Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
– Il codice tributo 1790 serve per pagare la prima rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva del regime forfettario. Si indica nella sezione Erario dell’F24 e, di norma, scade il 30 giugno.
- Cos’è: 1790 identifica la prima rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti in regime forfettario (Legge 190/2014).
- Quanto: l’acconto complessivo è, di regola, il 100% dell’imposta dovuta l’anno prima; la prima rata è il 40% (metodo “storico”, art. 20 D.P.R. 435/2001).
- Come: F24 sezione Erario, codice 1790, anno di riferimento dell’acconto, eventuale rateazione, importi a debito. Pagamento via servizi telematici AE o home banking, secondo i casi (D.Lgs. 241/1997).
Cos’è il codice tributo 1790 e quando si usa
Il codice tributo 1790 si usa quando versi la prima rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta nel regime forfettario. L’imposta sostitutiva è l’imposta “piatta” che sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP per chi adotta il forfettario. L’aliquota è, di norma, 15%, oppure 5% per le nuove attività che rispettano i requisiti di legge. Lo prevede la Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89.
L’acconto è un anticipo sull’imposta dell’anno in corso. Per legge, l’acconto complessivo è calcolato con il metodo storico o con il metodo previsionale. Il metodo storico usa come base l’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente. Il metodo previsionale usa una stima dell’imposta che ritieni di dover pagare per l’anno in corso. Le regole generali sono nel D.P.R. 435/2001, articolo 20, e nel D.Lgs. 241/1997.
Se l’acconto complessivo supera 257,52 euro, lo versi in due rate: prima rata al 30 giugno (codice 1790), seconda rata al 30 novembre (con il codice dedicato alla seconda rata, attualmente distinto). Se l’acconto complessivo non supera 257,52 euro, versi tutto in un’unica soluzione entro il 30 novembre e non usi il codice 1790.
Fonti e inquadramento normativo
Le basi normative sono disponibili su Normattiva: Legge 190/2014 (regime forfettario), D.P.R. 435/2001 (scadenze e acconti), D.Lgs. 241/1997 (versamenti unificati F24). L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo con apposite Risoluzioni e riporta istruzioni aggiornate nel modello F24. Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997. Eventuali proroghe delle scadenze arrivano di solito con D.P.C.M. o provvedimenti dell’Agenzia/MEF.
Come si calcola la prima rata con il codice 1790
Metodo storico. Parti dall’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente, come risulta dalla dichiarazione. L’acconto complessivo è pari, di regola, al 100% di quell’imposta. Se l’acconto supera 257,52 euro, la prima rata è il 40% dell’acconto complessivo. La seconda rata è il 60%.
Esempio. Imposta 2025 = 1.500 euro. Acconto 2026 complessivo = 1.500 euro. Prima rata (1790) = 600 euro (40%). Seconda rata = 900 euro (60%). Se l’acconto complessivo fosse 200 euro, lo verseresti tutto a novembre, senza usare il 1790.
Metodo previsionale. Stimare l’imposta dell’anno in corso è utile se prevedi un calo di reddito o maggiori contributi deducibili. In questo caso calcoli un acconto più basso e poi applichi le percentuali 40% e 60%. Se però l’imposta finale risulta più alta di quella stimata e hai versato acconti insufficienti, scattano differenze a saldo e possibili sanzioni. Qui serve prudenza.
Come si determina l’imposta sostitutiva nel forfettario
Il reddito imponibile nel forfettario si ottiene applicando il coefficiente di redditività ai ricavi/compensi incassati. Per “principio di cassa” si intende che contano gli incassi effettivi nell’anno. Dal reddito forfettario sottrai i contributi previdenziali versati. Sull’imponibile applichi l’aliquota: 15% ordinaria, oppure 5% per i primi cinque anni, se rispetti i requisiti di start-up previsti dalla Legge 190/2014.
