Coefficiente di redditività forfettario: cos’è e come trovarlo?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Il coefficiente di redditività è la percentuale che, in regime forfettario, trasforma i tuoi incassi in reddito imponibile. Dipende dal tuo codice ATECO e determina tasse e contributi.

  • Base normativa: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 e Allegato 4 (Normattiva), aggiornata da Legge 145/2018, Legge 197/2022 e Legge 213/2023.
  • Coefficienti invariati al 2026: 40%, 54%, 62%, 67%, 78%, 86% per macro-settori ATECO.
  • Aliquote imposta sostitutiva: 15% ordinaria; 5% start-up per i primi 5 anni se rispetti i requisiti.

Cos’è il coefficiente di redditività e perché conta

Il coefficiente di redditività è una percentuale fissata per legge. Serve a stimare il tuo margine senza usare i costi reali. È la regola base del regime forfettario.

Regime forfettario significa tassazione semplificata. Non deduci i costi una per una. Applichi un coefficiente ai tuoi incassi annui e ottieni il reddito imponibile.

La fonte è l’Allegato 4 alla Legge 190/2014 (Normattiva). La norma definisce sei macro-gruppi di attività. A ogni gruppo associa un coefficiente.

I coefficienti in vigore (agosto 2026)

Secondo l’Allegato 4 alla Legge 190/2014, i coefficienti sono:

  • 40%: industrie alimentari e bevande; commercio all’ingrosso e al dettaglio; commercio ambulante di alimentari e bevande; alloggio e ristorazione.
  • 54%: commercio ambulante di altri prodotti (non alimentari).
  • 62%: intermediari del commercio (es. agenti e rappresentanti).
  • 67%: attività artigianali e altri servizi alla persona (es. parrucchiere, tatuatore).
  • 78%: attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione; servizi finanziari e assicurativi.
  • 86%: costruzioni e attività immobiliari.

Ad agosto 2026 non risultano modifiche ai coefficienti rispetto al testo originario. Verifica sempre su Normattiva e con le circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Come si calcola il reddito e l’imposta in forfettario

Usi il principio di cassa. Significa che contano gli incassi ricevuti nell’anno, non le fatture emesse ma non pagate.

Passaggi pratici:

  • Somma gli incassi dell’anno (compensi/ricavi incassati).
  • Applica il tuo coefficiente di redditività per ottenere il reddito imponibile.
  • Sottrai i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno. Questa è una deduzione piena.
  • Applica l’aliquota dell’imposta sostitutiva: 15% ordinaria. 5% per start-up, se hai i requisiti per i primi 5 anni.

Esempio. Incassi 20.000 euro e hai coefficiente 78%. Reddito imponibile lordo: 15.600 euro. Contributi versati: 3.000 euro. Reddito imponibile netto: 12.600 euro. Imposta 15%: 1.890 euro. Con l’aliquota start-up 5%: 630 euro.

Riferimenti: Legge 190/2014, art. 1, commi 64-73 (determinazione del reddito e imposta); circolari Agenzia delle Entrate su regime forfettario (ad esempio n. 10/E del 2016 e n. 9/E del 2019).

Aliquota al 5%: quando puoi usarla

L’aliquota al 5% vale per i primi cinque anni. Serve a chi avvia una nuova attività.

Requisiti tipici previsti dalla Legge 190/2014, art. 1, comma 65:

  • Nessuna attività professionale o d’impresa simile nei tre anni precedenti.
  • Avvio di una nuova attività, non mera prosecuzione di attività svolta come dipendente o autonomo (salvo pratica obbligatoria).
  • Rispetto degli altri requisiti del regime forfettario.

Verifica i dettagli nelle istruzioni della dichiarazione redditi e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Trovare il tuo codice ATECO e il coefficiente giusto

Il codice ATECO identifica la tua attività. Determina il coefficiente e molte regole fiscali.

Come sceglierlo:

  • Descrivi cosa fai in modo concreto: cosa vendi, cosa produci, quali servizi offri.
  • Consulta la classificazione ATECO 2007 dell’ISTAT e le note esplicative.
  • Individua il codice che rappresenta l’attività principale. È l’attività che genera più incassi.

