Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
– Il codice della marca da bollo identifica il contrassegno; trascrivilo su tutte le copie della fattura cartacea, apponi il tagliando sull’originale; in e-fattura usa il bollo virtuale e paga trimestralmente con F24.
- Il codice della marca da bollo è il numero univoco stampato vicino al codice a barre del contrassegno cartaceo.
- La marca da bollo è dovuta se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro; importo dovuto: 2,00 euro.
- In e-fattura si usa l’imposta di bollo virtuale, indicata nel file e pagata a trimestre con F24 (codici 2521-2524).
Cos’è il codice della marca da bollo e dove si inserisce in fattura cartacea
Il codice della marca da bollo è un numero alfanumerico unico. Lo trovi sull’ultima riga prima del codice a barre del contrassegno adesivo. Serve a identificare in modo certo quel bollo.
Su fatture cartacee è buona prassi scrivere il codice su tutte le copie. Applica fisicamente il contrassegno solo sull’originale consegnato al cliente. Così, anche senza l’originale, puoi provare che l’imposta è stata assolta.
Questa prassi è coerente con il Testo unico dell’imposta di bollo (DPR 26 ottobre 1972, n. 642) e con i controlli dell’Agenzia delle Entrate. Il riferimento normativo ufficiale è consultabile su Normattiva.
Quando la marca da bollo è obbligatoria sulle fatture
L’imposta di bollo scatta se, contemporaneamente: la fattura è senza IVA e l’importo totale documento supera 77,47 euro. Importo marca: 2,00 euro. Il limite 77,47 euro e l’importo sono nella Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972.
Per “senza IVA” rientrano esenti, non imponibili, escluse o non soggette. Esempi: esenti articolo 10 del DPR 633/1972, non imponibili (esportazioni, servizi internazionali), operazioni fuori campo (articolo 15 e similari) e prestazioni in regime forfettario.
Se la fattura è con IVA (imponibile con IVA esposta), il bollo non si applica. Anche reverse charge e split payment sono operazioni soggette a IVA: niente bollo.
Attenzione ai casi tipici
Professionisti e forfettari: le prestazioni in regime forfettario sono senza IVA per legge. Quindi, se la fattura supera 77,47 euro, devi applicare il bollo da 2,00 euro. Vale sia su cartaceo sia in e-fattura.
Operazioni verso estero: le non imponibili articolo 8, 8-bis, 9 del DPR 633/1972 restano senza IVA. Se superano 77,47 euro, scatta il bollo.
Note di credito: se emesse per stornare una fattura già bollata, non si applica nuovo bollo. Lo storno riduce l’operazione originaria. Eventuali rimborsi del bollo indebitamente versato seguono le regole del DPR 642/1972.
Fatturazione elettronica: come funziona l’imposta di bollo virtuale
Con l’e-fattura non si usa il contrassegno cartaceo. Si applica il bollo “virtuale”. Lo si indica nel file XML. Il Sistema di Interscambio rileva le fatture con bollo dovuto e calcola l’importo complessivo da pagare a trimestre.
Nell’XML FatturaPA devi valorizzare: DatiBollo/BolloVirtuale = “SI” e DatiBollo/ImportoBollo = “2.00”. Queste indicazioni sono riportate nelle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.
L’importo si versa trimestralmente con modello F24. I codici tributo sono: 2521 (1° trimestre), 2522 (2°), 2523 (3°), 2524 (4°). I codici sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 42/E del 2019.
Scadenze 2026 e soglie di rinvio
Le scadenze ordinarie sono fisse: 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2°), 30 novembre (3°), 28 febbraio dell’anno successivo (4°). Queste date discendono dai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sul bollo e-fatture.
Puoi rinviare se l’importo è contenuto. Se il 1° trimestre è fino a 250 euro, paghi entro il 30 settembre. Se somma 1°+2° è fino a 250 euro, puoi saldare i primi tre trimestri entro il 30 novembre. La regola di rinvio è riportata nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 2021 e successivi.
Il pagamento può avvenire con F24 o, se attivato, con addebito diretto dal portale Fatture e Corrispettivi. Le istruzioni operative sono pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
Sanzioni e regolarizzazioni
Se non applichi il bollo quando dovuto, l’imposta resta dovuta. In generale, il DPR 642/1972 prevede sanzioni amministrative proporzionali. Nella prassi, per violazioni lievi su singole fatture, possono applicarsi somme fisse contenute per contrassegno mancante. In molti casi operativi si parla di 2–10 euro per bollo non corrisposto, ma la cornice legale consente anche sanzioni più ampie, fino a multipli dell’imposta. Verifica sempre con l’ufficio competente.