Gli acconti nascono da questa imposta. Il primo anno di attività di solito non versi acconti perché non hai un dato storico. Dal secondo anno inizi a versare, seguendo le regole generali sugli acconti del D.P.R. 435/2001.
Scadenze, rate e possibili proroghe
Scadenze ordinarie. La prima rata dell’acconto (codice 1790) scade, di norma, il 30 giugno. La seconda rata dell’acconto scade il 30 novembre. Può esserci il differimento al 30 luglio con maggiorazione, previsto di anno in anno da un D.P.C.M. o da provvedimenti dell’Agenzia/MEF. Controlla sempre le istruzioni aggiornate.
Rateazione della prima rata. Puoi rateizzare la prima rata da giugno a novembre. Paghi rate mensili con piccoli interessi di rateazione. La seconda rata di acconto non si rateizza, salvo specifiche proroghe legislative. La rateazione si gestisce compilando il campo “rateazione” dell’F24.
Importi contenuti. Se l’acconto complessivo non supera 257,52 euro, versi in un’unica soluzione a novembre. In questo caso il codice 1790 non si usa.
Attenzione agli aggiornamenti annuali
Le scadenze e le maggiorazioni per differimento possono cambiare ogni anno. L’Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni aggiornate al modello F24 e le eventuali proroghe. Le norme di riferimento sono consultabili su Normattiva e nei provvedimenti del MEF.
Come compilare l’F24 con il codice 1790
Usa il modello F24 ordinario. Sezione: Erario. Compila così:
- Codice tributo: 1790.
- Rateazione/mese rif.: lascia in bianco se paghi in unica soluzione. Se rateizzi la prima rata, indica il numero rata e il totale rate nel formato NN/NN (esempio: 01/06, 02/06,…).
- Anno di riferimento: l’anno d’imposta a cui si riferisce l’acconto (quattro cifre). Esempio: acconto per il 2026, scrivi 2026.
- Importi a debito versati: l’importo della prima rata calcolata (40% dell’acconto complessivo, se usi lo storico).
- Codice ufficio e codice atto: lascia in bianco.
Canali di pagamento. Se sei titolare di partita IVA puoi pagare tramite:
- Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (F24 web/F24 online) con addebito sul conto.
- Home banking della tua banca. Attenzione: se l’F24 contiene compensazioni di crediti, valgono gli obblighi di invio tramite i servizi dell’Agenzia (D.Lgs. 241/1997 e provvedimenti attuativi AE). Verifica ogni anno le istruzioni operative aggiornate.
Conserva la ricevuta di addebito o la quietanza. Servirà in caso di controlli.
Regola decisionale rapida
Se… allora…
- Se l’acconto complessivo è fino a 257,52 euro, allora non versi la prima rata e non usi il 1790. Versi tutto a novembre.
- Se l’acconto complessivo supera 257,52 euro, allora versi la prima rata (codice 1790) entro il 30 giugno e la seconda a novembre.
- Se è il primo anno di attività e non hai imposta dell’anno precedente, allora l’acconto in genere non è dovuto. Quindi niente 1790.
- Se prevedi un reddito inferiore, allora puoi usare il metodo previsionale. Calcoli un acconto più basso e applichi il 40% alla prima rata. Valuta il rischio di sotto-versamento.
- Se vuoi diluire l’esborso, allora rateizza la prima rata da giugno a novembre. Compila il campo “rateazione” e aggiungi gli interessi di rateazione indicati nelle istruzioni AE.
Norme di supporto
Regole del regime: Legge 190/2014. Versamenti e acconti: D.Lgs. 241/1997 e D.P.R. 435/2001. Istruzioni pratiche e codici tributo: provvedimenti e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate. Consulta sempre le versioni aggiornate su Normattiva e nelle istruzioni AE.
Errori frequenti e come evitarli
Usare il codice sbagliato. Per la prima rata dell’acconto usa 1790. La seconda rata e il saldo hanno codici distinti. Controlla sempre le risoluzioni AE aggiornate.
