Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Se prendi la NASpI e inizi un nuovo lavoro o apri Partita IVA, devi inviare NASpI-Com all’INPS entro 30 giorni. L’INPS poi sospende, riduce o fa decadere il sussidio in base al reddito presunto.
- Obbligo di comunicazione: NASpI-Com all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, indicando il reddito annuo presunto e le date.
- Subordinato: sospensione fino a 6 mesi; oltre 6 mesi o tempo indeterminato, decadenza. Fonte: D.Lgs. 22/2015 e circolari INPS.
- Autonomo/co.co.co.: NASpI cumulabile in forma ridotta entro le soglie fiscali (4.800/5.000 euro). Riduzione pari all’80% del reddito presunto. Fonte: D.Lgs. 22/2015 e prassi INPS.
Quadro normativo e termini chiave
La NASpI è l’indennità di disoccupazione per chi perde il lavoro in modo involontario. La istituisce il Decreto legislativo 22/2015, con regole operative chiarite da circolari INPS successive. Trovi i testi su Normattiva e sul portale INPS.
NASpI-Com è la comunicazione telematica all’INPS. Serve per dichiarare nuovi rapporti di lavoro o attività autonoma. Va inviata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Se non lo fai, puoi decadere dalla NASpI.
Reddito annuo presunto è una stima del reddito imponibile che avrai nell’anno dall’attività nuova. L’INPS usa questa stima per ridurre o sospendere la NASpI, poi conguaglia quando conosce i dati reali.
Le soglie fiscali servono a capire la cumulabilità: in via generale 8.000 euro per lavoro subordinato, 5.000 euro per co.co.co., 4.800 euro per lavoro autonomo. Queste soglie derivano dai limiti di imponibilità ai fini IRPEF e sono richiamate da prassi INPS e dal quadro definito dal D.Lgs. 150/2015 sullo stato di disoccupazione.
Fonti di riferimento: D.Lgs. 22/2015 (compatibilità, sospensione, decadenza e anticipazione), D.Lgs. 150/2015 (stato di disoccupazione), circolari e messaggi INPS illustrativi. Consulta Normattiva e i documenti del Ministero del Lavoro per il testo vigente.
Lavoro subordinato: sospensione o decadenza
Contratto fino a 6 mesi: sospensione
Se trovi un lavoro da dipendente con durata non superiore a 6 mesi, l’INPS sospende d’ufficio la NASpI. La sospensione parte dalla data di assunzione e dura fino alla cessazione del contratto.
Alla fine del contratto, la NASpI riprende per il periodo residuo. Non devi presentare una nuova domanda, ma devi comunicare all’INPS l’inizio e la fine del rapporto con NASpI-Com.
La sospensione non dipende dal reddito. Conta la durata del contratto. Questa regola discende dall’articolato del D.Lgs. 22/2015 e dalle prime circolari applicative INPS.
Contratto oltre 6 mesi o tempo indeterminato: decadenza
Se il contratto supera 6 mesi o è a tempo indeterminato, la NASpI decade. In pratica, il diritto si chiude e l’INPS non paga più le mensilità residue.
Comunica sempre con NASpI-Com l’avvio. Serve a evitare pagamenti indebiti e successive richieste di restituzione.
La decadenza vale anche se il reddito è basso. Qui prevale la durata del rapporto, come indicato dalla normativa primaria e dalla prassi INPS.
Part-time già in essere al momento della domanda
Se quando hai perso il lavoro avevi già un part-time con altro datore, la NASpI è compatibile ma ridotta. L’INPS applica una riduzione pari all’80% del reddito annuo presunto del part-time, rapportato al periodo di fruizione.
Questa è una fattispecie diversa rispetto a un nuovo rapporto iniziato dopo la domanda. La logica è di integrare un reddito ridotto già esistente.
Serve sempre NASpI-Com con indicazione del reddito presunto. L’INPS poi conguaglia sulla base della CU.
Attività autonoma, forfettario e co.co.co.
