Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Devi emettere un’autofattura (o integrare la fattura estera) quando acquisti servizi da fornitori non residenti o beni intra-UE/beni consegnati in Italia da soggetti esteri, applicando il reverse charge. Mai per le importazioni doganali.
- Usa i tipi documento SDI: TD17 (servizi dall’estero), TD18 (beni intra-UE), TD19 (beni da estero ex art. 17, c.2), TD16 (reverse charge interno).
- Trasmetti il documento elettronico entro il 15 del mese successivo alla ricezione/effettuazione dell’operazione.
- L’IVA si liquida con la periodica (mensile/trimestrale). Nel forfettario si paga ma non si detrae.
Autofattura e integrazione: cosa sono davvero
Autofattura significa che emetti tu la fattura a te stesso. Lo fai quando il fornitore non è tenuto a emettere una fattura con IVA italiana. In pratica “giri” l’IVA su di te con il reverse charge.
Integrazione significa che prendi la fattura ricevuta senza IVA e aggiungi l’IVA italiana. Con la fattura elettronica, entrambe le azioni si fanno inviando allo SDI un documento specifico (TD17, TD18, TD19 o TD16).
La base normativa è nell’art. 17 del DPR 633/1972 (inversione contabile), negli artt. 38-46 del DL 331/1993 (acquisti intra-UE), e nelle regole tecniche del Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 99922/2020 e aggiornamenti. Puoi verificare i testi sul portale Normattiva o nella prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Quando devi fare l’autofattura (o l’integrazione)
1) Servizi acquistati da fornitori esteri (UE o extra-UE) – TD17
Se compri servizi da un soggetto non residente (es. advertising, software, consulenza), il luogo di tassazione è in Italia quando sei un soggetto passivo italiano. Lo dice l’art. 7-ter del DPR 633/1972.
Devi emettere un documento elettronico tipo TD17. Indichi la base imponibile, applichi l’aliquota IVA italiana, invii allo SDI entro il 15 del mese successivo. Normativa: art. 17, c. 2, DPR 633/1972.
Esempio: acquisti Google Ads (Irlanda) o un SaaS dagli USA. In entrambi i casi usi TD17. L’IVA confluisce nella tua liquidazione periodica.
2) Acquisti intracomunitari di beni – TD18
Se compri beni da un fornitore UE con trasporto in Italia, fai un acquisto intracomunitario. Non paghi l’IVA al fornitore estero. Devi integrarla tu in Italia.
Usa TD18 entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura o all’effettuazione dell’operazione. Normativa: artt. 38 e 46 DL 331/1993, art. 17 DPR 633/1972.
Attenzione alle regole su effetti temporali: per gli acquisti intra-UE, l’imposta si applica all’atto dell’annotazione/integrazione, con data coerente con l’operazione.
3) Beni acquistati da soggetti non residenti con consegna in Italia (no dogana) – TD19
Se un soggetto extra-UE o UE senza identificazione in Italia ti vende beni con consegna in Italia, senza passare da dogana, applichi l’art. 17, c. 2, DPR 633/1972.
Emetti TD19 entro il 15 del mese successivo. Tipico caso: cessione interna eseguita da un non residente senza rappresentante fiscale, con consegna diretta in Italia.
Non confondere questo caso con l’importazione: qui non c’è bolletta doganale.
4) Reverse charge “interno” settoriale – TD16 (integrazione)
Alcuni settori usano il reverse charge tra soggetti italiani (es. subappalti edili, cessioni di rottami, alcuni dispositivi elettronici). Il fornitore emette fattura senza IVA.
Tu integri con IVA via TD16 ed evidenzi l’imposta. Normativa: art. 17, c. 5 e seguenti, DPR 633/1972 e successive estensioni.
Verifica se il tuo caso rientra nelle casistiche specifiche. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate chiariscono i codici ATECO coinvolti.
5) Importazioni di beni da Paesi extra-UE – Niente autofattura
Per le importazioni di beni, l’IVA si paga in dogana con la bolletta doganale. Non si fa autofattura.
