Ammortamento macchinari: cos’è e come si calcola?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

L’ammortamento dei macchinari è la ripartizione del loro costo su più anni: si calcola applicando il coefficiente del DM 31/12/1988, metà quota il primo anno, dalla data di entrata in funzione.

  • Base normativa: TUIR (DPR 917/1986) art. 102 per beni materiali; DM 31/12/1988 per i coefficienti; Codice civile art. 2426 per il profilo contabile.
  • Decorrenza e misura: deduci dall’anno di entrata in funzione; primo anno al 50% del coefficiente; poi quota piena fino a esaurimento.
  • Effetto fiscale: deducibile nei regimi ordinario/semplificato; non deducibile nel regime forfettario; costo ammortizzabile al netto IVA detraibile.

Cos’è l’ammortamento dei macchinari

L’ammortamento è il procedimento che ripartisce il costo di un bene pluriennale su più esercizi. Un bene pluriennale è un cespite che usi per più anni nella tua attività.

Il riferimento fiscale è l’art. 102 del TUIR (DPR 917/1986). Stabilisce come e quando dedurre le quote dei beni materiali. Le percentuali massime stanno nelle Tabelle del DM 31 dicembre 1988.

Dal lato contabile, l’art. 2426 del Codice civile chiede di ammortizzare secondo la vita utile economica. In pratica, la quota civilistica può differire da quella fiscale. La deduzione fiscale, però, non può superare i limiti del DM 31/12/1988.

Come si calcola: coefficienti, decorrenza e quote

1) Individua il coefficiente corretto

Il coefficiente di ammortamento è la percentuale annua massima deducibile. Le tabelle del DM 31/12/1988 variano per settore ATECO e tipo di bene. Non esiste un “15%” valido per tutti i macchinari.

Leggi la tabella del tuo settore e trova la riga giusta per il macchinario. Se il bene non è specificato, usa la voce “impianti e macchinari” del comparto più vicino alla tua attività. In dubbio, chiedi una perizia interna che motivi la scelta.

Il coefficiente è un tetto massimo. Puoi dedurre anche meno, ma non di più. Se deduci meno, allunghi la vita fiscale del bene. Questa è una scelta gestionale.

2) Decorrenza: entrata in funzione e “metà primo anno”

Puoi iniziare l’ammortamento solo dall’anno in cui il bene entra in funzione nella tua attività (art. 102, comma 1 TUIR). La semplice fattura o consegna non basta.

Nel primo esercizio applichi metà coefficiente (art. 102, comma 2 TUIR). È una regola forfettaria, detta “semestre fiscale”. Vale indipendentemente dal mese di entrata in funzione.

Negli anni successivi applichi il coefficiente pieno, fino a esaurire il costo ammortizzabile. L’ultima quota si adatta al residuo.

3) Base di calcolo: costo ammortizzabile

Il costo ammortizzabile include prezzo, trasporto, montaggio, collaudo e altri oneri accessori diretti. Se l’IVA è detraibile, calcoli al netto IVA. Se l’IVA è indetraibile, rientra nel costo.

Se ricevi un contributo in conto impianti, fiscalmente è un ricavo (art. 85, comma 1, lettera h, TUIR). In contabilità puoi trattarlo riducendo il costo o come risconto su più anni. Scegli una politica coerente e documentata.

I beni di costo unitario fino a 516,46 euro si possono dedurre integralmente nell’anno (art. 102, comma 5 TUIR). Valuta se conviene, anche per semplificare la gestione dei cespiti.

4) Regimi fiscali: ordinario, semplificato, professionisti, forfettario

Imprese in ordinario: deducono quote secondo art. 102 TUIR. Rileva l’IVA detraibile e il principio di competenza per ammortamenti.

Imprese in semplificato: usano il principio di cassa per ricavi e molti costi (art. 66 TUIR). Ma l’ammortamento resta deducibile per competenza. Si tiene il registro dei beni ammortizzabili.

Professionisti: deducono ammortamenti ex art. 54, comma 2 TUIR, usando le stesse tabelle ministeriali. Anche qui decorre dall’entrata in funzione e con metà coefficiente il primo anno.