Regola base di cumulabilità
Se avvii un’attività autonoma o una collaborazione coordinata e continuativa, puoi cumulare la NASpI in forma ridotta. Devi inviare NASpI-Com entro 30 giorni con il reddito presunto.
La riduzione standard è pari all’80% del reddito annuo presunto, riproporzionato ai mesi residui di NASpI. Esempio: reddito presunto 6.000 euro; 80% è 4.800; se ti restano 6 mesi, l’INPS spalma 4.800 su 12 e applica metà riduzione.
Soglie di riferimento: fino a 4.800 euro per attività autonoma, fino a 5.000 euro per co.co.co. Entro tali limiti, la cumulabilità è generalmente riconosciuta. Oltre le soglie, la NASpI può non essere cumulabile e si rischia la decadenza.
Regime forfettario: come stimare il reddito presunto
Nel forfettario il reddito imponibile non è l’incasso, ma l’incasso moltiplicato per il coefficiente di redditività. Il coefficiente varia per codice ATECO. Esempio: professionista con coefficiente 78, incasso previsto 10.000 euro, reddito presunto 7.800 euro.
Comunica all’INPS il reddito presunto forfettario, non il fatturato. Se non conosci bene il coefficiente, chiedi al tuo consulente o verifica la tabella del regime forfettario sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Se a fine anno il reddito effettivo è diverso, l’INPS effettua un conguaglio. Se hai ricevuto importi in più, li dovrai restituire.
Lavoro autonomo occasionale
Il lavoro autonomo occasionale è saltuario. Non richiede partita IVA se resti nei limiti di legge. Devi comunque inviare NASpI-Com con il compenso presunto.
La riduzione dell’assegno segue sempre la regola dell’80% del reddito imponibile. Ricorda che, sopra una certa soglia, scattano obblighi previdenziali o fiscali specifici.
Se superi i limiti di cumulabilità e non comunichi, rischi la decadenza dalla NASpI e la restituzione di quanto percepito.
NASpI-Com: cosa, come e quando
Dati da indicare
Compila NASpI-Com con: data di inizio attività, tipologia (subordinato, autonomo, co.co.co.), datore o committente, durata stimata, reddito annuo presunto, altre informazioni utili.
Per attività autonoma o forfettario, specifica il reddito imponibile presunto, non solo l’incasso. Per co.co.co., usa il compenso lordo contrattuale.
Allega documenti utili se richiesti (contratto, lettera d’incarico, dichiarazione di reddito presunto).
Tempistiche
Invia NASpI-Com entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Il termine vale per tutte le tipologie di lavoro.
Se invii in ritardo, l’INPS può ridurre la NASpI dalla data in cui avrebbe dovuto saperlo o dichiarare la decadenza, secondo i casi.
La comunicazione preventiva evita sospensioni errate, conguagli e richieste di restituzione.
Errori da evitare
Non indicare il fatturato invece del reddito imponibile nel forfettario. È un errore comune che altera la riduzione.
Non omettere la data di inizio o la durata stimata del rapporto. Servono a gestire sospensioni e riprese della prestazione.
Non ignorare le soglie. Se le superi senza avvisare, puoi perdere il diritto e dover restituire mensilità percepite.
Anticipazione NASpI in unica soluzione
Quando conviene
Se vuoi avviare un’attività autonoma o entrare in cooperativa, puoi chiedere l’anticipazione della NASpI in unica soluzione. La base è l’art. 8 del D.Lgs. 22/2015 e la prassi INPS.
L’anticipazione sostituisce le mensilità future. Ricevi in una volta l’importo residuo teorico della NASpI. Non percepirai più rate mensili.
Conviene se hai bisogno di liquidità per avvio, cauzioni, beni strumentali o marketing.
Requisiti e scadenze
Devi avere diritto alla NASpI residua e presentare domanda di anticipazione prima o entro 30 giorni dall’avvio dell’attività o dall’apertura della partita IVA/adesione alla cooperativa.
