Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Esci dal forfettario l’anno dopo se superi 85.000 euro; esci subito se superi 100.000 euro. In ordinario, nel 2026 le aliquote IRPEF sono 23%, 33%, 43% con regole IVA complete.
- Soglia ricavi: permanenza fino a 85.000 euro; uscita immediata oltre 100.000 euro nell’anno (IVA da applicare dal superamento).
- Cause di esclusione: partecipazioni in società di persone o controllo S.r.l. con attività riconducibile; regimi speciali IVA; residenza non conforme.
- Ordinario 2026: IRPEF a scaglioni 23%-33%-43%; deduzioni e detrazioni riattivate; obblighi IVA e contabili completi.
Che cos’è il regime forfettario nel 2026 e perché si esce
Il regime forfettario è un regime agevolato per partite IVA individuali. Applica un’imposta sostitutiva del 15%, che scende al 5% per i primi cinque anni se l’attività è nuova. Imposta sostitutiva significa che sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP.
Il reddito si calcola con il coefficiente di redditività. È una percentuale che applica ai ricavi incassati (principio di cassa: contano gli incassi, non le fatture emesse). Si deducono poi i contributi previdenziali pagati.
Nel forfettario non si applica l’IVA sulle fatture e non si detrae l’IVA sugli acquisti. Restano l’obbligo di fattura elettronica e gli adempimenti minimi. La base normativa è nella Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, aggiornata da varie Leggi di Bilancio. I testi coordinati sono consultabili su Normattiva. I principi IVA derivano dal DPR 633/1972.
Si esce dal forfettario per limiti di ricavi o per cause di esclusione previste dalla legge. L’uscita può essere differita all’anno successivo oppure immediata se si superano 100.000 euro di ricavi/compensi nell’anno. Questa regola è stata introdotta con modifiche alla Legge 190/2014 dalla Legge di Bilancio 2023 e confermata negli anni successivi. Le istruzioni operative sono richiamate dall’Agenzia delle Entrate.
Requisiti di accesso e permanenza: cosa controllare ogni anno
Soglia di ricavi e incassi
Per restare nel forfettario serve non superare 85.000 euro di ricavi o compensi incassati nell’anno. La soglia si valuta al lordo dell’IVA eventualmente esposta in operazioni particolari e tenendo conto del principio di cassa.
Se superi 85.000 ma resti entro 100.000 euro, esci dal regime dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro, perdi il regime subito e devi applicare l’IVA dalle operazioni effettuate dopo il superamento. Queste regole discendono dall’art. 1, commi 54 e seguenti della Legge 190/2014 come modificati dalla Legge 197/2022. I riferimenti IVA sono nel DPR 633/1972.
Residenza e territorialità
Devi essere residente in Italia. Se risiedi in uno Stato UE/SEE, puoi restare nel forfettario se produci in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. La condizione discende dai commi del regime forfettario nella Legge 190/2014 e dai principi sul reddito prodotti nel territorio dello Stato nel TUIR.
Regimi speciali IVA e partecipazioni
Non puoi adottare il forfettario se svolgi attività soggette a regimi speciali IVA (ad esempio agricoltura, editoria, agenzie di viaggio) o altri metodi forfettari di reddito. La base deriva dal DPR 633/1972 e dalla Legge 190/2014.
Non puoi avere partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari. Non puoi controllare, direttamente o indirettamente, una S.r.l. che svolge attività riconducibile alla tua, valutata tramite codice ATECO (codice che identifica l’attività economica). Se hai queste partecipazioni, scatta la causa di esclusione.
Nuove attività e aliquota al 5%
La riduzione al 5% per i primi cinque anni vale se l’attività è nuova, non prosegue un’attività precedente tua o di un datore di lavoro recente, e soddisfa i requisiti indicati dalla Legge 190/2014. Le prassi dell’Agenzia delle Entrate chiariscono i casi di prosecuzione.
