Codice ATECO 63.99.00: cosa significa e cosa include?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Il vecchio ATECO 63.99.00 è confluito nel 63.92.00. In forfettario si applica il coefficiente 67% con imposta sostitutiva 15% (5% start-up), deducendo i contributi previdenziali obbligatori.

  • Dal 2025 il codice ATECO per “Altre attività dei servizi di informazione” è 63.92.00; il 63.99.00 non è più attivo.
  • In regime forfettario il coefficiente di redditività per questo codice è 67% (spese forfettarie 33%).
  • Limiti forfettario: ricavi/compensi fino a 85.000 euro; uscita immediata oltre 100.000 euro nell’anno di superamento.

Dal 63.99.00 al 63.92.00: cosa è cambiato e perché

Dal periodo d’imposta 2025 la classificazione ATECO è stata aggiornata da ISTAT. Il vecchio 63.99.00 è confluito nel 63.92.00 “Altre attività dei servizi di informazione”. La descrizione resta ampia e copre attività non altrove classificate nel comparto informazione.

L’aggiornamento riguarda la codifica statistica. Non cambia la natura dell’attività svolta. Cambiano i riferimenti in dichiarazioni, fatture e banche dati.

Le tabelle del regime forfettario continuano ad associare a questo gruppo il coefficiente di redditività del 67%. Questo dato discende dall’Allegato 2 alla Legge 190/2014 (regime forfettario) come aggiornata.

Fonti e inquadramento normativo

Per la classificazione ATECO fa fede la documentazione ISTAT e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. Per il regime forfettario la base è la Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, con le successive modifiche della Legge 208/2015 e della Legge 197/2022 (soglie 85.000 e uscita immediata oltre 100.000).

Per l’obbligo di comunicare inizio e variazione attività IVA vale l’art. 35 del DPR 633/1972. Per la contribuzione previdenziale si applicano le circolari INPS annuali sulla Gestione Separata e sulle Gestioni Artigiani e Commercianti.

Le fonti normative ufficiali sono consultabili sui portali istituzionali: Normattiva, Agenzia delle Entrate, ISTAT e INPS.

Regime forfettario con ATECO 63.92.00: come si calcola il reddito

Coefficienti, imposta e definizioni chiave

Coefficiente di redditività 67%: è la quota del fatturato che diventa reddito imponibile fiscale. Il restante 33% è spesa forfettaria. Non servono giustificativi.

Principio di cassa: contano gli incassi dell’anno, non quando emetti la fattura. È la regola base del forfettario.

Imposta sostitutiva: è un’unica imposta al 15%. Diventa 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start-up” (assenza di attività simili nei tre anni precedenti, nuova attività autonoma, ecc.), come da Legge 190/2014.

Deduzione dei contributi previdenziali

I contributi previdenziali obbligatori si deducono dal reddito forfettario prima di calcolare l’imposta. Deduci quelli pagati per l’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Se versi alla Gestione Separata, l’aliquota è fissata ogni anno da INPS con circolare.

Questa deduzione riduce l’imponibile fiscale. Se versi contributi durante l’anno, tieni traccia dei pagamenti per sfruttare la deduzione in dichiarazione.

Esempi numerici semplici

Esempio base. Incassi 20.000 euro. Reddito lordo forfettario: 20.000 x 67% = 13.400 euro. Contributi versati nell’anno: 2.000 euro. Reddito imponibile fiscale: 13.400 – 2.000 = 11.400 euro. Imposta 15%: 1.710 euro (oppure 5%: 570 euro).

Esempio con incassi maggiori. Incassi 70.000 euro. Reddito forfettario: 70.000 x 67% = 46.900 euro. Contributi pagati: 8.000 euro. Reddito imponibile fiscale: 38.900 euro. Imposta 15%: 5.835 euro (oppure 5%: 1.945 euro).

Nota operativa: i contributi dovuti si calcolano sul reddito previdenziale. Per la Gestione Separata, in genere coincide col reddito forfettario prima della deduzione dei contributi stessi. Le aliquote variano per iscrizione, pensione o altra copertura.

Adempimenti: apertura, variazione e fatturazione

Aprire la partita IVA con 63.92.00

Se inizi ora, indica il codice 63.92.00 nel modello AA9/12 (persone fisiche) o AA7/10 (soggetti diversi) per l’attribuzione della partita IVA. La presentazione si effettua telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Puoi contestualmente aderire al regime forfettario con l’apposita opzione.

