Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per avviare un e-commerce apri una ditta individuale con ComUnica, presenti la SCIA al SUAP, attivi PEC e firma digitale, ti iscrivi all’INPS commercianti e gestisci vendite e IVA (registro corrispettivi, fatture, OSS/IOSS).
- ComUnica: apertura Partita IVA, Registro Imprese, INPS commercianti in un’unica pratica digitale.
- SCIA: commercio elettronico al dettaglio da presentare al SUAP del Comune prima dell’avvio.
- IVA UE: soglia 10.000 euro e regimi OSS/IOSS per vendite B2C transfrontaliere dal 2021.
Iter completo per aprire un e-commerce in Italia (2026)
1) ComUnica: cos’è e cosa include
ComUnica è la pratica unica per avviare l’impresa in modo telematico. Con un invio ottieni: apertura Partita IVA all’Agenzia delle Entrate, iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e iscrizione alla Gestione IVS Commercianti INPS. La base giuridica è l’articolo 9 del decreto-legge 7/2007, convertito nella legge 40/2007, e il D.P.C.M. 6 maggio 2009. Devi disporre di firma digitale e PEC (domicilio digitale ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale, decreto legislativo 82/2005 e decreto-legge 185/2008 convertito nella legge 2/2009).
2) SCIA commercio elettronico al SUAP
Per vendere online al dettaglio serve la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) al SUAP del Comune in cui ha sede l’impresa. La SCIA consente l’avvio immediato se la pratica è completa. I riferimenti sono l’articolo 19 della legge 241/1990, il D.P.R. 160/2010 (SUAP) e il decreto legislativo 222/2016 che inquadra il commercio elettronico al dettaglio come attività soggetta a SCIA. La modulistica è standardizzata a livello nazionale, ma i Comuni possono richiedere allegati specifici.
3) PEC, firma digitale e domicilio digitale
La PEC è obbligatoria per le imprese e funge da domicilio digitale, dove ricevi comunicazioni ufficiali. La firma digitale serve per sottoscrivere ComUnica e allegati. Base normativa: decreto-legge 185/2008 convertito nella legge 2/2009 e decreto legislativo 82/2005 (CAD). Conserva le ricevute PEC come prova legale di invio e consegna.
4) Scelta della forma giuridica e del codice ATECO
La ditta individuale è la via più rapida ed economica. Puoi valutare una società (ad esempio SRL) se prevedi soci, capitali o rischi elevati. Per il retail online usa in genere il codice ATECO 47.91.10 (commercio al dettaglio via internet). Se vendi solo prodotti digitali sviluppati da te, affianca eventualmente un codice legato allo sviluppo software o ai servizi digitali. Verifica la corretta classificazione su visure e statistiche ufficiali.
E-commerce diretto e indiretto: differenze fiscali e operative
Definizioni pratiche
E-commerce diretto: vendi beni immateriali consegnati online (ebook, software, musica, abbonamenti digitali). Fiscalmente sono servizi elettronici. E-commerce indiretto: vendi beni fisici; la transazione avviene online, ma la consegna segue i canali tradizionali (spedizione). Le definizioni discendono dalla disciplina IVA europea recepita in Italia nel DPR 633/1972 e nelle modifiche attuate con il decreto legislativo 83/2021.
IVA in Italia e nell’UE: soglia 10.000 euro e OSS
Per vendite B2C in altri Paesi UE vale la soglia unica di 10.000 euro annui (beni e servizi TBE). Sotto soglia, applichi IVA italiana salvo opzione per OSS. Superata la soglia, applichi l’IVA del Paese del consumatore e versi tramite OSS (sportello unico). Il pacchetto IVA e-commerce deriva dalle direttive UE 2017/2455 e 2019/1995 e dal decreto legislativo 83/2021. Registrati a OSS presso l’Agenzia delle Entrate e presenta dichiarazioni trimestrali con versamento cumulativo per tutti gli Stati membri.
Extra-UE, marketplace e IOSS
Per vendite B2C verso l’UE con beni importati di valore fino a 150 euro puoi usare IOSS per riscuotere l’IVA al checkout ed evitare oneri in dogana al cliente finale. In alcuni casi la piattaforma marketplace è “fornitore presunto” (deemed supplier) e gestisce essa l’IVA. La base è l’articolo 14a della direttiva 2006/112/CE come modificata e il recepimento italiano nel decreto legislativo 83/2021. Per spedizioni extra-UE cura anche classificazione doganale, dazi e termini di resa.
