Obbligo dell’esterometro: deve farlo chi non è iscritto al VIES?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

L’esterometro è abolito: oggi comunichi le operazioni estere via SdI con fatture elettroniche e documenti TD17–TD19. Per operazioni intracomunitarie B2B serve l’iscrizione al VIES; per extra-UE no.

  • Dal 1° luglio 2022 i dati esteri transitano nello SdI: niente esterometro. Riferimento: D.Lgs. 127/2015, art. 1, comma 3-bis (come modificato da DL 146/2021, conv. in L. 215/2021).
  • Acquisti dall’estero: usa TD17 (servizi), TD18 (beni UE), TD19 (beni ex art. 17, c. 2 DPR 633/1972) per reverse charge/autofattura.
  • VIES obbligatorio per operazioni intracomunitarie B2B. Base: art. 35 DPR 633/1972 e Regolamento UE 904/2010 (anagrafe VIES).

Cosa è cambiato: fine dell’esterometro e nuovi obblighi via SdI

L’esterometro, cioè la comunicazione periodica delle operazioni con soggetti non stabiliti, non esiste più. Dal 1° luglio 2022 invii i dati allo SdI con la fattura elettronica o con documenti di integrazione/autofattura.

Il passaggio è normato dal D.Lgs. 127/2015, art. 1, comma 3-bis, aggiornato dal DL 146/2021, convertito in L. 215/2021. L’Agenzia delle Entrate ha definito tipi documento e tracciati XML con provvedimenti tecnici successivi. Le fonti sono consultabili su Normattiva e sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Per cessioni e prestazioni verso clienti esteri puoi emettere una fattura elettronica “esterna” allo SdI (codice destinatario convenzionale) per comunicare i dati. Per acquisti dall’estero devi integrare o auto-fatturare in elettronico per assolvere l’IVA con il meccanismo del reverse charge, previsto dall’art. 17 del DPR 633/1972.

Scadenze operative essenziali

Per le vendite verso l’estero: rispetta i normali termini della fatturazione elettronica. Quindi 12 giorni per l’emissione dell’immediata, oppure entro il 15 del mese successivo se differita.

Per gli acquisti dall’estero: emetti il TD17/TD18/TD19 entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento estero o di effettuazione dell’operazione. Lo prevede la prassi dell’Agenzia delle Entrate sui documenti di integrazione/autofattura.

La corretta trasmissione via SdI sostituisce integralmente l’esterometro. In caso di errori, valgono le sanzioni dell’art. 11, D.Lgs. 471/1997 per omessa o errata trasmissione di dati.

VIES: quando serve davvero e come funziona

Il VIES è l’archivio europeo delle partite IVA abilitate a operazioni intracomunitarie B2B. Se vendi o acquisti servizi o beni con controparti UE, tra soggetti passivi, devi risultare attivo nel VIES. Base normativa: art. 35 DPR 633/1972 e Regolamento UE 904/2010.

Se non sei nel VIES, il fornitore UE può trattarti come “privato” e addebitarti l’IVA del suo Paese. Tu non potrai gestire l’operazione come acquisto intracomunitario. Questo complica registrazioni, costi e recuperi.

Il VIES non serve per operazioni extra-UE. Per importazioni ed esportazioni fuori dall’Unione Europea si applicano regole doganali, con documenti di sdoganamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Iscrizione pratica al VIES

Puoi iscriverti al VIES in fase di apertura partita IVA (modello AA9/12 o AA7/10) o in un momento successivo, presentando istanza agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. L’attivazione è in genere rapida, con controlli successivi di operatività.

Mantieni traccia della tua operatività intracomunitaria. L’Agenzia può disattivare l’iscrizione in caso di inattività prolungata o anomalie. Le istruzioni ufficiali sono disponibili sui canali dell’Agenzia delle Entrate.

UE B2B, UE B2C e casi particolari

UE B2B: VIES necessario. Applica le regole sul luogo di tassazione dei servizi (art. 7-ter e seguenti del DPR 633/1972) e sulle cessioni intracomunitarie di beni (DL 331/1993).