Se apri un’impresa (non solo professione), usa ComUnica al Registro Imprese. Se l’attività richiede SCIA o altre pratiche, presenta la pratica al SUAP del Comune prima dell’avvio. Le basi sono l’art. 35 del DPR 633/1972 e le regole del Registro Imprese.

Variare il vecchio 63.99.00 in 63.92.00

Se avevi 63.99.00, comunica la variazione ad Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’aggiornamento o da quando te lo richiedono gli adempimenti. Usa il modello AA9/12 per le persone fisiche. Per imprese, aggiorna con ComUnica al Registro Imprese.

Di norma la variazione non produce imposte o sanzioni se la attività sostanziale resta la stessa. Serve allineare anagrafiche fiscali, fatture elettroniche e comunicazioni.

Fatturazione elettronica e diciture obbligatorie

Dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari. Emissione tramite SdI con codice natura operazione coerente con l’assenza di IVA. Nella prassi si usa “N2.2 – operazioni non soggette”, in base alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.

Indica in fattura la dicitura di esclusione IVA ai sensi della Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89. Indica anche che non si applica ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67. Se l’imponibile supera 77,47 euro, applica la marca da bollo da 2 euro e gestisci il relativo versamento con periodicità stabilita dall’Agenzia delle Entrate.

Requisiti e limiti del forfettario con 63.92.00

Accesso e permanenza

Puoi accedere se i ricavi/compensi annui non superano 85.000 euro. Non devi partecipare a società di persone, associazioni professionali o controllare SRL con attività riconducibile alla tua. Non devi applicare regimi IVA speciali.

Se superi 85.000 ma resti entro 100.000, uscirai dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000 nell’anno, esci subito e applichi IVA dalla fattura che ti fa superare la soglia. Queste regole derivano dalla Legge 197/2022.

La residenza fiscale deve essere in Italia o in UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia. Verifica sempre i casi particolari su Normattiva e con l’Agenzia delle Entrate.

Regola decisionale rapida

Se… allora… perché

Se inizi ora un’attività di servizi informativi non classificata altrove, allora scegli 63.92.00. È il codice oggi previsto da ISTAT per l’area informazione nca.

Se avevi 63.99.00, allora presenta una variazione ad Agenzia delle Entrate (AA9/12) e, se impresa, a Registro Imprese. Allinei gli archivi e eviti incoerenze in fatture e dichiarazioni.

Se prevedi incassi fino a 85.000 euro e hai costi bassi o medi, allora il forfettario con coefficiente 67% è spesso conveniente. Semplifica contabilità e riduce imposte.

Se prevedi di superare 100.000 euro, allora pianifica il passaggio al regime ordinario. Dovrai applicare l’IVA e la contabilità ordinaria dalla fattura “soglia”.

Se versi alla Gestione Separata INPS, allora considera che i contributi riducono l’imponibile fiscale. Valuta acconti e saldi per ottimizzare il carico complessivo.

Tabella operativa: scenari, azioni, requisiti e tempi

Scenario Azione richiesta Requisiti/Note fiscali Tempistiche
Nuova apertura 2026 come professionista Modello AA9/12 con ATECO 63.92.00; scelta forfettario Ricavi attesi ≤ 85.000; nessuna partecipazione in società incompatibili; nessun regime IVA speciale Prima dell’avvio effettivo; FE attiva da subito
Variazione da 63.99.00 a 63.92.00 Variazione dati IVA; aggiornamento FE e registro imprese (se impresa) Nessun impatto su coefficienti; allineare descrizione attività e schede anagrafiche Entro 30 giorni dall’aggiornamento o dalla richiesta
Superamento soglia 85.000 ma ≤ 100.000 Permanenza forfettario fino a fine anno; pianifica passaggio all’ordinario Imposta sostitutiva fino a fine anno; dal prossimo anno IVA e contabilità ordinaria Verifica andamento trimestrale; adegua listini e contratti
Superamento 100.000 nell’anno Uscita immediata; addebita IVA dalla fattura che supera la soglia Applicazione IVA e registri da quel momento; ricalcolo acconti Immediato alla fattura “soglia” (regola Legge 197/2022)
Gestione contributiva (professionista senza albo) Iscrizione Gestione Separata INPS; calcolo acconti/saldi Contributi deducibili dal reddito; aliquota definita da circolare INPS annuale Iscrizione all’avvio; versamenti con scadenze fiscali

FAQ

1) Il codice 63.99.00 è ancora valido? Cosa devo fare se lo uso nelle fatture o in dichiarazione?

