Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Emetti un documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso” alla consegna/ultimazione senza pagamento; al momento dell’incasso emetti un documento di sola riscossione (o fattura se richiesta) che richiama l’operazione originaria.
- Base giuridica: DPR 633/1972 (artt. 6, 22, 24) e D.Lgs. 127/2015 (art. 2) su memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi.
- Strumento: Registratore Telematico con pagamento “non riscosso” e successivo documento di riscossione.
- IVA: per i servizi l’esigibilità scatta all’incasso; per beni alla consegna, salvo acconti o fattura anticipata.
Che cosa significa “corrispettivo non riscosso” e quando usarlo
“Corrispettivo non riscosso” indica un’operazione conclusa ma non pagata. È tipico nei servizi dove il cliente paga dopo, come riparazioni o trattamenti.
La norma IVA definisce il momento dell’operazione. L’art. 6 del DPR 633/1972 stabilisce: per i beni conta la consegna o spedizione; per i servizi conta il pagamento, salvo fattura o acconti.
Per chi emette documento commerciale (art. 22 DPR 633/1972), il D.Lgs. 127/2015 impone la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica. Le Specifiche Tecniche dei Registratori Telematici dell’Agenzia delle Entrate prevedono il “metodo di pagamento: non riscosso”.
Perché è necessario un documento commerciale anche senza incasso
La regola pratica è semplice. Devi emettere il documento commerciale quando consegni il bene o finisci il servizio, anche se il cliente non paga. In quel caso usi la dicitura “corrispettivo non riscosso”.
Il documento commerciale attesta l’operazione. Non sempre fa nascere l’IVA. Per i servizi, l’IVA diventa esigibile all’incasso. Per i beni, in genere all’atto della consegna.
Questa gestione è coerente con l’art. 24 del DPR 633/1972 sui registri dei corrispettivi e con le regole tecniche dei Registratori Telematici emanate dall’Agenzia delle Entrate.
Come si emette il documento commerciale “non riscosso” e come si chiude all’incasso
Fase 1: documento commerciale alla consegna/ultimazione
Quando concludi la prestazione o consegni il bene, emetti un documento commerciale. Se non incassi, seleziona il metodo “non riscosso” sul Registratore Telematico.
Inserisci la descrizione chiara della prestazione. Aggiungi la dicitura “corrispettivo non riscosso”. Conserva il riferimento interno o il numero del documento per il richiamo futuro.
Se il cliente chiede la fattura in quel momento, emetti fattura e non serve il documento commerciale. L’art. 22 DPR 633/1972 lo permette. La richiesta deve avvenire al momento dell’operazione.
Fase 2: incasso differito
Quando il cliente paga, emetti un “documento commerciale di sola riscossione” o un documento commerciale che chiude il “non riscosso”. Il Registratore Telematico consente di richiamare il documento originario.
Nel documento di chiusura indichi l’importo incassato e la modalità di pagamento. La componente fiscale (IVA e imponibile) si allinea automaticamente alle regole già fissate dal documento originario e dal momento di effettuazione.
Se il cliente chiede fattura all’incasso, emetti fattura che richiama l’operazione originaria. Il documento commerciale di chiusura avrà funzione di mera riscossione.
Quadro normativo di riferimento e fonti istituzionali
Le norme chiave
DPR 633/1972: art. 6 (momento di effettuazione), art. 22 (commercio al minuto e assimilati), art. 24 (registri dei corrispettivi). Queste sono consultabili su banche dati come Normattiva.
D.Lgs. 127/2015: art. 2 (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi). La disciplina è stata attuata da provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018: ha accelerato l’adozione dello scontrino elettronico e del documento commerciale.
Fonti operative dell’Agenzia delle Entrate
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sulle Specifiche Tecniche dei Registratori Telematici disciplinano tipi di pagamento e flussi dei dati.
Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate sulla trasmissione dei corrispettivi spiegano quando usare “corrispettivo non riscosso” e come gestire la riscossione successiva.
Per l’aggiornamento interpretativo, consulta le circolari e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e il portale “Fatture e Corrispettivi”.
Regola decisionale rapida
Se beni o servizi sono pronti, ma il cliente non paga
Emetti documento commerciale con dicitura “corrispettivo non riscosso”. Il documento fotografa l’operazione. Per i servizi, l’IVA maturerà all’incasso. Per i beni, l’IVA è in genere già esigibile.
