/2014 (commi sulle cause di esclusione) e sono state più volte chiarite dall’Agenzia delle Entrate. Verifica i testi consolidati su Normattiva.
Rapporti con il datore di lavoro e reddito da dipendente
Se fatturi in modo prevalente al tuo attuale datore di lavoro o a quello dei due anni precedenti, rischi l’esclusione. La ratio è evitare false partite IVA che mascherano rapporti di lavoro.
Conta anche il reddito da lavoro dipendente. La soglia storica era 30.000 euro annui lordi. Nel 2026 è elevata a 35.000 euro, salvo eccezioni applicative se il rapporto è cessato. Controlla sempre la disciplina vigente nell’anno d’imposta.
Le basi sono nei commi 57 e seguenti della Legge 190/2014, e nei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate. Per la parte lavoro dipendente consulta anche le risorse del Ministero del Lavoro.
Altre esclusioni: regimi IVA speciali, residenza, spese per personale
Non puoi applicare il forfettario se adotti regimi IVA speciali (per esempio agricoltura o editoria). Sono cause ostative scritte nella Legge 190/2014.
Se sei non residente fuori UE/SEE senza un reddito prodotto in Italia rilevante, rischi l’esclusione. La residenza fiscale e la presenza di una stabile organizzazione vanno valutate con attenzione.
Se nell’anno precedente hai sostenuto spese per dipendenti o collaboratori oltre 20.000 euro complessivi, scatta l’esclusione. “Collaboratore” qui include co.co.co. e collaborazioni familiari inquadrate.
Cosa succede quando esci: IVA, IRPEF, contributi e adempimenti
IVA e fatturazione elettronica
Se esci oltre i 100.000 euro, dal superamento applichi l’IVA in fattura e versi l’imposta con le liquidazioni periodiche. La fattura elettronica resta obbligatoria anche nel forfettario; non cambia lo strumento, cambia il contenuto IVA.
Se esci dall’anno successivo, inizi ad applicare l’IVA dal 1° gennaio. Prepara i codici IVA, aggiorna i listini e informa i clienti delle nuove regole di rivalsa.
Ricorda le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere tramite SdI per le fatture estere. Le scadenze sono trimestrali.
IRPEF 2026 e deduzione dei costi reali
Nel regime ordinario il reddito si calcola come differenza tra ricavi e costi deducibili. Puoi dedurre spese inerenti, ammortamenti e contributi previdenziali. Puoi detrarre l’IVA sugli acquisti se quella a credito è ammessa.
Le aliquote IRPEF 2026 sono a tre scaglioni: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.001 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro. Restano le addizionali regionali e comunali. L’IRAP per le persone fisiche esercenti attività è esclusa da tempo.
Se superi i 100.000 euro a metà anno, l’IRPEF ordinaria si applica all’intero anno. Dovrai ricostruire costi e ricavi annuali con scritture ordinarie.
Ritenute d’acconto, acconti e contributi previdenziali
Nel forfettario non subisci ritenuta d’acconto. Se passi all’ordinario, le prestazioni professionali tornano soggette a ritenuta del 20% operata dal cliente sostituto d’imposta. Dovrai aggiornare la dichiarazione in fattura.
Gli acconti IRPEF cambiano base di calcolo, perché cambia il regime. Valuta gli acconti di novembre e giugno per evitare sanzioni. Puoi optare per il metodo previsionale se stimi un reddito più basso.
I contributi previdenziali non dipendono dal regime fiscale. Resti iscritto alla gestione INPS o alla cassa professionale. I contributi sono deducibili dal reddito.
Regola decisionale rapida
Se… allora… con nessi logici chiari
Se a fine anno i tuoi incassi sono fino a 85.000 euro, allora resti nel forfettario l’anno dopo. Continui senza IVA e senza ritenute.
Se a fine anno i tuoi incassi sono tra 85.001 e 100.000 euro, allora resti in forfettario fino al 31 dicembre e passi all’ordinario dal 1° gennaio successivo.