Anno di riferimento errato. Indica l’anno dell’acconto, non quello del saldo precedente. Se versi l’acconto per il 2026, scrivi 2026.
Rateazione senza indicare il numero rata. Se rateizzi, compila il campo “NN/NN” e calcola gli interessi di rateazione. Segui le istruzioni AE aggiornate.
Metodo previsionale senza stima prudente. Se sottostimi troppo, a saldo rischi sanzioni. Conserva la documentazione che giustifica la previsione.
Compensazioni senza rispettare le regole telematiche. Se compenserai crediti, usa i canali AE come previsto. Verifica anche eventuali soglie e adempimenti (visto di conformità, se richiesto dalla normativa vigente).
| Scenario | Quando usare il 1790 | Importo da versare (prima rata) | Scadenze e note operative |
|---|---|---|---|
| Acconto complessivo superiore a 257,52 euro (metodo storico) | Sempre, per la prima rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva | 40% dell’acconto complessivo (che è, di regola, il 100% dell’imposta dell’anno precedente) | Versa entro il 30 giugno; possibile differimento al 30 luglio con maggiorazione se previsto da D.P.C.M.; rateazione da giugno a novembre con interessi |
| Acconto complessivo pari o inferiore a 257,52 euro | Non si usa: l’acconto si versa in unica soluzione | Non dovuto a giugno; tutto l’acconto a novembre | Versa in un’unica soluzione entro il 30 novembre; verifica eventuali proroghe; non compilare il 1790 |
| Primo anno di attività in forfettario (nessuna imposta dell’anno precedente) | In genere non si usa: l’acconto non è dovuto | Zero (salvo casi particolari di imposta precedente esistente per frazioni d’anno) | Nessun versamento a giugno per l’acconto; da valutare l’anno successivo con dati storici |
| Metodo previsionale (attesi ricavi minori o contributi maggiori) | Sì, se l’acconto stimato supera 257,52 euro | 40% dell’acconto stimato con metodo previsionale | Versa entro il 30 giugno; conserva le stime; se l’imposta finale supera la previsione, paga differenze e ravvedimento |
| Rateizzazione della prima rata | Sì, in ciascuna rata della prima rata | Quota mensile della prima rata + interessi di rateazione | Indica “NN/NN” nel campo rateazione; ultima rata entro novembre; la seconda rata di acconto non è rateizzabile, salvo deroghe normative |
| Compensazione con crediti d’imposta | Sì, se resti a debito | Importo al netto dei crediti compensati | Usa i servizi telematici AE se presenti compensazioni; verifica soglie e obblighi (D.Lgs. 241/1997; provvedimenti AE) |
FAQ
1) Che differenza c’è tra il codice tributo 1790 e gli altri codici del forfettario?
Il codice 1790 identifica la prima rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti in regime forfettario. La seconda rata dell’acconto e il saldo hanno codici distinti, istituiti dall’Agenzia delle Entrate con specifiche Risoluzioni. La logica è semplice: un codice per la prima rata di acconto, uno per la seconda rata (o per l’acconto in unica soluzione, quando previsto), e uno per il saldo. Prima di versare, verifica sempre le istruzioni aggiornate del modello F24 e le ultime Risoluzioni AE che riportano l’elenco dei codici attivi. In questo modo eviti errori formali che potrebbero generare scarti o necessità di correzioni tramite compensazioni o istanze.
2) Come scelgo tra metodo storico e metodo previsionale per calcolare il 1790?
Il metodo storico è la scelta più prudente e veloce: prendi l’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente e versi il 100% come acconto complessivo (40% a giugno con il 1790, 60% a novembre). Il metodo previsionale è utile se prevedi un calo di reddito, maggiori contributi previdenziali deducibili, o l’uscita dal regime forfettario in corso d’anno. In quel caso stimi l’imposta dell’anno in corso e calcoli l’acconto su quella base. Il rischio del previsionale è il sotto-versamento: se a saldo scopri di aver versato meno del dovuto, dovrai pagare la differenza, le sanzioni e gli interessi tramite ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Per ridurre i rischi, costruisci una previsione documentata: agenda incassi attesi, contratti, storico stagionalità, contributi previsti. Se il contesto è incerto, meglio restare sullo storico.
