Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La dichiarazione IRAP è obbligatoria per società di capitali, società di persone, enti commerciali ed ETS con attività commerciale. Sono esclusi professionisti e ditte individuali persone fisiche dal periodo d’imposta 2022.
- Soggetti obbligati: società di capitali e di persone, enti commerciali, ETS con attività commerciale, PA ed enti non commerciali con personale retribuito. Esclusi i soggetti persone fisiche dal 2022 (Legge 234/2021; D.Lgs. 446/1997).
- Scadenze e invio: telematico entro il 30 novembre dell’anno successivo (DPR 322/1998). Pagamenti con F24: saldo e primo acconto a giugno, secondo acconto a novembre (D.Lgs. 241/1997; DPR 435/2001).
- Calcolo: valore della produzione netta secondo gli artt. 5–10 del D.Lgs. 446/1997, con regole diverse per categorie. Aliquota base 3,9% modulabile dalla Regione.
Cos’è l’IRAP e chi deve presentare la dichiarazione oggi
L’IRAP è l’imposta regionale sulle attività produttive. Colpisce il valore della produzione netta generata sul territorio regionale.
Il presupposto è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata (D.Lgs. 446/1997, art. 2). Per le società e gli enti l’organizzazione si presume sempre.
Dal periodo d’imposta 2022 le persone fisiche titolari di impresa o lavoro autonomo non sono più soggetti IRAP. Quindi non presentano la dichiarazione (Legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 8–9).
Soggetti oggi obbligati alla dichiarazione IRAP
Devono presentare la dichiarazione IRAP:
- Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) e soggetti IRES equiparati.
- Società di persone (S.n.c., S.a.s., studi associati/associazioni tra professionisti).
- Enti commerciali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
- Enti non commerciali che svolgono attività commerciale o che hanno personale retribuito per l’attività istituzionale (artt. 5, 9, 10 D.Lgs. 446/1997).
- Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS quando svolgono attività commerciale o quando hanno personale retribuito nell’attività istituzionale (D.Lgs. 117/2017 e rinvii al D.Lgs. 446/1997).
- Pubbliche Amministrazioni e organismi equiparati (art. 10 D.Lgs. 446/1997).
Non devono dichiarare IRAP: professionisti e ditte individuali persone fisiche, in qualsiasi regime fiscale (ordinario o forfettario), dal 2022.
Come si calcola la base imponibile IRAP
La base imponibile è il “valore della produzione netta”. È diversa per categoria di contribuente. Di seguito la logica generale con riferimenti normativi.
Società di capitali ed enti commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997)
Si parte dalle voci del conto economico civilistico: valore e costi della produzione (classi A e B). Si escludono alcuni costi, tra cui il costo del personale, che non è deducibile in IRAP.
In pratica: ricavi e proventi operativi meno costi operativi ammessi, senza dedurre il personale. Restano esclusi anche interessi passivi e imposte sul reddito.
Esistono deduzioni specifiche per il lavoro dipendente a tempo indeterminato e per determinate aree o categorie (art. 11). Vanno calcolate a parte e sottratte dalla base.
Società di persone e altre imprese (art. 5-bis e rinvii)
Per società di persone si applica un criterio simile, adeguato alla contabilità adottata. La logica resta: si tassa il valore aggiunto prodotto. Anche qui il costo del personale non riduce la base, salvo specifiche deduzioni.
Se la società aderisce ai principi contabili nazionali, si seguono le stesse voci civilistiche con gli aggiustamenti previsti dal decreto.
Enti non commerciali e PA (artt. 10 e 10-bis D.Lgs. 446/1997)
Per le attività istituzionali senza fini di lucro, la base imponibile è calcolata con il metodo “retributivo”. In parole semplici: si sommano retribuzioni, compensi e contributi relativi al personale impiegato.
Se l’ente svolge anche attività commerciale, per quella parte applica le regole ordinarie dell’art. 5.
Aliquote e maggiorazioni regionali
L’aliquota base è 3,9%. Le Regioni possono aumentare o diminuire entro limiti di legge e fissare agevolazioni per settori o territori (D.Lgs. 446/1997, art. 16).
Settori speciali hanno aliquote proprie (es. intermediari finanziari e assicurazioni). Verifica sempre la delibera regionale dell’anno d’imposta di riferimento.
Dichiarazione IRAP: quando e come presentarla
La dichiarazione si invia solo per via telematica (DPR 322/1998, art. 3). Si usa il modello IRAP approvato ogni anno dall’Agenzia delle Entrate.
Scadenza ordinaria: 30 novembre dell’anno successivo al periodo d’imposta. La stessa regola vale per esercizi “a cavallo” con riferimento all’anno di chiusura.
Puoi inviarla direttamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato (consulente fiscale, commercialista, CAF). L’intermediario rilascia impegno e ricevuta.
Pagamenti: saldo e acconti
Il saldo IRAP dell’anno precedente si versa entro la scadenza di giugno dei versamenti delle imposte sui redditi. Spesso è prevista la possibilità di versare entro fine luglio con piccola maggiorazione.
