Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se apri la Partita IVA oggi non puoi entrare nei “minimi”. Puoi scegliere il regime forfettario se rispetti i requisiti: ricavi fino a 85.000 euro, limiti sul lavoro dipendente, niente partecipazioni rilevanti.
- Tassazione sostitutiva 15% (5% per start-up nei primi 5 anni, se rispetti i requisiti).
- Reddito calcolato con coefficiente di redditività, applicato agli incassi annui (principio di cassa).
- Niente IVA in fattura e niente ritenute subite; fatturazione elettronica obbligatoria dal 2024.
Cosa è cambiato: dai “minimi” al regime forfettario
Il “regime dei minimi” (anche detto “regime di vantaggio”) non è più accessibile per chi apre oggi. È riservato solo a chi vi è entrato entro il 2015 e può restarci fino ai 35 anni o per un massimo di 5 anni dall’avvio, se più favorevole. Base normativa: art. 27, commi 1-5, del DL 98/2011; abrogazione con salvaguardia: Legge 208/2015.
Oggi il canale naturale è il regime forfettario. È disciplinato dall’art. 1, commi 54-89, della Legge 190/2014, come modificato da Legge 208/2015, Legge 145/2018 e Legge 197/2022. Le regole si consultano sui portali Normattiva, Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia.
La manovra 2023 (Legge 197/2022) ha stabilizzato la soglia di accesso a 85.000 euro e introdotto l’uscita “immediata” in corso d’anno se superi 100.000 euro di ricavi/compensi. Ad agosto 2026 non risultano modifiche peggiorative a queste soglie nei testi normativi consolidati.
Requisiti aggiornati per entrare e restare nel forfettario (2026)
Soglie di ricavi e lavoro dipendente
Puoi accedere se nell’anno precedente hai ricavi/compensi non oltre 85.000 euro (comma 54, L. 190/2014). Se superi 100.000 euro in corso d’anno, esci subito dal forfettario dalla fattura che comporta lo sforamento e applichi l’IVA da quel momento (L. 197/2022, art. 1, comma 692).
Se hai anche un lavoro dipendente, il forfettario è inibito se il reddito da dipendente o assimilato supera 30.000 euro e il rapporto è ancora in essere. Se il rapporto è cessato, la soglia non blocca l’accesso. Riferimento: art. 1, comma 57, L. 190/2014, come modificato da L. 145/2018 e L. 197/2022.
Partecipazioni societarie e attività riconducibili
Non puoi adottare il forfettario se partecipi a società di persone, associazioni o srl “controllate” che svolgono attività riconducibile alla tua, anche solo in parte. La ratio è evitare lo “spacchettamento” artificioso. Vedi art. 1, comma 57, lettere d) e d-ter), L. 190/2014.
Residenza fiscale e casi transfrontalieri
Il regime è per residenti in Italia. Possono accedervi anche non residenti se residenti in UE/SEE o in Paesi con scambio di informazioni e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. Riferimento: art. 1, comma 57, L. 190/2014.
Altri vincoli operativi
Non applichi l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. Indichi l’annotazione di non applicazione dell’IVA per regime forfettario. Restano dovute le imposte di bollo da 2 euro sopra 77,47 euro per le fatture senza IVA (DPR 642/1972).
Non subisci ritenute d’acconto se rilasci l’apposita dichiarazione al committente (comma 67, L. 190/2014). La fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti dal 1° gennaio 2024 (DL 36/2022, come convertito), anche per i forfettari.
Come si calcola l’imposta sostitutiva
Coefficiente di redditività: cos’è e come funziona
Nel forfettario non deduci i costi effettivi. Il reddito imponibile si calcola applicando agli incassi annui il coefficiente di redditività, diverso per settore ATECO. Esempi indicativi: professionisti 78%; commercio 40%; bar/ristorazione 40%; artigiani 67%. I coefficienti sono nei commi 64-65 e negli allegati richiamati dalla L. 190/2014 (consultabili su Normattiva e nei documenti dell’Agenzia delle Entrate).
Dal reddito così stimato puoi dedurre i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno. Sulla base residua applichi l’imposta sostitutiva: 15% ordinario, 5% per le nuove attività ammesse al regime start-up per i primi 5 periodi d’imposta (commi 65 e 69, L. 190/2014).
Esempi pratici 2026
Esempio 1: professionista (ATECO consulenza/marketing) con 20.000 euro incassati e coefficiente 78%. Reddito forfettario: 20.000 x 78% = 15.600 euro. Se versi 3.000 euro di contributi, imponibile fiscale: 12.600 euro. Imposta sostitutiva al 5%: 630 euro; al 15%: 1.890 euro.
Esempio 2: commerciante con 60.000 euro incassati e coefficiente 40%. Reddito forfettario: 24.000 euro. Contributi INPS fissi + percentuali, ipotesi 4.500 euro deducibili: imponibile 19.500 euro; imposta 5%: 975 euro; imposta 15%: 2.925 euro. I valori contributivi variano con le aliquote INPS aggiornate annualmente.