Se durante l’anno superi 100.000 euro di incassi, allora esci subito. Da quel momento emetti fatture con IVA e, per l’IRPEF, l’intero anno diventa “ordinario”.
Se controlli una S.r.l. con attività riconducibile o partecipi a una società di persone, allora non puoi applicare il forfettario, a prescindere dalle soglie.
Se hai reddito da lavoro dipendente oltre la soglia 2026 (35.000 euro salvo eccezioni) o fatturi prevalentemente al tuo datore, allora scatta l’esclusione. Verifica sempre la tua situazione contrattuale.
Esempi pratici (2026)
Esempio 1: supero i 90.000 euro
Incassi 90.000 euro nel 2026. Rientri nella fascia 85.001-100.000. Resti in forfettario fino al 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 entri nell’ordinario e applichi l’IVA.
Nel 2026 paghi l’imposta sostitutiva forfettaria. Nel 2027 paghi IRPEF ordinaria, con possibilità di dedurre i costi reali.
Esempio 2: supero i 100.000 euro a ottobre
Arrivi a 100.500 euro di incassi il 10 ottobre 2026. Dal 10 ottobre emetti fatture con IVA. Per l’IRPEF, il 2026 diventa ordinario su tutto l’anno.
Dovrai ricostruire i costi da gennaio a dicembre. Potrai far valere IVA a credito sugli acquisti solo da quando sei entrato in IVA.
Esempio 3: avvio a ottobre, incasso 30.000 euro
Apri a ottobre 2026 e incassi 30.000 euro entro fine anno. Niente pro-rata dei limiti. Sei comunque sotto 85.000 euro, quindi resti legittimamente nel forfettario anche per il 2027.
Monitora gli incassi 2027: se superi 85.000 euro ma non 100.000, uscirai dal 2028. Oltre 100.000, uscita immediata.
Esempio 4: controllo una S.r.l. del mio stesso settore
Sei sviluppatore software con controllo di una S.r.l. che sviluppa software. Anche con incassi sotto 85.000 euro, la causa ostativa ti esclude dal forfettario.
Devi quindi applicare il regime ordinario, con IVA e IRPEF a scaglioni, fin da subito.
| Scenario | Quando scatta | Effetti IVA | Effetti IRPEF | Altri adempimenti | Tempistiche chiave |
|---|---|---|---|---|---|
| Resti nel forfettario | Incassi annui fino a 85.000 euro | Nessuna IVA in fattura | Imposta sostitutiva forfettaria | Nessuna ritenuta subita; e-fattura obbligatoria | Verifica a fine anno per l’anno successivo |
| Uscita l’anno successivo | Incassi tra 85.001 e 100.000 euro | Nessuna IVA fino al 31/12; IVA dal 1/1 anno dopo | Forfettario nell’anno; ordinario dall’anno dopo | Aggiorna codici IVA e lettera d’incarico ai clienti | Preparazione al passaggio entro dicembre |
| Uscita immediata | Superi 100.000 euro durante l’anno | IVA da subito sulle fatture successive | Ordinario su tutto l’anno (deduci i costi reali) | Nuove liquidazioni IVA; possibili ritenute per i professionisti | Decorrenza dal giorno del superamento |
| Esclusione per partecipazioni/controllo | Partecipi a società di persone o controlli S.r.l. omogenea | Sarai in regime IVA ordinario | IRPEF a scaglioni | Valuta l’assetto societario e la riconducibilità dell’attività | Verifica all’ingresso e ogni anno |
| Esclusione per lavoro dipendente | Reddito da dipendente oltre soglia 2026 o prevalenza verso il datore | Regime IVA ordinario | IRPEF a scaglioni | Controlla RAL e rapporti con datore attuale/ex | Valutazione annuale al 31 dicembre |
FAQ
Domanda 1: Se apro la partita IVA a metà anno, devo riproporzionare le soglie 85.000/100.000 euro?
