Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Devi emettere un’autofattura quando trasferisci un cespite all’uso personale o lo dismetti/rottami. Usa la fattura elettronica (TD27), calcola il valore normale e gestisci correttamente IVA, registri e imposte dirette.
- L’autofattura per cespiti si usa per autoconsumo o dismissione: riferimento a DPR 633/1972, articoli 2, 13, 14 e 21.
- Base imponibile: valore normale. IVA dovuta solo se a suo tempo hai detratto l’IVA sull’acquisto, anche parzialmente.
- Documento elettronico via SdI: “Tipo Documento” TD27, trasmissione entro 12 giorni dall’operazione e corretta annotazione sui registri.
Cos’è l’autofattura sui cespiti e quando serve
Un cespite è un bene durevole usato nell’attività, ad esempio computer, macchinari, auto. Il suo costo si recupera nel tempo con l’ammortamento, cioè una quota annuale.
L’autofattura è una fattura emessa da te a te stesso. Serve per documentare l’uscita del bene dall’attività. Si parla di autoconsumo quando sposti il bene all’uso personale o extra-impresa.
La norma IVA considera queste operazioni come cessioni. Lo stabiliscono gli articoli 2 e 13 del DPR 633/1972, consultabili sul portale Normattiva. L’articolo 14 definisce il valore normale. L’articolo 21 regola i contenuti della fattura.
Due casi tipici: chiudi l’attività ma vuoi tenere alcuni beni. Oppure decidi di dismettere o rottamare un bene perché non più utile.
Chiusura attività e passaggio a uso personale
Se chiudi la partita IVA e tieni un bene intestato all’attività, stai facendo un autoconsumo. Devi emettere un’autofattura per trasferirlo nella sfera privata.
La base imponibile è il valore normale: il prezzo di mercato per un bene simile, stato d’uso simile, nella stessa data e zona. Non usi il costo storico al netto degli ammortamenti per l’IVA, salvo che coincida col valore normale.
L’IVA è dovuta solo se a suo tempo hai detratto l’IVA sull’acquisto (anche in parte). Lo prevede l’articolo 2, comma 2, n. 5, DPR 633/1972. Se non hai detratto nulla, l’autoconsumo è fuori IVA.
Rottamazione o dismissione dei cespiti
Se il bene è inutilizzabile o obsoleto, puoi dismetterlo. Puoi rottamarlo presso un soggetto autorizzato oppure, in specifici casi, trasferirlo prima al tuo uso personale.
Autofattura a zero euro: è possibile solo se il valore normale è effettivamente zero. Devi poterlo dimostrare con elementi oggettivi: perizia, listini dell’usato, documenti di smaltimento. In mancanza, usa un valore normale diverso da zero.
Se rottami come rifiuto, segui le regole ambientali: Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006), RAEE per apparecchiature elettriche ed elettroniche (D.Lgs. 49/2014), veicoli fuori uso (D.Lgs. 209/2003). Conserva i formulari e i certificati.
Inquadramento IVA: quando, quanto e perché
Il presupposto IVA nasce quando destini il bene a fini estranei all’impresa o lo cedi gratuitamente. Articolo 2, comma 2, n. 5, DPR 633/1972. Non c’è IVA se all’acquisto l’IVA non era detraibile.
Base imponibile: valore normale del bene alla data dell’operazione. È definito dall’articolo 14 DPR 633/1972. Puoi stimarlo con quotazioni di mercato, piattaforme di usato, perizie semplici, o listini ufficiali.
Aliquota: quella propria del bene (22% nella maggior parte dei casi). Se il bene ha aliquota ridotta, applichi quella.
Auto aziendali: l’IVA all’acquisto è di solito detraibile al 40% (articolo 19-bis1 DPR 633/1972). Se trasferisci l’auto all’uso personale, l’operazione può essere imponibile. Valuta anche l’eventuale rettifica della detrazione per beni ammortizzabili (articolo 19-bis2).
Regime forfettario: regole pratiche
Nel regime forfettario non addebiti IVA sulle vendite e non detrai l’IVA sugli acquisti. Quindi l’autoconsumo, in linea generale, è fuori campo IVA.
Devi comunque documentare il passaggio del bene. L’uso della fattura elettronica è obbligatorio dal 2024. Indica i riferimenti corretti, il valore normale e la natura dell’operazione come non soggetta.