Aliquote start-up al 5%: quando spettano
Il 5% spetta per i primi 5 anni se l’attività è nuova, non mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo svolto nei 3 anni precedenti e se, in caso di prosecuzione di attività altrui, i ricavi precedenti non superavano i limiti del forfettario. Vedi comma 65, L. 190/2014.
Adempimenti per aprire la Partita IVA nel 2026
Modello AA9/12: cosa serve e quando inviarlo
Compila il modello AA9/12 per le persone fisiche e invialo all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio attività. Riferimento: art. 35, DPR 633/1972. Indica: dati anagrafici, domicilio fiscale, codici ATECO, opzione forfettario, PEC.
Se svolgi attività artigianale o commerciale, iscriviti alla Camera di Commercio e all’INPS Gestione Artigiani/Commercianti. Se necessario, apri posizione INAIL. Per alcune attività serve SCIA al Comune o altri titoli abilitativi.
Tempi, costi e obblighi successivi
L’apertura in sé non ha costi amministrativi presso l’Agenzia delle Entrate. Paghi diritti/diritti camerali se ti iscrivi al Registro Imprese. Scegli con cura i codici ATECO e le opzioni: incidono su coefficienti e contributi.
Obblighi ricorrenti: fatturazione elettronica, imposta di bollo virtuale, conservazione digitale delle fatture, versamenti imposta sostitutiva con F24 (acconti/ saldo), INPS. Le scadenze fiscali seguono il calendario IRPEF: saldo e primo acconto entro giugno/luglio, secondo acconto entro novembre, salvo proroghe annuali.
Contributi previdenziali nel forfettario
Gestione Separata vs Artigiani/Commercianti
I professionisti senza cassa dedicata versano alla Gestione Separata INPS con aliquota percentuale sui compensi (aliquote aggiornate annualmente da INPS). Gli iscritti a casse private seguono i regolamenti della propria cassa.
Artigiani e commercianti versano contributi minimi fissi più una quota percentuale sul reddito eccedente il minimale. Le aliquote e i minimali cambiano ogni anno (circolari INPS). I contributi sono deducibili dal reddito forfettario.
Riduzione del 35% per artigiani/commercianti
Chi è nel forfettario e iscritto alla Gestione Artigiani/Commercianti può chiedere la riduzione del 35% dei contributi (art. 1, comma 77, L. 190/2014; istruzioni INPS). La domanda è telematica e vale dall’anno di accoglimento, con effetto sui contributi dovuti.
Documenti e fonti da consultare
Per verificare le regole: Normattiva (testi di L. 190/2014, L. 208/2015, L. 145/2018, L. 197/2022), Agenzia delle Entrate (guide sul regime forfettario, modello AA9/12), INPS (circolari annuali su aliquote e minimali), Ministero del Lavoro per adempimenti connessi all’impresa.
Regola decisionale rapida
Seleziona il regime fiscale in 6 passaggi logici
1) Ricavi/compensi previsti sotto 85.000 euro? Se no, non puoi entrare nel forfettario. Se sì, vai al punto 2.
2) Lavoro dipendente sopra 30.000 euro e ancora attivo? Se sì, il forfettario è precluso. Se il rapporto è cessato o sotto soglia, vai al punto 3.
3) Hai partecipazioni in società di persone o controlli/sinergie sostanziali con una srl che fa attività simile? Se sì, forfettario precluso. Se no, punto 4.
4) Residenza: sei residente in Italia oppure in UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia? Se no, verifica condizioni specifiche. Se sì, punto 5.
5) Sei una nuova attività che rispetta i requisiti “start-up” (non prosecuzione, ecc.)? Se sì, imposta 5% per 5 anni. Se no, 15%.
6) Proiezioni: rischi di superare 100.000 euro in corso d’anno? Se sì, pianifica il passaggio all’IVA ordinaria dalla fattura che supera la soglia, per evitare errori di addebito.