Regime forfettario: non deduce costi analitici. Niente ammortamenti. La base imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività ai ricavi, con deduzione dei soli contributi previdenziali.

5) Manutenzioni, migliorie e beni usati

Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono deducibili entro il 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili risultante a inizio anno (art. 102, comma 6 TUIR). L’eccedenza si capitalizza e si ammortizza.

Le migliorie che aumentano la vita utile o la capacità produttiva vanno capitalizzate sul cespite e ammortizzate come parte del costo.

Per i beni usati, in via prudenziale si applica il coefficiente della tabella. Puoi stimare una vita utile più breve in contabilità, ma la deduzione fiscale non può superare il tetto del DM 31/12/1988.

Esempio numerico completo

Prezzo macchinario: 30.000 euro + IVA detraibile. Trasporto e installazione: 1.000 euro. Costo ammortizzabile: 31.000 euro. Coefficiente tabellare (ipotesi): 15%.

Entrata in funzione: 10 settembre 2026. Primo anno (2026): deduci metà coefficiente, cioè 7,5%. Quota 2026: 2.325 euro (31.000 x 7,5%).

Anni successivi (quota piena 15%): 4.650 euro all’anno fino a esaurimento. L’ultimo anno adegui la quota al residuo contabile. Conserva documenti di consegna e collaudo per provare l’entrata in funzione.

Agevolazioni 2024-2026: come interagiscono con l’ammortamento

Il super/iper-ammortamento non è più in vigore. Oggi il quadro è centrato sui crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, inclusi i beni “4.0”, e sul Piano Transizione 5.0.

La base normativa è nelle leggi di bilancio più recenti (tra cui Legge 213/2023) e nel Decreto-legge 19/2024, convertito in Legge 56/2024, per il Piano Transizione 5.0. I decreti attuativi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del MEF disciplinano requisiti e documentazione.

Di regola, i crediti d’imposta per beni strumentali non concorrono alla formazione del reddito e non rilevano ai fini IRAP. Inoltre, non riducono il costo ammortizzabile. Quindi puoi cumulare credito e ammortamento.

Per gli investimenti agevolati con scadenze “lunghe”, spesso è previsto un termine oltre l’anno d’imposta, purché siano rispettati acconti e interconnessione entro la data fissata. Al 2026, molti schemi mantengono un termine lungo al 30 giugno 2026 per completare consegna e interconnessione degli investimenti 2024-2025, se versato un acconto minimo (ad esempio 20%) entro fine 2025. Verifica la tua casistica nei provvedimenti attuativi.

Serve documentazione robusta: perizia asseverata, relazione tecnica, dichiarazioni di conformità, prova di interconnessione ai sistemi aziendali. Conserva tutto con la contabilità e il registro cespiti.

Regola decisionale rapida

– Se il bene costa fino a 516,46 euro: deduzione integrale nell’anno. Niente ammortamento. Regola pratica e semplice.

– Se il bene è superiore a 516,46 euro: ammortizza. Parti dall’anno di entrata in funzione. Applica metà coefficiente nel primo anno, poi quota piena.

– Se sei in regime forfettario: ignora l’ammortamento. Incide solo nei regimi ordinario/semplificato e per i professionisti.

– Se l’IVA è detraibile: calcola il costo ammortizzabile al netto IVA. Se l’IVA è indetraibile: includila nel costo ammortizzabile.

– Se il bene rientra nelle agevolazioni 4.0/5.0: mantieni l’ammortamento e applica il credito d’imposta. Assicurati che la documentazione sia completa e l’interconnessione avvenga in tempo.

Errori comuni da evitare

– Usare un coefficiente “generico” non coerente con il tuo ATECO. Le tabelle del DM 31/12/1988 sono dettagliate e differenziate. Scegli con cura.

– Iniziare ad ammortizzare senza entrata in funzione. La fattura non basta. Conserva DDT, verbale di collaudo o documenti equivalenti.