Corrispettivi, fatture, registri e scontrino elettronico
Registro dei corrispettivi: come si compila
Se vendi a privati senza fattura, annoti gli incassi giornalieri sul registro dei corrispettivi, separando per aliquota IVA e distinguendo operazioni imponibili, non imponibili, esenti e intracomunitarie. Puoi tenere il registro cartaceo o informatico. Indica ogni giorno gli incassi totali; a fine mese riporta il totale. Le regole discendono dall’articolo 24 del DPR 633/1972. L’annotazione va fatta entro il giorno non festivo successivo; sono ammessi riepiloghi mensili entro il 15 del mese successivo secondo prassi.
Esonero dal registratore telematico per vendite a distanza
Per le vendite a distanza (e-commerce indiretto) non c’è obbligo di scontrino elettronico né di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, perché non sussiste l’obbligo di certificazione fiscale (articolo 22 DPR 633/1972 e provvedimenti MEF/Agenzia delle Entrate sugli esoneri, come il decreto MEF 10 maggio 2019). Restano però gli obblighi di tenuta del registro dei corrispettivi. L’esonero non vale se svolgi anche vendite in presenza: in negozio fisico devi usare il registratore telematico.
Fatture B2B, B2C e fatturazione elettronica
Verso clienti con Partita IVA emetti sempre fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SDI). Verso privati la fattura non è obbligatoria, salvo richiesta del cliente o particolari casistiche. Se emetti fattura immediata, inviala entro 12 giorni dall’operazione; se differita, entro il 15 del mese successivo. La fatturazione elettronica è generalizzata anche per contribuenti forfettari dal 2024. Fonte: provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e DPR 633/1972.
Regimi fiscali e contributi 2026
Regime forfettario: quando conviene
Il regime forfettario è un regime agevolato per persone fisiche con ricavi fino a 85.000 euro annui (limite vigente). Calcoli il reddito applicando il coefficiente di redditività al totale dei ricavi. Per il commercio al dettaglio il coefficiente tipico è 40% (in pratica, il 60% sono “costi figurativi”). L’imposta sostitutiva è in genere al 15% (5% per le nuove attività che rispettano le condizioni di legge). Non detrai l’IVA sugli acquisti. Base: legge 190/2014 e successive modifiche (leggi di bilancio), prassi Agenzia delle Entrate.
Regime semplificato “per cassa” per imprese minori
Se superi i limiti o non vuoi il forfettario, puoi adottare il regime semplificato. Determini il reddito con il principio di cassa aziendale (tassi il reddito quando incassi e paghi, con regole specifiche). Tieni registri IVA e, se necessario, integrazioni. Base: articolo 66 del TUIR (come riformato) e DPR 633/1972. In questo regime detrai l’IVA degli acquisti e gestisci liquidazioni periodiche IVA (mensili o trimestrali).
INPS Gestione Commercianti: contributi fissi e percentuali
Chi vende beni online come attività commerciale si iscrive alla Gestione IVS Commercianti INPS. Paga contributi fissi sul minimale e contributi percentuali sull’eccedenza. Le aliquote e i minimali cambiano ogni anno con circolari INPS. Se aderisci al forfettario puoi chiedere la riduzione contributiva del 35% prevista dalla legge 190/2014, nei limiti delle istruzioni INPS. In presenza di dipendenti scattano anche gli obblighi come sostituto d’imposta e assicurazione INAIL secondo la classificazione del rischio.
Compliance extra-fiscale per vendere online
Obblighi informativi del sito (trasparenza)
Devi indicare sul sito: denominazione, sede, contatti, PEC, numero REA, capitale sociale (se società), termini e condizioni, tempi di consegna, prezzo finale comprensivo di imposte e spese, procedure di reclamo. Fonte: decreto legislativo 70/2003 (commercio elettronico) e Codice del Consumo (decreto legislativo 206/2005).
Diritti del consumatore e resi
Per B2C, offri il diritto di recesso di 14 giorni, informa su garanzia legale di conformità di 2 anni, gestisci riparazioni, sostituzioni e rimborsi secondo legge. Devi fornire conferma d’ordine su supporto durevole e moduli tipo di recesso. Base: decreto legislativo 206/2005.
