Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se sei iscritto a Inarcassa, puoi dedurre contributo soggettivo e maternità; mai il 4% integrativo. In ordinario usi il quadro RP, in forfettario il quadro LM per i soli contributi obbligatori.
- Contributi deducibili: soggettivo (obbligatorio) e maternità. Il contributo integrativo 4% non è deducibile. Il contributo facoltativo non riduce il reddito forfettario.
- Dove indicare: regime ordinario nel quadro RP; regime forfettario nel quadro LM per i contributi obbligatori, e nel quadro RP solo se facoltativi o eccedenze su altri redditi IRPEF.
- Fonti: TUIR, art. 10, comma 1, lettera e); Legge 190/2014 (regime forfettario); Regolamento Generale di Previdenza Inarcassa; Istruzioni Modello Redditi PF 2026 dell’Agenzia delle Entrate.
Che cos’è Inarcassa e quali contributi versi
Inarcassa è la Cassa di previdenza per ingegneri e architetti liberi professionisti. Gestisce pensioni e tutele collegate alla professione.
I contributi principali sono quattro. Il soggettivo, che finanzia la pensione e si calcola sul reddito professionale. L’integrativo del 4%, che addebiti in fattura come rivalsa. Il contributo di maternità, fisso annuale. Il contributo facoltativo (o modulare), per aumentare la pensione futura.
Le misure (aliquote, minimi e massimali) sono deliberate annualmente da Inarcassa. Al 2026 risultano stabili le impostazioni di base: contributo soggettivo pari al 14,5% fino al massimale di reddito pensionabile, con un minimo dovuto, contributo integrativo al 4% come rivalsa, contributo di maternità fisso annuale e aliquote del contributo facoltativo tra l’1% e l’8,5%. Verifica sempre l’avviso di pagamento e la tua area riservata Inarcassa.
Contributo soggettivo: come funziona e perché è deducibile
Il contributo soggettivo è la quota principale. È una percentuale del tuo reddito professionale, fino a un tetto (massimale di reddito pensionabile). Esiste un minimo da pagare anche se fatturi poco. Il minimo garantisce copertura previdenziale di base.
Dal punto di vista fiscale, è un contributo obbligatorio. Quindi è interamente deducibile dal reddito, secondo il TUIR (DPR 917/1986), art. 10, comma 1, lettera e). Questa norma riconosce la deduzione per i contributi previdenziali dovuti per legge.
La deduzione si applica per cassa. Significa che contano i contributi effettivamente pagati nell’anno. Se paghi a gennaio 2027 un bollettino Inarcassa del 2026, lo deduci nel 2027.
Contributo integrativo 4%: natura, IVA e deducibilità
Il contributo integrativo è una rivalsa del 4% che addebiti al cliente in fattura. Serve a finanziare la Cassa. Non è un costo “tuo” in senso stretto perché lo pagano i committenti.
Non è mai deducibile. Non riduce il reddito imponibile, né in ordinario né in forfettario. In regime ordinario, il 4% concorre ai ricavi e, se la prestazione è imponibile, entra nella base IVA secondo il DPR 633/1972, art. 13. In forfettario non applichi IVA, ma puoi addebitare lo stesso la rivalsa del 4% al cliente; anche qui non è deducibile.
Ricorda: la non deducibilità discende dalla sua natura di rivalsa e dalla mancanza di obbligo “a tuo carico” ai fini del TUIR.
Contributo di maternità: importo e deducibilità
Il contributo di maternità è una quota fissa annua che finanzia le prestazioni a sostegno della genitorialità. È obbligatorio per tutti gli iscritti, a prescindere dal sesso e dall’età.
Essendo obbligatorio, è interamente deducibile ai sensi dell’art. 10 del TUIR. Vige il principio di cassa: lo deduci nell’anno in cui lo paghi. Gli importi sono fissati annualmente da Inarcassa. Per il 2025 era pari a 72 euro; al 2026 attenersi alle comunicazioni della Cassa.
Contributo facoltativo (modulare): quando conviene e come si deduce
Il contributo facoltativo è una maggiorazione volontaria del contributo soggettivo. Lo versi per aumentare la pensione. Le aliquote variano in un intervallo definito dal Regolamento di Previdenza Inarcassa.
Fiscalmente, si tratta di versamenti volontari alla forma pensionistica obbligatoria. L’art. 10 del TUIR consente la deduzione dal reddito complessivo. In regime ordinario, lo indichi nel quadro RP tra gli oneri deducibili.
In regime forfettario, non riduce il reddito determinato con il coefficiente nel quadro LM, perché non è un contributo “obbligatorio dovuto” ai sensi della Legge 190/2014. Puoi però indicarlo nel quadro RP per dedurlo da eventuali altri redditi soggetti a IRPEF (ad esempio canoni, lavoro dipendente). Se non hai altri redditi IRPEF, il beneficio può azzerarsi.
