Registro dei corrispettivi: come lo compilo se è cartaceo o online?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Il registro dei corrispettivi oggi si usa solo se non trasmetti i corrispettivi telematici. Se lo compili: scrivi ogni giorno incassi per aliquota IVA, fatture, importi esenti con norma, e totale mensile.

  • Base giuridica: art. 24 DPR 633/1972 (registro), art. 22 DPR 633/1972 (commercianti al minuto), art. 2 D.Lgs. 127/2015 e DM 7/12/2016 (corrispettivi telematici).
  • Uso pratico 2026: registro solo per esonerati dall’invio telematico o in emergenza per guasto del RT; altrimenti invio giornaliero via registratore telematico.
  • Contenuti minimi: incassi giornalieri divisi per aliquota IVA, fatture con numero, operazioni esenti/non imponibili con norma, totale mensile e firma.

Cos’è il registro dei corrispettivi e quando serve davvero nel 2026

Il registro dei corrispettivi è il quaderno IVA dove annoti, giorno per giorno, gli incassi al minuto. “Commerciante al minuto” sono i soggetti che vendono a privati senza obbligo di fattura, salvo richiesta (art. 22 DPR 633/1972).

Dal 2020 l’obbligo standard è la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei corrispettivi tramite registratore telematico (RT). La base è l’art. 2 del D.Lgs. 127/2015, con regole tecniche nel DM 7 dicembre 2016 e nei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Quindi, oggi compili il registro cartaceo solo in due casi: sei esonerato dall’invio telematico oppure sei in emergenza perché l’RT è guasto o indisponibile. In tutti gli altri casi registri e invii con l’RT, non col registro.

Esoneri e casi residuali

Gli esoneri dall’invio telematico sono pochi e specifici. Riguardano alcune attività particolari o zone con oggettiva impossibilità tecnica. La disciplina nasce dal D.Lgs. 127/2015 e dai provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.

Se rientri negli esoneri, tieni il registro dei corrispettivi come da art. 24 DPR 633/1972. Se non rientri, usa l’RT. In caso di dubbio verifica sempre sul portale dell’Agenzia delle Entrate e su Normattiva.

Regime forfettario e registro: come si incastrano

Il “regime forfettario” è il regime agevolato per persone fisiche con ricavi contenuti. Non applichi l’IVA e non tieni i registri IVA (art. 1 commi 54-89 L. 190/2014 e s.m.i.).

Attenzione però: se vendi al minuto, anche in forfettario, emetti il documento commerciale e usi l’RT per la trasmissione dei corrispettivi. L’esonero dai registri IVA non ti esonera dall’RT. Il registro cartaceo serve solo in emergenza.

Come si compila il registro: istruzioni operative passo-passo

Se devi usare il registro (per esonero o emergenza), segui queste regole semplici, allineate all’art. 24 DPR 633/1972 e alla prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Impostazione del registro

Indica un mese per pagina. Ogni pagina contiene tutti i giorni di quel mese. Così eviti salti e confusione. Numerazione progressiva delle pagine e anno di riferimento visibile.

Prepara le colonne per le aliquote IVA che applichi (es. 22%, 10%, 5%, 4%). Aggiungi colonne per “non imponibili”, “esenti” e “fuori campo”. Inserisci una colonna per le fatture emesse e il loro numero.

Annotazioni giornaliere

Ogni giorno registra gli incassi totali. Dividili per aliquota IVA. Se hai corrispettivi esenti, indica l’articolo di legge (per esempio, art. 10 DPR 633/1972). Se hai operazioni non imponibili, spiega la norma (esportazioni art. 8 DPR 633/1972, servizi internazionali art. 9).

Se emetti fatture in alternativa al documento commerciale, puoi annotarle nel registro corrispettivi con numero e data. È consentito dall’art. 24 DPR 633/1972, in alternativa al registro fatture emesse, purché siano distinguibili.

Totale di fine mese

Nell’ultima riga della pagina scrivi il totale del mese, per ciascuna colonna. Somma corretta delle giornate, nessun buco. Firma o sigla a fine pagina per “congelare” i dati.

Conserva il registro in ordine cronologico. La conservazione segue l’art. 39 DPR 633/1972. Termine ordinario: fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione IVA.