Con l’anticipazione, non puoi cumulare redditi da lavoro subordinato durante il periodo che sarebbe stato coperto dalla NASpI. In caso di rioccupazione subordinata, possono scattare obblighi di restituzione secondo le regole INPS vigenti.
Verifica sempre con la sede INPS le condizioni aggiornate per la restituzione e i tempi di pagamento dell’anticipazione.
Regola decisionale rapida
Se inizi un nuovo lavoro, cosa succede alla NASpI
– Lavoro subordinato fino a 6 mesi: sospensione automatica per la durata del contratto. Ripresa a fine rapporto, per il residuo. Comunica con NASpI-Com entro 30 giorni.
– Lavoro subordinato oltre 6 mesi o a tempo indeterminato: decadenza. Comunica comunque con NASpI-Com per evitare indebiti.
– Lavoro autonomo o forfettario: cumulabile in misura ridotta. NASpI ridotta dell’80% del reddito presunto. Oltre la soglia di 4.800 euro, in genere non c’è cumulabilità e rischi la decadenza. NASpI-Com obbligatorio entro 30 giorni.
– Co.co.co.: cumulabile in misura ridotta con soglia di 5.000 euro. Riduzione dell’80% del reddito presunto. NASpI-Com entro 30 giorni.
– Part-time già in essere al momento della domanda: NASpI compatibile e ridotta. Indica il reddito presunto. Conguaglio a fine anno.
Fonti e inquadramento normativo
Riferimenti utili
– Decreto legislativo 22/2015: istituzione NASpI, regole su sospensione, compatibilità, decadenza e anticipazione.
– Decreto legislativo 150/2015: stato di disoccupazione e principi collegati ai limiti di reddito.
– Circolari e messaggi INPS dal 2015 in poi: criteri operativi su NASpI-Com, riduzioni e conguagli.
– Portali istituzionali: Normattiva per il testo vigente dei decreti; Ministero del Lavoro e INPS per circolari e chiarimenti.
| Scenario | Soglie e durata | Effetto sulla NASpI | Cosa comunicare e quando | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Nuovo lavoro subordinato ≤ 6 mesi | Durata non oltre 6 mesi (reddito irrilevante) | Sospensione per tutta la durata; ripresa al termine | NASpI-Com entro 30 giorni con data inizio/fine e datore | D.Lgs. 22/2015; prassi INPS |
| Nuovo lavoro subordinato > 6 mesi o tempo indeterminato | Durata oltre 6 mesi | Decadenza dalla NASpI | NASpI-Com entro 30 giorni con data inizio e tipologia | D.Lgs. 22/2015 |
| Attività autonoma/forfettario entro soglia | Reddito presunto ≤ 4.800 euro | Cumulo con riduzione pari all’80% del reddito | NASpI-Com entro 30 giorni con reddito presunto e data inizio | D.Lgs. 22/2015; prassi INPS |
| Attività autonoma/forfettario oltre soglia | Reddito presunto > 4.800 euro | Incompatibile; possibile decadenza | NASpI-Com entro 30 giorni; valuta anticipo NASpI | D.Lgs. 22/2015; prassi INPS |
| Collaborazione co.co.co. entro soglia | Compenso presunto ≤ 5.000 euro | Cumulo con riduzione pari all’80% del compenso | NASpI-Com entro 30 giorni con compenso presunto | D.Lgs. 22/2015; prassi INPS |
| Part-time già in essere alla domanda | Reddito annuo dichiarato dal part-time | NASpI compatibile e ridotta | NASpI-Com con reddito presunto e dati contratto | Circolari INPS applicative |
| Anticipazione NASpI per nuova attività | Entro 30 giorni dall’avvio | Erogazione in unica soluzione; stop rate mensili | Istanze INPS dedicate; non NASpI-Com | Art. 8 D.Lgs. 22/2015 |
FAQ
Devo inviare NASpI-Com anche se il datore fa la comunicazione UNILAV?
