Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il Registro delle imprese ha una sezione ordinaria e cinque sezioni speciali. Le speciali servono alla pubblicità-notizia. Capire dove iscriversi evita sanzioni e ritardi operativi.
- La sezione ordinaria produce pubblicità legale: rende gli atti opponibili ai terzi. Le sezioni speciali danno pubblicità-notizia.
- Il termine standard per depositi e iscrizioni è 30 giorni dall’atto o dall’inizio attività (salvo eccezioni).
- Le sanzioni per tardivo/omesso deposito seguono l’art. 2630 cod. civ. e la Legge 689/1981, con raddoppio oltre 30 giorni.
Cos’è il Registro delle imprese e perché esistono le sezioni speciali
Il Registro delle imprese è l’anagrafe pubblica di imprese e società, tenuta dalle Camere di Commercio. La base giuridica è negli articoli 2188-2202 del codice civile, nella Legge 580/1993 e nel D.P.R. 581/1995. Trovi i testi su Normattiva.
La sezione ordinaria raccoglie iscrizioni con effetti di pubblicità legale. Significa che terzi non possono dire di non conoscere un’informazione iscritta. La mancata iscrizione può quindi creare problemi di opponibilità.
Le sezioni speciali hanno funzione di pubblicità-notizia. Notificano fatti e atti, ma la loro efficacia non dipende dall’iscrizione. Restano validi anche se non depositati. Attenzione però: la legge può imporre comunque l’obbligo di comunicazione, con sanzioni in caso di omissione.
Le comunicazioni avvengono in via telematica con ComUnica, ai sensi del D.P.C.M. 6 maggio 2009. Servono firma digitale, SPID o CNS, e i modelli camerali corretti. Le Camere di Commercio indicano modulistica e diritti di segreteria sul proprio portale istituzionale.
Le cinque sezioni speciali: chi si iscrive e quando
Prima sezione speciale: imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici, artigiani
Imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) svolge coltivazione, selvicoltura, allevamento o attività connesse. L’iscrizione in sezione speciale serve a dare notizia dell’attività e a fruire di agevolazioni settoriali. Per IAP (Imprenditore Agricolo Professionale, D.Lgs. 99/2004) si allegano i requisiti professionali.
Piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) è chi opera con lavoro proprio e familiare, con organizzazione ridotta. L’iscrizione rende trasparenti i dati di base e consente l’accesso a servizi camerali.
Società semplici (art. 2251 e seguenti c.c.) non hanno l’obbligo di iscrizione. L’iscrizione in sezione speciale è facoltativa e ha finalità informativa. Utile per conferire data certa e visibilità a patti sociali e poteri di rappresentanza.
Imprenditore artigiano (L. 443/1985) è chi produce beni o servizi con lavoro prevalentemente proprio. L’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane è coordinata con la sezione speciale del Registro. Le Regioni disciplinano criteri e controlli. Serve la SCIA artigiana al SUAP del Comune.
Seconda sezione speciale: società tra professionisti (STP)
Le STP nascono con l’art. 10 della L. 183/2011 e il D.M. Giustizia 34/2013. Riuniscono professionisti abilitati (avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.) per l’esercizio in forma societaria. L’iscrizione in sezione speciale segnala la compagine e le abilitazioni.
Requisito chiave: la maggioranza dei soci per numero e quote deve essere di professionisti iscritti agli Albi. La società si iscrive anche all’Albo dell’Ordine competente. La sezione speciale del Registro evidenzia la natura professionale del veicolo societario.
Terza sezione speciale: direzione e coordinamento di società
La disciplina dei gruppi è negli artt. 2497 e seguenti c.c. Chi esercita attività di direzione e coordinamento su società controllate deve renderlo noto. Anche le società soggette lo devono dichiarare.
In sezione speciale confluiscono le indicazioni sulla capogruppo, il perimetro, e gli atti rilevanti. L’obiettivo è tutelare soci e creditori, chiarendo chi decide le strategie. Gli amministratori rispondono di omesse indicazioni.
Quarta sezione speciale: imprese sociali
L’impresa sociale è disciplinata dal D.Lgs. 112/2017. È un’organizzazione privata che svolge in modo stabile attività economica di interesse generale, senza scopo di lucro. Deve reinvestire gli utili nella missione sociale.
