Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Puoi “scaricare” la benzina solo se sei in regime ordinario/semplificato e rispetti tracciabilità e fattura elettronica. In forfettario non detrai IVA e non deduci il costo analitico del carburante.
- Percentuali chiave: art. 164 TUIR (20% professionisti; 80% agenti; 100% veicoli esclusivamente strumentali). IVA: art. 19-bis1 DPR 633/72 (40% uso promiscuo; 100% strumentali/agenti).
- Pagamenti ammessi: carte, addebiti, bonifici, assegni non trasferibili (L. 205/2017 e DM 4 aprile 2018). Vietato il contante.
- Fattura elettronica obbligatoria via SdI; targa in fattura è consigliata ma non obbligatoria; chilometraggio non richiesto (circolare Agenzia Entrate 8/E/2018).
Chi può davvero scaricare la benzina: quadro normativo 2026
Con “scaricare” intendiamo due azioni diverse. La deduzione del costo ai fini IRPEF/IRES. E la detrazione dell’IVA assolta sul carburante. Le regole dipendono dal tuo regime fiscale e dall’uso del veicolo.
La base normativa è chiara. Per la deduzione vale l’art. 164 del TUIR (DPR 917/1986). Per l’IVA vale l’art. 19-bis1 del DPR 633/1972. I pagamenti e la documentazione seguono la Legge 205/2017 e il DM 4 aprile 2018 del MEF.
Dal 2019 la fattura è elettronica tramite Sistema di Interscambio. La trovi nel cassetto fiscale. Niente più “scheda carburante” (abrogata). Devi pagare in modo tracciabile, altrimenti perdi deduzione e IVA.
Regime forfettario: niente IVA, niente costo analitico
Nel forfettario il reddito si calcola con il coefficiente di redditività. Tradotto: non deduci i costi voce per voce. E non detrai l’IVA perché sei fuori campo IVA.
La disciplina sta nella Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (consultabile su Normattiva). Le uniche voci che abbattono il reddito forfettario sono i contributi previdenziali versati. Il carburante non incide.
Se sei in forfettario, il rifornimento resta un costo “gestionale”, utile solo per i flussi di cassa. Fiscalmente è irrilevante per imposta sostitutiva e IVA.
Regimi ordinari (semplificato o ordinario): deduci e detrai con limiti
Se sei in semplificato o in ordinaria, puoi dedurre il carburante se inerente all’attività e documentato. Ma non al 100% in tutti i casi.
Art. 164 TUIR: per professionisti e imprese con veicoli ad uso promiscuo la deduzione è al 20% delle spese (carburante incluso). Gli agenti e rappresentanti deducono l’80%. Se il veicolo è esclusivamente strumentale (taxi, autonoleggio, autoscuola), deduci il 100%.
In semplificata si applica il principio di cassa: deduci quando paghi (DL 193/2016). In ordinaria vale la competenza, ma per il carburante pagamento e competenza quasi sempre coincidono.
IVA: 40% standard, 100% nei casi “forti”
Art. 19-bis1 DPR 633/72: puoi detrarre l’IVA sul carburante al 40% se il veicolo è ad uso promiscuo. Detrai il 100% se il veicolo è esclusivamente strumentale o se sei agente/rappresentante.
Se il veicolo è usato solo privatamente non detrai l’IVA. Se è assegnato in uso promiscuo al dipendente, l’IVA detraibile resta al 40% in via forfettaria.
Requisiti pratici: pagamenti tracciabili e fattura elettronica corretta
La Legge 205/2017, commi 922-923, ha imposto due condizioni per dedurre e detrarre il carburante: pagamento tracciabile e documento elettronico valido. Il DM 4 aprile 2018 elenca i mezzi ammessi.
Sono validi: carte di credito, debito, prepagate; bonifici; addebiti diretti; assegni bancari/postali non trasferibili; sistemi elettronici degli emettitori di carte carburante. Il contante fa perdere deduzione e IVA.
Cosa deve contenere la fattura elettronica carburante
La fattura elettronica deve riportare i tuoi dati di soggetto IVA: partita IVA, denominazione/nome, indirizzo, e preferibilmente il tuo codice destinatario o PEC per il recapito via SdI.
La targa non è obbligatoria per legge, ma aiuta a collegare il rifornimento al veicolo. L’ha chiarito la circolare 8/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate. Il chilometraggio non è richiesto.
Controlla anche: data, quantità/prodotto, imponibile, aliquota e IVA. Se usi una carta carburante, verifica la corretta imputazione del cessionario in fattura.
Come pagare correttamente
Paga sempre con un mezzo tracciabile intestato al soggetto IVA. Usa carte aziendali o del professionista. Evita carte personali di terzi. In caso di addebito posticipato (netting), il pagamento resta tracciabile.
Se usi app di rifornimento o telepass carburante, verifica che il circuito rilasci fattura elettronica intestata a te e riepilogo fiscale coerente.
Regola decisionale rapida
Segui questi passaggi logici per capire subito cosa puoi fare e come:
- Se sei in regime forfettario, allora non detrai IVA e non deduci il costo del carburante. Fine.
