Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Il codice IVA N1 si usa per i rimborsi di spese anticipate in nome e per conto del cliente, documentate e senza ricarico. Sono escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/1972.
- N1 individua operazioni escluse da IVA perché non entrano nella base imponibile (art. 15 DPR 633/1972).
- Valido solo per spese anticipate in nome e per conto del cliente, con documenti intestati al cliente e senza ricarico.
- In e-fattura si indica Natura N1, Aliquota 0%, e un riferimento normativo chiaro all’art. 15.
Cos’è il codice IVA N1 e quando si usa
Il codice IVA N1 identifica le operazioni escluse da IVA per espressa previsione di legge. La base normativa è l’articolo 15 del DPR 633/1972. Questa norma elenca somme che non entrano nella base imponibile. Quindi non generano IVA.
Nella pratica N1 si usa per i rimborsi spese anticipate in nome e per conto del cliente. Cosa significa in parole semplici? Tu paghi un costo al posto del cliente. Lo fai su suo mandato. Il documento fiscale della spesa è intestato al cliente. Poi il cliente ti rimborsa esattamente quell’importo. Senza ricarichi.
Esempi frequenti: marche da bollo per un atto, diritti camerali, visure, contributo unificato. Anche tasse e diritti dovuti dall’assistito in un procedimento. Queste somme non fanno parte del tuo compenso. Per questo non sono imponibili IVA.
Cosa rientra nell’art. 15 DPR 633/1972
L’articolo 15 elenca diverse voci escluse dalla base imponibile. Per i professionisti la più rilevante è la “spesa anticipata in nome e per conto” del cliente, regolarmente documentata. Questa è la fattispecie classica dei rimborsi ex art. 15.
Altre ipotesi dell’art. 15 riguardano, ad esempio, interessi moratori o penalità per ritardi, quando accessori a corrispettivi. Ma in fattura dei professionisti si usa quasi sempre solo la voce rimborsi spese documentate in nome e per conto.
Fonti da consultare: il testo del DPR 633/1972 su Normattiva e le risposte dell’Agenzia delle Entrate sulle fatture con rimborsi ex art. 15.
Cosa NON rientra: differenza tra rimborso spese e riaddebito
Attenzione alla distinzione. Se sostieni un costo per la tua attività (es. taxi per raggiungere il cliente) e poi lo addebiti in fattura, quello è un riaddebito. In questo caso il costo è parte del tuo compenso. Quindi è imponibile IVA. Non si usa N1.
È N1 solo se la spesa è: sostenuta su mandato del cliente, in nome e per conto suo, documentata e intestata a lui, e rimborsata al centesimo. Se applichi un ricarico o se il documento è intestato a te, si perde l’esclusione. Diventa imponibile IVA.
Questo principio è ribadito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate. Conferma che le somme ex art. 15 sono mere partite di giro. Non sono corrispettivi per servizi.
Come inserire N1 in fattura: elettronica e cartacea
Puoi avere fatture con più righe. Alcune imponibili, altre escluse ex art. 15. Ciascuna riga ha la sua natura IVA. Ecco come gestirle nei due formati più comuni.
Fattura elettronica (FatturaPA)
Nel tracciato XML indichi per la riga di rimborso:
- Aliquota IVA: 0.
- Natura: N1 (escluse ex art. 15 DPR 633/1972).
- Riferimento normativo: inserisci una dicitura chiara. Esempio: “Rimborso spese ex art. 15 DPR 633/72”.
Nel riepilogo IVA devi avere una sezione con Aliquota 0 e Natura N1. Molti software compilano questi campi in automatico. Verifica sempre che il codice Natura sia effettivamente N1 e non altri codici simili.
Le Specifiche tecniche della FatturaPA dell’Agenzia delle Entrate spiegano campi e regole. Controlla la versione vigente. In caso di errore puoi emettere una nota di credito elettronica per correggere.
Fattura analogica o cartacea
Se emetti una fattura analogica, inserisci una riga separata per il rimborso spese. Indica l’importo e la dicitura: “Rimborso spese ex art. 15 DPR 633/72 – importo non soggetto a IVA”. Così chiarisci la natura dell’importo.
Il rimborso non entra nel calcolo dell’IVA. Non entra nemmeno nella base per la ritenuta d’acconto. È fuori anche dalla base per il contributo integrativo delle casse professionali e per la rivalsa INPS gestione separata.
Bollo da 2 euro: quando è dovuto
L’imposta di bollo si applica se la fattura è non assoggettata a IVA e supera 77,47 euro. Per la e-fattura attivi il bollo virtuale compilando l’apposito campo. Imposti l’importo 2,00 euro.
Se la fattura ha anche righe imponibili, il bollo non si applica. Se invece è interamente non imponibile, esente o esclusa, verifica la soglia e applica il bollo. Le regole sul bollo derivano dal DPR 642/1972 e dai decreti attuativi sulla gestione virtuale.
Nelle note della fattura indica: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale”. In contabilità il bollo non è IVA. È un costo accessorio dell’operazione.