– Dimenticare la metà quota nel primo esercizio. È un controllo tipico in sede di verifica fiscale.

– Non capitalizzare trasporto, installazione o collaudo. Questi oneri entrano nel costo ammortizzabile.

– Sforare il limite del 5% per manutenzioni ordinarie senza capitalizzare l’eccedenza (art. 102, comma 6 TUIR).

Documenti da conservare e controlli

Conserva: fatture di acquisto, DDT, verbali di collaudo, contratti, perizie e relazioni tecniche per beni 4.0/5.0, prove di interconnessione, certificazioni e conformità.

Tieni aggiornato il registro dei beni ammortizzabili (DPR 600/1973), con costo, data entrata in funzione, coefficiente, quote, fondo ammortamento, residuo. È essenziale anche in contabilità semplificata.

In caso di cessione o dismissione, annota la data e calcola plusvalenza o minusvalenza (art. 86 TUIR). Conserva il contratto di vendita o la dichiarazione di rottamazione.

Scenario Quota primo anno Requisiti documentali principali Tempistiche chiave Trattamento fiscale
Impresa in ordinario, acquisto macchinario nuovo Metà coefficiente DM 31/12/1988 dal primo anno di entrata in funzione Fattura, DDT, verbale di collaudo, registro cespiti Entrata in funzione entro fine anno per iniziare l’ammortamento Deducibilità art. 102 TUIR; costo al netto IVA detraibile
Impresa in semplificato, acquisto macchinario Metà coefficiente il primo anno; poi quota piena Fattura, prova di entrata in funzione, registro beni ammortizzabili Ammortamenti dedotti per competenza anche in semplificato Deducibilità ex art. 66 e 102 TUIR
Professionista (art. 54 TUIR) Metà coefficiente il primo anno; poi quota piena Fattura, DDT/collaudo, registro cespiti Entrata in funzione necessaria; coefficiente da DM 31/12/1988 Deducibilità ex art. 54, c. 2 TUIR
Regime forfettario Nessuna quota deducibile Conservazione fatture a fini patrimoniali Nessun effetto sul reddito forfettario Niente deduzione ammortamenti; deducibili solo contributi previdenziali
Leasing finanziario su macchinario Non c’è quota; si deducono i canoni secondo durata minima fiscale Contratto leasing, piano canoni, registro beni in uso Durata non inferiore a metà del periodo di ammortamento ordinario (art. 102, c. 7 TUIR) Deducibilità dei canoni nei limiti fiscali
Bene di costo ≤ 516,46 euro Deduzione integrale nell’anno Fattura, registro beni di modico valore (consigliato) Deduzione totale nell’esercizio di entrata in funzione Art. 102, c. 5 TUIR

FAQ

Come trovo il coefficiente giusto? Il 15% vale per tutti i macchinari?

No, il 15% non è una regola universale. I coefficienti stanno nelle Tabelle del DM 31 dicembre 1988 e cambiano per settore ATECO e per tipologia di bene. Devi cercare la voce più aderente al tuo macchinario e alla tua attività. Se il bene non è elencato in modo puntuale, si usa una voce residuale del comparto. È buona prassi motivare la scelta con una nota tecnica interna o una perizia, così da dimostrare coerenza in caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate. Ricorda che il coefficiente è un tetto massimo fiscale: puoi scegliere una quota civilistica diversa, ma la deduzione fiscale non può superare il limite tabellare. Fonti: TUIR (DPR 917/1986), art. 102; DM 31/12/1988; portale Normattiva per il testo aggiornato.

Quando posso iniziare ad ammortizzare? Conta la fattura o la consegna?

Conta l’entrata in funzione del bene nella tua attività. La sola fattura o la semplice consegna non bastano. Devi poter usare il macchinario per produrre o erogare servizi. È utile avere DDT firmato, verbale di collaudo, rapporto d’installazione, avvio linea o altra prova concreta. Dal primo esercizio in cui il bene entra in funzione deduci metà coefficiente; poi applichi il coefficiente pieno negli anni successivi. Questa regola, detta del “semestre fiscale”, è prevista dall’art. 102, commi 1 e 2, TUIR. Mantieni la documentazione nel registro dei beni ammortizzabili previsto dal DPR 600/1973. In assenza di prova, l’Agenzia può disconoscere la quota del primo anno.

