Partita IVA in ordinario: quando conviene?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Passa al regime ordinario quando le spese deducibili e gli oneri detraibili superano la forfettizzazione implicita del tuo ATECO. Resta forfettario se costi bassi, incassi sotto soglia e oneri personali limitati.

  • Forfettario: reddito calcolato con coefficiente di redditività per ATECO; imposta sostitutiva 15% (5% start-up se in possesso dei requisiti); niente IVA/ritenute.
  • Ordinario: reddito pari a ricavi meno costi deducibili; IRPEF progressiva e addizionali; IVA con detrazione; oneri detraibili applicabili.
  • Regola pratica: confronta il peso percentuale dei costi reali con 1 − coefficiente; includi contributi INPS e vantaggio fiscale degli oneri detraibili.

Confronto tecnico tra regime forfettario e ordinario

Definizioni operative

Regime forfettario: metodo semplificato per persone fisiche con partita IVA. Il reddito non usa i costi reali. Applica un coefficiente di redditività al totale incassato. Il coefficiente dipende dal codice ATECO.

Regime ordinario: sistema “a costi e ricavi”. Calcola il reddito imponibile sottraendo i costi inerenti documentati dai ricavi. Applica l’IRPEF progressiva e le addizionali regionali e comunali.

Principio di cassa: regola che tassa ciò che incassi e deduce ciò che paghi nell’anno. Si applica ai professionisti. Principio di competenza: regola che imputa ricavi e costi all’anno di maturazione. Si applica alle imprese in contabilità ordinaria.

Come funziona il forfettario (norme e limiti)

Base normativa: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, e successive modifiche. Fonti di riferimento: Normattiva e circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Calcolo: Ricavi/compensi incassati x coefficiente di redditività = reddito forfettario. Da questo si deducono i contributi previdenziali effettivamente versati. Sull’imponibile residuo si applica l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% per i primi cinque anni per start-up con requisiti previsti dalla legge.

IVA e ritenute: Esenzione dall’IVA e dalle ritenute d’acconto, salvo specifiche eccezioni. Restano gli obblighi minimi di fatturazione e conservazione.

Limiti e fuoriuscita: Soglia di ricavi/compensi annui fissata dalla legge. Superamenti oltre soglia ordinaria determinano l’uscita dall’anno successivo. Se superi la soglia “rafforzata” (100.000 euro, come da disciplina introdotta con la Legge di Bilancio 2023), l’uscita è immediata nel corso dell’anno, con applicazione dell’IVA dal momento del superamento. Verifica sempre i limiti vigenti sull’Agenzia delle Entrate e su Normattiva.

Come funziona il regime ordinario (norme e limiti)

Base normativa: TUIR, DPR 917/1986 (art. 54 per lavoratori autonomi; artt. 55 e seguenti per reddito d’impresa). Per l’IVA, DPR 633/1972. Per ritenute e adempimenti sostituti d’imposta, DPR 600/1973.

Calcolo: Ricavi meno costi inerenti deducibili. I professionisti usano il principio di cassa; le imprese possono essere in semplificata “per cassa” o in ordinaria “per competenza”. Le perdite possono compensare redditi futuri secondo le regole del TUIR.

Detrazioni e deduzioni personali: Nel regime ordinario puoi usare le deduzioni di cui all’art. 10 TUIR (es. contributi previdenziali) e le detrazioni di cui all’art. 15 TUIR (es. interessi mutuo, spese mediche), che abbattono l’IRPEF progressiva.

Previdenza e contributi

Base normativa: Legge 335/1995 (Gestione Separata) e Legge 233/1990 (Artigiani e Commercianti), con istruzioni INPS. I contributi sono deducibili dal reddito in entrambi i regimi. Nel forfettario la deduzione avviene prima dell’imposta sostitutiva.

Riduzione del 35% per artigiani e commercianti in forfettario: agevolazione su domanda. Verifica i requisiti e le circolari INPS aggiornate.