3) Come si compila nel dettaglio l’F24 per il 1790 e quali errori evitare?
Nella sezione Erario del modello F24 inserisci: codice 1790; anno di riferimento dell’acconto (quattro cifre, per esempio 2026); importo a debito della prima rata; lascia in bianco i campi “codice ufficio” e “codice atto”. Se paghi la prima rata in un’unica soluzione, lascia in bianco il campo “rateazione/mese rif.”. Se rateizzi la prima rata, compila quel campo nel formato NN/NN (per esempio 01/06 per la prima di sei rate, 02/06 per la seconda, ecc.). Somma gli interessi di rateazione come indicato nelle istruzioni AE correnti. Errori frequenti: indicare l’anno di imposta sbagliato, usare un codice tributo relativo a seconda rata o saldo, dimenticare di aggiornare il numero rata, sbagliare il canale telematico quando si usano compensazioni. Prima dell’invio, confronta i dati con la dichiarazione e con le istruzioni AE aggiornate consultabili sui documenti ufficiali dell’Agenzia.
4) Cosa succede se pago il 1790 in ritardo o verso un importo errato?
Se paghi in ritardo o versi meno del dovuto, puoi regolarizzare con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Versi: imposta dovuta; sanzione ridotta in base al tempo trascorso (più paghi presto, più la sanzione si riduce rispetto al 30% ordinario per omesso versamento); interessi legali calcolati giorno per giorno al tasso vigente stabilito dal MEF. Compili un F24 aggiuntivo con i codici tributo di sanzioni e interessi indicati dall’Agenzia nelle proprie istruzioni. Se invece hai versato con un codice errato o sull’anno sbagliato, puoi correggere tramite compensazione in F24, istanza di rimborso, o richiesta di riversamento/riattribuzione presso l’ufficio competente. In ogni caso, conserva ricevute, quietanze e calcoli a supporto. Le regole operative sono illustrate nelle circolari e nelle risoluzioni AE e sono consultabili nei documenti ufficiali senza necessità di link diretti.
5) Posso compensare il 1790 con crediti d’imposta o contributivi? Ci sono limiti?
Sì, in linea generale puoi compensare il debito della prima rata (1790) con crediti disponibili nel modello F24, nei limiti e con le cautele previste dal D.Lgs. 241/1997 e dalla prassi AE. Se l’F24 contiene compensazioni, i titolari di partita IVA devono usare i servizi telematici dell’Agenzia. Per alcune tipologie di crediti e oltre certe soglie possono servire ulteriori adempimenti (come il visto di conformità o la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito). Le regole su soglie, controlli e blocchi possono cambiare di anno in anno con provvedimenti AE o decreti MEF. Prima di compensare, verifica che il credito sia disponibile, certo, liquido ed esigibile e controlla le istruzioni AE aggiornate per evitare scarti o sanzioni per utilizzo indebito del credito.
Riferimenti utili e quadro normativo
Regime forfettario: Legge 190/2014 (articolo 1, commi 54-89), consultabile su Normattiva. Versamenti unificati e F24: D.Lgs. 241/1997 (articoli 17 e seguenti). Scadenze acconti: D.P.R. 435/2001 (articolo 20). Ravvedimento operoso: D.Lgs. 472/1997 (articolo 13). Istruzioni e codici tributo: risoluzioni e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Tasso legale: decreti del MEF.
Queste fonti, tutte pubbliche, assicurano l’allineamento alle regole vigenti. Eventuali novità per l’anno in corso vengono comunicate con D.P.C.M., provvedimenti AE e circolari esplicative.
