Forfettario: cos’è, quanto paga di tasse e quando conviene?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato per Partita IVA fino a 85.000 euro. Tasse al 5% o 15% sul reddito calcolato a forfait. Conviene se i tuoi costi reali sono bassi rispetto alla stima forfettaria.

  • Soglie: accesso con ricavi/compensi fino a 85.000 euro; uscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno.
  • Imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti startup, poi 15%.
  • Base imponibile: incassi per coefficiente di redditività; deduci i contributi previdenziali prima di calcolare l’imposta.

Che cos’è il regime forfettario e perché si chiama così

Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato per persone fisiche con Partita IVA. Si applica a professionisti, freelance, artigiani e commercianti.

“Forfettario” significa “a forfait”, cioè con un calcolo standard. Non deduci le spese reali una per una. Usi un coefficiente di redditività. È una percentuale che stima il tuo margine.

Il reddito imponibile si ottiene così: incassi annui moltiplicati per il coefficiente. Su quel reddito paghi l’imposta sostitutiva (5% o 15%) e versi i contributi previdenziali.

Basi normative e aggiornamenti 2026

La cornice è nell’art. 1, commi 54-89, della Legge 190/2014, come modificata nel tempo. La Legge 197/2022 ha fissato la soglia di 85.000 euro e l’uscita immediata oltre 100.000 euro. Le regole sono confermate dalle leggi di bilancio successive.

L’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari è stato esteso gradualmente dal 2022 ed è totale dal 1° gennaio 2024 (Decreto-Legge 36/2022 e provvedimenti attuativi). Per i riferimenti, consulta il portale Normattiva, l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per aspetti previdenziali, le regole arrivano da INPS e dalle Casse professionali. Per lavoro e collaborazioni, vedi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per interpretazioni fiscali, sono utili le circolari dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio n. 10/E del 2016 e n. 9/E del 2019).

Soglie di accesso e uscita: come non sbagliare

Puoi entrare nel forfettario se, nell’anno precedente, hai ricavi o compensi fino a 85.000 euro. “Compensi” e “ricavi” sono le somme incassate, perché vale il principio di cassa. Il principio di cassa significa che contano gli incassi effettivi, non le fatture emesse.

Se superi 85.000 euro ma resti entro 100.000 euro, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro durante l’anno, esci subito. Devi applicare l’IVA dal giorno in cui superi la soglia. Da quel giorno emetti fatture con IVA e segui gli adempimenti ordinari.

Attenzione agli incassi a cavallo d’anno. Se incassi a gennaio un lavoro di dicembre, l’importo conta sull’anno nuovo. Questo può salvarti o farti uscire, quindi pianifica le scadenze di pagamento.

Cause ostative: quando non puoi usare il forfettario

  • Usi regimi IVA speciali (ad esempio agricoltura o editoria). In questo caso non puoi stare nel forfettario.
  • Non sei residente in Italia, salvo che tu sia in UE/SEE e produca almeno il 75% del reddito in Italia.
  • Partecipi a società di persone, associazioni professionali o SRL “trasparenti”.
  • Controlli, direttamente o indirettamente, una SRL che svolge attività riconducibile alla tua.
  • Svolgi in prevalenza attività per il tuo ex datore di lavoro (o per soggetti a lui collegati) nell’anno in corso o nei due precedenti.
  • Hai redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro nell’anno precedente, salvo che il rapporto sia cessato.

Queste condizioni derivano dai commi 57 e seguenti della Legge 190/2014, come modificati. Verificale sempre sui testi vigenti disponibili su Normattiva e sulle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Il coefficiente di redditività: la chiave del calcolo

Il coefficiente di redditività è una percentuale che varia per codice ATECO. Indica la quota dei tuoi incassi che lo Stato considera “reddito”. La restante parte è un costo forfettario “implicito”.

Esempio tipico: professioni non organizzate in ordini (es. copywriter). Il coefficiente è 78%. Se incassi 30.000 euro, il reddito forfettario è 30.000 x 78% = 23.400 euro. Non sottrai le tue spese reali. Le hai già “dentro” quel 22% di costi presunti.