No. Dal 2025 il 63.99.00 non è più attivo ed è confluito nel 63.92.00 “Altre attività dei servizi di informazione”. Se lo hai ancora nei tuoi archivi, aggiorna anagrafica fiscale, gestionale di fatturazione elettronica e modulistica. Comunica la variazione ad Agenzia delle Entrate con il modello AA9/12 (persone fisiche) o AA7/10 (altri soggetti), come previsto dall’art. 35 del DPR 633/1972. Se sei iscritto al Registro Imprese, invia anche una pratica ComUnica. Le fatture già emesse restano valide, ma da ora in avanti usa la nuova codifica. Il passaggio non modifica i tuoi diritti e doveri fiscali sostanziali.

2) Con il 63.92.00 posso stare nel forfettario? Quali sono i requisiti pratici e le esclusioni più comuni?

Sì, se rispetti i requisiti della Legge 190/2014. Devi avere ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro. Non devi partecipare a società di persone o associazioni professionali. Non devi controllare SRL che svolgono attività riconducibile alla tua. Non devi applicare regimi IVA speciali. Devi essere residente in Italia o in UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia. Le esclusioni più comuni sono la titolarità di partecipazioni incompatibili e il superamento delle soglie. Se superi 100.000 euro nell’anno, esci subito e applichi IVA dalla fattura che ti fa sforare, come previsto dalla Legge 197/2022. Per dubbi operativi, verifica i testi su Normattiva e le circolari dell’Agenzia delle Entrate.

3) Come si calcolano imposta e contributi per chi fa “servizi di informazione” in forfettario?

Parti dagli incassi dell’anno (principio di cassa). Applica il coefficiente di redditività 67% per ottenere il reddito forfettario. Deduci i contributi previdenziali obbligatori pagati per quell’anno. Sul risultato applichi l’imposta sostitutiva: 15% ordinaria, 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti start-up della Legge 190/2014. I contributi previdenziali si calcolano sul reddito previdenziale, che per i professionisti in forfettario di norma coincide col reddito forfettario prima della deduzione dei contributi. L’aliquota previdenziale e eventuali minimali e massimali sono stabiliti annualmente da INPS con circolare. Ricorda gli acconti: sia per imposta sostitutiva sia per INPS si versano acconti e saldi secondo il calendario fiscale vigente.

4) Cosa scrivo in fattura elettronica se sono forfettario con 63.92.00? Devo applicare IVA, ritenuta o marca da bollo?

Non applichi IVA perché sei nel regime forfettario (Legge 190/2014). In fattura elettronica via SdI usa un codice natura coerente con l’operazione non soggetta, nella prassi “N2.2 – operazioni non soggette”. Inserisci la dicitura che l’operazione è in regime forfettario e che non si applica ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 della Legge 190/2014. Se l’imponibile supera 77,47 euro, apponi la marca da bollo da 2 euro e gestisci il relativo assolvimento secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Se fatturi all’estero, emetti FE secondo le specifiche tecniche vigenti e conserva la documentazione per la prova del fuori campo IVA, quando applicabile.

5) Quali attività concrete rientrano nel 63.92.00 e quali rischi di errata classificazione devo evitare?

Il 63.92.00 copre “Altre attività dei servizi di informazione” non altrove classificate. Esempi tipici: raccolta, elaborazione e vendita di dati informativi non editoriali; gestione di banche dati tematiche; attività di rassegna stampa digitale per terzi; fornitura di informazioni commerciali non regolamentate; servizi informativi su mercati o settori senza prevalente componente editoriale o consulenziale specialistica. Se l’attività prevalente è giornalistica regolamentata o editoria vera e propria, potresti ricadere in altri codici della sezione J. Se fornisci consulenza professionale specialistica, verifica se è più corretta la sezione M (attività professionali). Un’errata classificazione può generare incoerenze con i coefficienti del forfettario e con gli ISA. In caso di dubbio, confronta la descrizione attività con la classificazione ISTAT e, se necessario, presenta una variazione del codice ATECO per allineare la posizione fiscale.

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