Quando conviene passare al regime ordinario

Il criterio dei costi effettivi vs coefficiente ATECO

Il forfettario “simula” i costi con il coefficiente di redditività. Esempio: con coefficiente 78%, la quota “costi figurativi” è 22%. Se i tuoi costi reali deducibili superano quel 22% dei ricavi, l’ordinario inizia a diventare competitivo.

Non guardare solo ai costi. Considera anche:

  • Detrazioni personali: interessi mutuo, spese mediche, istruzione, assicurazioni. Nel forfettario non riducono l’imposta sostitutiva; nell’ordinario riducono l’IRPEF.
  • IVA a credito: se acquisti molto e investi, in ordinario puoi detrarre l’IVA. In forfettario no.
  • Contributi INPS: sono deducibili sempre, ma la loro incidenza può spostare la convenienza.

Effetto degli oneri detraibili

Se hai molti oneri detraibili, come un mutuo prima casa con interessi importanti o spese sanitarie ricorrenti, questi generano un forte risparmio solo se paghi IRPEF. Nel forfettario, l’imposta sostitutiva non “accoglie” queste detrazioni. L’ordinario quindi guadagna terreno.

Effetto dell’IVA

Se compri beni e servizi con molta IVA (attrezzature, software, consulenze, affitti con IVA), in ordinario puoi detrarre quella IVA sugli acquisti, riducendo il saldo IVA. In forfettario l’IVA a credito non esiste. Questo spesso ribalta la convenienza.

Scala dimensionale e soglie

Se i ricavi si avvicinano al limite massimo del forfettario, pianifica il passaggio. L’uscita per superamento della soglia principale scatta l’anno dopo. Se superi la soglia rafforzata, esci subito e scatti agli adempimenti IVA da quel momento.

Regola decisionale rapida

I passaggi logici in 5 mosse

  • Calcola il tuo “rapporto costi/ricavi” reale dell’anno: costi deducibili pagati divisi per ricavi/compensi incassati.
  • Individua il coefficiente di redditività del tuo ATECO e ricava la quota costi figurativi: 1 − coefficiente.
  • Confronta: se costi reali percentuali > costi figurativi, l’ordinario tende a convenire.
  • Aggiungi l’effetto delle detrazioni: valuta quanta IRPEF potresti risparmiare in ordinario con art. 15 TUIR (interessi mutuo, spese mediche, ecc.).
  • Valuta l’IVA: se prevedi molta IVA a credito stabile, l’ordinario guadagna ulteriore vantaggio.

Note normative per la verifica

Per i criteri del forfettario consulta la Legge 190/2014 e successive modifiche. Per il calcolo del reddito ordinario, fai riferimento al TUIR (DPR 917/1986). Per IVA, vedi il DPR 633/1972. Per le opzioni e vincoli triennali, guarda il DPR 442/1997. Le versioni vigenti sono reperibili su Normattiva e sui portali dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro.

Esempi numerici semplificati

Esempio A: professionista con costi bassi

Incassi 35.000 euro. Costi deducibili pagati 3.000 euro (8,6%). Coefficiente ATECO 78% (costi figurativi 22%). Onori detraibili trascurabili.

Risultato probabile: forfettario più leggero. L’aliquota sostitutiva pesa su un imponibile ridotto “d’ufficio” e hai pochi costi reali e poche detrazioni da valorizzare in ordinario.

Esempio B: consulente con costi medio-alti e mutuo

Incassi 60.000 euro. Costi deducibili 18.000 euro (30%). Coefficiente 78% (costi figurativi 22%). Interessi mutuo 1.800 euro, spese mediche 1.200 euro.

Risultato probabile: ordinario più conveniente. Hai costi reali superiori ai figurativi e oneri detraibili che lavorano solo in ordinario. Inoltre puoi detrarre l’IVA sugli acquisti.

Esempio C: commerciante con investimenti importanti

Ricavi 80.000 euro. Acquisti e spese con IVA rilevante. Ammortamenti e costi logistici alti.

Risultato probabile: ordinario vantaggioso grazie alla detrazione dell’IVA e alla piena deducibilità dei costi, specie se superano ampiamente la quota figurativa del forfettario del tuo ATECO.