Gli acconti IRAP si versano in due rate: prima a giugno, seconda a novembre. L’acconto complessivo è di norma il 100% dell’imposta dovuta l’anno prima (metodo storico), con ripartizione tipica 40%/60%.
Si versa con modello F24, anche in compensazione con crediti di altre imposte e contributi (D.Lgs. 241/1997, art. 17). Sono dovuti interessi se si sceglie la rateizzazione.
Sanzioni e ravvedimento
Per omessa o tardiva dichiarazione si applicano le sanzioni del D.Lgs. 471/1997. In sintesi: dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con minimo. Se non c’è imposta, sanzione fissa.
La dichiarazione inviata entro 90 giorni è “tardiva” e sanabile con ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997), riducendo sanzioni e interessi se si regolarizza spontaneamente.
Regola decisionale rapida
Usa questa sequenza logica per capire se devi presentare la dichiarazione IRAP e quando.
- Sei una persona fisica (ditte individuali, professionisti), qualsiasi regime? Dal 2022 non presenti IRAP e non versi IRAP.
- Sei una società di capitali, società di persone o ente commerciale? Sì, presenti IRAP e versi saldo/acconti.
- Sei un ETS o un ente non commerciale? Hai personale retribuito per l’attività istituzionale o svolgi attività commerciale? Se sì, presenti IRAP. Se no, di norma non presenti.
- Hai chiuso l’esercizio nell’anno X? Presenti la dichiarazione entro il 30 novembre dell’anno X+1.
- L’imposta dell’anno precedente supera la soglia per l’acconto? Versa l’acconto in due rate (giugno/novembre); se l’importo è basso, puoi versare in un’unica soluzione a giugno.
- Hai inviato oltre i termini? Se entro 90 giorni, ravvedimento con sanzioni ridotte; oltre 90 giorni è omessa, sanzioni piene.
Casi particolari e punti di attenzione
Studi associati e associazioni tra professionisti
Le associazioni tra professionisti non sono persone fisiche. Restano soggetti IRAP anche dopo il 2022. Devono presentare la dichiarazione e gestire saldo e acconti.
Attenzione all’organizzazione di studio. Il costo del personale incide fortemente sulla base imponibile, perché non è deducibile salvo deduzioni specifiche.
Enti del Terzo Settore
Per attività commerciale, l’ETS applica le regole ordinarie dell’art. 5. Per l’attività istituzionale con personale retribuito, si applica il metodo retributivo (art. 10).
Occorre tenere contabilità separata per distinguere attività commerciale e istituzionale quando richiesto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dal D.Lgs. 446/1997.
Pubbliche Amministrazioni e sanità
Le PA e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale applicano regole specifiche sul metodo retributivo e sulle deduzioni del personale (art. 10 e norme speciali). Verificare ogni anno le istruzioni del modello.
Stabili organizzazioni di non residenti
Le stabili organizzazioni sono soggetti IRAP per il valore della produzione generato in Italia. Devono presentare la dichiarazione e versare l’imposta in Italia.
Operazioni straordinarie
Fusioni, scissioni, conferimenti e trasformazioni richiedono attenzione su chi presenta la dichiarazione “ante” e “post” operazione. Le istruzioni del modello IRAP indicano i quadri da usare e le responsabilità dichiarative.
Documenti e controlli utili prima dell’invio
Prepara bilancio o rendiconto, prospetto del calcolo base IRAP, dettaglio deduzioni del personale, prospetto acconti versati, delibera regionale sull’aliquota applicabile.
Verifica l’allineamento tra contabilità e prospetti IRAP: i costi del personale non si deducono in modo ordinario ma tramite deduzioni specifiche. Controlla la corretta rateazione degli acconti.
In caso di enti non commerciali, isola retribuzioni e compensi riferiti all’attività istituzionale. Per ETS, assicurati della corretta separazione contabile.
Riferimenti normativi e prassi
Base giuridica: D.Lgs. 446/1997 (presupposto, base imponibile, aliquote e deduzioni). Obblighi dichiarativi: DPR 322/1998. Versamenti e compensazioni: D.Lgs. 241/1997 e DPR 435/2001.
Abolizione IRAP per persone fisiche: Legge 234/2021, art. 1, commi 8–9. Terzo Settore: D.Lgs. 117/2017, con rinvii al D.Lgs. 446/1997.
