Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Le marche da bollo si comprano in tabaccheria o si assolvono in modo virtuale con la fattura elettronica. L’obbligo scatta per documenti senza IVA sopra 77,47 euro. Paghi trimestralmente con F24.
- Obbligo: su fatture senza IVA e importo superiore a 77,47 euro; importo della marca 2 euro (Tariffa, art. 13, n. 1-bis, DPR 642/1972).
- Dove comprarle: contrassegni cartacei in tabaccheria e rivenditori autorizzati; e.bollo per atti digitali verso la PA; per e-fatture si usa il bollo virtuale.
- Pagamento e-fatture: scadenze trimestrali (31/05, 30/09, 30/11, 28/02). F24 codici 2521-2524. Possibile addebito in conto nell’area Fatture e Corrispettivi.
Cos’è l’imposta di bollo sulle fatture e quando si applica
L’imposta di bollo è un tributo fisso applicato a documenti specifici. Nelle fatture senza IVA è pari a 2 euro se l’importo supera 77,47 euro. La regola sta nella Tariffa, parte I, art. 13, n. 1-bis del DPR 642/1972 (Normattiva).
“Regime forfettario” significa Partita IVA con imposta sostitutiva e senza IVA in fattura. Anche in questo regime il bollo è dovuto oltre la soglia. È un costo che puoi addebitare al cliente come “rivalsa bollo”.
“Senza IVA” include esenzioni (art. 10 DPR 633/1972), non imponibilità (es. esportazioni art. 8 DPR 633/1972 e cessioni intracomunitarie art. 41 DL 331/1993), e operazioni fuori campo (es. art. 2, 3, 15 DPR 633/1972). In tutti questi casi verifica la soglia.
Quando il bollo è obbligatorio e quando no
Obbligatorio (se importo totale documento > 77,47 euro)
– Fatture in regime forfettario, perché non espongono IVA per legge (L. 190/2014).
– Operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/1972: prestazioni sanitarie, educative, assicurative e finanziarie.
– Operazioni non imponibili: esportazioni (art. 8 DPR 633/1972), servizi internazionali (art. 9), cessioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/1993).
– Operazioni fuori campo: per esempio rimborsi spese escluse ex art. 15 DPR 633/1972, quando costituiscono l’unico contenuto economico del documento.
Ricorda: l’obbligo nasce sul “documento” e non sulla singola riga. Se la fattura è interamente senza IVA e supera 77,47 euro, il bollo è dovuto.
Non obbligatorio
– Fatture con IVA esposta, anche se aliquota ridotta o zero non esiste. Se c’è IVA, niente bollo (DPR 642/1972).
– Operazioni con inversione contabile (reverse charge): sono nel campo IVA. Anche se non addebiti l’IVA in fattura, il cliente la integra. Niente bollo.
– Documenti commerciali emessi da registratori telematici: non sono “fatture” né “ricevute fiscali” soggette a bollo. Il bollo può servire solo se emetti fattura senza IVA.
La soglia di 77,47 euro si calcola sull’importo complessivo del documento, inclusi eventuali arrotondamenti. Se la fattura è di 77,47 euro esatti, il bollo non è dovuto; scatta da 77,48 euro in su.
Marche da bollo cartacee: dove si comprano e come si applicano
Per i documenti analogici o PDF non transitati dallo SdI, acquisti la marca da bollo da 2 euro in tabaccheria, presso gli uffici postali e altri rivenditori autorizzati di valori bollati. Conserva sempre la ricevuta d’acquisto.
Applica la marca sull’originale della fattura. A fianco scrivi la dicitura “Imposta di bollo assolta sull’originale”. Conserva la fattura per 10 anni. Puoi addebitare i 2 euro al cliente come voce separata in fattura.
Per atti e istanze digitali rivolti alla Pubblica Amministrazione esiste il servizio e.bollo dell’Agenzia delle Entrate, disponibile tramite pagoPA e rivenditori autorizzati. In pratica si usa soprattutto per il taglio da 16 euro richiesto su istanze e certificati. Non è lo strumento standard per le fatture elettroniche tra privati.
Bollo virtuale nelle fatture elettroniche: la soluzione più semplice
Come funziona nel file XML e in SdI
Nella fattura elettronica il bollo si assolve “in modo virtuale” (art. 15 DPR 642/1972 e DM 17 giugno 2014, Normattiva). Nel file XML imposta il campo “Bollo = SI”. Lo SdI intercetta le fatture con bollo e le riepiloga per trimestre.
Inserisci in fattura la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014”. Serve a chiarire come hai assolto il tributo. Non è obbligatoria nel tracciato XML, ma è prassi utile.