Sull’e-fattura, se dimentichi di indicare il bollo, l’Agenzia delle Entrate può rilevare l’omissione. Troverai l’importo dovuto nel cassetto Fatture e Corrispettivi. Pagando entro le scadenze, eviti aggravio. Se sei in ritardo, usa il ravvedimento operoso: paghi imposta, interessi legali e sanzioni ridotte, come previsto dal D.Lgs. 472/1997.
Per bolli cartacei mancanti, la regolarizzazione avviene presso l’Agenzia delle Entrate, con versamento dell’imposta e della sanzione dovuta. Il Testo unico (DPR 642/1972) e le istruzioni dell’Agenzia disciplinano tempi e modalità.
Regola decisionale rapida
Domande sì/no per capire se applicare il bollo
1) La fattura espone IVA? Se sì, niente bollo. Se no, prosegui.
2) L’importo totale documento supera 77,47 euro? Se no, niente bollo. Se sì, prosegui.
3) Il documento è un’e-fattura? Se sì, imposta DatiBollo a “SI” e ImportoBollo a 2,00 euro. Se è cartacea, applica il contrassegno fisico da 2,00 euro e trascrivi il codice su tutte le copie.
4) Scadenze di pagamento: se e-fattura, versa per trimestre con F24 (31/5, 30/9, 30/11, 28/2). Se l’importo è entro 250 euro, valuta il rinvio consentito.
Note logiche sui casi particolari
Reverse charge/split payment: sono soggetti a IVA, quindi nessun bollo.
Non imponibili/esenti/escluse: senza IVA, quindi bollo dovuto se oltre 77,47 euro.
Note di credito di storno: non generano un nuovo bollo; si riferiscono al documento originario.
Riferimenti normativi e istituzionali
DPR 26 ottobre 1972, n. 642, Testo unico dell’imposta di bollo; Tariffa, Parte I, voci relative a fatture, ricevute e quietanze. Consulta il testo vigente sul portale Normattiva.
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, IVA: articoli 8, 8-bis, 9 (non imponibilità), articolo 10 (esenzioni), articolo 15 (esclusioni). Questi articoli aiutano a capire quando un’operazione è senza IVA.
Agenzia delle Entrate: Provvedimenti su imposta di bollo e-fatture (ad esempio provvedimenti del 2018-2021), Risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019 sui codici tributo F24 2521-2524. Indicazioni operative anche nel portale Fatture e Corrispettivi.
Ministero dell’Economia e delle Finanze: decreti attuativi sulla fatturazione elettronica e sull’assolvimento dell’imposta di bollo in modalità virtuale.
Compilazione pratica: esempi di testo in fattura
Fattura cartacea senza IVA oltre 77,47 euro
Inserisci la dicitura: “Imposta di bollo assolta mediante contrassegno da 2,00 euro, codice n. [codice marca], ai sensi del DPR 642/1972”. Applica il tagliando sull’originale e scrivi il codice su tutte le copie.
Fattura elettronica senza IVA oltre 77,47 euro
Nel gestionale abilita il bollo: DatiBollo/BolloVirtuale = “SI”; DatiBollo/ImportoBollo = “2.00”. In corpo fattura puoi aggiungere: “Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DPR 642/1972”.
| Scenario | Documento | Requisiti bollo (2,00 € oltre 77,47 €) | Indicazione pratica (codice/flag) | Pagamento e tempistiche |
|---|---|---|---|---|
| Prestazione professionale in regime forfettario | Fattura elettronica senza IVA | Sì: operazione senza IVA e importo > 77,47 € | XML: DatiBollo = “SI”; ImportoBollo = “2.00” | F24 cod. 2521-2524 a trimestre; possibili rinvii entro 250 € |
| Vendita con IVA ordinaria | Fattura elettronica con IVA | No: soggetta a IVA | Nessun flag bollo | Nessun versamento bollo |
| Servizio esente art. 10 DPR 633/1972 | Fattura cartacea esente IVA | Sì, se > 77,47 € | Applica contrassegno; trascrivi il codice su tutte le copie | Assolvimento immediato con contrassegno |
| Esportazione/non imponibile art. 8-9 | Fattura elettronica non imponibile | Sì, se > 77,47 € | XML: bollo virtuale “SI”; 2,00 € | F24 trimestrale; verifica importi nel portale AdE |
| Reverse charge interno | Fattura con inversione contabile | No: operazione soggetta a IVA (dal cessionario) | Nessun bollo | Nessun bollo da versare |
| Nota di credito di storno totale | NC elettronica | Di norma no, riferita a fattura originaria | Nessun flag bollo | Nessun nuovo versamento |
FAQ
1) Che cos’è esattamente il “codice della marca da bollo” e dove lo leggo?