UE B2C: in genere non usi VIES. Valuta regimi speciali per vendite a distanza e servizi elettronici, oggi gestiti con i pacchetti OSS e IOSS, normati a livello UE.

Casi particolari includono triangolazioni e call-off stock. Qui servono prove di trasporto e verifiche puntuali. Riferimento: normativa IVA UE recepita nel DPR 633/1972 e nel DL 331/1993.

Fatture e documenti elettronici da usare con l’estero

Per le vendite verso controparti estere emetti fattura elettronica TD01 via SdI, compilando correttamente il Paese del cessionario. Il documento assolve anche alla comunicazione transfrontaliera.

Per gli acquisti, usa i seguenti tipi documento:

  • TD17: integrazione/autofattura per acquisto di servizi da soggetti esteri (UE o extra-UE). Serve per applicare il reverse charge in Italia.
  • TD18: integrazione per acquisto intracomunitario di beni. Indichi la base imponibile e l’IVA italiana dovuta.
  • TD19: integrazione/autofattura per acquisti di beni ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR 633/1972 da soggetti non stabiliti.

“Autofattura” significa che emetti tu il documento fiscale in nome proprio. Lo fai quando il fornitore non è tenuto a emettere una fattura italiana con IVA, oppure quando devi integrare un documento estero per assolvere l’IVA in Italia.

Ricorda di conservare elettronicamente i TD17–TD19 come ogni fattura elettronica. La conservazione sostitutiva segue le regole tecniche dell’Agenzia per almeno 10 anni.

Come compilare correttamente i documenti

Compila i dati della controparte estera, la descrizione dell’operazione, la base imponibile in euro e l’aliquota IVA italiana. Per i codici “Natura” e i dettagli tecnici segui le specifiche dell’Agenzia delle Entrate e i provvedimenti tecnici sui tracciati XML.

Verifica sempre il momento di effettuazione dell’operazione. Per i servizi, conta il completamento della prestazione; per i beni, la consegna o spedizione. Questo influenza la scadenza per il TD17/18/19.

Regime forfettario e regime ordinario: differenze operative

Regime ordinario: detrai l’IVA a credito e versi la differenza. Le integrazioni TD17–TD19 entrano nelle liquidazioni periodiche IVA.

Regime forfettario: non detrai l’IVA. Se fai reverse charge su acquisti esteri, versi l’IVA senza poterla recuperare. Inserisci i TD17–TD19 e paghi l’IVA risultante con F24.

Dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari. Quindi anche i TD17–TD19 sono sempre elettronici e transitano via SdI.

Versamenti e codici tributo

Se sei in ordinario, l’IVA da TD17–TD19 confluisce nella liquidazione del periodo. Versi il saldo con gli ordinari codici tributo mensili o trimestrali (serie 6001–6012 o 6031–6033).

Se sei in forfettario, versi entro il 16 del mese successivo al documento, con F24 e codici tributo IVA mensili della serie 6001–6012, riferiti al mese dell’operazione. Non puoi portare a credito l’imposta.

In caso di dubbi sulla codifica, consulta le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e le istruzioni di compilazione del modello F24.

Regola decisionale rapida

Decidi in 5 passaggi logici

1) La controparte è UE o extra-UE? Se extra-UE, il VIES non serve. Se UE, vai al passo 2.

2) È un’operazione B2B tra partite IVA? Se sì, devi essere iscritto al VIES per trattarla come intracomunitaria. Se B2C, in genere VIES non serve.

3) Vendi o acquisti? Se vendi, emetti fattura elettronica via SdI nei termini ordinari. Se acquisti, vai al passo 4.

4) Che tipo di acquisto è? Servizi dall’estero: TD17. Beni da UE: TD18. Beni da soggetto estero non stabilito ex art. 17, c. 2: TD19.