I coefficienti cambiano per attività. Commercio al dettaglio ha un coefficiente diverso dall’artigianato. Scegli bene il codice ATECO iniziale, perché influenza il margine stimato e le tue tasse.

Imposta sostitutiva al 5% o al 15%: come si applica

L’imposta sostitutiva sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali. Applichi il 15% sul reddito forfettario. Puoi applicare il 5% per i primi 5 anni se rispetti le regole “startup”.

  • Non hai esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni precedenti.
  • L’attività non è mera prosecuzione di un lavoro svolto prima (salvo tirocinio obbligatorio).
  • Se prosegui un’attività altrui, i ricavi dell’anno precedente non superano i limiti del forfettario.

Queste condizioni derivano dai commi 65-67 della Legge 190/2014, come modificata.

Contributi previdenziali: come incidono davvero

I contributi previdenziali dipendono dalla gestione di appartenenza. Gestione Separata INPS per molte professioni senza cassa. Casse professionali per architetti, avvocati, ecc. Gestione Artigiani e Commercianti per attività d’impresa individuale.

Nella Gestione Separata non hai contributi minimi. Applichi un’aliquota sul reddito forfettario. Nelle gestioni Artigiani/Commercianti hai contributi minimi fissi. Poi eventuali contributi “eccedenti” se superi il minimale. Puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi dovuti se ammesso dalla normativa INPS per il forfettario. Verifica requisiti e tempi con INPS.

Punto chiave: i contributi previdenziali versati si deducono dal reddito forfettario prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Questo vale per contributi obbligatori. La deduzione riduce la base del 5% o del 15%.

IVA, ritenute, fatturazione elettronica e bollo

Nel forfettario non applichi l’IVA in fattura. Scrivi in fattura la dicitura di esonero IVA ai sensi della Legge 190/2014. Non detrai l’IVA sugli acquisti.

Non subisci ritenuta d’acconto. Aggiungi la dicitura di esonero ritenuta in fattura (art. 1, comma 67, Legge 190/2014). Se un cliente ti applica ritenuta per errore, chiedi la correzione.

La fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari dal 1° gennaio 2024. Usa il Sistema di Interscambio. Emissione entro 12 giorni dall’operazione o con fattura immediata a prestazione incassata, se coerente con il principio di cassa.

Applica l’imposta di bollo da 2 euro per fatture senza IVA sopra 77,47 euro. Il versamento avviene di norma trimestralmente con modalità telematiche. Controlla il cassetto fiscale per gli importi calcolati dall’Agenzia.

Adempimenti periodici e scadenze principali

  • Imposte: saldo e primo acconto tra giugno e luglio; secondo acconto a novembre. Usa il modello F24.
  • Contributi: versamenti con scadenze allineate a saldo e acconti, salvo casse autonome con calendari propri.
  • Bollo elettronico: versamento trimestrale se dovuto.
  • Esterometro/operazioni con l’estero: regole specifiche per documenti verso/da soggetti esteri. Verifica prassi dell’Agenzia delle Entrate aggiornata.

Quando conviene e quando no: criteri pratici

Il forfettario conviene se hai costi reali bassi. Perché la deduzione è “standard” col coefficiente. Se i tuoi costi effettivi sono inferiori a quelli stimati, paghi meno tasse rispetto all’ordinario.

Se invece compri molto, assumi personale, o hai spese elevate e ricorrenti, il regime ordinario può vincere. In ordinario deduci i costi reali e detrai l’IVA sugli acquisti.

Considera anche i contributi. Se sei in Gestione Separata, il forfettario è spesso competitivo. Se sei artigiano/commerciante con minimi fissi, il peso contributivo può essere maggiore, specie con ricavi bassi.

Esempio di calcolo completo

Professionista con codice ATECO a coefficiente 78%. Incassi 30.000 euro. Contributi dovuti stimati: 4.500 euro.

  • Reddito forfettario: 30.000 x 78% = 23.400 euro.
  • Base imponibile dopo deduzione contributi: 23.400 – 4.500 = 18.900 euro.
  • Imposta sostitutiva al 5%: 945 euro. Oppure al 15%: 2.835 euro.
  • Costo totale fiscale-previdenziale: contributi 4.500 + imposta 945/2.835.