- Se sei in semplificato/ordinaria e il veicolo è ad uso promiscuo, allora deduci il 20% del costo e detrai il 40% dell’IVA.
- Se sei agente o rappresentante, allora deduci l’80% e detrai il 100% dell’IVA, con veicolo inerente all’attività.
- Se il veicolo è esclusivamente strumentale all’attività, allora deduci il 100% e detrai il 100% dell’IVA.
- In tutti i casi in cui puoi scaricare, allora paga in modo tracciabile e fatti emettere fattura elettronica intestata correttamente, altrimenti perdi il diritto.
Esempi numerici semplici
Esempio 1 – Professionista in semplificato, veicolo ad uso promiscuo. Spesa carburante annua 2.000 euro + IVA 22% (440 euro). Deduzione ai fini IRPEF: 20% di 2.000 = 400 euro. IVA detraibile: 40% di 440 = 176 euro. Effetto combinato: riduci la base imponibile di 400 e recuperi 176 di IVA.
Esempio 2 – Agente di commercio. Stessa spesa: 2.000 + IVA 22% (440). Deduzione: 80% di 2.000 = 1.600 euro. IVA detraibile: 100% di 440 = 440 euro. Effetto molto più forte grazie alle percentuali dedicate.
Esempio 3 – Veicolo esclusivamente strumentale (autoscuola). Spesa: 2.000 + IVA 22% (440). Deduzione: 100% di 2.000 = 2.000 euro. IVA detraibile: 100% di 440 = 440 euro.
Esempio 4 – Forfettario. Stessa spesa. Deduzione costo: nessuna. IVA detraibile: nessuna. L’unico risparmio fiscale possibile è sui contributi previdenziali, non collegati al carburante.
Conservazione, registrazioni e scadenze
La fattura elettronica è già conservata a norma nei sistemi dell’Agenzia delle Entrate (SdI). Tu devi solo garantirti la corretta contabilizzazione e l’inerenza. In semplificata deduci quando paghi; in ordinaria secondo competenza.
Per l’IVA, esercita la detrazione nell’anno in cui sorge il diritto e al più tardi entro la dichiarazione IVA dell’anno successivo. Per le imposte dirette, la deduzione confluisce nella dichiarazione Redditi del periodo d’imposta.
Se fai liquidazioni IVA periodiche, registra e detrai l’IVA del carburante nella liquidazione del mese/trimestre in cui hai ricevuto la fattura e possiedi il documento, con pagamento tracciabile effettuato.
Errori frequenti da evitare
Pagare in contanti. Anche una sola eccezione fa perdere deduzione e IVA per quel rifornimento. La tracciabilità è condizione di legge (L. 205/2017 e DM 4 aprile 2018).
Fattura non intestata al soggetto IVA. Se la fattura è intestata a una persona diversa dal titolare, manca l’inerenza. Fa fede il soggetto indicato come cessionario.
Confondere “targa obbligatoria” e “chilometraggio”. La targa è consigliata ma non è richiesta dalla norma; il chilometraggio non serve. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate (circolare 8/E/2018).
Auto non coerente con l’attività. L’inerenza è fondamentale. Se il veicolo non è logicamente collegato al lavoro, l’Amministrazione può contestare deduzione e IVA.
Dimenticare le percentuali. Molti pensano al 100% per default. In realtà 20% e 40% sono i casi più comuni. 80% e 100% riguardano casi specifici fissati dal TUIR e dal DPR IVA.
| Scenario | Deducibilità imposte dirette (art. 164 TUIR) | IVA detraibile (art. 19-bis1 DPR 633/72) | Requisiti documentali e di pagamento | Tempistiche operative |
|---|---|---|---|---|
| Regime forfettario | Nessuna deduzione analitica del carburante (reddito a forfait). Contributi previdenziali deducibili a parte. | Non applicabile (fuori campo IVA). | Nessun obbligo specifico per fini fiscali, ma conserva le fatture per controllo di gestione. | Nessuna detrazione/deduzione sul carburante. Rileva solo la gestione di cassa. |
| Professionista semplificato/ordinaria, veicolo ad uso promiscuo | 20% delle spese di carburante, inerenti e documentate. | 40% dell’IVA esposta in fattura. | Fattura elettronica intestata al soggetto IVA; pagamento tracciabile (carte, bonifici, addebiti, assegni non trasferibili). | IVA detraibile nella liquidazione e comunque entro la dichiarazione IVA dell’anno successivo; deduzione nel periodo d’imposta di pagamento/competenza. |
| Agente o rappresentante di commercio | 80% delle spese di carburante. | 100% dell’IVA, se inerente e con veicolo utilizzato nell’attività di agenzia/rappresentanza. | Fattura elettronica corretta; pagamento tracciabile; prova dell’inerenza (contratti/mandati). | Stesse scadenze IVA e Redditi; monitora i limiti di costo sui veicoli per ammortamenti. |
| Veicolo esclusivamente strumentale (taxi, autonoleggio, autoscuola, autocarri strumentali) | 100% delle spese di carburante. | 100% dell’IVA. | Documenta l’uso esclusivo con politiche aziendali e, se utile, assegnazioni interne; FE e pagamenti tracciabili obbligatori. | Registrazioni ordinarie; detrazione IVA e deduzione nel periodo di riferimento. |
| Auto aziendale assegnata in uso promiscuo al dipendente | Deducibilità dei costi al 70% (art. 164 TUIR). Il fringe benefit segue regole dedicate. | IVA detraibile al 40%. | Contratto di assegnazione al dipendente; FE carburante; pagamenti tracciabili; gestione fringe benefit in payroll. | Coordinamento tra contabilità e paghe; applica le percentuali nelle chiusure periodiche. |
FAQ: domande frequenti e risposte operative
Posso dedurre il carburante se pago con contanti ma ho la fattura elettronica?