Fatturazione elettronica e contributi
La fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari. Il quadro normativo nasce dal DL 36/2022 e da successive estensioni recepite nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
I contributi previdenziali si versano alla Gestione artigiani/commercianti oppure alla Gestione Separata INPS, o alle Casse professionali. Per artigiani e commercianti è prevista una riduzione del 35% su domanda. Le regole sono nei provvedimenti INPS e nelle norme coordinate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Quando e come si esce dal forfettario
Superamento delle soglie: 85.000 e 100.000 euro
– Fino a 85.000 euro: resti nel forfettario l’anno dopo.
– Oltre 85.000 e fino a 100.000 euro: esci dal forfettario dall’anno successivo e passi al regime ordinario per IVA e imposte.
– Oltre 100.000 euro: perdi il regime subito. Applichi l’IVA dalle operazioni successive al superamento. Per le imposte sui redditi, il passaggio segue le regole della Legge 190/2014 e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. La disciplina IVA si fonda sul DPR 633/1972.
Altre cause di esclusione
– Residenza non conforme (fuori Italia e senza i requisiti UE/SEE).
– Regimi speciali IVA sull’attività svolta.
– Partecipazione in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari.
– Controllo diretto o indiretto di S.r.l. con attività riconducibile alla tua (stesso o affine codice ATECO).
Queste cause rilevano dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si verificano, salvo norme specifiche o comportamenti concludenti.
Scelta volontaria di uscita e vincoli
Puoi optare per il regime ordinario anche se hai i requisiti per il forfettario. L’opzione è vincolante per almeno un triennio, secondo il DPR 442/1997 sulle opzioni fiscali. Si esercita con comportamento concludente e si conferma nella prima dichiarazione IVA utile.
Dopo il triennio, se rispetti di nuovo i requisiti, puoi rientrare nel forfettario.
Adempimenti pratici nel passaggio
Se esci dall’anno successivo: dal 1° gennaio applichi IVA, registri le fatture secondo le regole ordinarie, effettui le liquidazioni periodiche, compili esterometro e dichiarazione IVA. Per le imposte dirette torni all’IRPEF a scaglioni e alle addizionali, con deduzioni e detrazioni.
Se esci in corso d’anno per superamento di 100.000 euro: applichi IVA dalle operazioni successive. Devi adeguare il formato della fattura, aggiornare i registri IVA e le procedure contabili da quel momento. Le operazioni precedenti restano nel regime forfettario.
Regola decisionale rapida
– Incassi previsti entro 85.000 euro: resta nel forfettario.
– Incassi previsti tra 85.001 e 100.000 euro: pianifica l’uscita al 1° gennaio dell’anno dopo. Valuta impatto IVA e IRPEF ordinaria.
– Incassi che possono superare 100.000 euro: predispone fatturazione con IVA dal superamento. Monitora in tempo reale l’incassato.
– Hai partecipazioni in società di persone o controlli una S.r.l. con attività riconducibile: verifica la causa di esclusione e programma l’uscita.
– Trasferisci la residenza estera: se non UE/SEE o non produci almeno il 75% del reddito in Italia, uscirai dal regime.
Forfettario vs ordinario nel 2026: imposte e convenienza
Nel 2026 l’IRPEF ordinaria ha tre scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro. Le misure derivano dagli atti di finanza pubblica del biennio 2025-2026. I riferimenti sono nei documenti del MEF e nei testi su Normattiva.
Nel forfettario paghi il 15% (o il 5% per nuove attività) sul reddito determinato con il coefficiente. Non applichi IVA e non deduci costi analitici. Deduce solo i contributi previdenziali versati.
Nell’ordinario torni al reddito analitico. Deduce i costi inerenti. Applichi IVA sulle vendite e detrai l’IVA acquisti. Usi detrazioni IRPEF (familiari, bonus edilizi, spese mediche) e deduzioni. La convenienza dipende da margini, costi e investimenti. Se hai costi elevati e molti acquisti con IVA, l’ordinario può essere vantaggioso.
Valuta anche i contributi: restano dovuti a prescindere dal regime. Per artigiani e commercianti, i contributi minimi e il meccanismo del minimale incidono sul calcolo. Le regole INPS e il Ministero del Lavoro forniscono i riferimenti.