Privacy, cookie e marketing
Applica il GDPR: informativa privacy chiara, base giuridica per ogni trattamento, registro dei trattamenti, nomina dei responsabili, misure di sicurezza. Per cookie e tracciamenti ottieni il consenso quando necessario e offri un pannello di gestione. Riferimenti: regolamento (UE) 2016/679, linee guida del Garante per la protezione dei dati personali. Se invii newsletter, rispetta il consenso e l’opt-out.
Regola decisionale rapida
Decidi in 6 mosse
1) Vendita solo online senza negozio fisico? Se sì, prepara ComUnica + SCIA e salta il registratore telematico. Se no, in negozio usa il registratore e invii i corrispettivi.
2) Vendi beni fisici? Sei e-commerce indiretto: usa il registro dei corrispettivi per B2C e fattura elettronica per B2B. Vendi solo prodotti digitali? Sei e-commerce diretto: tratta come servizi elettronici.
3) Superi 10.000 euro annui di vendite B2C verso altri Paesi UE? Se sì, applica l’IVA del Paese del cliente e attiva OSS. Se no, puoi restare con IVA italiana o scegliere comunque OSS.
4) Spedisci beni importati in UE con valore fino a 150 euro? Valuta IOSS oppure verifica se il marketplace è fornitore presunto.
5) Ricavi previsti sotto 85.000 euro e pochi costi IVA? Scegli il forfettario. Ricavi alti o molti costi IVA? Valuta il semplificato.
6) Vendite a Partita IVA? Emetti sempre fattura elettronica. Vendite a privati? Fattura solo su richiesta e registra i corrispettivi.
Fonti normative utili (testuali)
DPR 633/1972 (IVA, artt. 22 e 24); decreto legislativo 83/2021 (pacchetto e-commerce); direttive UE 2017/2455 e 2019/1995; decreto-legge 7/2007 convertito in legge 40/2007 e D.P.C.M. 6 maggio 2009 (ComUnica); D.P.R. 160/2010 (SUAP); legge 241/1990 art. 19 (SCIA); decreto legislativo 222/2016 (regimi amministrativi, commercio online); decreto legislativo 70/2003 (commercio elettronico); decreto legislativo 206/2005 (Codice del Consumo); decreto legislativo 82/2005 (CAD); legge 190/2014 (regime forfettario e riduzione contributiva); provvedimenti MEF e Agenzia delle Entrate su esoneri e corrispettivi telematici; circolari INPS annuali. Consultabili su Normattiva, Agenzia delle Entrate, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero del Lavoro e INPS.
| Scenario | Adempimenti di avvio | Regole IVA/fatture e corrispettivi | Tempistiche principali |
|---|---|---|---|
| E-commerce indiretto B2C solo Italia | ComUnica; SCIA SUAP; PEC e firma digitale; ATECO 47.91.10 | IVA italiana; niente scontrino elettronico; registro corrispettivi giornaliero; fattura solo su richiesta | SCIA prima dell’avvio; registri entro il giorno successivo; liquidazioni IVA periodiche |
| E-commerce indiretto B2C UE sopra 10.000 € | Come sopra + attivazione OSS presso Agenzia delle Entrate | IVA del Paese del cliente via OSS; no scontrino; registro corrispettivi/estrazioni per OSS | Dichiarazione OSS trimestrale; versamento entro scadenza UE; conservazione dati 10 anni |
| E-commerce diretto (prodotti digitali) B2C UE sotto soglia | ComUnica; eventuale opzione OSS (facoltativa) | IVA italiana salvo opzione OSS; fattura su richiesta; registro corrispettivi | Annotazioni giornaliere; scelta/variazione OSS con effetto dall’inizio trimestre |
| Vendite tramite marketplace con importazioni (IOSS) | Valuta IOSS; verifica se marketplace è fornitore presunto | IVA riscossa al checkout con IOSS; oneri doganali semplificati; fattura secondo richieste | Dichiarazione IOSS mensile; gestione numeri IOSS in spedizione |
| Vendite miste online + negozio fisico | SCIA per entrambe; registratore telematico per punto vendita | Online: registro corrispettivi; Negozio: scontrino elettronico; B2B: fattura elettronica | Invii corrispettivi giornalieri dal registratore; registri entro termini IVA |
FAQ
Devo sempre emettere fattura per le vendite del mio e-commerce?