Esistono regimi particolari (IVA differita in dogana o “IVA per cassa doganale”). Ma non si usano TD17/18/19. La base normativa è quella doganale-IVA, consultabile su Normattiva e nelle note dell’Agenzia delle Dogane.
Se il tuo fornitore è nel Regno Unito e acquisti beni spediti in Italia, parliamo di importazione. Quindi niente autofattura.
Autofattura elettronica: come si compila e si invia
Campi chiave del documento elettronico
Scegli il tipo documento corretto (TD17, TD18, TD19 o TD16). Inserisci i tuoi dati sia come cedente che come cessionario. Compila la descrizione del bene/servizio con quantità e prezzo, seguendo le regole generali di compilazione di una fattura elettronica.
Indica la base imponibile e l’aliquota IVA italiana. La data documento va allineata alla data di ricezione fattura o di effettuazione dell’operazione, secondo le specifiche SDI.
Trasmetti tramite software di fatturazione o portale Fatture e Corrispettivi. Conserva il file XML a norma.
Registrazioni contabili e impatto IVA
Per i regimi ordinari/semplificati, l’integrazione/autofattura si registra sia nel registro acquisti che in quello vendite. L’IVA è a debito e, se detraibile, anche a credito.
Nel regime forfettario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014), l’IVA a debito si paga ma non si detrae. L’operazione non entra nel calcolo del reddito forfettario, ma incide sui versamenti IVA. Per le fatture che emetti ai clienti, ad esempio da avvocato, vedi come compilare la parcella in regime forfettario.
L’IVA confluisce nella liquidazione del periodo (mensile o trimestrale) ai sensi del DPR 100/1998. Il pagamento si effettua con F24 entro il 16 del mese successivo alla chiusura del periodo.
Regola decisionale rapida
Usa questa sequenza logica per decidere in pochi secondi:
- Il fornitore è non residente e ti ha fatturato un servizio? Emissione TD17 entro il 15 del mese successivo. Reverse charge.
- Hai acquistato beni da un fornitore UE con trasporto in Italia? Emissione TD18. Reverse charge intra-UE.
- Hai ricevuto beni in Italia da un fornitore estero non identificato in Italia, senza dogana? Emissione TD19. Reverse charge art. 17, c. 2.
- È un’operazione interna in reverse charge (settori specifici)? Integrazione TD16.
- I beni arrivano da Paese extra-UE con sdoganamento? Niente TD17/18/19: paghi l’IVA in dogana (bolletta doganale).
Scadenze, sanzioni e regolarizzazioni
Scadenze operative
Per TD17, TD18, TD19: invio allo SDI entro il 15 del mese successivo alla ricezione del documento estero o all’effettuazione dell’operazione.
L’IVA confluisce nella liquidazione del mese/trimestre di competenza. Versamento F24 entro il 16 del mese successivo (codici 6001-6012 per mensili; 6031-6034 per trimestrali per opzione).
San Marino ha regole dedicate sull’e-fattura Italia–San Marino (decreti MEF 2021). Verifica se il fornitore ha addebitato IVA sammarinese o se occorre integrazione.
Sanzioni in caso di errori
Ritardi TD17/18/19: sanzione per invio tardivo dei dati delle operazioni transfrontaliere pari a 2 euro per documento, massimo 400 euro per mese; dimezzata se l’invio avviene entro 15 giorni. Riferimento: art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997.
Errore di reverse charge: se l’imposta è comunque assolta, si applicano sanzioni ridotte (art. 6, comma 9-bis.3, D.Lgs. 471/1997). Se non assolta, la sanzione ordinaria va dal 90% al 180% dell’IVA.
Fornitore che non emette fattura o emette documento irregolare: devi fare “autofattura denuncia” (tipo TD20) entro 30 giorni dal decorso dei 4 mesi dall’operazione. Normativa: art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997.
Pagare meno interessi e sanzioni: ravvedimento
Se sbagli o ritardi, puoi usare il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). Paghi sanzioni ridotte e interessi legali. Prima sistemi i documenti TD mancanti, poi versi l’IVA dovuta con le sanzioni ridotte.
