Calcolo fatturato regime forfettario: come si fa?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

In regime forfettario il “fatturato” coincide con le somme fatturate senza IVA; per tasse e contributi conta ciò che hai incassato, a cui si applica il coefficiente di redditività e l’imposta sostitutiva (15% o 5%).

  • Regime forfettario: soglia di ricavi/compensi percepiti pari a 85.000 euro; uscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno.
  • Base imponibile: incassi x coefficiente di redditività, meno contributi previdenziali versati; imposta sostitutiva al 15% o 5% per start.
  • Fatturato nel forfettario: importi senza IVA, al lordo di commissioni e al netto di note di credito; bollo non è ricavo.

Cos’è davvero “fatturato” nel forfettario e perché conta l’incasso

Nel linguaggio comune “fatturato” è la somma degli importi indicati in fattura nel periodo considerato. In regime forfettario non addebiti l’IVA in fattura. Quindi il tuo fatturato coincide con l’imponibile fatturato, senza IVA.

L’IVA non entra mai nei tuoi ricavi nel forfettario. Emetti fatture con la dicitura di operazione in franchigia IVA ai sensi dell’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014. L’eventuale imposta di bollo addebitata in fattura non è un ricavo.

Per tasse e contributi, però, non basta il fatturato. Conta quanto hai incassato nel periodo, perché il forfettario usa il principio di cassa. Significa che rileva quando prendi i soldi, non quando emetti la fattura.

Base normativa da conoscere

La disciplina del regime forfettario è nell’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014, con modifiche successive. La Legge 197/2022 ha elevato la soglia a 85.000 euro di ricavi/compensi percepiti e ha introdotto l’uscita immediata oltre 100.000 euro nello stesso anno. Puoi verificare i testi su Normattiva e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Il principio di cassa per la determinazione del reddito dei forfettari è stabilito dagli stessi commi della Legge 190/2014. L’esonero IVA discende sempre dai commi 54-89, mentre l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso ai forfettari dall’articolo 18 del Decreto-Legge 36/2022, convertito in Legge 79/2022, con generalizzazione dal 1° gennaio 2024.

Come si calcola il fatturato nel forfettario

Il fatturato annuo è la somma degli imponibili delle fatture emesse nell’anno, al netto delle note di credito. Non includi IVA perché non la addebiti. Non includi l’imposta di bollo. Non includi interessi di mora eventuali, se indicati separatamente.

Se applichi sconti o abbuoni, devi emettere una nota di credito. La nota di credito riduce il fatturato. Se ricevi un acconto con fattura di acconto, quell’imponibile entra nel fatturato dell’anno di emissione.

Attenzione alle piattaforme di pagamento. Se un gateway trattiene una commissione, il fatturato resta il lordo dovuto dal cliente. La commissione non è ricavo. In forfettario non deduci i costi in modo analitico, quindi la trattenuta non riduce il reddito forfettario.

Esempio rapido

Emetti tre fatture da 2.000, 3.000 e 5.000 euro. Fai una nota di credito da 1.000 euro su una fattura. Il tuo fatturato è 2.000 + 3.000 + 5.000 − 1.000 = 9.000 euro. Se hai addebitato 2 euro di bollo su due fatture, quei 4 euro non sono ricavo.

Incassato: come si misura e perché decide tasse e soglie

L’incassato è la somma che hai effettivamente ricevuto dai clienti nell’anno. Include bonifici, POS, carte, contanti dichiarati, pay-by-link e somme rese disponibili da piattaforme. Conta la data di disponibilità del denaro.

Se emetti una fattura nel 2026 e incassi nel 2027, l’importo concorre al reddito 2027. Questa regola si chiama principio di cassa. Per le soglie del forfettario si considerano i ricavi/compensi percepiti, quindi sempre per cassa.

Se un marketplace incassa per tuo conto e poi ti paga il netto, l’incasso fiscalmente è il lordo corrisposto dal cliente nel momento in cui la piattaforma rende esigibili le somme. Serve leggere il contratto per capire quando maturano.

Nota su ritenute e bollo

Nel forfettario non subisci ritenute d’acconto. Lo prevede la Legge 190/2014. Devi indicare in fattura che la ritenuta non si applica. Se superi 77,47 euro per fattura, applichi l’imposta di bollo da 2 euro. L’imposta di bollo si versa secondo le regole del DPR 642/1972 e dei relativi decreti attuativi.

Dall’incassato al reddito: coefficienti e imposta sostitutiva

Per calcolare il reddito imponibile parti dall’incassato annuo. Moltiplichi per il coefficiente di redditività previsto per il tuo codice ATECO. Il coefficiente è una percentuale che “simula” i costi.

Esempi tipici: professionisti (attività di arti e professioni) 78%; commercio al dettaglio e all’ingrosso 40%. I coefficienti derivano dalla tabella allegata alla Legge 190/2014 e successive modifiche. Verifica sempre la tua voce ATECO.