Risposta: No. La legge fissa soglie annue basate sul principio di cassa. Non è previsto alcun pro-rata per i mesi di attività ridotti. Quindi, se apri a ottobre, i limiti restano 85.000 e 100.000 euro. Di fatto hai meno tempo per incassare, ma il tetto non cambia. Devi solo monitorare gli incassi cumulati nell’anno. Se resti sotto 85.000 euro, potrai rimanere in forfettario l’anno dopo. Se chiudi tra 85.001 e 100.000, uscirai l’anno successivo. Se superi 100.000, uscirai subito e applicherai l’IVA dal momento dello sforamento, mentre l’IRPEF ordinaria coprirà l’intero anno.
Domanda 2: Quando supero 100.000 euro a novembre, come gestisco le fatture già emesse e l’IVA sugli acquisti?
Risposta: L’IVA si applica da quando superi la soglia. Le fatture emesse prima restano valide senza IVA. Da quel momento le nuove fatture vanno con IVA, aliquota corretta e diciture ordinarie. Per l’IVA a credito, potrai detrarre solo quella degli acquisti effettuati dopo l’ingresso in regime IVA. Gli acquisti ante-sforamento, pur essendo inerenti, non generano diritto alla detrazione se riferiti a un periodo in cui eri fuori campo IVA. Sul fronte delle imposte dirette, l’IRPEF ordinaria si calcola sull’intero anno: dovrai ricostruire il reddito con i costi reali, compresi quelli sostenuti prima dello sforamento. Questo punto è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle prassi del 2023.
Domanda 3: Ho un lavoro dipendente con RAL alta e una partita IVA in forfettario. Qual è la soglia 2026 e ci sono eccezioni?
Risposta: La soglia di reddito da lavoro dipendente considerata ai fini dell’accesso e della permanenza nel forfettario è fissata nel 2026 a 35.000 euro lordi annui. Se superi tale importo, scatta la causa di esclusione, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato e non vi sia riattivazione di rapporti analoghi. Inoltre, se fatturi prevalentemente al datore di lavoro attuale o ai datori dei due anni precedenti, la causa ostativa può operare anche sotto la soglia. La base resta nei commi sulle cause di esclusione della Legge 190/2014 e nei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Verifica ogni anno a dicembre per pianificare correttamente il regime dell’anno successivo.
Domanda 4: Sono socio di maggioranza in una S.r.l. che opera nel mio stesso settore. Posso restare forfettario come persona fisica?
Risposta: No. Il controllo, diretto o indiretto, di una S.r.l. con attività riconducibile alla tua costituisce causa ostativa. La “riconducibilità” si valuta in concreto: oggetto sociale, attività svolta, clientela e ATECO. Se le attività coincidono o si integrano in filiera, l’esclusione opera anche se i tuoi incassi personali sono inferiori a 85.000 euro. Questa regola contrasta artifici di frammentazione del reddito. La disciplina è nella Legge 190/2014 tra le cause di esclusione. Prima di aprire una partita IVA forfettaria, verifica l’assetto societario e l’oggetto sociale della S.r.l.
Domanda 5: Con il passaggio all’ordinario pagherò più tasse? Come stimarlo correttamente nel 2026?
Risposta: Dipende dal mix di margini e costi. Nel forfettario paghi un’imposta sostitutiva su un reddito “presunto”, calcolato applicando il coefficiente di redditività ai ricavi incassati. Non deduci i costi reali, salvo contributi. Nell’ordinario paghi IRPEF progressiva su ricavi meno costi deducibili. Se hai molti costi veri (software, personale, consulenze, affitti, ammortamenti), l’ordinario può ridurre il reddito imponibile. Nel 2026 gli scaglioni sono 23%, 33% e 43%, a cui sommi addizionali. Per stimare: ricostruisci un conto economico annuo realistico, applica gli scaglioni, considera detrazioni e deduzioni, aggiungi i contributi previdenziali dovuti e confronta con l’imposta sostitutiva che avresti nel forfettario. Valuta anche l’IVA: nell’ordinario incassi l’IVA dai clienti ma versi la differenza tra IVA a debito e a credito. Una simulazione completa ti evita sorprese sugli acconti.