Il calcolo varia in base ai giorni di ritardo. Più agisci presto, meno paghi. Tieni traccia delle date di effettuazione e ricezione.
Conserva le prove: fatture estere, contratti, e-mail di ordine, ddt o CMR per beni, report di piattaforme digitali. Serviranno in caso di controlli.
Casi pratici 2026: come regolarsi
Pubblicità online e software in abbonamento
Facebook Ads, Google Ads, licenze Microsoft 365 UE: TD17. Data documento: ricezione fattura estera o chiusura periodo di fatturazione. Aliquota: ordinaria 22% salvo eccezioni.
SaaS da fornitore USA: sempre TD17. Se la fattura estera riporta inversione contabile/IVA 0, non cambia nulla: l’IVA la applichi tu in Italia.
Marketplace misti: se l’operatore è facilitatore e ti fattura commissioni, verifica se è soggetto non residente. Spesso è TD17.
Acquisti di beni dall’UE
Computer dalla Germania con consegna in Italia: TD18. Base imponibile: prezzo bene + eventuali oneri accessori. Trasporto a cura del fornitore o tuo, non cambia il tipo documento.
Se il fornitore UE usa IOSS/OSS, riguarda le vendite B2C. Nel B2B italiano restano le regole TD18.
Acquisti dal Regno Unito post-Brexit: sono importazioni. Paga IVA in dogana. Niente TD18.
Beni consegnati in Italia da estero senza dogana
Fornitore svizzero spedisce da un magazzino in Italia: TD19. Sei tu a integrare e versare l’IVA italiana.
Controlla sempre la resa Incoterms e il luogo di consegna. Se la merce non passa la frontiera, non c’è dogana.
Se il fornitore estero si è identificato in Italia, potrebbe emettere fattura con IVA italiana. In quel caso, niente TD19.
| Scenario | Tipo documento SDI | Base normativa | Scadenze e impatto IVA |
|---|---|---|---|
| Servizi acquistati da fornitore estero (UE/extra-UE) | TD17 (integrazione/autofattura) | Art. 7-ter e art. 17, c. 2, DPR 633/1972; Provv. AE 99922/2020 | Invio entro il 15 del mese successivo; IVA a debito in liquidazione; detraibile se ammessa (non nel forfettario) |
| Beni acquistati da fornitore UE (trasporto in Italia) | TD18 (integrazione) | Artt. 38 e 46, DL 331/1993; art. 17 DPR 633/1972 | Invio entro il 15 del mese successivo; reverse charge; detrazione possibile per ordinari |
| Beni da fornitore non residente con consegna in Italia (no dogana) | TD19 (integrazione/autofattura) | Art. 17, c. 2, DPR 633/1972; Provv. AE 99922/2020 | Invio entro il 15 del mese successivo; IVA a debito; detrazione se ammessa |
| Reverse charge interno (settori specifici) | TD16 (integrazione) | Art. 17, c. 5 e segg., DPR 633/1972 | Emissione/integrazione tempestiva; IVA a debito e a credito in simultanea (neutralità) |
FAQ
Un contribuente in regime forfettario deve fare l’autofattura per servizi dall’estero? Come paga l’IVA?
Sì. Anche nel forfettario devi emettere TD17 per i servizi acquistati da soggetti esteri, perché l’art. 17, comma 2, del DPR 633/1972 riguarda tutti i soggetti passivi stabiliti, a prescindere dal regime. La differenza è sulla detrazione: nel forfettario non puoi detrarre l’IVA. Quindi versi l’IVA a debito con la liquidazione periodica, senza credito a compensazione. La scadenza per l’invio del TD17 è il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura estera o all’effettuazione del servizio. Il versamento IVA avviene con F24 alla scadenza della tua liquidazione (mensile o trimestrale per opzione). Conserva le fatture estere e gli XML. Se ti accorgi di un ritardo, usa il ravvedimento operoso per ridurre sanzioni e interessi.
Ho acquistato merce dal Regno Unito dopo la Brexit. Devo fare TD18 o un’autofattura?