Come dedurre i contributi Inarcassa in dichiarazione
Regime ordinario: quadro RP e principio di cassa
Se sei in contabilità ordinaria o semplificata, compili il Modello Redditi PF. Indichi i contributi previdenziali deducibili nel quadro RP, sezione relativa agli oneri deducibili.
Inserisci: contributo soggettivo pagato nell’anno, contributo di maternità pagato nell’anno, contributo facoltativo eventualmente versato. Applica sempre il principio di cassa fiscale: vale la data di pagamento.
Documenti da conservare: ricevute MAV/Avviso PagoPA Inarcassa, quietanze bancarie, riepilogo versamenti dalla tua area riservata. Servono per i controlli dell’Agenzia delle Entrate.
Regime forfettario: quadro LM per gli obbligatori, RP per i volontari
Nel regime forfettario determini il reddito con il coefficiente di redditività previsto dalla Legge 190/2014 (art. 1, commi 54-89, e successive modifiche). I contributi previdenziali obbligatori si sottraggono dal reddito forfettario nel quadro LM.
Indichi quindi nel quadro LM i contributi soggettivi e di maternità pagati nell’anno. Non inserisci qui il contributo facoltativo, perché non è obbligatorio. L’eventuale contributo facoltativo lo indichi nel quadro RP come onere deducibile, per abbattere IRPEF su altri redditi.
Se i tuoi contributi obbligatori superano il reddito forfettario, l’eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo nel quadro RP, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Regola decisionale rapida
Usa questi passaggi logici per non sbagliare:
- Il contributo è obbligatorio? Sì: deduci sempre. In ordinario nel quadro RP. In forfettario nel quadro LM.
- Il contributo è il 4% integrativo? Sì: non deduci mai. È una rivalsa e non è un onere a tuo carico ai sensi del TUIR.
- Il contributo è facoltativo/modulare? In ordinario: deduci nel quadro RP (oneri deducibili). In forfettario: non nel quadro LM; puoi metterlo in RP solo per ridurre IRPEF su altri redditi.
- Quando deduco? Nell’anno di pagamento (principio di cassa). Rate pagate a gennaio vanno nell’anno successivo.
- Hai eccedenza di contributi rispetto al reddito? Sposta l’eccedenza nel quadro RP per dedurla dal reddito complessivo.
Normativa e prassi di riferimento
TUIR (DPR 917/1986), art. 10, comma 1, lettera e): deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e dei versamenti volontari alla forma obbligatoria. Consultabile tramite il portale Normattiva.
Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, e successive modifiche (tra cui Legge 208/2015, Legge 145/2018, Legge 197/2022): disciplina del regime forfettario, inclusa la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori nel quadro LM.
DPR 633/1972, art. 13: regole sulla base imponibile IVA; la rivalsa cassa segue la natura dell’operazione. Le prassi dell’Agenzia delle Entrate confermano l’inclusione della rivalsa nel corrispettivo quando l’operazione è imponibile.
Regolamento Generale di Previdenza Inarcassa e delibere annuali: definiscono aliquote, minimi, massimali, e importo del contributo di maternità. Per l’inquadramento delle Casse professionali, fonti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Istruzioni del Modello Redditi Persone Fisiche 2026 dell’Agenzia delle Entrate: per l’indicazione nei quadri RP e LM e per la gestione delle eccedenze deducibili.
Esempi numerici guidati
Esempio 1: forfettario con soli redditi professionali
Compensi annui incassati: 40.000 euro (inclusa rivalsa 4%). Coefficiente di redditività professionisti: 78%. Reddito forfettario: 31.200 euro.
Contributi pagati nell’anno: soggettivo 3.800 euro, maternità 72 euro, facoltativo 1.000 euro.
Reddito imponibile LM: 31.200 – 3.872 = 27.328 euro. Il facoltativo non si sottrae in LM. Se non hai altri redditi IRPEF, il facoltativo 1.000 euro non genera ulteriore beneficio fiscale nell’anno.
Esempio 2: forfettario con anche lavoro dipendente
Stesse cifre dell’esempio 1. Hai anche un reddito di lavoro dipendente di 20.000 euro. Il facoltativo 1.000 euro lo indichi in quadro RP e riduci il reddito complessivo IRPEF (il datore conguaglierà o presenterai dichiarazione).
Esempio 3: regime ordinario
Compensi: 80.000 euro. Costi deducibili e ammortamenti: 20.000 euro (per capire come dedurre gli strumenti da lavoro che rientrano in questa voce, vedi le spese deducibili in regime ordinario per un agente di commercio). Reddito professionale: 60.000 euro.
Contributo soggettivo 14,5% sul reddito entro massimale: 8.700 euro (si confronta con il minimo e con il massimale vigente). Maternità 72 euro. Facoltativo 2.000 euro.
In quadro RP deduci 8.772 + 2.000 = 10.772 euro. L’integrativo 4% addebitato ai clienti non è deducibile; segue la disciplina IVA applicabile alla prestazione.