Dopo la moltiplicazione, deduci i contributi previdenziali obbligatori versati nello stesso anno. La base rimanente è tassata con imposta sostitutiva al 15%. Puoi avere l’aliquota al 5% per i primi cinque anni se rispetti i requisiti di start, previsti dalla Legge 190/2014.

Contributi previdenziali: Gestione Separata e artigiani/commercianti

Se sei un professionista senza cassa, versi alla Gestione Separata INPS. L’aliquota varia per legge. La base di calcolo è il reddito forfettario prima della deduzione dei contributi. I contributi poi si deducono dal reddito imponibile fiscale.

Se sei artigiano o commerciante, versi l’IVS con minimale fisso e percentuale sull’eccedenza. In forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi IVS. La riduzione è prevista dall’articolo 1, comma 77, della Legge 190/2014, su domanda. La deducibilità resta per l’importo effettivamente pagato.

Accesso, permanenza e uscita: soglie 85.000 e 100.000

Per entrare o restare nel forfettario devi rispettare la soglia di 85.000 euro di ricavi/compensi percepiti nell’anno. Lo stabilisce la Legge 190/2014, come modificata dalla Legge 197/2022. Devi rispettare anche gli altri requisiti e le cause di esclusione.

Se superi 85.000 ma resti entro 100.000 euro, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro durante l’anno, esci subito da quel momento. Devi applicare l’IVA alle operazioni successive e passare al regime ordinario.

In caso di uscita immediata, l’imposta sostitutiva si applica solo al periodo in cui eri nel forfettario. L’IVA si applica alle operazioni dopo il superamento. Questa regola è stata introdotta dalla Legge 197/2022.

Operazioni estere e soglie

Le vendite e le prestazioni verso clienti esteri contano nel calcolo dei ricavi/compensi. Il fatto che tu non applichi l’IVA in Italia non cambia la natura di ricavo. Per operazioni intracomunitarie e extra-UE restano obblighi IVA specifici (identificazione, reverse charge, OSS), ma ai fini della soglia contano i compensi percepiti.

Regola decisionale rapida

Passo 1: definisci le grandezze

Fatturato = somma imponibili fatture emesse nell’anno − note di credito. Incassato = somme effettivamente ricevute nell’anno (data disponibilità fondi).

Passo 2: verifica la soglia forfettaria

Somma gli incassi percepiti dell’anno. Se superano 85.000 euro, preparati a uscire l’anno dopo. Se superano 100.000 euro, applichi l’IVA da quel momento nello stesso anno.

Passo 3: calcola il reddito forfettario

Reddito forfettario ante-contributi = Incassato x coefficiente ATECO. Reddito imponibile fiscale = risultato − contributi previdenziali dovuti e pagati.

Passo 4: applica l’imposta

Imposta sostitutiva = 15% del reddito imponibile. Se hai i requisiti start, usa 5% per i primi cinque anni. Ricorda gli acconti di giugno e novembre.

Passo 5: controlla l’e-fattura e il bollo

Emetti sempre e-fattura via Sistema di Interscambio. Inserisci la dicitura di operazione in franchigia IVA. Applica e versa l’imposta di bollo quando dovuta.

Esempi numerici pratici

Professionista (ATECO servizi professionali, coefficiente 78%)

Incassato 2026: 40.000 euro. Reddito ante-contributi: 40.000 x 78% = 31.200 euro. Contributi Gestione Separata ipotetici: 7.000 euro. Reddito imponibile: 31.200 − 7.000 = 24.200 euro. Imposta 15%: 3.630 euro. Acconti l’anno dopo in base al saldo.

Commerciante al dettaglio (coefficiente 40%)

Incassato 2026: 90.000 euro. Superi 85.000 euro ma resti sotto 100.000. Esci dal forfettario dal 2027. Reddito 2026: 90.000 x 40% = 36.000 euro. Contributi IVS (minimali + eccedenza, ipotesi 4.500 euro, riducibili del 35% se richiesto). Reddito imponibile: 31.500 euro; imposta 15%: 4.725 euro.

Superamento immediato dei 100.000 euro

A novembre 2026 incassi la somma che ti porta a 102.000 euro. Da quel momento applichi IVA alle operazioni successive e passi all’ordinario. Le fatture fino al superamento restano senza IVA. Verifica con il tuo consulente gli adempimenti di transito.

