Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La ritenuta d’acconto è un anticipo IRPEF (20%) versato dal cliente-sostituto. Si applica a prestazioni occasionali e lavoro autonomo ordinario. Base: compenso imponibile, IVA esclusa; regole diverse per cassa privata e Gestione Separata.
- Base imponibile: mai sull’IVA; include rivalsa 4% INPS (Gestione Separata), esclude contributo integrativo delle Casse private e spese anticipate ex art. 15 DPR 633/1972.
- Aliquota standard: 20% ex art. 25 DPR 600/1973; il committente-sostituto versa con F24 codice 1040 entro il 16 del mese successivo.
- Esonero: regimi forfettari con dichiarazione ex art. 1, comma 67, L. 190/2014; privati non sostituti non applicano ritenute.
Cos’è la ritenuta d’acconto: definizione, logica e basi normative
La ritenuta d’acconto è un anticipo dell’IRPEF. Il cliente che funge da sostituto d’imposta trattiene una quota del tuo compenso e la versa al Fisco.
Il sostituto d’imposta è chi paga un compenso e, per legge, trattiene e versa un’imposta al tuo posto. Il riferimento è l’art. 64 del DPR 600/1973.
Per i compensi di lavoro autonomo, anche occasionali, l’art. 25 del DPR 600/1973 impone la ritenuta del 20%. La misura è “a titolo d’acconto”, quindi la recuperi in dichiarazione dei redditi.
Se svolgi attività in regime forfettario, non subisci ritenute su ricavi e compensi. Lo stabilisce l’art. 1, comma 67, L. 190/2014. Devi però dichiararlo al cliente in fattura.
Le norme citate sono consultabili sul portale Normattiva e nei documenti dell’Agenzia delle Entrate. Per gli aspetti previdenziali, fai riferimento anche al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Quando si applica e quando no
Si applica in questi casi
– Lavoro autonomo occasionale: prestazioni senza partita IVA, saltuarie e non organizzate. L’art. 67 del TUIR (DPR 917/1986) le qualifica come “redditi diversi”. La ritenuta è del 20% ex art. 25 DPR 600/1973, se il committente è sostituto.
– Lavoro autonomo con partita IVA in regime ordinario o semplificato: ritenuta 20% su compensi professionali fatturati a soggetti sostituti d’imposta (imprese, professionisti in ordinario, enti, PA).
– Professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS: ritenuta 20% sulla somma di compenso e rivalsa 4% (se indicata). La rivalsa è una maggiorazione facoltativa prevista dall’art. 1, comma 212, L. 662/1996.
Non si applica in questi casi
– Regime forfettario: niente ritenuta su compensi percepiti, con dichiarazione di esonero in fattura. Base legale: art. 1, comma 67, L. 190/2014, come modificata nel tempo (limite ricavi attualmente 85.000 euro).
– Clienti privati non sostituti d’imposta: non trattengono ritenute. Pagano l’intero importo indicato in fattura o ricevuta.
– Spese anticipate in nome e per conto del cliente, debitamente documentate: escluse sia da IVA sia da ritenuta (art. 15 DPR 633/1972). Non sono “compenso”.
Come si calcola la ritenuta: regole e casi pratici
Regola di base: mai sull’IVA
La ritenuta si calcola sul compenso imponibile. L’IVA è sempre esclusa dalla base di calcolo. Lo prevede l’art. 25 DPR 600/1973.
Professionista con Cassa privata (avvocati, architetti, ecc.)
La Cassa applica il contributo integrativo (di solito 4%). È una maggiorazione obbligatoria per il cliente. Non è reddito tuo.
Base ritenuta: solo il compenso concordato, senza contributo integrativo e senza IVA. Se ci sono spese anticipate ex art. 15 DPR 633/1972, escludile.
Esempio: compenso 1.000; contributo integrativo 4% = 40; IVA 22% su 1.040 = 228,80; ritenuta 20% su 1.000 = 200. Totale fattura 1.268,80; incasso 1.268,80 – 200 = 1.068,80.
Professionista in Gestione Separata INPS
Puoi indicare la rivalsa INPS del 4%. È facoltativa, ma se la metti in fattura, entra nella base imponibile IRPEF.
Base ritenuta: compenso + rivalsa 4%, sempre al netto dell’IVA. Spese ex art. 15 DPR 633/1972 restano escluse.
Esempio: compenso 1.000; rivalsa 4% = 40; IVA 22% su 1.040 = 228,80; ritenuta 20% su 1.040 = 208; totale 1.268,80; incasso 1.268,80 – 208 = 1.060,80.
Lavoro autonomo occasionale (senza partita IVA)
Emetti una ricevuta, non la fattura. Niente IVA. Se il committente è sostituto, applica la ritenuta.
Base ritenuta: il compenso pattuito, più eventuali rimborsi non documentati. Spese documentate per conto del cliente, escluse.
