Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
L’imponibile in fattura è la base su cui calcoli IVA e, se dovuta, ritenuta d’acconto; varia per regime fiscale, natura dell’operazione e voci escluse per legge.
- L’imponibile IVA è definito dall’art. 13 del DPR 633/1972: corrispettivo al netto delle somme escluse ex art. 15.
- Nel regime forfettario non applichi IVA né ritenuta d’acconto; l’imponibile coincide con il totale del compenso.
- La ritenuta d’acconto (20%) si applica secondo l’art. 25 del DPR 600/1973 sul compenso imponibile, mai sull’IVA.
Cos’è l’imponibile in fattura e perché conta
L’imponibile è l’importo della fattura su cui si calcola l’IVA. È la “base” prima di aggiungere imposta e altre voci. La definizione è nell’art. 13 del DPR 633/1972.
Serve anche per la ritenuta d’acconto quando il cliente è sostituto d’imposta. In questo caso, la ritenuta si calcola sul compenso imponibile e si sottrae dal netto a pagare.
La somma degli imponibili incassati confluisce nel reddito imponibile per le imposte dirette. Per professionisti vale il principio di cassa, cioè contano gli incassi. Per imprese ordinarie vale in genere la competenza economica. Le basi sono nel TUIR e nella prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Fonti normative di riferimento
Per l’IVA fanno fede il DPR 633/1972 (in particolare artt. 13, 15, 17). Per la ritenuta d’acconto il DPR 600/1973, art. 25. Il regime forfettario è nella Legge 190/2014, commi 54-89, come modificata negli anni, inclusa la Legge 197/2022 per la soglia di accesso/permanganza. Puoi verificare i testi aggiornati su Normattiva e le circolari su Agenzia delle Entrate. Per l’e-fattura si veda il D.Lgs. 127/2015.
Imponibile e regime forfettario
Come funziona la fattura in forfettario
In forfettario non addebiti l’IVA. Non applichi ritenuta d’acconto. Metti una dicitura in fattura che richiama l’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014. Indichi il compenso e, se dovuta, la marca da bollo.
L’imponibile coincide con il totale del compenso pattuito. Non devi scorporare nulla. Questo semplifica la pianificazione di cassa.
L’imposta sostitutiva (15% o 5% per start-up) non si vede in fattura. La paghi in dichiarazione dei redditi. Si calcola sul reddito forfettario, non sull’imponibile fattura.
Esempio rapido in forfettario
Compenso 1.000 euro. Non c’è IVA. Non c’è ritenuta. Se superi la soglia per la marca da bollo, la aggiungi come voce esclusa dall’imponibile IVA (art. 15). Totale a pagare: 1.000 euro più eventuale bollo.
Imponibile nel regime ordinario o semplificato
Base imponibile IVA: cosa entra e cosa no
L’art. 13 del DPR 633/1972 definisce la base: corrispettivo dovuto al cedente o prestatore, inclusi oneri e spese addebitate, tranne quelle escluse dall’art. 15.
Entrano: prezzo del bene o compenso della prestazione, oneri accessori (trasporto, imballo) se addebitati al cliente, contributi o rivalse che costituiscono parte del corrispettivo.
Non entrano: spese anticipate in nome e per conto documentate (art. 15), imposte e diritti dovuti per legge a enti pubblici, marche da bollo. Queste voci si indicano separatamente e non formano base IVA.
Ritenuta d’acconto: quando si applica e su quale base
L’art. 25 del DPR 600/1973 prevede la ritenuta del 20% sui compensi di lavoro autonomo corrisposti da sostituti d’imposta. La ritenuta non si applica sull’IVA.
In pratica: se fatturi a un’azienda o a una PA la prestazione professionale, il cliente trattiene il 20% del compenso e ti paga il netto. Poi versa la ritenuta all’Erario a tuo nome.
La base della ritenuta è il compenso imponibile. Sono escluse le somme fuori campo art. 15. Per i contributi previdenziali addebitati in fattura, le prassi possono variare secondo cassa e disciplina. Verifica sempre statuto della cassa e documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Aliquote IVA e codici natura
L’IVA ordinaria è al 22%. Esistono aliquote ridotte (10%, 5%, 4%) per beni e servizi specifici. Se l’operazione è non imponibile, esente o fuori campo, usi il codice natura corretto in e-fattura.