Ai fini del reddito, il forfettario non deduce ammortamenti. Le eventuali plusvalenze hanno regole particolari: verifica l’impatto sulla base forfettaria e sui coefficienti di redditività previsti dalla legge 190/2014.
Imposte dirette: plusvalenze e deduzioni
Imprese individuali e società: la dismissione di un bene può generare plusvalenza o minusvalenza. Articoli 85 e 86 del TUIR (DPR 917/1986). La plusvalenza è tassabile; la minusvalenza è deducibile con regole specifiche.
Professionisti (lavoro autonomo): l’articolo 54 del TUIR disciplina le plusvalenze su beni strumentali. Se vendi o dismetti un bene, la plusvalenza concorre al reddito. Occhio al principio di cassa per i professionisti.
Coefficiente di ammortamento: il costo residuo dipende dalle quote già dedotte. I coefficienti sono nel DM 31 dicembre 1988. Servono per stimare il valore contabile, utile nel calcolo della plusvalenza/minusvalenza.
Se il bene è completamente ammortizzato a zero, non significa automaticamente che il valore normale sia zero. Se il mercato attribuisce ancora un prezzo, l’IVA e l’eventuale plusvalenza si calcolano su quel valore.
Come si compila l’autofattura elettronica
Formato: fattura elettronica via Sistema di Interscambio. Obbligo previsto dal D.Lgs. 127/2015 e dalla Legge di Bilancio 2018, con specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.
Cedente e cessionario: indichi i tuoi dati in entrambi i campi. È un’autofattura. Inserisci la stessa partita IVA e codici fiscali corretti.
Tipo Documento: usa TD27 per autoconsumo o cessioni gratuite di beni, secondo le specifiche tecniche vigenti. Verifica sempre la versione aggiornata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.
Data e descrizione: la data è quella dell’operazione (trasferimento a uso personale o dismissione). Descrivi il bene con dettaglio: marca, modello, matricola, anno, stato d’uso.
Valore e IVA: indica il valore normale. Applica l’aliquota IVA se all’acquisto hai detratto l’IVA, anche parzialmente. Se non detratta, usa una natura operazione non soggetta coerente con l’articolo 2, comma 2, n. 5.
Trasmissione: invia entro 12 giorni dall’operazione. Conserva la ricevuta di consegna. Registra la fattura nel registro IVA vendite; se in contabilità semplificata, rispetta gli adempimenti previsti.
Errori ricorrenti e come evitarli
Autofattura a zero senza prove: evita. Documenta sempre perché il valore normale è nullo. Meglio una stima prudente con evidenze di mercato.
Saltare la verifica IVA detratta: controlla le vecchie fatture di acquisto. Se non hai detratto IVA, l’autoconsumo è fuori campo. Se l’hai detratta anche solo al 40%, l’operazione può essere imponibile.
Ignorare gli obblighi ambientali: per RAEE, veicoli e rifiuti pericolosi serve la documentazione di legge. Conserva FIR, formulari, certificati di rottamazione.
Regola decisionale rapida
Segui questi passi logici, in sequenza:
- Il bene esce dall’attività (uso personale o dismissione)? Sì: vai avanti. No: niente autofattura.
- All’acquisto hai detratto IVA (anche parzialmente)? Sì: operazione imponibile; emetti TD27 con IVA su valore normale. No: operazione fuori campo IVA; emetti documento con natura non soggetta coerente.
- Il valore normale è zero? Solo se dimostrabile. In caso contrario, stima un valore di mercato ragionevole.
- Rottami come rifiuto? Segui il Codice dell’Ambiente e conserva FIR/certificati. Se rottami via soggetto autorizzato che prende in carico il bene, l’autofattura può non servire; basta la documentazione di smaltimento.
- Infine, registra l’operazione e valuta l’effetto su plusvalenze/minusvalenze ai fini del TUIR.
Casi particolari e limitazioni
Autoveicoli uso promiscuo: l’IVA parzialmente detratta può generare IVA sull’autoconsumo. Considera anche la rettifica di detrazione per beni ammortizzabili.
Beni di modico valore o campioni: regole speciali IVA per le cessioni gratuite. Verifica l’applicabilità per evitare autofatture inutili.
Beni RAEE: per computer, stampanti, telefoni, usa i canali autorizzati. Il D.Lgs. 49/2014 e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica indicano gli adempimenti.