Scadenze, pagamento e codici tributo
Paghi l’imposta di bollo sulle e-fatture per trimestri solari. Scadenze: 31 maggio (1° trim), 30 settembre (2° trim), 30 novembre (3° trim), 28 febbraio dell’anno successivo (4° trim). Lo prevede l’Agenzia delle Entrate con i suoi provvedimenti attuativi del DM 17 giugno 2014.
Paghi dall’area “Fatture e Corrispettivi” con addebito in conto, oppure con F24 usando i codici tributo: 2521 (1° trim), 2522 (2°), 2523 (3°), 2524 (4°). Controlla sempre gli importi proposti nello strumento “Elenco imposta di bollo”.
Se l’importo dovuto del 1° trimestre non supera 5.000 euro, puoi pagarlo insieme al 2° trimestre; e se la somma di 1°+2° non supera 5.000 euro, puoi rinviare al 3°. La regola di soglia è stata introdotta dal legislatore e attuata dall’Agenzia delle Entrate.
Addebito al cliente e scritture
Puoi addebitare i 2 euro di bollo al cliente in fattura, come voce “Rivalsa imposta di bollo”. Non è imponibile IVA. In contabilità ordinaria, il bollo che paghi è un costo; la rivalsa è un ricavo accessorio. Nelle semplificate per cassa rilevi tutto a incasso/pagamento.
Errori frequenti, sanzioni e come rimediare
Se dimentichi il bollo su una fattura cartacea
Puoi regolarizzarti acquistando una marca da bollo “in sanatoria”, dal valore di 2,50 euro, e applicandola al documento. La maggiorazione di 0,50 euro copre la sanzione minima. Porta con te la fattura e fatti rilasciare prova dell’acquisto.
La sanzione ordinaria per mancata applicazione è dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa (art. 25 DPR 642/1972). Con la sanatoria tempestiva riduci l’esposizione. Se l’irregolarità emerge a controllo, le sanzioni aumentano.
Se dimentichi il bollo su una fattura elettronica
Accedi a “Elenco imposta di bollo” nell’area Fatture e Corrispettivi e integra i trimestri dovuti. Puoi usare il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni (D.Lgs. 472/1997) se paghi spontaneamente prima dei controlli formali.
L’Agenzia delle Entrate può inviarti una comunicazione con il dettaglio delle fatture che risultano senza bollo ma dovute (Provvedimenti del 4 dicembre 2020 e successivi). Se paghi entro i termini indicati, limiti sanzioni e interessi.
Regola decisionale rapida
Usa questa sequenza logica ogni volta che emetti una fattura.
1) La fattura espone IVA? Se sì: niente bollo. Se no: vai al punto 2.
2) L’importo totale documento è superiore a 77,47 euro? Se no: niente bollo. Se sì: vai al punto 3.
3) L’operazione rientra nel reverse charge? Se sì: niente bollo. Se no: vai al punto 4.
4) È fattura elettronica? Se sì: imposta “Bollo = SI” e paga a trimestre. Se no: applica contrassegno da 2 euro e annota “Imposta di bollo assolta sull’originale”.
Fonti normative e prassi essenziali
– DPR 642/1972, Tariffa parte I, art. 13, n. 1-bis: imposta di bollo su fatture e ricevute; art. 15: pagamento in modo virtuale. Testo su Normattiva.
– DPR 633/1972: art. 8, 9 (operazioni non imponibili), art. 10 (esenzioni), art. 2, 3, 15 (fuori campo ed esclusioni). Testo su Normattiva.
– DL 331/1993, art. 41: cessioni intracomunitarie non imponibili. Testo su Normattiva.
– DM 17 giugno 2014: modalità tecniche di assolvimento del bollo sulle fatture elettroniche. Testo su Normattiva.
– Provvedimenti e guide dell’Agenzia delle Entrate su imposta di bollo e fatturazione elettronica (portale dell’Agenzia delle Entrate, sezione Fatture e Corrispettivi).
| Scenario | Obbligo bollo (soglia 77,47 €) | Come si assolve | Scadenze/Pagamento |
|---|---|---|---|
| Professionista in regime forfettario, parcella da 300 € | Sì, 2 € | Fattura elettronica: “Bollo = SI” e dicitura virtuale; oppure marca cartacea su PDF/analogico | Trimestrale con F24 codici 2521-2524; cartaceo: applicazione immediata |
| Prestazioni sanitarie esenti art. 10 DPR 633/1972, 150 € | Sì, 2 € | E-fattura: bollo virtuale; documento analogico: marca fisica da 2 € | Trimestrale e-fatture; immediata su analogico |
| Cessione intracomunitaria art. 41 DL 331/1993, 1.200 € | Sì, 2 € | E-fattura: bollo virtuale; se documento analogico verso soggetto estero, marca su originale emesso | Trimestrale e-fatture; immediata su analogico |
| Reverse charge edilizia, 2.500 € | No | Nessun bollo: operazione nel campo IVA con inversione contabile | Nessuna |
| Vendita con IVA 22%, 400 € | No | Nessun bollo: c’è IVA in fattura | Nessuna |
| Rimborso spese ex art. 15 unico importo del documento, 200 € | Possibile sì, valuta il caso | Se il documento contiene solo importi esclusi ex art. 15, in prassi si applica il bollo oltre soglia | E-fatture: trimestrale; analogico: immediato |
| Istanze digitali alla PA (atto soggetto a bollo) | Sì, importo tipico 16 € | e.bollo tramite pagoPA presso intermediari abilitati | Al momento della presentazione |
FAQ
Devo applicare il bollo sulle fatture a clienti esteri (UE ed extra-UE)?