L’iscrizione nella sezione speciale del Registro è costitutiva dello status di impresa sociale. Occorrono atto costitutivo conforme, oggetto sociale di interesse generale, vincolo di distribuzione limitata degli utili, e meccanismi di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti. Le indicazioni operative arrivano dal Ministero del Lavoro.
Quinta sezione speciale: atti di società di capitali in lingua UE
La pubblicità di atti in lingua ufficiale dell’Unione Europea deriva dal D.Lgs. 100/2008 (attuazione di direttive UE sulla pubblicità societaria) e dal D.P.R. 581/1995. Le società di capitali possono depositare atti e documenti in altra lingua UE, con traduzione in italiano.
La traduzione deve essere asseverata o giurata. La sezione speciale rende accessibili i testi multilingue a investitori e partner esteri. Questa trasparenza riduce rischi interpretativi nei rapporti transfrontalieri.
Ordinaria vs. speciali: effetti, termini e sanzioni
Nella sezione ordinaria, la regola è la pubblicità legale. Esempio: nomina degli amministratori o trasferimenti di sede devono risultare per essere opponibili ai terzi. Il termine tipico è 30 giorni dall’atto, salvo discipline specifiche.
Nelle sezioni speciali, la pubblicità è notizia. Gli atti restano validi anche se non iscritti. Tuttavia, gli obblighi di comunicazione restano e gli amministratori o i legali rappresentanti possono ricevere sanzioni.
L’art. 2630 c.c. punisce il tardivo o omesso deposito con sanzione amministrativa. Gli importi sono aggiornati nel tempo. La prassi camerale applica il raddoppio se l’adempimento avviene oltre 30 giorni. Si applicano le regole generali della Legge 689/1981. Verifica sempre gli importi correnti presso la Camera di Commercio competente.
Regola decisionale rapida
Domande sì/no per scegliere la sezione corretta
1) La tua attività è agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c.? Se sì, prima sezione speciale. Se inoltre qualifichi come IAP, prepara i titoli professionali.
2) Sei un piccolo imprenditore o una società semplice? Se sì, prima sezione speciale (per società semplice l’iscrizione è facoltativa ma utile come prova).
3) Sei un artigiano secondo L. 443/1985 e normativa regionale? Se sì, prima sezione speciale e Albo Artigiani con SCIA al SUAP.
4) Eserciti professioni regolamentate in forma di società? Se sì, seconda sezione speciale (STP) e iscrizione all’Albo professionale.
5) Fai o ricevi direzione e coordinamento di gruppo (artt. 2497 ss. c.c.)? Se sì, terza sezione speciale.
6) Vuoi ottenere la qualifica di impresa sociale (D.Lgs. 112/2017)? Se sì, quarta sezione speciale.
7) Depositi atti di società di capitali anche in un’altra lingua UE? Se sì, quinta sezione speciale con traduzione giurata.
Nota operativa: esistono elenchi e annotazioni tematiche aggiuntive gestite dalle Camere di Commercio (ad esempio per specifici regimi agevolati o categorie speciali). Verifica sempre la casistica presso la tua Camera e sulle fonti normative aggiornate su Normattiva.
Documenti, modulistica e tempi: come presentare la pratica
Strumenti tecnici
Usa la procedura ComUnica per comunicare a Registro, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate in un’unica istanza (D.P.C.M. 6 maggio 2009). Ti serve firma digitale del legale rappresentante. Serve anche la marca da bollo virtuale, se dovuta, e il pagamento dei diritti di segreteria.
Scadenze
Il termine generale è 30 giorni dall’atto, dall’inizio attività o dalla variazione. Alcune pratiche possono avere termini diversi previsti da norme speciali. È prudente inviare entro 10-15 giorni per gestire eventuali sospensioni.
Costi
I costi includono diritti di segreteria, imposta di bollo (quando dovuta) e diritto annuale camerale (L. 580/1993, art. 18 e decreti ministeriali annuali). Il diritto annuale si paga con F24 insieme alle imposte sui redditi, di solito entro il 30 giugno, con eventuale maggiorazione nei 30 giorni successivi.