Sì. La comunicazione UNILAV del datore informa i servizi per l’impiego e l’INPS sull’assunzione, ma non sostituisce l’obbligo personale. Il D.Lgs. 22/2015 e la prassi INPS ti impongono di comunicare ogni attività che incide sul diritto o sull’importo della NASpI. Con NASpI-Com dichiari dati essenziali che l’UNILAV non contiene in modo completo, come il reddito annuo presunto o altre informazioni utili a calcolare sospensioni e riduzioni. Inviala entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Se non lo fai, rischi decadenza e richieste di restituzione per indebito percetto.
Come stimo il reddito presunto se apro la Partita IVA in regime forfettario?
Stima il fatturato che pensi di incassare fino a fine anno. Applica il coefficiente di redditività del tuo codice ATECO. Il risultato è il reddito imponibile forfettario presunto. Esempio: consulente con coefficiente 78 e incassi previsti 15.000 euro, reddito presunto 11.700 euro. Comunica questo importo con NASpI-Com. Se inizi a metà anno, considera solo gli incassi dell’anno solare. L’INPS ridurrà la NASpI dell’80% del reddito presunto, proporzionato ai mesi residui di fruizione. A consuntivo, quando saranno disponibili i dati fiscali, l’INPS effettuerà un conguaglio. Se hai sovrastimato, potresti ricevere un’integrazione; se hai sottostimato, dovrai restituire la differenza. Mantieni traccia delle fatture e, se possibile, aggiorna la stima in caso di scostamento rilevante.
Cosa succede se supero le soglie o se il mio reddito effettivo è diverso dalla stima?
Se superi le soglie di cumulabilità (4.800 per autonomo, 5.000 per co.co.co.) la NASpI può diventare incompatibile e potresti decadere. Comunica subito l’aggiornamento con NASpI-Com. L’INPS ricalcolerà l’importo dovuto e potrebbe sospendere o chiudere la prestazione. Se il reddito effettivo a fine anno è diverso dalla stima, l’INPS fa il conguaglio. Due esiti possibili: hai preso più del dovuto e devi restituire la differenza; hai preso meno del dovuto e ricevi un’integrazione. Evita sorprese con una stima prudente iniziale e, se il trend cambia, invia un nuovo NASpI-Com aggiornando il reddito presunto. La trasparenza riduce il rischio di indebito e sanzioni.
Conviene chiedere l’anticipazione NASpI in unica soluzione per avviare l’attività?
Conviene se hai costi iniziali importanti e un piano d’impresa credibile. Con l’anticipazione ricevi in unica soluzione l’ammontare residuo teorico della NASpI. Non percepirai più i ratei mensili. Devi presentare la domanda prima o entro 30 giorni dall’avvio dell’attività. Valuta pro e contro: pro, liquidità immediata per investire; contro, niente paracadute mensile se i ricavi tardano. Se durante il periodo che sarebbe stato coperto dalla NASpI torni a lavoro subordinato, possono scattare obblighi di restituzione secondo le regole INPS. Prepara business plan, preventivi di spesa e cronoprogramma. Verifica sempre i tempi tecnici di erogazione dell’INPS per allineare incassi e pagamenti di avvio.
Posso cumulare NASpI con stage, borse di ricerca, redditi da locazione o altre entrate?
Dipende dalla natura del reddito. Per attività assimilabili a lavoro (tirocini retribuiti, borse con obblighi di prestazione), si applicano spesso regole simili al lavoro parasubordinato: comunica sempre l’importo presunto e attendi il calcolo INPS. Per redditi da locazione, interessi o altri redditi patrimoniali, di norma non c’è incidenza diretta sulla NASpI, perché non sono redditi da lavoro. Tuttavia possono influire sullo stato di disoccupazione presso i centri per l’impiego in alcuni percorsi di politica attiva. Se svolgi attività occasionali o di breve durata, invia comunque NASpI-Com: la prudenza paga. Quando il quadro non è chiaro, consulta le istruzioni INPS o chiedi alla sede territoriale. La regola aurea è semplice: se un’entrata deriva da una prestazione lavorativa, segnalala sempre; se è reddituale e non lavorativa, in genere non incide, ma verifica il caso concreto.