Per il reverse charge (art. 17 DPR 633/1972), non addebiti l’IVA in fattura. L’imponibile resta il corrispettivo, ma l’imposta la integra il cliente.
Per split payment verso PA e altri soggetti inclusi, l’IVA viene scorporata e versata dal cliente. La disciplina è stata prorogata nel tempo; verifica le regole vigenti nell’anno di riferimento presso MEF e Agenzia delle Entrate.
Esempi numerici corretti
1) Professionista ordinario con cliente sostituto (IVA 22%, ritenuta 20%)
Imponibile X = 1.000 euro. IVA 22% = 220 euro. Totale lordo = 1.220 euro.
Ritenuta 20% su X = 200 euro. Netto a pagare = 1.220 – 200 = 1.020 euro. Il cliente ti paga 1.020 e versa 200 al Fisco.
Se conosci solo il netto incassato (1.020), puoi risalire all’imponibile: X = Netto / (1 + IVA% – ritenuta%) = 1.020 / 1,02 = 1.000 euro.
2) Back-calcolo dall’importo incassato 1.000 euro (stesse aliquote)
Formula: X = Netto / (1 + 0,22 – 0,20) = Netto / 1,02.
Con 1.000 euro incassati: X = 1.000 / 1,02 ≈ 980,39 euro. IVA 22% ≈ 215,69 euro. Ritenuta 20% ≈ 196,08 euro. Verifica: 980,39 + 215,69 – 196,08 = 1.000.
Questa è la via corretta. Evita di dividere per 0,80 e poi scorporare l’IVA: porterebbe a un errore.
3) Impresa che vende beni (IVA 22%, nessuna ritenuta)
Prezzo imponibile 1.000 euro. IVA 22% = 220 euro. Totale a pagare = 1.220 euro. Non c’è ritenuta, perché non è prestazione di lavoro autonomo con sostituto.
Se il cliente versa un acconto, l’IVA si applica all’acconto al momento dell’incasso, secondo le regole di esigibilità.
4) Forfettario (nessuna IVA, nessuna ritenuta)
Compenso 1.000 euro. Totale = 1.000 euro. Se applichi la marca da bollo, la aggiungi come voce fuori campo art. 15. L’imponibile di fattura coincide con il compenso.
5) Spese escluse art. 15 e contributi
Compenso 1.000 euro. Spesa anticipata in nome e per conto documentata 100 euro (art. 15). Contributo previdenziale addebitato 4% = 40 euro.
Base IVA: 1.000 + 40 = 1.040 euro. L’importo di 100 euro è fuori campo IVA. Se c’è ritenuta, applicala sul compenso imponibile secondo la disciplina applicabile ai contributi.
Voci che non entrano nell’imponibile: cosa dice l’art. 15 DPR 633/1972
Esclusioni tipiche
Non rientrano nell’imponibile IVA: spese anticipate in nome e per conto con idonea documentazione, imposte e diritti dovuti per legge, marche da bollo, interessi di mora se previsti per legge.
Attenzione: rimborsi spese “forfettari” o non documentati sono oneri accessori. In tal caso entrano nell’imponibile IVA perché parte del corrispettivo.
Se inserisci una voce esclusa, indicala separatamente in fattura. Usa il corretto codice natura in e-fattura.
Contributi previdenziali e cassa professionale
Molti professionisti addebitano un contributo al cliente (rivalsa INPS gestione separata o contributo integrativo di cassa). Spesso tali somme concorrono alla base imponibile IVA perché parte del corrispettivo.
Per la ritenuta d’acconto le prassi possono differire in base alla cassa e a indicazioni di prassi. Alcune componenti previdenziali non rientrano nella base della ritenuta. Verifica sempre statuto della cassa e documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Quando hai dubbi, separa chiaramente le voci in fattura e annota il riferimento normativo o statutario.
Operazioni particolari: non imponibili, esenti, reverse charge
Operazioni non imponibili (ad esempio esportazioni) e esenti hanno imponibile ai fini della determinazione del corrispettivo, ma non scontano IVA. Indica il riferimento di legge in fattura.