No. Se vendi a consumatori finali (B2C) non sei obbligato a emettere fattura, a meno che il cliente non la richieda al momento dell’acquisto o entro i termini. In quel caso emetti fattura elettronica via SDI e consegni una copia di cortesia al cliente. Se vendi a soggetti con Partita IVA (B2B), la fattura è sempre obbligatoria e deve transitare dal Sistema di Interscambio. Per le vendite al dettaglio online non serve scontrino o ricevuta fiscale, ma devi annotare gli incassi nel registro dei corrispettivi separati per aliquota. Questo impianto deriva dagli articoli 22 e 24 del DPR 633/1972 e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sugli esoneri dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi per le vendite a distanza.
Il registro dei corrispettivi può essere un file Excel? Come garantisco la validità?
Sì, puoi gestire il registro in forma informatica, anche con un foglio di calcolo, purché assicuri integrità e immodificabilità dei dati e numerazione progressiva. È buona prassi bloccare le celle, generare un PDF mensile e conservarlo. L’annotazione degli incassi va fatta giornalmente e comunque entro il primo giorno non festivo successivo; sono ammessi riepiloghi mensili entro il 15 del mese successivo secondo prassi amministrative. In caso di controllo, devi poter mostrare i prospetti giornalieri, i totali mensili, l’evidenza delle aliquote IVA e la riconciliazione con i gateway di pagamento. La base normativa è l’articolo 24 del DPR 633/1972 e le regole generali sulla tenuta dei registri IVA.
OSS e IOSS: come scelgo e quando convengono davvero?
Usa OSS se superi 10.000 euro annui di vendite B2C verso altri Paesi UE o se, anche sotto soglia, vuoi semplificare applicando l’IVA del Paese del cliente e versandola con un’unica dichiarazione trimestrale. Conviene quando vendi molto all’estero e non vuoi aprire posizioni IVA in più Stati. IOSS serve per beni importati fino a 150 euro spediti a clienti UE: l’IVA si applica al checkout e si versa mensilmente, evitando oneri in dogana al cliente. Se vendi tramite marketplace, in molte ipotesi il marketplace diventa fornitore presunto e gestisce l’IVA, riducendo i tuoi adempimenti. Le regole discendono dalle direttive UE 2017/2455 e 2019/1995 e dal decreto legislativo 83/2021.
Regime forfettario o semplificato: quale conviene per un nuovo e-commerce?
Se prevedi ricavi sotto 85.000 euro e hai pochi costi con IVA detraibile, il forfettario è spesso conveniente. Tassi solo una quota dei ricavi (per il commercio, tipicamente il 40%) e applichi l’imposta sostitutiva (5% per i primi anni se rispetti i requisiti, poi 15%). Hai contabilità snella e puoi chiedere la riduzione INPS del 35% se ammesso. Se invece hai margini bassi, costi importanti con IVA (magazzino, logistica, advertising), o prevedi di superare il limite, valuta il regime semplificato. Lì deduci i costi effettivi e detrai l’IVA. La scelta va simulata numericamente considerando ricavi, mix clienti (B2B/B2C), investimenti e contributi. Le basi normative sono la legge 190/2014 e il TUIR (articolo 66) per le imprese minori.
La SCIA è obbligatoria anche se non ho un magazzino fisico? E se vendo solo prodotti digitali?
Sì, per il commercio elettronico al dettaglio la SCIA al SUAP è richiesta anche senza punto vendita aperto al pubblico o magazzino in sede, perché l’attività è organizzata e continuativa. Lo prevede il decreto legislativo 222/2016 che ricomprende il commercio via internet tra le attività soggette a SCIA. Se vendi esclusivamente servizi o contenuti digitali (e-commerce diretto), molti Comuni richiedono comunque la SCIA per commercio elettronico o una comunicazione equivalente; verifica la modulistica locale. In ogni caso, gli obblighi informativi sul sito, privacy e consumer law si applicano. Le fonti di riferimento sono il D.P.R. 160/2010 (SUAP), la legge 241/1990 art. 19 e il decreto legislativo 70/2003.