5) In che regime IVA sei? Ordinario: detrai in liquidazione. Forfettario: versi l’IVA con F24 senza detrarla. Scadenza: 15 del mese successivo per il TD e 16 per il versamento se dovuto.

Sanzioni, prove e controlli

Se non trasmetti i dati via SdI o sbagli i documenti, si applicano le sanzioni dell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. Le violazioni su reverse charge e tardiva autofattura comportano sanzioni specifiche sull’IVA.

Per le cessioni intracomunitarie di beni conserva la prova del trasporto fuori dall’Italia. Servono CMR firmati, lettere di vettura, DDT, o dichiarazioni del cessionario, secondo le regole UE recepite in Italia.

Per importazioni, conserva bollette doganali e documenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questi attestano lo sdoganamento e l’eventuale IVA in dogana.

Intrastat e adempimenti statistici

Oltre alle fatture via SdI, potresti dover presentare elenchi INTRASTAT per beni e servizi intracomunitari. Le soglie e le semplificazioni sono fissate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l’ISTAT.

Verifica la periodicità (mensile o trimestrale) e i campi statistici richiesti. L’obbligo dipende da volumi e tipologia di operazioni.

Fonti normative di riferimento

DPR 633/1972: art. 17 (reverse charge), art. 21 (fatturazione), art. 7-ter e seguenti (territorialità dei servizi). DL 331/1993 per cessioni e acquisti intracomunitari. D.Lgs. 127/2015, art. 1, comma 3-bis per l’invio via SdI dei dati esteri. DL 146/2021 convertito in L. 215/2021 per l’abolizione dell’esterometro. Regolamento UE 904/2010 per il VIES. D.Lgs. 471/1997 per le sanzioni. Consulta i testi su Normattiva, Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Scenario Serve VIES? Documento da emettere/inviare via SdI Termine e impatto IVA
Vendita servizio a cliente UE con partita IVA Sì Fattura elettronica TD01 con cliente estero identificato UE Nei termini ordinari (12 gg o 15 mese successivo). IVA in reverse charge nel Paese del cliente
Vendita bene a cliente UE con partita IVA Sì TD01; conserva prova trasporto per non imponibilità Termini ordinari. Non imponibile art. 41 DL 331/1993 se prove ok
Vendita a cliente extra-UE No TD01; esportazione con documenti doganali Termini ordinari. Non imponibile art. 8 DPR 633/1972 con uscita doganale
Acquisto servizi da fornitore UE Sì TD17 (integrazione/autofattura) Entro il 15 del mese successivo. IVA dovuta in Italia per reverse charge
Acquisto servizi da fornitore extra-UE No TD17 Entro il 15 del mese successivo. IVA dovuta in Italia per reverse charge
Acquisto beni da fornitore UE (B2B) Sì TD18 (integrazione) Entro il 15 del mese successivo. IVA dovuta in Italia su base imponibile
Acquisto beni da soggetto non stabilito ex art. 17, c. 2 Dipende dalla sede del fornitore TD19 (integrazione/autofattura) Entro il 15 del mese successivo. IVA dovuta in Italia
Forfettario che acquista servizi esteri UE: sì; extra-UE: no TD17 TD entro il 15 del mese successivo; versamento IVA con F24 entro il 16. Nessuna detrazione
Ordinario che acquista beni UE Sì TD18 TD entro il 15 del mese successivo; IVA in liquidazione periodica (credito/debito)
Operazioni UE occasionali senza VIES — Non trattabili come intracomunitarie Rischio fatturazione con IVA estera e sanzioni. Iscriversi al VIES prima

FAQ

Q: L’esterometro è davvero abolito? Cosa faccio ora con le fatture estere?
A: Sì, l’esterometro inteso come file di comunicazione trimestrale non c’è più dal 1° luglio 2022. Oggi devi trasmettere i dati delle operazioni con soggetti non stabiliti esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio. Per le vendite, emetti la fattura elettronica TD01 con il codice destinatario convenzionale per l’estero nei termini previsti dall’art. 21 del DPR 633/1972. Per gli acquisti, emetti un documento di integrazione o autofattura elettronica: TD17 per servizi ricevuti dall’estero, TD18 per acquisti intracomunitari di beni, TD19 per acquisti di beni da soggetti non stabiliti ex art. 17, comma 2. Questi invii sostituiscono l’esterometro e ti mettono in regola con l’Agenzia delle Entrate. Le basi normative sono il D.Lgs. 127/2015, art. 1, comma 3-bis, e i provvedimenti tecnici dell’Agenzia, reperibili su Normattiva e sul sito istituzionale.