Attività miste? Puoi indicare più codici ATECO. La legge prevede che, in forfettario, si applichi il coefficiente dell’attività prevalente. Prevalente significa quella con ricavi maggiori nell’anno.

Se cambi attività o cambiano i pesi dei ricavi, aggiorna la prevalenza. Comunica il cambio ATECO all’Agenzia delle Entrate se serve. La prassi è definita nelle istruzioni anagrafiche e chiarita dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate (es. n. 9/E del 2019).

Esempi di mappatura per macro-settori

Professionisti come consulenti, architetti, ingegneri, copywriter e medici ricadono nel 78%. Artigiani come parrucchieri e tatuatori di solito nel 67%. Intermediari del commercio nel 62%.

Commercio, alloggio e ristorazione ricadono nel 40%. Commercio ambulante non alimentare nel 54%. Costruzioni e attività immobiliari nell’86%.

Attenzione agli ibridi. Se vendi prodotti e offri servizi, stima la prevalenza con criteri oggettivi. Ad esempio, guarda la fatturazione incassata per ciascuna linea di business.

Requisiti di accesso e permanenza nel regime forfettario (scenario 2026)

Il tetto di accesso e permanenza è 85.000 euro di ricavi/compensi annuali. Fonte: Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che ha modificato l’art. 1 della Legge 190/2014, confermata al 2026.

Se superi 85.000 ma non vai oltre 100.000 euro, resti nel forfettario per l’anno e uscirai dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro, esci subito dal forfettario e applichi l’IVA dall’operazione che ha comportato il superamento. Fonte: Legge 197/2022; istruzioni Agenzia delle Entrate.

Cause ostative principali (art. 1, comma 57, Legge 190/2014):

  • Residenza fuori dall’Italia, salvo UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia.
  • Partecipazione in società di persone, associazioni o S.r.l. controllate che svolgono attività riconducibili alla tua.
  • Cessioni di fabbricati, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi in via esclusiva o prevalente.

Verifica ogni anno le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. L’interpretazione pratica è nelle circolari e nelle FAQ ufficiali.

IVA, ritenute e adempimenti

In forfettario non applichi l’IVA sulle fatture e non detrai l’IVA sugli acquisti. Non subisci ritenute d’acconto se rilasci la dichiarazione al committente (art. 1, comma 67, Legge 190/2014).

Versi l’imposta sostitutiva con acconti e saldo. Usi i codici tributo indicati dall’Agenzia delle Entrate nei modelli F24.

Contributi previdenziali: come interagiscono con il coefficiente

I contributi dipendono dalla gestione previdenziale.

  • Artigiani e commercianti (INPS IVS): versi contributi fissi minimi e percentuali sull’eccedenza. L’aliquota e il minimale sono aggiornati ogni anno da INPS. Puoi chiedere la riduzione del 35% se sei in forfettario (art. 1, comma 77, Legge 190/2014; circolari INPS annuali).
  • Professionisti senza cassa: iscrizione alla Gestione Separata INPS. Versi una percentuale sul reddito imponibile forfettario. Aliquote pubblicate annualmente da INPS.
  • Professionisti con cassa ordinistica: segui il regolamento della tua Cassa (es. Inarcassa, Cassa Forense). Le regole variano per minimale e contributi soggettivi/integrativi.

I contributi obbligatori si deducono sempre dal reddito prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Fonte: Legge 190/2014, comma 64, e prassi Agenzia delle Entrate.

Effetto pratico

Il coefficiente alza o abbassa l’imponibile. Poi togli i contributi. Più contributi versi nell’anno, meno imposta paghi. Pianifica i versamenti con attenzione alle scadenze di saldo e acconti.

Regola decisionale rapida

Segui questi nessi logici per non sbagliare:

  • Se la tua attività principale è commercio/alloggio/ristorazione, allora il coefficiente è 40%.
  • Se sei ambulante non alimentare, allora il coefficiente è 54%.
  • Se fai l’intermediario del commercio, allora il coefficiente è 62%.
  • Se sei artigiano o fornisci servizi alla persona, allora il coefficiente è 67%.
  • Se sei un professionista (tecnico, sanitario, consulente), allora il coefficiente è 78%.
  • Se operi in costruzioni o attività immobiliari, allora il coefficiente è 86%.
  • Se svolgi più attività, allora scegli il coefficiente dell’attività prevalente per l’anno.
  • Se i tuoi incassi superano 100.000 euro durante l’anno, allora esci subito dal forfettario e applichi l’IVA da quel momento.