Esempio: compenso 1.000; ritenuta 20% = 200; incasso 800. Se superi 5.000 euro annui, scatta l’iscrizione alla Gestione Separata e i contributi sulla parte eccedente (art. 44 DL 269/2003).
Fatturazione elettronica e compilazione corretta
Elementi chiave nel tracciato
Nel file XML FatturaPA indica la ritenuta nel blocco DatiRitenuta. TipoRitenuta: RT01 per persone fisiche. Specifica imponibile ritenuta e importo ritenuta.
Per i professionisti con Cassa, esponi il contributo integrativo con la sua natura IVA. Ricorda: non entra nella base ritenuta.
Per la Gestione Separata, esponi la rivalsa 4%. Entra nella base ritenuta. L’IVA resta fuori dalla base ritenuta.
Annotazioni utili
Se sei in forfettario, inserisci la dicitura di esonero ritenute ex art. 1, comma 67, L. 190/2014. Indica anche l’esclusione IVA ex art. 1, commi 54-89, L. 190/2014.
Se usi rimborsi spese, distingui le spese anticipate ex art. 15 DPR 633/1972 da quelle forfettarie. Solo le prime restano fuori da IVA e ritenuta.
Versamenti, certificazioni e dichiarazione dei redditi
Chi versa e quando
Il committente-sostituto versa la ritenuta con F24, sezione Erario, codice tributo 1040. Scadenza: 16 del mese successivo al pagamento (D.Lgs. 241/1997).
Per provvigioni si usa il codice 1038. Per lavoro dipendente 1001. Qui ci concentriamo sul 1040 per lavoro autonomo.
Certificazione e riepiloghi
Il sostituto rilascia la Certificazione Unica al percipiente e la trasmette all’Agenzia delle Entrate. Scadenza ordinaria: 16 marzo. Base legale: DPR 322/1998.
Entro il 31 ottobre invia il Modello 770 con il riepilogo delle ritenute operate e versate. Anche questo adempimento è nel DPR 322/1998.
Come recuperi la ritenuta
Indichi le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF o 730). Sono crediti d’imposta. Si scomputano dall’IRPEF dovuta.
Se le ritenute superano l’imposta, hai un credito. Puoi chiederlo a rimborso o usarlo in compensazione. Vale il principio di cassa: conta il pagamento ricevuto.
Regola decisionale rapida
– Il tuo cliente è un privato non sostituto? Nessuna ritenuta. Incassi tutto e paghi le imposte in dichiarazione.
– Il tuo cliente è un’impresa, professionista in ordinario, ente o PA? Applica la ritenuta salvo esonero forfettario dichiarato.
– Sei in regime forfettario e hai dichiarato l’esonero? Niente ritenuta. Chiedi al cliente di non trattenerla.
– Sei in Gestione Separata e indichi la rivalsa 4%? Calcola la ritenuta su compenso + rivalsa. Mai sull’IVA.
– Sei con Cassa privata e contributo integrativo obbligatorio? Calcola la ritenuta solo sul compenso. Escludi contributo integrativo e IVA.
Errori frequenti, sanzioni e rimedi
Errori da evitare
Calcolare la ritenuta anche sull’IVA. Sbagliato: l’IVA è sempre esclusa. Includere il contributo integrativo delle Casse nella base. Sbagliato.
Dimenticare la rivalsa 4% nella base ritenuta per Gestione Separata. Se la indichi in fattura, entra nella base.
Applicare ritenuta ai forfettari che hanno dichiarato l’esonero. Evita blocchi di cassa e rettifiche.
Sanzioni e ravvedimento
Se il sostituto non versa la ritenuta, la sanzione è del 30% dell’importo non versato (art. 13 D.Lgs. 471/1997). Si aggiungono gli interessi legali.
È possibile il ravvedimento operoso con sanzioni ridotte in base al ritardo (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Gli interessi seguono il tasso legale fissato dal MEF.
Prestazione occasionale: limiti previdenziali e ricevuta
La prestazione occasionale è un lavoro autonomo non abituale. Non richiede partita IVA. Non applichi IVA in ricevuta.
Se il committente è sostituto, applica ritenuta 20%. Se è un privato non sostituto, non applica ritenuta.
Oltre 5.000 euro annui di compensi occasionali, devi iscriverti alla Gestione Separata INPS e versare contributi sulla parte che supera il limite (art. 44 DL 269/2003 e L. 335/1995). Informazioni disponibili sul portale del Ministero del Lavoro.