Esempi pratici
Esempio 1: superamento “morbido”
Marco incassa 92.000 euro nel 2026. È sopra 85.000 e sotto 100.000 euro. Nel 2027 uscirà dal forfettario. Dal 1° gennaio 2027 applicherà IVA e IRPEF ordinaria. Nel 2026 resta forfettario per imposte e IVA.
Esempio 2: superamento “secco” oltre 100.000
Sara incassa 101.500 euro il 10 ottobre 2026. Dal 10 ottobre deve applicare IVA sulle operazioni successive. Fino al 9 ottobre le operazioni restano senza IVA. Per l’IRPEF adotterà le regole previste dalla Legge 190/2014 per il cambio in corso d’anno, seguendo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Esempio 3: rientro dopo l’esclusione
Luca ha superato 88.000 euro nel 2025. È uscito nel 2026. Nel 2026 incassa 70.000 euro e non ha cause di esclusione. Nel 2027 potrà rientrare nel forfettario, salvo opzione triennale per l’ordinario in corso.
Esempio 4: partecipazione in S.r.l.
Giulia controlla il 60% di una S.r.l. che svolge la stessa attività del suo codice ATECO. Scatta la causa di esclusione. Uscirà dal forfettario dall’anno successivo alla variazione, secondo i commi della Legge 190/2014 e le prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Esempio 5: esempio storico e cambio soglia
Ilaria è Social Media Manager e nel 2022 ha incassato 80.000 euro. Nel 2022 la soglia era 65.000 euro. È uscita nel 2023. Nel 2023 ha incassato 74.000 euro e non ha cause di esclusione. Dal 2024 ha potuto rientrare perché la soglia è salita a 85.000 euro con la Legge 197/2022.
Adempimenti e calendario del passaggio
Se esci dall’anno successivo
– Emissione fatture con IVA dal 1° gennaio.
– Tenuta dei registri IVA, liquidazioni e dichiarazione IVA annuale.
– Calcolo reddito analitico, acconti e saldi IRPEF, addizionali, contributi.
– Eventuale adesione a regimi contabili semplificati o ordinari secondo il DPR 600/1973.
Se esci in corso d’anno oltre 100.000 euro
– Aggiorna subito l’anagrafica e le impostazioni della fatturazione elettronica.
– Applica IVA dalle operazioni successive. Annota separatamente le operazioni pre e post superamento.
– Prepara la dichiarazione IVA con i dati della frazione d’anno. Segui i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Opzione e vincolo triennale
L’uscita per opzione all’ordinario comporta un vincolo minimo di tre anni, secondo il DPR 442/1997. Superato il triennio puoi revocare l’opzione e rientrare, se hai i requisiti.
Fonti normative e prassi da consultare
– Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario), testi coordinati su Normattiva.
– Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) per soglia a 85.000 euro e uscita immediata oltre 100.000 euro, testi su Normattiva.
– DPR 633/1972 (IVA) e DPR 600/1973 (accertamento e obblighi contabili).
– DPR 442/1997 (opzioni e revoche in materia fiscale, vincolo triennale).
– Documenti e circolari dell’Agenzia delle Entrate su applicazione pratica del regime.
– MEF per scaglioni IRPEF 2026; INPS e Ministero del Lavoro per contribuzione.
| Scenario | Quando esci dal forfettario | Azioni operative e tempistiche | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|
| Ricavi 86.000 euro nel 2026 | Dal 1° gennaio 2027 | Dal 2027 applichi IVA, registri, liquidazioni; IRPEF a scaglioni 23-33-43 | Legge 190/2014, commi 54-89; DPR 633/1972; MEF per IRPEF 2026 |
| Ricavi 101.000 euro il 15/09/2026 | Immediata dal 15/09/2026 per l’IVA | Applica IVA dalle operazioni successive; separa periodo pre/post; dichiarazione IVA frazionata | Legge 197/2022 su modifica forfettario; DPR 633/1972 |
| Controllo S.r.l. con attività riconducibile | Dall’anno successivo alla variazione | Verifica codici ATECO; prepara passaggio a ordinario dal 1° gennaio | Legge 190/2014, cause di esclusione; prassi AdE |
| Opzione volontaria per ordinario nel 2026 | Dal 1° gennaio 2026, vincolo 3 anni | Comportamento concludente; indicazione nella prima dichiarazione IVA utile | DPR 442/1997 (opzioni); DPR 633/1972 |
FAQ
Supero 85.000 euro a dicembre ma resto sotto 100.000: devo applicare subito l’IVA o esco l’anno dopo?