Consulta i testi aggiornati su portali istituzionali come Normattiva, Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le istruzioni del modello IRAP annuale chiariscono i casi dubbi.
| Scenario | Obbligo di dichiarazione | Base imponibile di riferimento | Aliquota indicativa | Tempistiche e versamenti | Note operative |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) | Sì | Valore della produzione netta ex art. 5 (costo del personale non deducibile salvo deduzioni art. 11) | 3,9% salvo delibera regionale; settori speciali con aliquote proprie | Dichiarazione: 30/11 anno successivo. Saldo e 1° acconto: giugno. 2° acconto: novembre | Verifica delibera regionale, deduzioni lavoro a tempo indeterminato, acconti in metodo storico o previsionale |
| Società di persone (S.n.c., S.a.s.) | Sì | Valore della produzione netta ex art. 5-bis e rinvii (schema civilistico/contabile) | 3,9% salvo variazioni regionali | Dichiarazione telematica entro 30/11. Versamenti come imposte sui redditi | Attenzione a personale e collaborazioni; deduzioni ex art. 11 |
| Ente commerciale | Sì | Regole art. 5 per l’attività commerciale | 3,9% con possibili maggiorazioni regionali | Invio telematico entro 30/11; F24 per saldo/acconti | Eventuale contabilità separata se svolge anche attività non commerciale |
| ETS con attività commerciale | Sì | Regole art. 5 per la parte commerciale; metodo retributivo per istituzionale | Aliquota regionale ordinaria o agevolata se deliberata | Scadenze ordinarie; deduzioni del personale da verificare | Obbligatoria la separazione tra attività istituzionale e commerciale |
| Ente non commerciale senza attività commerciale, con personale | Sì | Metodo retributivo ex art. 10 (retribuzioni, compensi, contributi) | Aliquota regionale per enti non commerciali/PA | Dichiarazione entro 30/11; versamenti secondo calendario imposte | Mappa correttamente tutto il personale impiegato nell’istituzionale |
| Persona fisica (impresa individuale o professionista) | No dal 2022 | Non si determina la base IRAP | Nessuna | Nessun invio né versamento IRAP | Eccezione: se operi in forma associata, l’associazione è soggetto IRAP |
FAQ
Un professionista in regime forfettario deve presentare la dichiarazione IRAP nel 2026?
No. Dal periodo d’imposta 2022 i professionisti persone fisiche, in qualsiasi regime (forfettario o ordinario), non sono più soggetti IRAP. La base giuridica è la Legge 234/2021, art. 1, commi 8–9, che ha escluso le persone fisiche dall’imposta. Quindi non devi compilare né inviare il modello IRAP e non devi versare né saldo né acconti IRAP. Attenzione però se eserciti in forma associata (studio associato o associazione professionale): l’associazione non è persona fisica e resta soggetto IRAP, con obbligo di dichiarazione e versamenti.
Gestisco una società immobiliare di mera locazione: sono obbligato all’IRAP e alla dichiarazione?
Sì, se l’attività è esercitata in forma societaria (es. S.r.l. immobiliare). Le società di capitali sono sempre soggetti IRAP, a prescindere dal livello organizzativo. Devi presentare la dichiarazione IRAP e calcolare la base imponibile secondo l’art. 5 del D.Lgs. 446/1997, partendo dalle voci del conto economico e applicando gli aggiustamenti previsti (ad esempio, il costo del personale non si deduce ordinariamente). L’aliquota è quella regionale vigente per l’anno d’imposta. Verifica eventuali agevolazioni o maggiorazioni deliberate dalla Regione.
Un ETS che svolge solo attività istituzionale senza personale deve presentare l’IRAP?
Di regola no. L’ente non commerciale che svolge solo attività istituzionale senza personale retribuito non ha base imponibile IRAP con il metodo retributivo. L’obbligo sorge se impiega personale retribuito nell’attività istituzionale (art. 10 D.Lgs. 446/1997) o se svolge attività commerciale, per la quale si applicano le norme dell’art. 5. Se l’ETS alterna attività istituzionale e commerciale, deve tenere la contabilità separata e presentare la dichiarazione IRAP, compilando i quadri relativi a entrambe le componenti secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Quali sono le sanzioni per omessa o tardiva dichiarazione IRAP e come funziona il ravvedimento?
L’omessa dichiarazione comporta la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo edittale, mentre se non c’è imposta la sanzione è fissa (D.Lgs. 471/1997). Se invii entro 90 giorni dal termine, la dichiarazione è “tardiva” e si può sanare con ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997), versando l’imposta, gli interessi legali e una sanzione ridotta in base al ritardo. Anche errori nei versamenti dei saldi o acconti si possono regolarizzare con ravvedimento. Conserva le ricevute telematiche di invio e i pagamenti F24: servono in caso di controllo.
Come verifico l’aliquota IRAP corretta per la mia Regione e il mio settore?
L’aliquota base è 3,9%, ma ogni Regione può approvare variazioni entro i limiti di legge e prevedere maggiorazioni o agevolazioni per settori o aree specifiche (D.Lgs. 446/1997, art. 16). Per individuare l’aliquota corretta devi consultare: la delibera regionale relativa all’anno d’imposta; le istruzioni del modello IRAP pubblicate dall’Agenzia delle Entrate per i codici da usare; eventuali norme speciali per intermediari finanziari e assicurazioni. Le delibere sono pubblicate sui siti istituzionali regionali e nei documenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di dubbi, applica l’aliquota base e verifica se esistono maggiorazioni/agevolazioni che ti riguardano prima di chiudere i calcoli.