Q: Posso fare operazioni con l’estero se non sono iscritto al VIES?
A: Dipende dal tipo di operazione. Il VIES serve per le operazioni intracomunitarie B2B tra soggetti passivi IVA. Se vendi o acquisti servizi o beni con partite IVA UE, devi essere nel VIES per applicare le regole IVA corrette (non imponibilità/ reverse charge). Senza VIES, il tuo fornitore UE potrebbe applicarti l’IVA del suo Paese, e tu non potrai gestire l’operazione come intracomunitaria. Per operazioni extra-UE (import/export) il VIES non serve: valgono le regole doganali e la prova dell’esportazione. Quindi: UE B2B richiede VIES; UE B2C e extra-UE non richiedono VIES. Le regole discendono dall’art. 35 del DPR 633/1972 e dal Regolamento UE 904/2010 sul sistema VIES.

Q: Sono in regime forfettario: devo fare l’autofattura elettronica per gli acquisti esteri? E come pago l’IVA?
A: Sì. Anche se il forfettario non addebita l’IVA in uscita e non detrae l’IVA sugli acquisti, resta obbligato al reverse charge per servizi ricevuti dall’estero e per acquisti di beni da soggetti UE o non stabiliti. Quindi emetti TD17 per servizi, TD18 per beni UE, TD19 per beni ex art. 17, c. 2. Il documento va emesso entro il 15 del mese successivo al ricevimento o all’effettuazione. L’IVA risultante è dovuta e non detraibile: la versi con modello F24 entro il 16 del mese successivo, usando i codici tributo IVA mensili (serie 6001–6012) riferiti al periodo dell’operazione. Dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari, quindi anche questi documenti passano sempre via SdI.

Q: Che differenza c’è tra integrazione e autofattura nel caso degli acquisti dall’estero?
A: Con “integrazione” indichi l’operazione in cui prendi la fattura del fornitore estero e completi i dati IVA italiani con un documento elettronico specifico (es. TD18 per beni UE). Con “autofattura” crei tu un documento fiscale completo in cui sei sia mittente sia destinatario (es. TD17 per servizi da extra-UE), perché il fornitore non è tenuto a emettere fattura con IVA italiana. Entrambe le soluzioni servono per applicare il reverse charge, cioè l’inversione contabile dell’IVA in Italia prevista dall’art. 17 del DPR 633/1972. La scelta tra integrazione e autofattura non è discrezionale: è indicata dalla tipologia di operazione e dai codici documento fissati dall’Agenzia delle Entrate.

Q: Quali sono gli errori più comuni e le relative sanzioni sulle operazioni estere dal 2026?
A: Gli errori tipici sono: mancata iscrizione al VIES per operazioni UE B2B; omessa emissione dei TD17–TD19 entro il 15 del mese successivo; uso del tipo documento sbagliato; mancata prova del trasporto per cessioni UE; errata determinazione della base imponibile in euro. Le sanzioni variano: per omessa o errata trasmissione dei dati allo SdI si applica l’art. 11 del D.Lgs. 471/1997; per irregolarità IVA si aggiungono sanzioni proporzionali sull’imposta. In caso di recidiva o frodi, i controlli possono estendersi anche all’iscrizione VIES e alla regolarità degli INTRASTAT. Per evitare problemi, usa sempre i tipi documento corretti, rispetta le scadenze, conserva le prove e, in caso di incertezza, consulta le fonti ufficiali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Normattiva) o un consulente.

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