Interazioni con altri regimi e codici Natura
Non confondere N1 con altri codici simili. Ecco i casi tipici.
- N2.1 e N2.2: non soggette IVA per specifiche territorialità o altri casi. Esempio: regime forfettario. In quel regime le prestazioni sono non soggette a IVA per legge. Ma non c’entrano con l’art. 15.
- N3.x: non imponibili per operazioni con l’estero. Esempio: esportazioni o cessioni intracomunitarie. Sono diverse dagli esclusi ex art. 15.
- N4: esenti. Esempio: prestazioni sanitarie esenti ex art. 10. Anche qui non è N1.
- N6.x: reverse charge. Non riguarda i rimborsi spese.
Se sei in regime forfettario e addebiti un rimborso ex art. 15, userai sia righe con N2.2 (prestazione) sia righe con N1 (rimborso documentato). Ogni riga deve avere il codice corretto. È normale avere più nature nella stessa fattura.
Errori comuni, controlli e sanzioni
Errore tipico: usare N1 per un riaddebito di spese generiche, come viaggio o vitto. Queste spese sono parte del compenso. Vanno assoggettate all’IVA come la prestazione principale.
Altro errore: documento della spesa intestato a te e non al cliente. In questo caso la spesa non è “in nome e per conto”. Non puoi usare N1. Serve sempre un documento intestato al cliente o comunque idoneo a dimostrare il mandato e la riferibilità diretta a lui.
Sanzioni: se indichi a torto N1 e non versi l’IVA dovuta, si applicano le sanzioni del D.Lgs. 471/1997 per omesso o insufficiente versamento e per irregolare documentazione. Puoi rimediare con una nota di variazione e con il ravvedimento operoso ai sensi del D.Lgs. 472/1997.
Come correggere: note di variazione
Se hai sbagliato codice, emetti una nota di credito elettronica per stornare la riga errata. Poi emetti una nuova fattura o una nota di debito corretta con l’aliquota IVA dovuta. Rispetta i termini dell’art. 26 del DPR 633/1972 sulle variazioni IVA.
Conserva le prove: mandato, ricevute, documenti intestati al cliente. Servono in caso di controlli. Ricorda che la conservazione digitale a norma è obbligatoria per le e-fatture. Le regole operative sono definite dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
Regola decisionale rapida
Se vuoi capire in 30 secondi se usare N1
- La spesa è stata sostenuta su incarico del cliente? Se no, niente N1.
- Il documento è intestato al cliente? Se no, niente N1.
- Riaddebiti l’importo esatto, senza ricarico? Se no, niente N1.
- Hai una prova del mandato e della natura della spesa? Se no, niente N1.
- Se tutte le risposte sono sì, usa N1 e indica “ex art. 15 DPR 633/72”.
Conseguenze pratiche della scelta
N1: importo escluso da IVA, escluso da ritenuta, escluso da contributi. Non entra nel tuo imponibile fiscale. È una partita di giro.
Non N1: l’importo entra nel compenso. È imponibile IVA (salvo diversi regimi). Entra nella base della ritenuta d’acconto e dei contributi, se previsti.
Fonti da tenere a portata di mano
- DPR 633/1972, art. 15 (Normattiva).
- Art. 26 DPR 633/1972 sulle note di variazione.
- D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997 su sanzioni e ravvedimento.
- Specifiche tecniche FatturaPA e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sul ciclo della e-fattura.
- Chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze sui rimborsi ex art. 15.
Esempi pratici
Avvocato che paga il contributo unificato per il cliente. Il bollettino è intestato al cliente. In fattura inserisce una riga con “Rimborso contributo unificato ex art. 15 DPR 633/72”, Natura N1, IVA 0. Il compenso professionale segue la sua aliquota.
Consulente che paga una visura camerale per conto del cliente. La ricevuta è intestata al cliente. Rimborsa quella cifra con N1. Se invece la visura è intestata al consulente, non può usare N1. In quel caso il riaddebito è imponibile.
Commercialista che acquista marche da bollo per gli atti del cliente. Rimborso in N1. Se somma solo di righe non imponibili ed esenti supera 77,47 euro, applica il bollo da 2 euro.