Errori frequenti e come evitarli

ATECO sbagliato. Un codice errato ti porta al coefficiente sbagliato. Soluzione: confronta più codici e leggi le note descrittive ISTAT. Scegli quello che descrive meglio ciò che vendi o offri.

Attività miste ignorate. Se fai più cose, valuta la prevalenza a fine anno. Se cambia, adegua il coefficiente usato in dichiarazione.

Contributi non dedotti. Dimenticare di dedurre i contributi aumenta l’imposta. Tieni un prospetto dei versamenti e riconcilialo con l’estratto INPS o della tua Cassa.

Principio di cassa trascurato. Incassi a cavallo d’anno cambiano il reddito. Pianifica i pagamenti e gli incassi per non superare soglie critiche.

Uscita dal regime sottovalutata. Oltre 85.000 euro cambi regole dall’anno dopo; oltre 100.000 esci subito. Tieni un monitoraggio mensile degli incassi.

Fonti utili da consultare: Normattiva per la Legge 190/2014 e modifiche; Agenzia delle Entrate per circolari e istruzioni; INPS per aliquote e minimali; Ministero del Lavoro per indirizzi generali su lavoro autonomo e tutele.

Scenario operativo Requisiti essenziali (fiscali/previdenziali) Coefficiente e calcolo base Tempistiche e adempimenti
Professionista (es. consulente, architetto) Regime forfettario attivo; nessuna causa ostativa; iscrizione a Cassa o Gestione Separata 78%; imponibile = incassi x 78% – contributi obbligatori Fatture senza IVA; acconti/saldo imposta sostitutiva; contributi periodici INPS/Cassa
Artigiano (es. parrucchiere, tatuatore) Iscrizione INPS Artigiani; possibile riduzione 35% su richiesta 67%; imponibile = incassi x 67% – contributi IVS Versamenti contributi minimi e su eccedenza; F24 imposta sostitutiva in due acconti + saldo
Commerciante (negozio fisico o e-commerce) Iscrizione INPS Commercianti; gestione corrieri/marketplace ai fini incassi 40%; imponibile = incassi x 40% – contributi IVS Monitoraggio soglia 85.000/100.000; invii F24; eventuale riduzione contributiva 35%
Intermediario del commercio (agente) Iscrizione Enasarco se dovuta + Gestione previdenziale; rispetto tetti provvigioni 62%; imponibile = incassi x 62% – contributi obbligatori Scadenze Enasarco/INPS; acconti IRPEF sostitutiva; gestione ritenute se applicabili fuori forfettario
Ambulante non alimentare Titoli abilitativi commercio su area pubblica; INPS Commercianti 54%; imponibile = incassi x 54% – contributi IVS Rinnovi autorizzazioni; scadenze contributive e fiscali ordinarie
Costruzioni/immobiliari Iscrizione C.C.I.A.A.; INPS Artigiani/Commercianti; DURC regolare 86%; imponibile = incassi x 86% – contributi obbligatori Gestione SAL e incassi a stato avanzamento; versamenti periodici
Attività mista (servizi + vendita prodotti) Più codici ATECO; identificazione prevalenza a fine anno Usi il coefficiente dell’attività prevalente sull’intero ammontare incassato Rivaluta la prevalenza annuale; aggiorna anagrafiche se necessario

FAQ

Come si applica il coefficiente se svolgo più attività con ATECO diversi durante l’anno?

Nel regime forfettario la legge prevede l’uso del coefficiente dell’attività prevalente. Prevalente vuol dire quella che, a consuntivo dell’anno, ha generato la quota maggiore di incassi. Quindi, anche se hai due o più codici ATECO con coefficienti diversi, non devi calcolare un imponibile separato per ciascuno. Identifichi l’attività prevalente e applichi il relativo coefficiente all’intero totale degli incassi. Questo criterio è indicato nell’Allegato 4 alla Legge 190/2014 e chiarito nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio la n. 9/E del 2019). Tieni un prospetto mensile degli incassi per ogni attività. A fine anno, verifica la prevalenza e usa il coefficiente corretto in dichiarazione. Se la prevalenza cambia rispetto all’anno precedente, aggiorna i dati dell’attività nei modelli dichiarativi e, se del caso, comunica le variazioni anagrafiche all’Agenzia delle Entrate.