Confronta con il regime ordinario stimando costi reali e IVA detraibile. Se i tuoi costi veri sono alti, l’ordinario può risultare migliore.

Regola decisionale rapida

Seleziona il regime in tre passaggi logici

  • Passo 1. Stima i ricavi annui. Se prevedi oltre 85.000 euro, valuta l’ordinario. Se rischi 100.000 euro, l’uscita immediata rende il forfettario instabile.
  • Passo 2. Calcola i costi reali ricorrenti. Se i costi reali superano la quota “costi impliciti” del tuo coefficiente, l’ordinario tende a convenire.
  • Passo 3. Valuta i contributi. Senza minimi (Gestione Separata) il forfettario è spesso efficiente. Con minimi (Artigiani/Commercianti) verifica l’impatto, anche con la riduzione 35% se ammessa.

In dubbio? Confronta due scenari numerici: forfettario vs ordinario. Usa le stesse ipotesi di incassi e costi. Considera anche l’IVA sugli acquisti, che in forfettario non recuperi.

Scelte operative iniziali: codice ATECO, INPS e adempimenti di avvio

Quando apri la Partita IVA, scegli il codice ATECO. Il codice identifica l’attività e determina il coefficiente di redditività. Sceglilo con attenzione, anche considerando l’evoluzione futura del business.

Iscriviti alla gestione previdenziale corretta. INPS Gestione Separata per molti professionisti senza albo. Cassa di categoria se sei iscritto a un Ordine. Camera di Commercio e INPS Artigiani/Commercianti se sei impresa individuale.

Decidi se chiedere la riduzione del 35% dei contributi artigiani/commercianti, se applicabile. Ricorda che la riduzione incide sull’importo dovuto, non sul minimale giuridico. Verifica finestra e modalità sul portale INPS.

Documenti e diciture in fattura

  • Dicitura di esonero IVA con riferimento alla Legge 190/2014.
  • Dicitura di esonero da ritenuta d’acconto (art. 1, comma 67, Legge 190/2014).
  • Marca da bollo virtuale quando dovuta.
  • Tracciabilità dei pagamenti per importi superiori ai limiti antiriciclaggio.

Fonti e riferimenti utili da consultare

Per la norma di base usa il portale Normattiva e cerca: art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014, come modificata. Per le soglie 85.000/100.000, vedi la Legge 197/2022. Per la fattura elettronica, vedi il Decreto-Legge 36/2022 e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Per i contributi, verifica INPS o la tua Cassa professionale. Per il lavoro e i rapporti con ex datori, verifica il Ministero del Lavoro. Per interpretazioni ufficiali, consulta le circolari dell’Agenzia delle Entrate e le risposte a interpello.

Scenario Requisiti di accesso Aliquote e base imponibile Adempimenti e tempistiche chiave
Professionista senza albo (Gestione Separata) Ricavi/compensi anno precedente ≤ 85.000 euro; nessuna causa ostativa Base: incassi x coefficiente (es. 78%). Imposta: 5% startup o 15%. Contributi senza minimi Fattura elettronica dal 1/1/2024; bollo trimestrale; saldo/ acconti imposta e contributi a giugno-novembre
Artigiano/Commerciante (impresa individuale) Ricavi anno precedente ≤ 85.000 euro; iscrizione INPS Artigiani/Commercianti Base: incassi x coefficiente dell’attività. Imposta 5%/15%. Contributi con minimi; riduzione 35% se ammessa Iscrizione CCIAA; gestione contributi minimi; monitoraggio soglia 100.000 per uscita immediata
Startup con imposta al 5% Nessuna attività analoga nei 3 anni; non prosecuzione; requisiti comma 65 L. 190/2014 Base forfettaria al netto dei contributi. Imposta 5% per 5 periodi d’imposta Autovaluta requisiti ogni anno; conserva evidenze su cessazione/assenza attività precedente
Superamento soglie in corso d’anno Incassi > 85.000 e ≤ 100.000: uscita l’anno dopo; > 100.000: uscita immediata Dal giorno di superamento 100.000 applichi IVA e regole ordinarie Adatta subito la fatturazione; comunica al cliente variazione; ricalibra acconti e liquidazioni

FAQ

Quali sono le differenze pratiche tra forfettario e ordinario nel calcolo delle tasse?