No. La legge richiede sia la fattura elettronica sia il pagamento tracciabile. Manca uno dei due requisiti, perdi tutto: sia la deduzione del costo sia la detrazione dell’IVA. Il combinato disposto della Legge 205/2017 e del DM 4 aprile 2018 è netto. In caso di controllo, l’estratto conto o la ricevuta del pagamento elettronico dimostrano la tracciabilità. Se paghi in contanti non hai questa prova, quindi l’operazione non è fiscalmente “scaricabile”.
La targa e il chilometraggio devono stare per forza in fattura?
No. La targa non è obbligatoria in fattura elettronica, anche se è consigliata per collegare spesa e veicolo. Il chilometraggio non è richiesto da alcuna norma. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E/2018. Quello che conta è l’inerenza: il veicolo deve servire l’attività. Se vuoi rafforzare la prova, puoi tenere una policy interna sui rifornimenti o un registro dei viaggi, ma non è un obbligo di legge per i professionisti.
Nel regime dei minimi posso scaricare la benzina?
Il regime di vantaggio (cosiddetti “minimi”) è ormai residuale, ma per chi vi rientra ancora la regola è diversa dal forfettario. Nel regime dei minimi si applica il principio di cassa e si deducono i costi analiticamente. Tuttavia, per i veicoli si applicano comunque le percentuali dell’art. 164 TUIR: quindi, carburante deducibile al 20% per uso promiscuo, 80% per agenti, 100% per veicoli esclusivamente strumentali. Non si detrae l’IVA perché i minimi non sono nel campo IVA. La disciplina di riferimento è il DL 98/2011, art. 27, oltre all’art. 164 TUIR.
Se l’auto è intestata alla mia ditta individuale o a me persona fisica cambia qualcosa?
Per il professionista o la ditta individuale cambia poco, perché soggetto IVA e persona fisica coincidono. Conta che la fattura carburante sia intestata al soggetto titolare di partita IVA (tu, con la tua partita IVA). Se invece parliamo di società, l’auto dovrebbe essere intestata alla società oppure formalmente assegnata. In ogni caso, serve coerenza tra intestazione del veicolo, fatture di carburante e inerenza all’attività. Evita fatture intestate a familiari o a soggetti terzi: diventano indeducibili e IVA indetraibile.
Quali sono i limiti e le percentuali da ricordare in un controllo fiscale?
Riassunto operativo: deduzione art. 164 TUIR al 20% per uso promiscuo, 80% per agenti/rappresentanti, 100% per veicoli esclusivamente strumentali; per auto aziendali assegnate al dipendente, 70% dei costi. IVA art. 19-bis1 DPR 633/72: 40% uso promiscuo, 100% veicoli strumentali e agenti. Mezzi di pagamento ammessi: carte, bonifici, addebiti, assegni non trasferibili (DM 4 aprile 2018). Fattura elettronica obbligatoria via SdI dal 2019 (Legge 205/2017 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate). Targa consigliata ma non obbligatoria, chilometraggio non richiesto (circolare 8/E/2018). Questi riferimenti sono quelli che l’organo di controllo utilizza nelle verifiche.
Se uso un’auto in noleggio a lungo termine, come tratto il carburante?
Il carburante segue le stesse regole percentuali del veicolo. Se l’auto a noleggio è ad uso promiscuo, deduci il 20% del carburante e detrai il 40% IVA. Se sei agente, 80% e 100%. Se è esclusivamente strumentale, 100% e 100%. Verifica che i contratti di noleggio e le fatture carburante siano intestati al soggetto IVA corretto e che i pagamenti siano tracciabili. La modalità di acquisizione del veicolo (proprietà, leasing, noleggio) non cambia le percentuali del carburante, ma influisce su altre voci (canoni, ammortamenti) e su eventuali limiti di costo.
È utile usare la carta carburante o le app dei gestori?
Sì, perché semplificano il rispetto dei requisiti. Le carte carburante e le app emettono fatture elettroniche intestate in automatico e garantiscono il pagamento tracciabile. Attenzione però alla configurazione iniziale: inserisci partita IVA, indirizzo telematico SdI e i dati corretti del soggetto. Verifica periodicamente i riepiloghi fiscali per evitare errori di imputazione nelle liquidazioni IVA e nella contabilità.