Con il reverse charge (art. 17), indichi l’imponibile e la dicitura di inversione contabile. L’IVA non si addebita in fattura; la integra il cliente.
Per lo split payment verso PA e altri soggetti inclusi, l’IVA non si incassa. L’imponibile resta invariato, ma il flusso di cassa cambia. Verifica l’ambito soggettivo e temporale vigente.
Regola decisionale rapida
Decidi come calcolare l’imponibile in 5 passaggi logici
1) Identifica il regime: se sei in forfettario, l’imponibile è il compenso. Non c’è IVA, non c’è ritenuta.
2) Se sei in ordinario/semplificato, determina la natura IVA: imponibile al 22% o aliquota ridotta, non imponibile, esente, fuori campo, reverse charge, split payment.
3) Costruisci la base IVA: somma compenso e oneri accessori. Escludi solo le voci ammesse dall’art. 15. Valuta come trattare eventuali contributi previdenziali.
4) Valuta la ritenuta: se il cliente è sostituto d’imposta e si tratta di lavoro autonomo, applica il 20% sul compenso imponibile, mai sull’IVA. Considera le regole specifiche dei contributi.
5) Controlla il netto: netto = imponibile + IVA – ritenuta – eventuali sconti. Se parti dal netto, risali all’imponibile con la formula X = Netto / (1 + aliquota IVA – aliquota ritenuta), quando le basi coincidono.
Controlli operativi ed e-fattura
Campi da presidiare
Nell’e-fattura, compila correttamente: imponibile per aliquota, imposta, natura IVA, ritenuta d’acconto (se dovuta), bollo. Questi campi guidano i registri IVA e le liquidazioni.
Codici natura corretti evitano scarti SDI e rettifiche. Riferisci la norma nel campo “RiferimentoNormativo”.
Se emetti note di credito o di debito (art. 26 DPR 633/1972), aggiorna l’imponibile e l’imposta in modo coerente con la variazione.
Pianificazione: dal flusso di cassa alle imposte
Principio di cassa e competenza
Per professionisti, l’IRPEF segue il principio di cassa: paghi imposte su quanto incassi. Per imprese in semplificata esiste il regime di cassa. Per imprese ordinarie prevale la competenza.
Le liquidazioni IVA seguono l’esigibilità dell’imposta. L’imponibile corretto in fattura impatta subito le liquidazioni periodiche.
Stima e accantonamenti: calcola sempre prima l’imponibile. Poi stima IVA da versare e ritenute subite. Ti aiuta a non stressare la cassa.
| Scenario | Aliquote/ritenute | Cosa entra nell’imponibile | Tempistiche e adempimenti |
|---|---|---|---|
| Forfettario (prestazioni di servizi) | IVA: n.d. Ritenuta: n.d. | Intero compenso. Voci art. 15 escluse a parte (es. bollo). | Fattura elettronica con dicitura regime forfettario; imposta sostitutiva in dichiarazione. |
| Lavoro autonomo ordinario con sostituto d’imposta | IVA: 22%/ridotte. Ritenuta: 20% su compenso imponibile. | Compenso + oneri accessori. Escluse voci art. 15. Contributi: seguire disciplina specifica. | Cliente trattiene ritenuta e versa F24; tu registri imponibile, IVA, ritenuta subita. |
| Impresa ordinaria B2C (vendita beni) | IVA: 22%/ridotte. Ritenuta: no. | Prezzo + oneri accessori. Escluse solo voci art. 15. | Liquidazioni IVA periodiche; incasso totale lordo (prezzo + IVA). |
| Reverse charge (art. 17 DPR 633/1972) | IVA: non addebitata. Ritenuta: dipende dalla natura del rapporto. | Corrispettivo dell’operazione. Nessuna imposta addebitata. | Indichi inversione contabile; il cliente integra IVA e la detrae secondo regole. |
| Operazioni non imponibili/esenti/fuori campo | IVA: non dovuta. Ritenuta: secondo natura del compenso. | Corrispettivo indicato con riferimento normativo. | Obblighi dichiarativi IVA variano per tipo di operazione; usa corretti codici natura. |
FAQ
1) Qual è la differenza tra imponibile in fattura, base per ritenuta e reddito imponibile IRPEF?