Beni in leasing: se non sei proprietario, non puoi “autofatturarti” il bene. Chiudi il contratto o esercita il riscatto e poi gestisci la dismissione.
Professionisti in forfettario: operazione fuori IVA, ma documentazione sempre necessaria. Attenzione al trattamento reddituale previsto dalla legge 190/2014 e successivi aggiornamenti.
Fonti normative e prassi di riferimento
DPR 633/1972 articoli 2, 13, 14, 19-bis1, 19-bis2 e 21 (IVA); TUIR DPR 917/1986 articoli 54, 85, 86 (imposte dirette). DM 31 dicembre 1988 (coefficienti di ammortamento). D.Lgs. 127/2015 e documenti dell’Agenzia delle Entrate su fatturazione elettronica e codici TD. D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 49/2014 e D.Lgs. 209/2003 per rottamazioni e rifiuti. Puoi consultare i testi su Normattiva e le guide operative dell’Agenzia delle Entrate e dei Ministeri competenti.
| Scenario | Documento da emettere | Base imponibile e IVA | Tempistiche e registrazioni |
|---|---|---|---|
| Chiusura attività e tieni un computer aziendale con IVA detratta | Autofattura elettronica TD27. Cedente/cessionario coincidenti. Descrizione dettagliata del bene. | Valore normale stimato (es. quotazioni usato). Applica IVA del bene. Operazione imponibile ex art. 2, c.2, n.5. | Invia entro 12 giorni dalla chiusura/trasferimento. Registra nel registro IVA vendite. Valuta plus/minus ai fini TUIR. |
| Chiusura attività e tieni un bene acquistato senza detrazione IVA (es. soggetto in forfettario) | Fattura elettronica di documentazione. TD27 con natura operazione non soggetta coerente. | Valore normale indicato a fini documentali. Nessuna IVA dovuta per mancata detrazione a monte. | Invia entro 12 giorni. Conserva a supporto il regime fiscale e le fatture di acquisto. |
| Dismissione bene completamente ammortizzato con valore di mercato diverso da zero | Autofattura elettronica TD27. | Valore normale > 0. IVA dovuta se IVA a monte detratta. Se non detratta, fuori campo. | Invio entro 12 giorni. Registra l’operazione. Calcola plusvalenza/minusvalenza. |
| Rottamazione RAEE (PC, stampante) tramite soggetto autorizzato | Niente autofattura se il rifiuto viene preso in carico con FIR/certificati. Conserva tutti i documenti ambientali. | Nessuna IVA sull’autoconsumo se il bene diventa rifiuto e c’è documentazione completa di smaltimento. | Archivia FIR e certificato di avvenuto trattamento. Aggiorna registro cespiti con dismissione. |
| Autovettura aziendale uso promiscuo con IVA detratta al 40% | Autofattura TD27 alla destinazione a uso personale. Descrivi targa, modello, anno. | Valore normale. IVA applicabile; valuta eventuale rettifica della detrazione (art. 19-bis2). | Invio entro 12 giorni. Aggiorna registro cespiti e calcola effetti su reddito. |
| Bene privo di valore commerciale, smaltito come rifiuto non pericoloso senza corrispettivo | Se non c’è presa in carico formale del rifiuto, valuta TD27 a valore zero solo con prove oggettive di valore nullo. | Valore normale zero documentato. In assenza di prove, stima un valore > 0 e applica regole IVA. | Conserva foto, perizia, evidenze di inutilizzabilità. Registra la dismissione. |
| Bene in leasing non riscattato | Nessuna autofattura. Non sei proprietario. Gestisci la restituzione o il riscatto. | Non si applica. Eventuali addebiti del locatore seguono le sue fatture. | Allinea registro cespiti e conti d’ordine. Conserva la chiusura del contratto. |
FAQ
Devo sempre emettere un’autofattura quando dismetto un cespite?
No. Emetti l’autofattura quando il bene esce dall’attività e diventa tuo bene personale, o quando effettui una cessione gratuita assimilata a cessione imponibile. Se invece consegni il bene come rifiuto a un soggetto autorizzato e hai tutta la documentazione ambientale (FIR, certificati RAEE o di rottamazione), spesso non serve l’autofattura: la dismissione è provata dai documenti di smaltimento. Ricorda però che se l’IVA a monte è stata detratta e non c’è un effettivo passaggio a rifiuto con presa in carico, l’autoconsumo integra una cessione rilevante IVA (articolo 2, DPR 633/1972). Valuta sempre il caso concreto e conserva le prove.