Scenario Come si calcola Requisiti/Soglie Tempistiche/Implicazioni
Calcolo fatturato annuo nel forfettario Somma imponibili fatture emesse − note di credito; bollo escluso Nessuna IVA in addebito; dicitura franchigia IVA obbligatoria Rileva per analisi commerciale interna; non determina da solo tasse
Determinazione incassato Somma pagamenti effettivi ricevuti (data disponibilità) Principio di cassa ai sensi Legge 190/2014 Decide soglia 85.000/100.000 e base reddito forfettario
Reddito imponibile forfettario Incassato x coefficiente ATECO − contributi previdenziali pagati Coefficienti da tabella normativa; contributi deducibili Su questo applichi imposta sostitutiva 15% o 5%
Uscita dal regime Verifica incassi annuali Oltre 85.000: uscita l’anno dopo; oltre 100.000: uscita immediata Applichi IVA da quando scatti oltre 100.000; passaggio all’ordinario

FAQ

Qual è la differenza tra fatturato e incassato nel forfettario, e quale dei due conta per rimanere nel regime?

Il fatturato è la somma degli imponibili delle fatture emesse in un anno, al netto di eventuali note di credito. Nel forfettario non addebiti IVA, quindi l’imponibile coincide con quanto esponi in fattura come corrispettivo. L’incassato è la somma effettivamente ricevuta nell’anno, indipendentemente dalla data della fattura. Per restare nel forfettario conta l’incassato, perché il regime adotta il principio di cassa. Devi confrontare i compensi percepiti con la soglia di 85.000 euro per mantenimento e accesso, e con la soglia di 100.000 euro per l’uscita immediata nell’anno. La base normativa è l’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014, come modificata dalla Legge 197/2022, consultabile su Normattiva.

Come tratto le commissioni dei gateway di pagamento o dei marketplace nel calcolo del fatturato e dell’incassato?

Il fatturato si misura al lordo delle commissioni trattenute da gateway o marketplace, perché rappresenta il corrispettivo dovuto dal cliente per il tuo servizio o prodotto. Le commissioni non sono ricavi, ma nel forfettario non deduci costi in modo analitico, quindi non riducono il reddito forfettario. Per l’incassato, considera il momento in cui le somme diventano disponibili. Se il marketplace incassa per tuo conto e ti rende disponibili gli importi al netto, la prassi è ricostruire il lordo percepito dal cliente e considerarlo come compenso percepito, dato che le commissioni sono una trattenuta su quel compenso. In contratti particolari (mandato con o senza rappresentanza) l’analisi può cambiare: in casi dubbi è prudente un interpello o un confronto con l’Agenzia delle Entrate, richiamando le regole del principio di cassa della Legge 190/2014.

Come si calcolano i contributi INPS nel forfettario e come incidono sulle tasse?

Se versi alla Gestione Separata, applichi l’aliquota INPS prevista per l’anno al reddito forfettario ante-contributi, cioè incassi x coefficiente di redditività. Il contributo risultante si deduce poi dal reddito imponibile fiscale, riducendo la base dell’imposta sostitutiva. Se sei artigiano o commerciante, versi i contributi IVS: una quota fissa minima e una percentuale sulla parte di reddito che supera il minimale. Nel forfettario puoi richiedere la riduzione del 35% dei contributi IVS (articolo 1, comma 77, Legge 190/2014), che incide sull’importo da pagare e quindi sulla deduzione. In entrambi i casi, la deduzione vale per i contributi obbligatori effettivamente versati nell’anno. Questa regola deriva dai commi 64 e seguenti della Legge 190/2014 e dalle norme previdenziali generali (Legge 335/1995 per la Gestione Separata; norme INPS per IVS).

Come si applica il bollo in fattura e incide su fatturato, incassato e imposte?

Se una fattura senza IVA supera 77,47 euro, si applica l’imposta di bollo da 2 euro. Nelle e-fatture il bollo si indica con le apposite codifiche e si versa periodicamente secondo il DPR 642/1972 e i decreti attuativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’importo del bollo eventualmente addebitato al cliente non è un ricavo, quindi non aumenta il fatturato. Se il cliente te lo rimborsa, quell’importo non entra nell’incassato rilevante per le imposte, in quanto rappresenta il recupero di un tributo assolto in nome proprio. Il bollo non è deducibile nel forfettario perché il regime non consente la deduzione analitica dei costi; resta un onere a carico tuo salvo rivalsa in fattura.

Cosa succede se emetto una fattura nel 2026 ma il cliente paga nel 2027? E se incasso un acconto?

Con il principio di cassa, il reddito del forfettario segue i flussi finanziari. Se emetti una fattura nel 2026 e incassi nel 2027, l’importo entra nell’incassato 2027 e concorre al reddito 2027. Non entra nel reddito 2026. Se incassi un acconto nel 2026 e poi il saldo nel 2027, l’acconto concorre al reddito 2026, il saldo a quello 2027. Se hai emesso fattura di acconto nel 2026, l’importo entra nel fatturato 2026. In caso di insoluto, finché non incassi, non conteggi nulla ai fini della soglia e del reddito. Se poi emetti una nota di credito per storno, riduci il fatturato dell’anno della nota. Tutto ciò è coerente con i commi sul principio di cassa della Legge 190/2014 e con i chiarimenti operativi dell’Agenzia delle Entrate reperibili sui canali istituzionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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