Se ho costi reali molto alti o molto bassi, il coefficiente può cambiare?

No. Il coefficiente è fisso per macro-settore e non dipende dai tuoi costi effettivi. È il cuore del regime “forfettario”: sostituisce la contabilità analitica dei costi. Se i tuoi costi reali sono molto superiori a quelli presunti dal coefficiente, il forfettario potrebbe non convenire. In quel caso, valuta il regime semplificato o ordinario, dove deduci i costi effettivi e detrai l’IVA. Se invece hai costi molto bassi, il forfettario di solito è vantaggioso. Per decidere, fai un confronto numerico su base annua includendo: imposta sostitutiva, contributi previdenziali, eventuale riduzione contributiva del 35% (per Artigiani/Commercianti), perdita della detraibilità dell’IVA e, se esci dal forfettario, l’effetto delle addizionali regionali e comunali. Riferimenti generali: Legge 190/2014 e circolari Agenzia delle Entrate sulle modalità di determinazione del reddito forfettario.

Quali sono i requisiti esatti per l’aliquota start-up al 5% e cosa la fa decadere?

L’aliquota al 5% dura cinque periodi d’imposta e si applica se: non hai esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei tre anni precedenti; l’attività non è mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo (salvo pratica obbligatoria); e rispetti tutti i requisiti del forfettario. La base normativa è l’art. 1, comma 65, Legge 190/2014, con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Decade se perdi anche uno solo dei requisiti, ad esempio per superamento delle soglie, insorgenza di cause ostative (come controllo di S.r.l. con attività riconducibile), trasferimento della residenza fiscale fuori dai limiti consentiti o emersione di una “mera prosecuzione” di attività precedente. La decadenza comporta l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 15% o l’uscita dal regime, a seconda del motivo. Tieni documentazione che provi l’effettiva novità dell’attività e la non continuità con precedenti rapporti di lavoro.

Come funzionano i contributi INPS nel forfettario e la riduzione del 35%? Ci sono controindicazioni?

Per Artigiani e Commercianti, l’INPS richiede contributi minimi fissi e una quota percentuale sul reddito che supera il minimale. In forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi (art. 1, comma 77, Legge 190/2014). La richiesta si presenta all’INPS seguendo le istruzioni annuali. La riduzione abbassa l’esborso, ma riduce anche l’accredito contributivo utile alla pensione, perché versi meno. Valuta l’impatto previdenziale, specie se sei vicino a scadenze per maturare anni di contribuzione. Per la Gestione Separata, versi una percentuale sul reddito imponibile forfettario senza contributi minimi, con aliquote comunicate ogni anno da INPS. I contributi obbligatori sono sempre deducibili dal reddito prima dell’imposta sostitutiva. Fonti: circolari INPS annuali; Ministero del Lavoro per l’inquadramento generale del lavoro autonomo.

Cosa succede se supero 85.000 o 100.000 euro di incassi? Come si applica l’IVA?

Se superi 85.000 euro ma resti sotto 100.000, mantieni il forfettario per l’anno in corso e passi al regime ordinario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro, la decadenza è immediata: da quell’operazione in poi devi applicare l’IVA, tenere contabilità e rispettare gli obblighi del regime ordinario. Questo meccanismo è stato introdotto dalla Legge 197/2022 che ha modificato l’art. 1 della Legge 190/2014. In pratica, monitora gli incassi con un cruscotto mensile; se ti avvicini a 100.000 euro, valuta di rinviare incassi non essenziali all’anno successivo (se contrattualmente possibile). Ricorda che il passaggio all’IVA nel corso dell’anno richiede attenzione alla numerazione documenti, all’eventuale storno di rivalse e all’allineamento dei registri IVA. Consulta le guide e le FAQ dell’Agenzia delle Entrate per gli adempimenti transitori.

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