Operazioni da includere ed errori da evitare

Nel registro vanno le operazioni al dettaglio per cui non emetti fattura, salvo richiesta. Includi incassi imponibili, non imponibili ed esenti rese senza fattura. Cita sempre la norma per esenti e non imponibili.

Attenzione: cessioni intracomunitarie a soggetti passivi UE richiedono fattura (art. 41 DL 331/1993). Non transitano nel registro corrispettivi. Stesso discorso per cessioni di immobili, che richiedono sempre fattura. Le vendite di beni strumentali possono richiedere fattura e specifiche regole IVA: verifica caso per caso.

Gestione dell’emergenza: RT guasto o fuori servizio

Se l’RT è guasto, usa la procedura di emergenza prevista dal DM 7/12/2016 e dai provvedimenti tecnici dell’Agenzia delle Entrate. In pratica, annoti i corrispettivi sul registro di emergenza e continui a rilasciare il documento commerciale con modalità alternative.

Quando l’RT torna operativo, trasmetti i dati di recupero. Rispetta i tempi indicati nelle specifiche tecniche dell’Agenzia. Conserva la documentazione dell’intervento tecnico per dimostrare il guasto.

Sanzioni in emergenza

Se non memorizzi o non trasmetti i corrispettivi quando dovuto, si applicano le sanzioni dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. La sanzione è proporzionale all’imposta non documentata. Sono possibili aggravanti e sospensioni ex art. 12, in caso di reiterazione.

Regola decisionale rapida

Capire in 30 secondi se usare il registro o l’RT

  • Vendi al minuto o a privati? Se no, non usi il registro dei corrispettivi. Emetti fattura e tieni il registro fatture.
  • Se sì: sei obbligato ai corrispettivi telematici (art. 2 D.Lgs. 127/2015)? Nella quasi totalità dei casi, sì.
  • Se obbligato: usa l’RT. Compila il registro solo in emergenza (guasto/indisponibilità) o se un provvedimento ti esonera.
  • Se esonerato da RT: compila ogni giorno il registro corrispettivi (art. 24 DPR 633/1972) con mese per pagina e suddivisione per aliquota IVA.
  • In forfettario: non tieni registri IVA, ma se vendi al minuto usi l’RT. Registro solo in emergenza, non per routine.

Casi particolari 2026: e-commerce, OSS, misti B2B/B2C

E-commerce diretto e vendita a distanza hanno regole specifiche. Se utilizzi il regime OSS (One Stop Shop) per l’IVA negli altri Stati UE, segui le regole UE e la disciplina nazionale di recepimento. In molti casi, non usi il registro corrispettivi tradizionale.

Se fai attività miste B2B e B2C, separa i flussi. Per B2B emetti fattura e registri nel registro fatture. Per B2C usi l’RT. Evita doppie annotazioni: o fattura o corrispettivo, mai entrambe per la stessa operazione.

Se vendi beni usati con regimi speciali (margine), i corrispettivi seguono regole particolari di esposizione. Indica sempre la norma in registro o nel gestionale RT. Consulta la prassi dell’Agenzia delle Entrate per i dettagli operativi.

Riferimenti normativi utili (citazioni testuali, senza link)

Articoli 21, 22, 24 e 39 del DPR 633/1972, disponibili su Normattiva. Articolo 2 del D.Lgs. 127/2015 sulla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. DM 7 dicembre 2016 e provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sulle regole tecniche del registratore telematico. Articoli 6 e 12 del D.Lgs. 471/1997 sulle sanzioni. Articolo 41 del DL 331/1993 per le cessioni intracomunitarie.