Sospensione e rigetto
La Camera di Commercio può sospendere la pratica per carenze formali o documentali. Hai un termine per integrare. Se non integri, la pratica viene respinta. Conserva ricevute e protocolli per tracciare i termini e applicare eventuale ravvedimento.
Fonti normative e istituzionali
Le basi sono: codice civile artt. 2188-2202 e 2497-2497-septies; Legge 580/1993; D.P.R. 581/1995; D.P.C.M. 6 maggio 2009 (ComUnica); L. 443/1985 (artigianato) e norme regionali; D.Lgs. 99/2004 (IAP); L. 183/2011 art. 10 e D.M. Giustizia 34/2013 (STP); D.Lgs. 112/2017 (impresa sociale); D.Lgs. 100/2008 (pubblicità atti in lingua UE); Legge 689/1981 e art. 2630 c.c. per sanzioni. Puoi consultare i testi su Normattiva e i portali istituzionali del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
| Scenario | Requisiti principali | Documenti/Modelli | Tempistiche e note |
|---|---|---|---|
| Imprenditore agricolo (prima sezione speciale) | Attività ex art. 2135 c.c.; per IAP requisiti professionali (D.Lgs. 99/2004) | ComUnica; modello I1/IA; eventuale SCIA per attività connesse; autocertificazione IAP o attestazioni regionali | Entro 30 giorni da inizio attività; diritti di segreteria e bollo; verifica AGEA/Regione per titoli IAP |
| Piccolo imprenditore / Società semplice (prima sezione speciale) | Attività minima organizzazione (art. 2083 c.c.); per società semplice iscrizione facoltativa | ComUnica; allegati atto costitutivo e patti; modulo S1/S2 o modelli dedicati | 30 giorni; utilità probatoria e anagrafica; costi ridotti rispetto a sezione ordinaria |
| Imprenditore artigiano (prima sezione speciale + Albo Artigiani) | Prevalenza lavoro proprio; requisiti L. 443/1985 e norme regionali | SCIA al SUAP; ComUnica; schede artigiane; eventuali titoli professionali | Contestuale o entro 30 giorni; controlli della Commissione provinciale; possibili ispezioni |
| Società tra professionisti (seconda sezione speciale) | Maggioranza soci e quote in capo a professionisti abilitati (L. 183/2011) | Atto costitutivo conforme D.M. 34/2013; delibera Ordine; ComUnica mod. S1/S2; elenco soci e Albi | 30 giorni dall’atto; doppia iscrizione: Registro e Albo professionale |
| Direzione e coordinamento (terza sezione speciale) | Sussistenza controllo/indirizzo unificante (art. 2497 c.c.) | Delibere, relazioni, dichiarazioni di soggezione; ComUnica mod. S2 | Immediata o entro 30 giorni dalla deliberazione; obbligo di aggiornamento continuo |
| Impresa sociale (quarta sezione speciale) | Attività di interesse generale; vincoli su utili; governance partecipativa (D.Lgs. 112/2017) | Atto costitutivo e statuto conformi; relazione impact; ComUnica; eventuali pareri Ministero del Lavoro | Iscrizione costitutiva dello status; aggiornamenti annuali su bilancio sociale/relazione |
| Atti in lingua UE (quinta sezione speciale) | Società di capitali; atti in lingua ufficiale UE con traduzione | Documento originale; traduzione giurata/asseverata; ComUnica deposito | 30 giorni dal documento; controlla i formati ammessi e le clausole bilingue |
| Tutte le sezioni (adempimenti ricorrenti) | Mantenere dati aggiornati; pagare diritto annuale | ComUnica variazioni; F24 diritto annuale; eventuali bilanci/relazioni | Deposito entro 30 giorni dalle variazioni; diritto annuale entro scadenze fiscali |
FAQ
Qual è la differenza concreta tra pubblicità legale e pubblicità-notizia?
La pubblicità legale rende gli atti opponibili ai terzi. Se un’informazione è iscritta in sezione ordinaria, chi fa affari con te non può dire di non conoscerla. Esempio tipico: il trasferimento di sede o la nomina dell’amministratore.