L’imponibile in fattura è la base su cui calcoli l’IVA. Lo definisce l’art. 13 del DPR 633/1972. Include compenso e oneri accessori, esclusi solo i casi dell’art. 15.
La base per la ritenuta è il compenso di lavoro autonomo. Non include l’IVA. Per contributi previdenziali e rivalse verifica la disciplina della cassa e la prassi dell’Agenzia delle Entrate. La ritenuta si applica solo se il cliente è sostituto d’imposta e la prestazione rientra nell’art. 25 del DPR 600/1973.
Il reddito imponibile IRPEF (o imposta sostitutiva in forfettario) nasce dalla somma dei compensi/ricavi al netto dei costi deducibili secondo il tuo regime e secondo il principio contabile applicabile (cassa o competenza). Non è uguale all’imponibile IVA, anche se spesso parte dagli stessi corrispettivi.
2) Come tratto l’imponibile se ricevo acconti e saldo a fine lavoro?
Ogni acconto genera imponibile e IVA al momento dell’incasso o dell’emissione del documento che lo certifica. In fattura di acconto indichi l’imponibile riferito all’acconto e applichi l’IVA dovuta sull’importo accontato.
Nel saldo, calcoli l’imponibile residuo e l’IVA sulla differenza. Se hai applicato ritenuta d’acconto, la ritenuta si opera sul compenso imponibile effettivo. La somma delle basi imponibili di acconti e saldo deve eguagliare il corrispettivo pattuito.
Se intervengono variazioni di prezzo, usa note di credito o di debito (art. 26 DPR 633/1972) per rettificare imponibile e imposta. La corretta sequenza documentale evita differenze nelle liquidazioni.
3) In e-fattura quali campi incidono sull’imponibile e quali errori evitare?
I campi chiave sono: ImponibileImporto, AliquotaIVA, Imposta, Natura (se non addebiti IVA), Ritenuta, Bollo. Indica per ogni riga l’aliquota corretta. Se usi un’aliquota zero, è obbligatorio selezionare la Natura con il riferimento normativo.
Errori tipici: includere voci art. 15 nell’imponibile, applicare ritenuta sull’IVA, usare un codice natura sbagliato, dimenticare la marca da bollo quando dovuta. Questi errori alterano imponibile, imposta e versamenti.
Controlla che la somma degli imponibili per aliquota coincida con la base imponibile totale. Verifica la quadratura: imponibile + IVA − ritenuta = netto a pagare (salvo voci escluse art. 15 e arrotondamenti).
4) La marca da bollo entra nell’imponibile? Quando si applica e con che logica?
La marca da bollo non entra nell’imponibile IVA perché rientra nelle esclusioni dell’art. 15 del DPR 633/1972. La indichi come voce separata fuori campo.
Si applica su fatture senza IVA quando il totale documento supera la soglia prevista. In e-fattura si segnala il bollo virtuale. L’importo del bollo non modifica la base imponibile né la ritenuta.
Ricorda di versare periodicamente l’imposta di bollo sulle e-fatture con le scadenze fissate dall’Agenzia delle Entrate. Tieni traccia per non incorrere in sanzioni.
5) Sconti, abbuoni, penali e premi: come modificano l’imponibile?
Sconti e abbuoni in fattura riducono direttamente l’imponibile prima dell’IVA. Se lo sconto avviene dopo, usa una nota di credito per rettificare imponibile e IVA in diminuzione (art. 26 DPR 633/1972).
Penali e addebiti per inadempienze possono essere fuori campo o imponibili a seconda del titolo giuridico. Se rappresentano corrispettivo o accessorio del corrispettivo, entrano nell’imponibile. Se sono risarcitorie pure, possono essere fuori campo. Serve analisi del contratto e, se necessario, consulto con il consulente.
Premi e bonus volume incidono sull’imponibile attraverso note di credito o sistemi di scontistica. Assicurati che la documentazione commerciale sostenga la variazione per rendere coerenti imponibile, IVA e deduzioni fiscali.