No, per gli acquisti di beni dal Regno Unito, oggi extracomunitario, parliamo di importazione. L’IVA si paga alla dogana con la bolletta doganale. Non devi emettere né TD18 né TD19. Se invece compri servizi da un soggetto UK (consulenza, licenze software, canoni), allora sì: il luogo di tassazione è in Italia (art. 7-ter DPR 633/1972) e devi emettere TD17 entro il 15 del mese successivo. In caso di merce spedita da un magazzino situato in Italia e appartenente a un soggetto UK non identificato in Italia, potresti dover usare il TD19 perché la cessione avviene nel territorio italiano senza passare per la dogana. Verifica sempre i documenti di trasporto e la posizione IVA del fornitore.
Come gestisco le fatture di Meta Ads, Google Ads e software SaaS esteri con la fattura elettronica?
Queste sono prestazioni di servizi pubblicitari, digitali o di licenza. Se il fornitore è non residente (spesso Irlanda o USA), emetti TD17. Data documento: in genere la data di ricezione della fattura estera o fine periodo fatturazione. Base imponibile: l’importo al netto di eventuali imposte estere. Aliquota: in Italia tipicamente 22%, salvo casi particolari. Invia il TD17 allo SDI entro il 15 del mese successivo. Registra il documento: IVA a debito e, se in regime ordinario, anche a credito nella stessa liquidazione (neutralità). Se sei forfettario, paghi l’IVA ma non la detrai. Se il fornitore mostra “VAT reverse charge” o “IVA 0%”, non cambia nulla: l’IVA italiana la assorbi tu. In caso di più micro-fatture nel mese, puoi emettere più TD17, ciascuno riferito alla singola fattura estera, rispettando il termine complessivo.
Il mio fornitore italiano non mi ha ancora emesso fattura: posso fare un’autofattura per mettermi in regola?
Sì, in specifici casi devi farlo. Se dopo quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione non hai ricevuto la fattura o hai ricevuto una fattura irregolare, devi emettere un’autofattura di regolarizzazione (tipo TD20) entro i successivi 30 giorni e versare l’IVA dovuta. Riferimento: art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997. Questo adempimento ti tutela da sanzioni solidali. Se invece l’operazione era soggetta a reverse charge e l’IVA sarebbe stata comunque a tuo carico, si applicano sanzioni ridotte in caso di errori formali con imposta assolta (art. 6, comma 9-bis.3, D.Lgs. 471/1997). Ricorda che TD20 serve anche a correggere integrazioni mancate o tardive. Puoi usare il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni se intervieni spontaneamente.
San Marino e operazioni transfrontaliere: devo fare l’integrazione? E quali sanzioni se sbaglio i TD?
Con San Marino esiste un canale e-fattura dedicato tra i due Stati, disciplinato da decreti MEF del 2021 e dalle specifiche tecniche concordate. Se il fornitore sammarinese emette fattura senza IVA e l’operazione è imponibile in Italia, devi integrare con IVA italiana, seguendo le regole del reverse charge e le specifiche SDI previste. Se emette con IVA sammarinese, verifica il visto Ufficio Tributario sammarinese e la corretta territorialità. Per gli errori di invio dei documenti transfrontalieri (TD17/TD18/TD19) vale la sanzione di 2 euro per documento, massimo 400 euro per mese, ridotta della metà se invii entro 15 giorni. Base: art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997. Per errori sostanziali sull’IVA, si applicano le sanzioni del D.Lgs. 471/1997, con possibilità di ravvedimento operoso ex D.Lgs. 472/1997. In caso di dubbi, conserva la documentazione di trasporto e richiedi al fornitore la corretta natura dell’operazione.
Fonti normative di riferimento: DPR 633/1972 (artt. 7-ter e 17), DL 331/1993 (artt. 38-46), D.Lgs. 127/2015 sull’e-fattura, Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 99922/2020 e aggiornamenti, D.Lgs. 471/1997 (sanzioni), D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento), decreti MEF 2021 su e-fattura con San Marino. Verificabili sul portale Normattiva e nella prassi dell’Agenzia delle Entrate.