Esci l’anno dopo. La soglia di 85.000 euro determina l’uscita dal forfettario con effetto dal periodo d’imposta successivo. Quindi, se nel 2026 incassi 95.000 euro, nel 2026 resti forfettario per imposta sostitutiva e IVA. Dal 1° gennaio 2027 passi al regime ordinario, applichi l’IVA, tieni i registri, fai le liquidazioni e torni all’IRPEF a scaglioni. La regola discende dall’articolato della Legge 190/2014, come modificata, e dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Ricorda che l’IVA si applica in via immediata solo se superi 100.000 euro nello stesso anno.
Supero 100.000 euro con un’unica fattura a un cliente estero: da quando addebito l’IVA e come documento il superamento?
Devi applicare l’IVA dalle operazioni successive al momento in cui l’incasso ti fa superare 100.000 euro. Il superamento si misura sugli incassi (principio di cassa). Se la fattura che ti fa sforare è verso un cliente estero e l’operazione è non imponibile o fuori campo IVA per regole territoriali, il superamento rileva comunque per la perdita del regime. Da quel momento, per le successive operazioni interne imponibili, addebiti l’IVA e annoti nei registri. Conserva la fattura e la documentazione di incasso che dimostra la data e l’ora del superamento. I riferimenti sono nella Legge 190/2014 come modificata dalla Legge 197/2022 e nel DPR 633/1972 sulle regole IVA e territorialità. Le istruzioni operative sono richiamate dall’Agenzia delle Entrate.
Ho il 51% di una S.r.l. inattiva con oggetto sociale simile al mio ATECO personale: perdo il forfettario anche se la società non fattura?
Sì, il rischio di esclusione esiste anche se la S.r.l. è inattiva. La causa di esclusione riguarda il controllo diretto o indiretto di una S.r.l. che svolge, o è idonea a svolgere, un’attività riconducibile alla tua, valutata per oggetto sociale, attività effettiva e codici ATECO. L’inattività non elimina la riconducibilità. Di norma, l’uscita opera dall’anno successivo a quello in cui nasce la causa. Verifica l’assetto societario, l’oggetto sociale e, se necessario, rimuovi la causa di esclusione prima dell’inizio del nuovo anno. I riferimenti sono nei commi della Legge 190/2014 e nelle risposte interpretative dell’Agenzia delle Entrate.
Mi trasferisco in un Paese UE e produco l’80% del reddito in Italia: posso restare nel forfettario?
Sì, in linea di principio. La disciplina consente l’accesso e la permanenza ai residenti in Stati UE o SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. Devi poterlo dimostrare con documenti idonei (dichiarazioni fiscali, certificazioni di residenza fiscale, documenti contabili). Se scendi sotto il 75%, scatta la causa di esclusione dall’anno successivo. Le basi sono nella Legge 190/2014, nel TUIR per la residenza fiscale e nei documenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate. Verifica anche gli obblighi previdenziali secondo le regole del Ministero del Lavoro e dell’INPS o della tua Cassa.
Ho scelto l’ordinario nel 2026 per convenienza, ma nel 2027 rientro sotto 85.000 euro: posso tornare subito al forfettario?
Se sei uscito per opzione, di norma sei vincolato all’ordinario per almeno tre anni ai sensi del DPR 442/1997. Quindi, anche se nel 2027 rispetti i requisiti del forfettario, il rientro immediato non è possibile se non è trascorso il triennio. Dopo il triennio puoi revocare l’opzione e, se mantieni i requisiti (nessuna causa di esclusione, soglia ricavi entro 85.000 euro), rientrare dal 1° gennaio successivo. Se invece eri uscito per superamento della soglia o altra causa oggettiva, e poi hai ripristinato i requisiti, puoi rientrare già dall’anno successivo alla rimozione della causa, salvo che tu non abbia anche esercitato un’opzione vincolante. Le basi sono nel DPR 442/1997 e nella Legge 190/2014.