Come stimo correttamente il “valore normale” per l’autoconsumo?
Il valore normale è il prezzo mediamente praticato per beni simili, nello stesso momento e area, a soggetti allo stesso stadio di commercializzazione (articolo 14, DPR 633/1972). Per stimarlo: raccogli 3-5 annunci comparabili dell’usato, acquista o redigi una breve perizia descrivendo stato e obsolescenza, consulta eventuali listini o quotazioni ufficiali, considera riparazioni necessarie o difetti. Conserva le evidenze insieme alla fattura. Se il valore è molto basso o nullo, motivalo con foto, test funzionali, dichiarazioni del tecnico, preventivi di riparazione antieconomica. Una stima prudente e documentata riduce il rischio di contestazioni.
È legittimo fare un’autofattura a zero euro per rottamare un bene?
Sì, ma solo se il valore normale è davvero pari a zero e sai dimostrarlo. Zero non significa “ammortizzato a zero in contabilità”: sono cose diverse. Se il mercato riconosce un prezzo, anche minimo, l’IVA e gli effetti reddituali vanno determinati su quel prezzo. In alternativa, se il bene diventa rifiuto con presa in carico da un impianto autorizzato (documenti ambientali in regola), in molti casi non serve proprio l’autofattura: la dismissione si documenta con FIR e certificati. In mancanza di prova, un’autofattura a zero è rischiosa e può essere riqualificata dall’Agenzia delle Entrate.
Sono in regime forfettario: devo addebitare l’IVA sull’autofattura di dismissione?
In linea generale no. Nel regime forfettario non detrai IVA sugli acquisti e non addebiti IVA sulle operazioni. L’autoconsumo è quindi fuori campo IVA perché manca la detrazione a monte (articolo 2, comma 2, n. 5, DPR 633/1972). Devi comunque emettere e conservare un documento elettronico che attesti il trasferimento del bene, con descrizione, valore normale e natura operazione non soggetta coerente con le specifiche tecniche vigenti. Valuta però gli effetti sul reddito: per i forfettari contano i ricavi determinati forfettariamente e possono rilevare componenti straordinari in casi particolari. Verifica con attenzione la tua casistica.
Quali sono le scadenze e le sanzioni se sbaglio l’autofattura?
La fattura elettronica va trasmessa allo SdI entro 12 giorni dall’operazione. Se superi il termine, si applicano le sanzioni dell’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997, con possibili riduzioni in ravvedimento operoso. Errori su aliquota e base imponibile comportano sanzioni proporzionali. Errori formali (codici TD, natura) si correggono con note di variazione o riemissione, secondo le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate. Conserva sempre i documenti di supporto (perizie, quotazioni, FIR). In contabilità, registra correttamente l’operazione e valuta le ricadute su plusvalenze/minusvalenze ai sensi del TUIR. In caso di controllo, la coerenza documentale è decisiva.
Come gestisco le attrezzature acquistate con incentivi (es. beni 4.0) quando le dismetto?
Se il bene ha beneficiato di agevolazioni (iper/superammortamento passato, o crediti d’imposta beni strumentali), verifica i periodi minimi di mantenimento e le cause di recapture. La cessione o dismissione anticipata può comportare la riduzione o la restituzione parziale del beneficio, secondo le norme dell’agevolazione vigente nell’anno di acquisto e i chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate. L’autofattura disciplina l’uscita IVA; a parte, devi verificare gli effetti sull’incentivo e sulla fiscalità diretta (articoli 85-86 TUIR). Conserva i provvedimenti e le autodichiarazioni presentate a suo tempo per l’agevolazione.
Se il bene è in comodato al dipendente o a un collaboratore, devo fare l’autofattura?
Il comodato non è dismissione. Non serve l’autofattura se il bene resta strumentale all’attività. Se però attribuisci il bene a uso personale in via esclusiva o definitiva (benefit), si realizza un’uscita dalla sfera imprenditoriale. In tal caso valuta l’autoconsumo IVA (articolo 2 DPR 633/1972), il valore normale, e gli effetti in busta paga come fringe benefit secondo la disciplina fiscale e contributiva vigente del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate. La documentazione interna (contratto di comodato, policy, riconsegna) è essenziale per provare l’uso effettivo.