La pubblicità-notizia, tipica delle sezioni speciali, rende accessibile l’informazione, ma l’atto resta valido anche senza iscrizione. Questo non significa che puoi ignorare l’obbligo. La legge impone comunque il deposito, con sanzioni in caso di omissione o ritardo. La ratio è la trasparenza, non l’efficacia costitutiva. Le fonti sono il codice civile e il D.P.R. 581/1995, consultabili su Normattiva.
Se sono una società semplice devo iscrivermi per forza?
No. L’iscrizione della società semplice nella prima sezione speciale è facoltativa. Resta però consigliata. Perché? Fornisce data certa a patti sociali e poteri, aiuta nei rapporti con banche e controparti, e rende più semplice provare la rappresentanza.
La natura della società semplice resta quella civilistica. Non diventa commerciale solo perché iscritta. Ricorda che, se svolgi attività commerciale in modo prevalente, il veicolo corretto potrebbe non essere più la società semplice. In quel caso valuta una forma societaria commerciale con iscrizione in sezione ordinaria. Confronta le norme del codice civile sulle società semplici e sulle società di persone.
Come funzionano i termini e le sanzioni per un deposito tardivo?
Il termine generale è 30 giorni dall’atto o dalla variazione. Se depositi oltre 30 giorni, si applica la sanzione dell’art. 2630 c.c., con importi aggiornati e raddoppio in caso di ritardo oltre i 30 giorni. La determinazione esatta dipende dagli aggiornamenti normativi e dalle circolari ministeriali applicative.
La sanzione colpisce i soggetti obbligati (amministratori, liquidatori o il notaio, a seconda dell’adempimento). La Legge 689/1981 regola i profili generali. Molte Camere prevedono il pagamento in misura ridotta se aderisci subito all’ordinanza-ingiunzione. Conserva protocolli e ricevute per dimostrare la data di invio e valutare il ravvedimento.
Per l’imprenditore artigiano basta l’iscrizione alla Camera di Commercio?
No. L’impresa artigiana richiede l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, disciplinato dalla L. 443/1985 e da norme regionali. L’Albo è coordinato con il Registro delle imprese, ma ha una sua istruttoria. Devi presentare SCIA al SUAP del Comune e la modulistica regionale.
La Camera verifica i requisiti: prevalenza del lavoro dell’imprenditore, eventuali abilitazioni tecniche (per impianti, edilizia, autoriparazioni), locali idonei. In caso di dubbi, la Commissione provinciale per l’Artigianato può richiedere integrazioni o disporre verifiche. Senza i requisiti, rischi la cancellazione dall’Albo e sanzioni amministrative regionali, oltre alla perdita di agevolazioni.
Come devo gestire atti in inglese o in un’altra lingua UE per la quinta sezione speciale?
Prepara l’atto nella lingua UE e la traduzione italiana asseverata o giurata. La traduzione deve essere fedele e completa. Allega entrambi i file nella pratica telematica ComUnica. Indica chiaramente il titolo del documento e la lingua originale.
Verifica i formati ammessi e le tassonomie richieste dalla Camera. Alcune specifiche tecniche richiedono PDF/A o firme PAdES. Ricorda che la pubblicità multilingue non sostituisce gli obblighi di deposito in italiano previsti dalla legge italiana. La base giuridica è nel D.Lgs. 100/2008 e nel D.P.R. 581/1995, che trovi su Normattiva.
Esistono altre “sezioni speciali” oltre alle cinque indicate?
Le cinque sezioni speciali descritte sono quelle disciplinate in via generale dal D.P.R. 581/1995 e dalla normativa civilistica. Nel tempo si sono aggiunte evidenze e elenchi tematici gestiti dal Registro, in attuazione di leggi speciali. Un esempio sono particolari elenchi o annotazioni per categorie innovative o agevolate introdotte da decreti settore-specifici.
Queste evidenze non sostituiscono le cinque sezioni speciali, ma le affiancano per esigenze di politica industriale e trasparenza. La mappa aggiornata degli adempimenti è pubblicata dai portali istituzionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Unioncamere. Verifica sempre il tuo caso concreto prima del deposito, anche consultando Normattiva per la versione vigente delle norme.