Nota: gli esempi sono didattici. Usa sempre le aliquote, soglie e detrazioni vigenti nell’anno, verificate sulle fonti ufficiali.

Adempimenti e impatto sui flussi di cassa

Fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica è ormai estesa alla generalità dei forfettari, con progressiva attuazione prevista dal D.L. 36/2022, convertito in L. 79/2022, e successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. In ordinario l’obbligo già vale da tempo.

Gestione IVA e ritenute

In forfettario non applichi né detrai l’IVA, e di norma non subisci ritenute d’acconto. In ordinario applichi l’IVA ordinaria e puoi detrarre l’IVA sugli acquisti. Le ritenute d’acconto seguono il DPR 600/1973.

Contributi INPS

I contributi sono deducibili in ogni regime. In forfettario la deduzione avviene prima dell’imposta sostitutiva (L. 190/2014). Per artigiani e commercianti esiste, su domanda, una riduzione del 35% dei contributi fissi. Fonti: Normattiva e circolari INPS.

Detrazioni IRPEF e altri redditi

Le detrazioni ex art. 15 TUIR non riducono l’imposta sostitutiva del forfettario. Tuttavia puoi usarle per abbattere l’IRPEF dovuta su altri redditi (dipendente, fondiari, ecc.). In ordinario lavorano direttamente sull’IRPEF dell’attività.

Come e quando optare o uscire dai regimi

Ingresso, opzione e vincoli

Il forfettario si applica se possiedi i requisiti. Puoi optare per l’ordinario anche se potresti restare in forfettario. L’opzione per regimi diversi è soggetta a regole e vincoli triennali secondo il DPR 442/1997. L’opzione si manifesta con comportamento concludente e si conferma in dichiarazione annuale. Prima di decidere, confronta quale regime fiscale conviene di più per la tua attività.

Superamento soglie e fuoriuscita immediata

Se superi la soglia principale, esci dal forfettario l’anno successivo. Se superi la soglia rafforzata (100.000 euro), l’uscita è immediata nell’anno, con IVA dovuta dal momento del superamento. Verifica sempre le soglie vigenti ogni anno su fonti ufficiali come Normattiva e Agenzia delle Entrate, e informati su quando e come avviene il passaggio da forfettario a ordinario.

Rettifiche IVA e beni strumentali

Al passaggio da forfettario a ordinario può scattare la rettifica dell’IVA sui beni e servizi non ancora “consumati” ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/1972. Serve un inventario e una perizia contabile corretta.

Scenario Requisiti e soglie Imposte e contributi Adempimenti e tempistiche
Professionista con costi bassi e ricavi stabili Ricavi sotto soglia forfettario; costi reali molto inferiori alla quota figurativa ATECO Forfettario: imposta sostitutiva 15%/5%; contributi deducibili; niente IVA/ritenute Fatture elettroniche; niente liquidazioni IVA; verifica annuale soglie; eventuale riduzione contributi INPS se ammessa
Consulente con costi elevati e mutuo prima casa Ricavi sotto o sopra soglia; costi reali > costi figurativi; oneri detraibili rilevanti Ordinario: IRPEF progressiva con detrazioni art. 15 TUIR; IVA detraibile; contributi deducibili Liquidazioni IVA periodiche; registri IVA; gestione ritenute; opzione vincolante (DPR 442/1997)
Commerciante con investimenti e scorte Alti acquisti con IVA; ammortamenti; margini variabili Ordinario: piena deducibilità costi; IVA a credito detraibile Contabilità semplificata/ordinaria; inventari; possibile rettifica IVA su beni al cambio regime
Superamento 100.000 euro in corso d’anno Oltre soglia rafforzata Fuoriuscita immediata dal forfettario; applicazione IVA da quel momento; imposta sostitutiva solo sul periodo precedente Numero IVA invariato; da quel momento fatture con IVA; comunicazione in dichiarazione; verifica rettifiche IVA art. 19-bis2

FAQ

1) Come stimo in modo oggettivo se i miei costi “battono” il coefficiente del forfettario?