Esempio 4: eccedenza in forfettario
Reddito forfettario: 3.000 euro. Contributi obbligatori pagati: 3.500 euro. In LM azzeri il reddito; l’eccedenza di 500 euro la riporti nel quadro RP per dedurla dal reddito complessivo (se presente) nello stesso anno.
Tabella operativa: cosa deduci, dove lo indichi e quando
| Scenario | Cosa puoi dedurre | Modello Redditi PF 2026 (quadro) | Tempistiche e note |
|---|---|---|---|
| Regime ordinario | Contributo soggettivo, maternità, facoltativo | Quadro RP, sezione oneri deducibili | Principio di cassa. Conserva MAV/PagoPA. Deduzione integrale se pagato entro il 31/12. |
| Regime forfettario (solo professione) | Contributo soggettivo e maternità | Quadro LM (deduzione dal reddito forfettario) | Il facoltativo non si indica in LM. Eccedenze obbligatorie trasferibili in RP. |
| Regime forfettario con altri redditi IRPEF | Facoltativo e/o eccedenze obbligatorie | Quadro RP (oneri deducibili) oltre al LM per gli obbligatori | Il facoltativo riduce l’IRPEF su lavoro/canoni. Non tocca l’imposta sostitutiva. |
| Rivalsa Inarcassa 4% | Nessuna deduzione | Non si indica tra oneri deducibili | È rivalsa. Segue la natura IVA della prestazione (DPR 633/1972, art. 13). Non riduce reddito. |
FAQ
1) Il contributo facoltativo Inarcassa è deducibile per chi è in regime forfettario?
Sì, ma con un limite pratico. Il contributo facoltativo è un versamento volontario alla forma pensionistica obbligatoria. L’art. 10 del TUIR lo rende deducibile dal reddito complessivo. Tuttavia, nel regime forfettario non riduce il reddito determinato in quadro LM, perché lì puoi sottrarre solo i contributi obbligatori. In concreto, se hai solo reddito forfettario, il facoltativo non abbassa l’imposta sostitutiva. Puoi inserirlo nel quadro RP per ridurre l’IRPEF su altri redditi (per esempio, lavoro dipendente o locazioni). Se non hai altri redditi IRPEF, potresti non ottenere alcun beneficio nell’anno. Valuta quindi tempi e importi in base alla tua posizione reddituale complessiva.
2) Ho pagato una rata Inarcassa a gennaio: la deduco nell’anno precedente o in quello successivo?
La deduci nell’anno successivo. Vale il principio di cassa per i contributi previdenziali. Conta la data del pagamento, non il periodo di competenza. Quindi una rata saldata a gennaio 2027 rientra nella dichiarazione dei redditi 2027 (periodo d’imposta 2026 solo se il pagamento è stato eseguito entro il 31 dicembre). Conserva sempre la ricevuta di pagamento (MAV, PagoPA, contabile bancaria). Se effettui ravvedimento o rateizzazione, deduci ciascuna rata nell’anno del relativo pagamento.
3) Come tratto il 4% integrativo in fattura ai fini fiscali e IVA?
Il 4% è una rivalsa a carico del cliente e non è deducibile. In regime ordinario, se la tua prestazione è imponibile IVA, la rivalsa entra nella base imponibile ai sensi del DPR 633/1972, art. 13. Quindi calcoli l’IVA anche sul 4%. In regime forfettario, non applichi IVA, ma puoi addebitare la rivalsa del 4% al cliente. In entrambi i regimi, la rivalsa concorre ai compensi/ricavi ma non è un costo deducibile. Questo perché non è un onere “tuo” ai fini dell’art. 10 del TUIR. Ricorda di esporla in fattura come voce separata.
4) Posso dedurre l’eccedenza dei contributi obbligatori non assorbita dal reddito forfettario?
Sì. Se in forfettario i contributi obbligatori pagati superano il reddito forfettario, la parte che non trova capienza in quadro LM si può indicare nel quadro RP come onere deducibile dal reddito complessivo. Questo consente di ridurre l’IRPEF eventualmente dovuta su altri redditi. La regola discende dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate al Modello Redditi e dall’art. 10 del TUIR. Ricorda di applicare sempre il principio di cassa e di conservare le quietanze per la tracciabilità.
5) Se Inarcassa mi rimborsa contributi versati in eccesso, cosa succede fiscalmente?
Il rimborso di contributi dedotti in anni precedenti genera un componente imponibile. In pratica, devi “restituire” il beneficio fiscale goduto. Se ricevi il rimborso, lo indichi tra i redditi soggetti a tassazione nell’anno di incasso, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Se il rimborso riguarda contributi non dedotti, non generi tassazione. Conserva la comunicazione Inarcassa con il dettaglio degli importi e degli anni di riferimento, utile per eventuali controlli e per ricostruire correttamente la parte dedotta.