Se il cliente vuole fattura
Se la chiede al momento dell’operazione, emetti fattura e non emettere documento commerciale. Se la chiede all’incasso, emetti fattura che richiama il documento originario.
Se incassi un acconto
Emetti documento commerciale di acconto o fattura di acconto. L’IVA sugli acconti è esigibile al pagamento, come prevede l’art. 6 del DPR 633/1972.
Se non incassi mai
Per servizi, l’IVA non è esigibile se non c’è pagamento né fattura. Per beni, valuta reso o storno. Usa le funzioni di annullo o reso del Registratore Telematico, secondo i casi documentati.
Gestione pratica: RT, contabilità e regimi fiscali
Registratore Telematico: voci e diciture utili
Quando chiudi un documento “non riscosso” scegli il metodo di pagamento effettivo (contanti, carte, bonifico). Il RT invia i flussi con il richiamo al documento iniziale.
In caso di malfunzionamento, emetti documento commerciale manuale di emergenza. Poi riversa i dati nel portale “Fatture e Corrispettivi” entro i termini fissati dall’Agenzia delle Entrate.
Annota sempre numero, data e importo dei “non riscossi”. Ti serviranno per riconciliare incassi e chiusure.
Regime ordinario e semplificato
Nel regime IVA ordinario, i corrispettivi confluiscono nei registri. Per i servizi, l’IVA diventa esigibile all’incasso. Per i beni, alla consegna. Gli acconti anticipano l’IVA.
La memorizzazione dei corrispettivi non sostituisce gli obblighi di registrazione previsti dall’art. 24 DPR 633/1972, se dovuti. Verifica la tua organizzazione contabile con il consulente.
Controlla la quadratura tra flussi telematici, prima nota di cassa e estratti conto. Riduce gli scostamenti in caso di controlli.
Regime forfettario
Il forfettario non addebita IVA in documento (L. 190/2014, art. 1 commi 54-89 e successive modifiche). Deve però emettere e trasmettere i documenti commerciali.
Usa la dicitura prevista dal tuo RT per “operazione in regime forfettario” e, se non incassi, aggiungi “corrispettivo non riscosso”. All’incasso, emetti la sola riscossione.
Anche senza IVA, la riconciliazione tra non riscossi e incassi è essenziale per il calcolo del reddito con il principio di cassa (incassi meno costi forfettari).
Sanzioni e controlli
La mancata memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi è sanzionata dal D.Lgs. 471/1997, con possibili sanzioni accessorie ex art. 12. In caso di reiterazione, può scattare la sospensione dell’attività.
La corretta indicazione “non riscosso” evita duplicazioni di imposta e rilievi per errata esigibilità. Conserva i documenti e le evidenze di pagamento.
Consulta sempre le versioni aggiornate delle norme su Normattiva e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
| Scenario | Documento alla consegna/ultimazione | Requisiti/Note operative | Documento all’incasso | Tempistiche |
|---|---|---|---|---|
| Servizio ultimato, non pagato | Documento commerciale con “corrispettivo non riscosso” | Richiamo interno per futura chiusura; per servizi, IVA esigibile al pagamento (art. 6 DPR 633/1972) | Documento commerciale di sola riscossione che richiama l’originario, oppure fattura su richiesta cliente | Subito alla fine del servizio; chiusura al momento dell’incasso |
| Cessione di bene consegnato, non pagato | Documento commerciale con “corrispettivo non riscosso” | Per beni, l’operazione si considera effettuata alla consegna; verifica esigibilità IVA e gestione RT | Documento commerciale di riscossione; eventuale fattura se richiesta | Alla consegna; chiusura al pagamento |
| Acconto incassato su servizio futuro | Documento commerciale di acconto oppure fattura di acconto | L’IVA sull’acconto è esigibile all’incasso (art. 6); ricordare saldo futuro | Documento commerciale di saldo (o fattura finale) con richiamo all’acconto | Acconto al pagamento; saldo a fine servizio o incasso |
| Cliente chiede fattura all’operazione | Fattura immediata; niente documento commerciale | Art. 22 DPR 633/1972: obbligo di fattura su richiesta del cliente al momento | Ricezione del pagamento senza ulteriore documento fiscale, salvo quietanza | Fattura entro 12 giorni dall’effettuazione |
| Reso totale o annullo | Documento commerciale originario già emesso | Gestisci reso/annullo con funzione RT; documenta motivo e riferimento | Documento commerciale di reso/annullo; eventuale storno contabile | Appena noto l’errore o al momento del reso |
| Mancato incasso definitivo (servizio) | Documento “non riscosso” presente | Nessun pagamento: per servizi l’IVA non diventa esigibile; valuta nota interna | Nessun documento di chiusura; conserva prove dell’insoluto | Monitora scadenze e chiudi amministrativamente il credito |
FAQ
Devo sempre emettere un documento commerciale “non riscosso” se il cliente non paga subito?