Tabella scenari, requisiti e tempistiche
| Scenario 2026 | Requisiti principali | Passi operativi e tempistiche | Esclusioni/uscite tipiche |
|---|---|---|---|
| Nuova attività professionale in Italia | Ricavi previsti ≤ 85.000; nessuna partecipazione vietata; residenza in Italia; possibile 5% se non prosecuzione | AA9/12 entro 30 giorni; PEC; e-fattura subito; INPS Gestione Separata o Cassa; imposta di bollo | Superamento 100.000 in corso d’anno: uscita immediata; partecipazioni sopravvenute; rientro sopra 85.000 l’anno dopo |
| Lavoratore dipendente con side business | Reddito da dipendente ≤ 30.000 o rapporto cessato; ricavi autonomi ≤ 85.000 | Valuta cessazione del rapporto; AA9/12; dichiarazione per esonero ritenute al committente | Dipendente > 30.000 con rapporto attivo: preclusione; sforamento 100.000: uscita immediata |
| Artigiano/commerciante | Ricavi ≤ 85.000; iscrizione CCIAA; INPS Art/Comm; possibile riduzione contributi 35% | Comunicazione inizio attività; SCIA se necessaria; domanda riduzione 35%; versamenti contributivi trimestrali | Mancata iscrizione contributiva; superamento 100.000; controllo/sinergia con srl stessa attività |
| Non residente UE/SEE | Accesso solo se Stato con scambio informazioni e ≥ 75% reddito in Italia; ricavi ≤ 85.000 | Verifica residenza fiscale e convenzioni; AA9/12 con domicilio fiscale in Italia | Assenza requisito 75% o ricavi sopra soglia; limiti operativi IVA transfrontalieri |
| Socio/controllante di srl “connessa” | Partecipazione che comporta controllo o attività riconducibile alla personale: preclusione | Valuta reingegnerizzazione assetto; possibile regime ordinario con IVA | Ingresso/uscita quote che cambiano i requisiti; abuso del diritto |
| Ex “minimi” ante 2016 | Può restare nel vantaggio fino a 35 anni o 5 anni dall’avvio; altrimenti migra | Monitorare scadenza requisito età/durata; pianificare passaggio a forfettario o ordinario | Decadenza per sforamento limiti del regime di vantaggio; uscita per età/durata |
FAQ
1) Posso ancora aprire la Partita IVA con il “regime dei minimi” nel 2026?
No. Il regime di vantaggio dei “minimi” è chiuso ai nuovi ingressi dal 2016. Puoi restarci solo se avevi già aderito entro il 2015 e finché non superi i limiti propri o fino ai 35 anni (o per 5 anni dall’avvio, se più favorevole). La disciplina è nei commi 1-5 dell’art. 27 del DL 98/2011; l’abrogazione con salvaguardia è nella Legge 208/2015. Chi apre oggi valuta il regime forfettario dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014.
2) Come funziona la soglia 85.000/100.000 euro nel forfettario?
La soglia di 85.000 euro serve per l’ingresso e la permanenza da un anno all’altro: se non la superi, resti nel forfettario l’anno successivo. Se in corso d’anno superi 100.000 euro, scatta l’uscita immediata: dalla fattura che fa oltrepassare i 100.000 devi applicare l’IVA e cambiano gli adempimenti (registri, liquidazioni, detraibilità, ecc.). Questo meccanismo è stato introdotto dalla Legge 197/2022 (art. 1, comma 692). Se resti tra 85.000 e 100.000, esci dal forfettario dall’anno successivo.
3) Ho un lavoro dipendente e voglio aprire la Partita IVA: quando posso usare il forfettario?
Puoi usare il forfettario se il tuo reddito da lavoro dipendente o assimilato non supera 30.000 euro, oppure se il rapporto di lavoro è cessato al momento dell’accesso. Se superi la soglia e il rapporto è attivo, l’accesso è precluso. La norma tutela chi integra redditi modesti con attività autonome. Verifica anche gli altri requisiti: ricavi entro 85.000, niente partecipazioni vietate, residenza ammessa. Riferimenti: art. 1, comma 57, L. 190/2014, come modificato da L. 145/2018 e L. 197/2022; indicazioni applicative dell’Agenzia delle Entrate.
4) Nel forfettario non addebito l’IVA: devo comunque usare la fatturazione elettronica e applicare il bollo?
Sì. Dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio è obbligatoria anche per chi è nel forfettario (DL 36/2022, come convertito). Inoltre, quando la fattura senza IVA supera 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo da 2 euro. In ambiente e-fattura il bollo è “virtuale” e si versa periodicamente con F24, secondo i dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Ricorda di riportare l’annotazione di non applicazione dell’IVA per regime forfettario e la dicitura di esonero da ritenuta se rilasci la relativa dichiarazione al cliente.
5) Come scelgo tra regime forfettario e ordinario se ho molti costi e investimenti?
Il forfettario conviene quando i costi effettivi sono bassi rispetto al coefficiente di redditività, quando sfrutti il 5% start-up e quando la semplificazione amministrativa ha valore per te. Se prevedi costi elevati, investimenti con IVA rilevante da detrarre, o clienti principalmente con diritto alla detrazione IVA (B2B), il regime ordinario può risultare più efficiente nonostante la maggiore burocrazia. Fai così: stima incassi, stima costi e IVA a credito, calcola l’imponibile forfettario (incassi x coefficiente – contributi) e confrontalo con il reddito ordinario (ricavi – costi – contributi), includendo l’effetto IVA. Considera anche le soglie 85.000/100.000 e i vincoli su lavoro dipendente e partecipazioni. Le basi normative da consultare: L. 190/2014 per il forfettario, DPR 633/1972 per l’IVA, TUIR per il regime ordinario, documentazione dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia.