Scenario Obbligo principale Cosa registrare ogni giorno Tempistiche/Note operative
Commerciante al minuto con RT funzionante Memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi (art. 2 D.Lgs. 127/2015) Nessun registro cartaceo. Il RT totalizza per aliquota e invia. Chiusura giornaliera (chiusura Z). Conserva i documenti commerciali e i file RT secondo art. 39 DPR 633/1972.
RT guasto o indisponibile (emergenza) Registro di emergenza + documento commerciale in modalità alternativa Incassi giornalieri divisi per aliquota IVA; note su esenti/non imponibili con norma; numeri di eventuali fatture Annota finché dura il guasto. Trasmetti dati di recupero appena RT è ripristinato. Conserva prova del guasto e intervento tecnico.
Soggetto esonerato dall’RT da provvedimento AE Registro dei corrispettivi (art. 24 DPR 633/1972) Totali giornalieri per aliquota; esenti/non imponibili con riferimento normativo; fatture con numero Pagina = un mese. Totale mensile in fondo. Conservazione per i termini di legge (art. 39 DPR 633/1972).
Professionista che emette sempre fattura Registro fatture emesse (non registro corrispettivi) Nessuna annotazione nel registro corrispettivi Fattura per ogni operazione (art. 21 DPR 633/1972). Registrazione nei termini IVA ordinari.
Regime forfettario con vendita al dettaglio Documento commerciale e RT; niente registri IVA ordinari Nessun registro salvo emergenza: annotazioni come per il caso RT guasto Obbligo RT anche senza IVA esposta. Conserva i documenti commerciali e flussi RT.
Cessioni intracomunitarie a soggetti passivi UE Obbligo di fattura, non registro corrispettivi Nessuna annotazione nel registro corrispettivi Regole DL 331/1993 art. 41. Gestione elenchi riepilogativi e adempimenti intracomunitari.

FAQ: domande frequenti sul registro dei corrispettivi

Devo ancora tenere il registro dei corrispettivi se ho il registratore telematico?

Nella pratica quotidiana, no. Se il tuo RT funziona, l’obbligo è memorizzare e trasmettere i corrispettivi telematicamente. Non compili il registro cartaceo. Fa eccezione l’emergenza: se l’RT si guasta o non è disponibile, utilizzi il registro di emergenza per annotare gli incassi giornalieri divisi per aliquota IVA, con eventuali operazioni esenti o non imponibili e riferimenti normativi. Quando l’RT torna operativo, invii i dati di recupero. Questa impostazione deriva dall’art. 2 del D.Lgs. 127/2015, dal DM 7/12/2016 e dai provvedimenti tecnici dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa devo scrivere esattamente in ogni riga giornaliera del registro?

Scrivi la data; l’incasso totale del giorno per ciascuna aliquota IVA che applichi (22%, 10%, 5%, 4% o altre); l’importo delle operazioni esenti o non imponibili con il riferimento alla norma (esempio: “esente art. 10 DPR 633/1972” o “non imponibile art. 8”); il numero delle eventuali fatture emesse in alternativa al documento commerciale. Alla fine della pagina del mese, somma le colonne e inserisci il totale mensile. Firma o sigla la pagina. Queste sono le istruzioni pratiche coerenti con l’art. 24 DPR 633/1972 e la prassi amministrativa.

Le operazioni intracomunitarie e la vendita di un bene strumentale vanno nel registro?

Le cessioni intracomunitarie verso soggetti passivi UE richiedono sempre la fattura (art. 41 DL 331/1993). Non si registrano nel registro dei corrispettivi. Per le vendite di beni strumentali, in genere si emette fattura e si registrano tra le fatture emesse, non nei corrispettivi. Solo le vendite al minuto senza fattura, secondo art. 22 DPR 633/1972, confluiscono nel registro corrispettivi. Se l’operazione è esente o non imponibile ma senza fattura, la indichi nel registro con la norma di riferimento.

Sono in regime forfettario: devo tenere il registro dei corrispettivi?

In regime forfettario non tieni i registri IVA. Però, se vendi al dettaglio, devi comunque emettere il documento commerciale e usare il registratore telematico per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Quindi non compili il registro dei corrispettivi in via ordinaria. Lo usi solo in emergenza, quando l’RT è guasto o non disponibile, annotando i corrispettivi giornalieri e trasmettendo poi i dati di recupero. Questa distinzione nasce dall’incrocio tra l’art. 1 commi 54-89 L. 190/2014 (forfettario) e l’art. 2 D.Lgs. 127/2015 (corrispettivi telematici).

Quali sono le sanzioni se non compilo il registro quando dovuto o non invio i corrispettivi telematici?

Se sei tenuto all’RT e ometti memorizzazione o trasmissione, si applicano le sanzioni dell’art. 6 D.Lgs. 471/1997, proporzionali all’imposta relativa ai corrispettivi non documentati, con possibili aggravanti. In caso di reiterazione sono previste sospensioni dell’attività ai sensi dell’art. 12. Se sei esonerato dall’RT e non compili correttamente il registro dei corrispettivi, si applicano comunque le sanzioni per irregolare tenuta delle scritture IVA. In ogni caso, conserva i registri e la documentazione per i termini previsti dall’art. 39 DPR 633/1972.

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