Sì, quando consegni il bene o concludi il servizio e non incassi, devi emettere il documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”. Questa regola discende dall’art. 22 del DPR 633/1972 per i soggetti che operano al dettaglio e assimilati e dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 127/2015. Il documento attesta l’operazione avvenuta. Per i servizi, l’IVA diventa esigibile solo all’incasso, in base all’art. 6 del DPR 633/1972. Per i beni, l’operazione è effettuata alla consegna, salvo casi particolari. All’incasso emetterai un documento di sola riscossione o, se il cliente lo chiede, la fattura che richiama quella vendita.
Come si evita il doppio conteggio dell’IVA tra documento “non riscosso” e incasso?
Usa correttamente le funzioni del Registratore Telematico. Il primo documento commerciale riporta l’operazione con pagamento “non riscosso”. Quando incassi, emetti un documento di sola riscossione che richiama il numero originario. Le Specifiche Tecniche dei Registratori Telematici dell’Agenzia delle Entrate prevedono metodi di pagamento e riferimenti che impediscono la duplicazione della base imponibile. In pratica, il secondo documento certifica la riscossione e non crea una nuova cessione o prestazione. Se emetti una fattura al momento dell’incasso, indica con chiarezza il richiamo al documento originario per evitare sovrapposizioni.
Se il cliente richiede la fattura dopo aver ricevuto un documento “non riscosso”, come mi comporto?
Puoi emettere la fattura al momento dell’incasso, richiamando l’operazione originaria documentata come “non riscosso”. L’art. 22 del DPR 633/1972 esonera dall’obbligo di fattura, salvo richiesta del cliente. La richiesta fatta all’incasso è comunque gestibile con una fattura che riepiloga la prestazione, richiama il documento commerciale e specifica la riscossione. Ricorda che se il cliente chiede la fattura al momento dell’operazione, non devi emettere il documento commerciale: in quel caso basta la fattura entro i termini (fattura immediata entro 12 giorni).
Come gestisco acconti, saldi e parziali sullo stesso lavoro?
Segui una linea chiara. Quando incassi un acconto, emetti un documento commerciale di acconto o una fattura di acconto; l’IVA sull’acconto è esigibile subito (art. 6 DPR 633/1972). Alla consegna o ultimazione, se non incassi il saldo, emetti un documento “non riscosso” per la parte residua. Ai successivi incassi, emetti documenti di sola riscossione collegati. Se preferisci la fatturazione, puoi usare fattura di acconto e fattura finale che richiamano gli importi già corrisposti. In ogni caso, mantieni il filo logico con numeri e date, così da riconciliare tutto con i registri e con i flussi trasmessi all’Agenzia delle Entrate.
Sono in regime forfettario: cambia qualcosa nella gestione dei “non riscossi”?
La procedura documentale non cambia: devi comunque memorizzare e trasmettere i corrispettivi con il Registratore Telematico e usare la dicitura “corrispettivo non riscosso” se non incassi. La differenza è che non addebiti l’IVA e riporti l’operazione come esente da imposta in base alla L. 190/2014 (regime forfettario). Al momento dell’incasso, emetti il documento di sola riscossione. Per il calcolo del reddito, nel forfettario vige il principio di cassa: i ricavi contano quando incassi. Per questo la riconciliazione tra non riscossi e incassi è cruciale. Conserva i documenti e verifica periodicamente con il tuo consulente. Fonti utili: Normattiva per le leggi sul regime forfettario e documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