| Scenario pratico | Codice Natura/IVA | Requisiti documentali | Dicitura in fattura | Tempistiche e note |
|---|---|---|---|---|
| Rimborso marche da bollo per atti del cliente | N1 – IVA 0% | Ricevuta bollo riferita all’atto del cliente; mandato | “Rimborso spese ex art. 15 DPR 633/72” | Inserisci nella stessa fattura del compenso; bollo da 2€ se dovuto |
| Diritti camerali pagati per iscrizione del cliente | N1 – IVA 0% | Quietanza/avviso intestato al cliente; prova dell’incarico | “Diritti camerali ex art. 15 DPR 633/72” | Nessun ricarico; allega copia documento in conservazione |
| Trasferta (treno, taxi) per incontrare il cliente | Imponibile IVA (no N1) | Scontrini/fatture intestati al professionista | “Rimborso spese viaggio” (segue aliquota della prestazione) | Entra in base imponibile, ritenuta e contributi |
| Visura camerale per conto del cliente | N1 – IVA 0% se documento è del cliente | Ricevuta/intestazione al cliente; mandato | “Visura ex art. 15 DPR 633/72” | Se intestata al professionista, diventa imponibile (no N1) |
| Prestazione in regime forfettario + rimborso art. 15 | N2.2 per prestazione; N1 per rimborso | Mandato e ricevute intestate al cliente | “Prestazione non soggetta L. 190/2014”; “Rimborso ex art. 15” | Bollo da 2€ se la fattura è senza IVA e supera 77,47€ |
| Correzione uso N1 errato | Nota di credito + nuova fattura | Documenti originali; riferimento all’errore | “Storno per errata applicazione art. 15” | Segui art. 26 DPR 633/72; valuta ravvedimento |
FAQ
1) Qual è la differenza esatta tra rimborso spese ex art. 15 e spese “vive” riaddebitate al cliente?
Il rimborso ex art. 15 riguarda somme che paghi in nome e per conto del cliente. Lo fai su suo mandato. Il documento è intestato al cliente. Ti limiti a chiedere indietro la stessa somma, senza margini. Queste somme non entrano nella base imponibile IVA. Sono escluse, quindi usi il codice N1 in e-fattura e Aliquota 0.
Le spese “vive” riaddebitate sono costi che sostieni per svolgere l’incarico. Sono a tuo nome. Esempi: viaggi, vitto, alloggio, corrieri, piccole forniture. Queste spese partecipano al prezzo del servizio. Diventano parte del compenso. Si applica la stessa aliquota IVA della prestazione principale. Non si usa N1. Anche ai fini della ritenuta d’acconto e dei contributi, questi importi entrano nella base se la norma lo prevede.
2) Quali prove devo conservare per usare N1 senza rischi in caso di controllo?
Servono tre cose. Primo, il mandato o incarico, anche in forma di e-mail o lettera d’incarico, che mostri che la spesa era a carico del cliente. Secondo, il documento della spesa intestato al cliente o riferibile in modo diretto e univoco al cliente. Terzo, la corrispondenza esatta tra l’importo pagato e quello rimborsato in fattura, senza ricarichi.
Conserva anche le quietanze di pagamento e ogni allegato utile. Se emetti e-fatture, mantieni questi documenti nella conservazione digitale a norma. In caso di controllo, potrai dimostrare che si tratta di una partita di giro esclusa dalla base imponibile. Le basi giuridiche sono l’art. 15 del DPR 633/1972 e la prassi dell’Agenzia delle Entrate.
3) Come gestisco l’imposta di bollo quando la fattura contiene solo righe N1?
Se la fattura, priva di IVA, supera 77,47 euro, è dovuto il bollo da 2,00 euro. Nella e-fattura attiva il bollo virtuale. Compila il campo dedicato e indica “SI” al bollo, con l’importo 2,00. Nel corpo della fattura scrivi la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale”.
Se la fattura contiene anche righe imponibili IVA, il bollo non è dovuto. Questo perché il bollo si applica alle fatture senza IVA (esenti, escluse, non imponibili). Le regole provengono dal DPR 642/1972 e dai provvedimenti attuativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate sulla gestione del bollo virtuale.
4) Sono in regime forfettario: posso usare N1 per i rimborsi spese documentati?
Sì. Il regime forfettario rende le prestazioni non soggette a IVA per legge. In e-fattura si usa di norma N2.2 per la prestazione. Ma se nella stessa fattura rimborsi spese ex art. 15, userai N1 per quelle righe specifiche. Devi sempre distinguere le natura IVA riga per riga: N2.2 per il compenso, N1 per i rimborsi documentati in nome e per conto.
Ricorda che anche nel forfettario il bollo è dovuto se la fattura è senza IVA e supera la soglia. E che i rimborsi ex art. 15 non entrano nel tuo reddito professionale. Sono partite di giro e restano fuori dai calcoli del coefficiente di redditività.
5) Ho sbagliato e ho usato N1 ma la spesa non era documentata a nome del cliente. Come rimediare?
Devi correggere il documento. Emetti una nota di credito elettronica per stornare la riga errata con N1. Poi emetti una nuova fattura o una nota di debito con l’aliquota IVA corretta, come riaddebito di spese. Se dall’errore è derivato un minore versamento d’imposta, valuta il ravvedimento operoso. Paghi l’IVA dovuta, gli interessi legali e una sanzione ridotta, secondo il D.Lgs. 472/1997.
Le variazioni sono regolate dall’art. 26 del DPR 633/1972. Conserva una breve relazione interna che spieghi l’errore, insieme alle copie dei documenti. Così, in caso di controllo, dimostri la buona fede e la correzione tempestiva. Fonti utili: DPR 633/1972 su Normattiva, D.Lgs. 471/1997 e prassi dell’Agenzia delle Entrate.