| Scenario | Base di calcolo ritenuta | Aliquota e chi versa | Tempistiche e adempimenti |
|---|---|---|---|
| Prestazione occasionale con committente sostituto | Compenso netto di spese ex art. 15 DPR 633/1972; niente IVA | 20% – versa il committente con F24 codice 1040 | Verso il 16 del mese successivo; CU entro 16 marzo; 770 entro 31 ottobre |
| Professionista in ordinario con Cassa privata | Solo compenso; esclusi contributo integrativo e IVA | 20% – versa il cliente-sostituto con F24 codice 1040 | Stesse scadenze: 16 mese successivo; CU; 770 |
| Professionista in ordinario in Gestione Separata | Compenso + rivalsa 4% (se indicata); IVA esclusa | 20% – versa il cliente-sostituto con F24 codice 1040 | Stesse scadenze; indica correttamente DatiRitenuta in fattura |
| Regime forfettario con dichiarazione di esonero | Nessuna ritenuta; l’intero corrispettivo è incassato | N/A – il cliente non trattiene | Inserisci dicitura esonero ex L. 190/2014 in fattura |
| Cliente privato non sostituto d’imposta | Nessuna ritenuta; incasso pieno | N/A – nessun versamento ritenute | Gestisci solo imposte in dichiarazione |
| Spese anticipate ex art. 15 DPR 633/1972 | Escluse dalla base ritenuta e dall’IVA | N/A – non sono compensi | Conserva e allega documenti intestati al cliente |
FAQ: domande frequenti sulla ritenuta d’acconto
Se il cliente mi applica la ritenuta ma poi non la versa, cosa succede e cosa posso fare?
In teoria, il sostituto d’imposta risponde del mancato versamento. La ritenuta è stata trattenuta a te e doveva essere versata al Fisco. La sanzione è del 30% dell’importo non versato, più interessi, a carico del sostituto (art. 13 D.Lgs. 471/1997). Tu, però, potresti subire disagi: la Certificazione Unica potrebbe mancare o riportare dati errati. Conserva la fattura e le evidenze del pagamento. Sollecita per iscritto il cliente a regolarizzare con ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). In dichiarazione potrai comunque indicare la ritenuta solo se risulta dalle CU o da altre risultanze ufficiali. In caso di contestazioni, dimostra la trattenuta con i documenti. Se necessario, valuta un’istanza di autotutela presso l’Agenzia delle Entrate con il supporto di un professionista.
Come funziona il coordinamento tra ritenute subite e acconti IRPEF? Rischio di versare due volte?
Non c’è doppia imposizione. Le ritenute sono acconti già pagati dal cliente per tuo conto. In dichiarazione dei redditi sommi i redditi, calcoli l’IRPEF dovuta, sottrai detrazioni e crediti, poi scomputi le ritenute risultanti dalle CU. Gli acconti IRPEF che versi a giugno/novembre sono un’altra cosa: servono a coprire l’imposta dell’anno in corso. Alla fine, il saldo considera tutto: imposta lorda, detrazioni, ritenute subite e acconti. Se il totale dei versamenti supera l’imposta, maturi un credito. Se è inferiore, versi la differenza. Applica sempre il principio di cassa: conta il periodo in cui hai incassato il compenso e ti hanno trattenuto la ritenuta.
Quali rimborsi spese entrano nella base di calcolo della ritenuta e quali no?
Entrano nella base i rimborsi forfettari o non documentati. Sono parte del compenso. Restano fuori i rimborsi spese anticipati in nome e per conto del cliente, con documento intestato al cliente e riepilogati ex art. 15 DPR 633/1972. Questi ultimi non scontano né IVA né ritenuta perché non sono reddito tuo. Attenzione anche alle spese “vive” che sostieni in autonomia: se il documento è intestato a te, il rimborso ricevuto concorre al reddito e alla ritenuta. Distingui sempre in fattura: voce compenso, voce rimborsi imponibili, voce spese escluse ex art. 15 DPR 633/1972.
Sono in regime forfettario: cosa scrivo in fattura per evitare che il cliente applichi la ritenuta per errore?
Inserisci una dicitura chiara, ad esempio: “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. 190/2014 (regime forfettario)”. Indica anche il regime IVA agevolato e l’eventuale imposta di bollo se dovuta. Invia la fattura elettronica con questa nota nel blocco DatiBeniServizi o nell’annotazione. Se il cliente ha già trattenuto la ritenuta per errore, chiedi una nota di credito e il riemissione della fattura corretta, oppure un rimborso della ritenuta trattenuta e non dovuta. In alternativa, potrà regolarizzare con un conguaglio in occasione del primo pagamento utile e correggere CU e 770. Agisci per tempo per evitare disallineamenti documentali.
Come rappresento la ritenuta in contabilità e come la ritrovo nella mia dichiarazione?
Nella prima nota registri il credito verso il cliente per il netto a incassare e un credito per ritenute subite pari all’importo trattenuto. In sostanza: ricavo per l’imponibile, IVA a debito (se dovuta), ritenuta a credito, credito cliente per il netto. Al pagamento registri l’incasso del netto. A fine anno, riconcili le ritenute a credito con le CU ricevute. In dichiarazione dei redditi riporti le ritenute nella sezione dedicata del quadro RN/RX (o nel 730). Le ritenute riducono l’IRPEF dovuta. Se non trovi una CU, chiedila al cliente. In mancanza, valuta soluzioni documentali o un interpello con l’aiuto di un consulente. Le regole formali sono nel DPR 322/1998 e nelle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.