È il numero univoco che identifica il singolo contrassegno cartaceo. Lo trovi stampato vicino al codice a barre, in basso sul tagliando. È composto da cifre e, a volte, da lettere. Serve a collegare senza ambiguità il bollo a una fattura. Sulle fatture cartacee applica il contrassegno sull’originale e scrivi il codice su tutte le copie. Così puoi dimostrare l’assolvimento anche se non hai l’originale. Questo approccio è coerente con i controlli previsti dal DPR 642/1972 e con le prassi dell’Agenzia delle Entrate.
2) Come inserisco correttamente il bollo in una fattura elettronica e come si paga?
Nel gestionale imposta: DatiBollo/BolloVirtuale = “SI” e DatiBollo/ImportoBollo = “2.00”. Invia la fattura tramite SdI. Il Sistema di Interscambio aggrega i bolli dovuti per trimestre. A fine periodo, nel portale Fatture e Corrispettivi, trovi il totale da versare. Paga con F24 usando i codici tributo 2521 (1° trimestre), 2522 (2°), 2523 (3°), 2524 (4°). Scadenze: 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre, 28 febbraio dell’anno successivo. Se l’importo è fino a 250 euro, puoi rinviare secondo le regole dei provvedimenti AdE del 2021 e seguenti. In alternativa puoi attivare l’addebito diretto dal portale, se disponibile sul tuo profilo.
3) Sono in regime forfettario: devo sempre applicare la marca da bollo?
Il forfettario emette fatture senza IVA per legge (regime agevolato). Quindi il bollo è dovuto se la fattura supera 77,47 euro. Importo fisso: 2,00 euro. Se usi fattura cartacea, applica il contrassegno e indica il codice su copie e registro. Se usi e-fattura, attiva il bollo virtuale nel file XML. Ricorda che il bollo è un’imposta d’atto, distinta da IVA e imposte sui redditi. Le basi sono nella Tariffa allegata al DPR 642/1972. Le scadenze di pagamento del bollo virtuale sono trimestrali con F24. Se ti dimentichi, puoi regolarizzare con ravvedimento operoso, pagando imposta, interessi legali e sanzioni ridotte secondo D.Lgs. 472/1997.
4) Cosa rischio se non applico il bollo quando dovuto? Come mi metto in regola?
L’imposta resta dovuta. Il DPR 642/1972 prevede sanzioni amministrative. In pratica, l’ufficio può chiedere somme proporzionali all’imposta, con possibilità di definizione agevolata. Per e-fatture, l’Agenzia delle Entrate individua le omissioni e ti indica l’importo da versare nell’area riservata. Se paghi entro le scadenze, limiti il rischio. Se sei in ritardo, usa il ravvedimento operoso: versi l’imposta, più interessi legali maturati, più una sanzione ridotta. Per contrassegni cartacei mancanti, rivolgiti all’ufficio AdE per regolarizzare la singola fattura, presentando copia del documento e prova del versamento dell’imposta e della sanzione richiesta. Conserva sempre documenti e codici dei bolli.
5) Posso addebitare al cliente i 2,00 euro di bollo? E cosa scrivo in fattura?
Sì, puoi addebitare il costo del bollo al cliente come “spesa” fuori campo IVA. Molti professionisti lo inseriscono come riga separata “Imposta di bollo 2,00 € assolta ai sensi del DPR 642/1972”. L’addebito non sconta IVA, perché il bollo è un tributo. In e-fattura, oltre alla riga descrittiva, devi comunque attivare il bollo virtuale nel blocco DatiBollo. In cartaceo, applica il contrassegno e scrivi il codice del bollo sul documento. Questa impostazione è coerente con la natura di imposta d’atto del bollo, disciplinata dal DPR 642/1972, e con le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