Come si calcola la plusvalenza o minusvalenza se vendo o rottamo il macchinario?

Calcola prima il valore residuo fiscale: costo ammortizzabile meno fondo ammortamento dedotto fino a quel momento. Se incassi dalla vendita un prezzo superiore al residuo, hai una plusvalenza tassabile (art. 86 TUIR). Se il prezzo è inferiore, hai una minusvalenza deducibile. In caso di rottamazione senza incasso, la minusvalenza coincide normalmente con il residuo. Le plusvalenze possono essere rateizzate in più anni in alcune ipotesi; verifica la tua casistica con il TUIR e le circolari dell’Agenzia delle Entrate. Conserva contratto di vendita, fattura emessa e documenti di rottamazione. Aggiorna il registro cespiti con data di dismissione. Ricorda che il profilo civilistico (eliminazione dal patrimonio) deve allinearsi alla gestione fiscale per evitare disallineamenti non giustificati.

Qual è la differenza tra ammortamento civilistico e fiscale? Posso avere quote diverse?

Sì, puoi avere quote diverse. Il civilistico segue la vita utile economica reale del bene (art. 2426 c.c.). Il fiscale impone limiti massimi di deduzione per evitare eccessi (art. 102 TUIR e DM 31/12/1988). Se in bilancio ammortizzi più lentamente dei massimi fiscali, potresti rinviare parte della deduzione ai periodi futuri. Se ammortizzi più velocemente in bilancio rispetto ai limiti fiscali, si creano differenze temporanee e imposte differite. Questo è normale nelle società che applicano i principi contabili (OIC 16 per immobilizzazioni materiali). L’importante è tenere riconciliazioni chiare tra quote civilistiche e fiscali e documentare la vita utile stimata. In caso di controlli, prova la ragionevolezza della stima con dati tecnici, piani di manutenzione e utilizzo effettivo del macchinario.

Come si combinano ammortamento e agevolazioni 4.0/5.0? Quali scadenze devo rispettare entro il 2026?

L’ammortamento resta e si calcola normalmente. I crediti d’imposta per beni strumentali 4.0 e il Piano Transizione 5.0, introdotti e aggiornati da varie leggi di bilancio e dal Decreto-legge 19/2024 (convertito in Legge 56/2024), si sommano all’ammortamento perché, di regola, non concorrono al reddito e non riducono il costo ammortizzabile. Per ottenere il credito servono perizia asseverata, relazione tecnica, e soprattutto l’interconnessione del bene ai sistemi aziendali. Molti schemi prevedono un termine “lungo” al 30 giugno 2026 per completare consegna e interconnessione degli investimenti 2024-2025, a condizione di aver pagato un acconto minimo (spesso il 20%) entro il 31 dicembre 2025. Controlla i decreti attuativi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per aliquote, massimali, modalità di fruizione in F24 e cumuli con altri aiuti. Tieni insieme perizia, documenti di interconnessione, inventario cespiti e registri fiscali: è la chiave per superare verifiche.

Riferimenti normativi utili (citazioni testuali, senza link)

– DPR 917/1986 (TUIR), art. 102: Ammortamento dei beni materiali; art. 54: Lavoro autonomo; art. 66: Imprese minori; art. 85: contributi in conto impianti.

– DM 31 dicembre 1988: Tabelle dei coefficienti di ammortamento per categorie di attività.

– Codice civile, art. 2426: Criteri di valutazione (ammortamenti).

– DPR 600/1973: Obblighi contabili e registro dei beni ammortizzabili.

– Legge 213/2023 (Bilancio 2024) e Decreto-legge 19/2024, convertito in Legge 56/2024: disciplina dei crediti d’imposta per investimenti e Piano Transizione 5.0. Indicazioni attuative del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’Agenzia delle Entrate.

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