Raccogli tutte le spese inerenti e documentate pagate nell’anno: ufficio, attrezzature, software, formazione, consulenze, trasporti, telefono, assicurazioni, canoni. Escludi quelle non inerenti o con limiti di deducibilità. Somma e dividi per i ricavi/compensi incassati. Ottieni la percentuale di incidenza costi reali. Recupera il coefficiente di redditività del tuo ATECO dalla tabella ufficiale. Calcola la quota “costi figurativi” come 1 − coefficiente. Se la tua percentuale reale è superiore, l’ordinario tende a essere più efficiente. Integra poi l’analisi con due correttivi: 1) l’IVA a credito potenziale in ordinario, che riduce l’esborso; 2) le detrazioni IRPEF personali (art. 15 TUIR), che non operano nel forfettario. Solo dopo questi passaggi avrai una stima affidabile.

2) Ho molti oneri detraibili (mutuo e spese mediche): quanto pesano nella scelta?

Molto. Le detrazioni dell’art. 15 TUIR abbattono l’IRPEF lorda in ordinario. Nel forfettario, paghi un’imposta sostitutiva che non accoglie queste detrazioni. Se hai interessi passivi del mutuo consistenti, spese mediche ricorrenti o altre spese detraibili, il beneficio fiscale si concretizza solo se generi IRPEF. Se sei forfettario, quelle detrazioni possono aiutarti solo contro altra IRPEF derivante da altri redditi (ad esempio lavoro dipendente o redditi fondiari). Quindi, con oneri detraibili alti e attività principale in partita IVA, l’ordinario guadagna punti, specie se i tuoi costi reali sono già competitivi rispetto alla quota figurativa del forfettario.

3) In forfettario non deduco i costi: è sempre svantaggioso?

No. Il forfettario è costruito proprio per chi ha costi bassi e gestione semplice. Il coefficiente di redditività “forfettizza” i costi. Se i tuoi costi reali sono inferiori alla quota figurativa, ci guadagni. Inoltre l’aliquota sostitutiva è lineare e non subisci scaglioni IRPEF e addizionali. Hai anche oneri amministrativi ridotti, niente IVA e, per artigiani e commercianti, puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi fissi. Diventa svantaggioso quando i costi reali salgono, quando investi con molta IVA, o quando hai oneri detraibili personali elevati che in forfettario non puoi usare sull’imposta dell’attività.

4) Cosa succede se supero i 100.000 euro di ricavi a ottobre?

Scatta la fuoriuscita immediata dal forfettario nell’anno del superamento. Da quel momento devi applicare l’IVA sulle operazioni successive e adempiere a tutti gli obblighi IVA (liquidazioni, registri, dichiarazione). Le operazioni antecedenti restano nella disciplina forfettaria. Dovrai gestire con attenzione la transizione contabile e la fatturazione del periodo. Verifica anche la possibile rettifica dell’IVA su beni e servizi non ancora utilizzati integralmente, ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/1972. Le disposizioni sulla soglia rafforzata derivano dalla Legge di Bilancio 2023 e successivi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Controlla su Normattiva e nelle circolari aggiornate per confermare i dettagli vigenti.

5) Posso tornare al forfettario dopo aver scelto l’ordinario?

Sì, se recuperi i requisiti oggettivi e soggettivi del forfettario e rispettato il vincolo temporale delle opzioni. L’opzione per l’ordinario è di regola vincolante per almeno un triennio in base al DPR 442/1997. Trascorso il vincolo, puoi rientrare nel forfettario dall’anno successivo, purché non superi le soglie di ricavi/compensi e non ricada una causa di esclusione (ad esempio partecipazione in società di persone rilevante, rapporti di lavoro dipendente prevalenti con lo stesso committente, o altri casi normativi). Prima di rientrare, valuta anche l’effetto delle rettifiche IVA e la gestione dei cespiti. Consulta sempre le versioni vigenti delle norme su Normattiva e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

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