Dipende dal tipo di operazione. Le cessioni intracomunitarie di beni (art. 41 DL 331/1993) e le esportazioni (art. 8 DPR 633/1972) sono non imponibili IVA. Se la fattura supera 77,47 euro e non contiene altre voci imponibili, il bollo da 2 euro è dovuto. Per servizi generici B2B UE con inversione contabile, la regola del reverse charge li colloca nel campo IVA, anche se non addebiti l’imposta in fattura. In questi casi, di norma, il bollo non si applica. Per B2C extra-UE spesso l’operazione è fuori campo territorialmente. Se la fattura è senza IVA e oltre soglia, il bollo è dovuto. Valuta sempre il trattamento IVA con le norme di territorialità (artt. 7-ter e seguenti DPR 633/1972) e poi applica la regola del bollo.
Che cosa scrivo in fattura per il bollo virtuale e come lo inserisco nell’e-fattura?
Nel file XML imposta il flag “Bollo = SI”. Questo basta per l’aspetto tecnico. In più, inserisci nel corpo documento la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014”. Così chi legge capisce che non serve il contrassegno fisico. Se addebiti al cliente i 2 euro, aggiungi una riga “Rivalsa imposta di bollo 2,00 € – non soggetta IVA”. Lo SdI conteggerà automaticamente le fatture con bollo nel tuo riepilogo trimestrale.
Come pago l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e quali sono i codici F24?
Hai due strade. La prima è l’addebito diretto dall’area riservata “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione dedicata all’imposta di bollo. La seconda è l’F24. Usa i codici tributo 2521 per il 1° trimestre, 2522 per il 2°, 2523 per il 3°, 2524 per il 4°. Le scadenze sono: 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Se l’importo del 1° trimestre non supera 5.000 euro puoi rinviare al 2°. Se la somma di 1°+2° non supera 5.000 euro, puoi rinviare al 3°. Controlla sempre gli importi nell’“Elenco imposta di bollo” prima di pagare.
Ho dimenticato la marca da bollo: quale sanzione rischio e come rimediare senza pagare troppo?
Per i documenti analogici puoi usare la marca da bollo “in sanatoria” da 2,50 euro. Copre i 2 euro dovuti più 0,50 euro di sanzione minima. È una regolarizzazione semplice e immediata. Per le e-fatture, rientra nell’area Fatture e Corrispettivi, integra gli importi dovuti e paga con ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997). La sanzione ordinaria è dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa (art. 25 DPR 642/1972), ma il ravvedimento la riduce molto se paghi spontaneamente e presto. Se ricevi una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate con gli elenchi delle fatture “sospette”, paga entro i termini indicati per evitare aggravi.
Il costo della marca da bollo è deducibile? E se lo addebito al cliente?
L’imposta di bollo non è IVA. In contabilità ordinaria è un costo deducibile. Se la addebiti al cliente, la rivalsa è un ricavo accessorio. I due importi spesso si compensano. Nel regime semplificato per cassa rilevi costi e ricavi alla data di incasso/pagamento. Nel regime forfettario, invece, i costi non rilevano ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva. Puoi comunque addebitare i 2 euro in fattura per non sostenerli di tasca tua. Specifica sempre “Rivalsa imposta di bollo – non soggetta IVA”.
Come gestisco la soglia di 77,47 euro con anticipi, note di credito e fatture miste?
La soglia vale per il totale documento. Se emetti una fattura mista, con righe imponibili IVA e righe senza IVA, in presenza di IVA sul documento il bollo non si applica. Per note di credito che stornano una fattura con bollo, non serve un nuovo bollo: la nota rettifica l’imponibile e, se necessario, puoi chiedere il rimborso/compensazione dell’imposta di bollo pagata in eccesso tramite istanza. Per acconti fatturati senza IVA oltre soglia, il bollo si applica su ciascun documento che supera 77,47 euro. Calcola sempre sul totale del singolo documento e verifica se è interamente senza IVA.