Nel forfettario calcoli il reddito a forfait: incassi x coefficiente di redditività. Deduci solo i contributi previdenziali obbligatori. Applichi l’imposta sostitutiva al 5% o al 15%. Non applichi l’IVA, quindi non la detrai sugli acquisti. Hai adempimenti semplificati e non compili dichiarazioni IVA periodiche come nell’ordinario.

Nell’ordinario usi il principio di competenza per imprese, e spesso il principio di cassa per professionisti. Deduci i costi reali e ammortizzi i beni strumentali. Applichi l’IVA in fattura e puoi detrarla sugli acquisti. Paghi IRPEF a scaglioni e addizionali, spesso più alte se il reddito cresce. L’ordinario conviene quando hai costi elevati e IVA su acquisti importante. Il forfettario brilla quando i costi sono bassi e il coefficiente ti premia.

Posso restare nel forfettario se assumo un collaboratore o un dipendente?

Sì, l’assunzione non fa uscire di per sé dal forfettario. La norma non vieta dipendenti o collaboratori. Devi però monitorare i costi. Il forfettario non ti fa dedurre lo stipendio o i compensi dei collaboratori come costo reale. Li “assorbi” dentro il forfait. Se il costo del personale diventa rilevante, il regime può perdere convenienza. Inoltre, verifica gli obblighi di legge sul lavoro presso il Ministero del Lavoro e l’INPS. Se il personale cambia la natura dell’attività o crea una struttura complessa, rifai la valutazione del regime fiscale.

Cosa succede se supero la soglia di 100.000 euro di incassi a metà anno?

Scatta l’uscita immediata. Dal giorno del superamento esci dal forfettario e devi applicare l’IVA. Da quel momento emetti fatture con IVA, registri le fatture secondo le regole ordinarie e, se necessario, inizi le liquidazioni IVA. Le fatture emesse prima del superamento restano senza IVA perché erano corrette in quel momento. Le imposte dirette si calcolano pro-quota tra periodo forfettario e periodo ordinario, seguendo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Conserva evidenze degli incassi giorno per giorno per dimostrare quando hai superato la soglia. Questa regola deriva dalla Legge 197/2022 che ha inserito l’uscita immediata oltre 100.000 euro.

Come funziona l’imposta di bollo nelle fatture forfettarie e come la verso?

Se la fattura senza IVA supera 77,47 euro, applichi 2 euro di bollo. Con la fattura elettronica, indichi il bollo nel tracciato. L’Agenzia delle Entrate conteggia l’importo dovuto nel tuo cassetto fiscale. Versi il bollo di norma ogni trimestre, con addebito su IBAN o F24, secondo le opzioni disponibili. Controlla le scadenze, perché il mancato versamento comporta sanzioni e interessi. Il bollo non è un costo deducibile nel forfettario in quanto i costi, salvo i contributi, non entrano nel calcolo dell’imposta sostitutiva. Ricorda di riportare correttamente la dicitura di esenzione IVA in fattura, così il bollo risulta obbligatorio quando superi la soglia.

In quali casi posso applicare il 5% e come dimostro di avere i requisiti?

Applichi il 5% se rientri nelle condizioni dei commi 65-67 della Legge 190/2014. In sintesi: non hai esercitato attività analoga nei tre anni precedenti; l’attività non è mera prosecuzione di lavoro precedente, salvo tirocinio; se prosegui un’attività altrui, i ricavi dell’anno precedente non superano i limiti del forfettario. Devi autocertificare i requisiti in dichiarazione e conservarne la prova. Tieni contratti, cessazioni, certificazioni uniche e ogni documento utile. Se i requisiti decadono, applichi il 15% dall’anno in cui non li possiedi più. Consulta le circolari dell’Agenzia delle Entrate per casi particolari, come il passaggio da praticante a professionista con albo o la trasformazione di rapporti di lavoro in attività autonoma.

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