Partita IVA forfettaria: cosa posso farci e cosa cambia dopo 5 anni?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Con il forfettario puoi svolgere quasi tutte le attività. Restano fuori i regimi speciali IVA e alcuni regimi forfettari di reddito. Conviene con costi bassi e ricavi sotto soglia. Valuta l’ordinario con spese elevate.

  • Soglie: accesso fino a 85.000 euro. Uscita immediata oltre 100.000 euro. Oltre 85.000 e fino a 100.000, esci dall’anno successivo.
  • Imposta sostitutiva: 15% (5% per start-up che rispettano i requisiti). Reddito calcolato con coefficiente di redditività per codice ATECO.
  • Incompatibilità: attività in regimi speciali IVA (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, tabacchi, monofase) e alcuni regimi forfettari di reddito (agricolo, agriturismo).

Che cos’è il regime forfettario e a chi si applica

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per persone fisiche con Partita IVA. Si rivolge a professionisti, imprese individuali, artigiani e commercianti.

La regola base: paghi un’imposta sostitutiva al posto di IRPEF, addizionali e IRAP. Applichi il principio di cassa, cioè contano gli incassi effettivi dell’anno.

La norma di riferimento è la Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89. Le modifiche principali sono nella Legge 145/2018, nella Legge 197/2022 (soglia a 85.000 euro ed exit a 100.000) e nella Legge 213/2023. Verifica il testo consolidato su Normattiva.

Attività ammesse e attività escluse per regimi speciali IVA

Puoi adottare il forfettario per attività professionali, commerciali, artigianali e industriali “ordinarie”. Non puoi usarlo se l’attività rientra in regimi speciali IVA.

I principali regimi speciali IVA sono nel DPR 633/1972: agricoltura e attività connesse (art. 34), editoria e commercio di quotidiani/periodici (art. 74), agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter), vendita di sali e tabacchi e altri regimi monofase (art. 74).

Queste attività hanno regole IVA particolari. Il forfettario esonera dall’IVA, ma non può sostituire un regime IVA speciale. Se svolgi anche un’attività senza speciale IVA, puoi avere due attività, ma l’incompatibilità resta per quella “speciale”. Serve inquadramento corretto del codice ATECO.

Altri casi di esclusione e attenzioni

La Legge 190/2014, comma 57, elenca le cause di esclusione. Le più frequenti sono: partecipazione in società di persone o associazioni professionali; controllo diretto o indiretto di SRL che svolge attività riconducibile alla tua; rapporti con l’ex datore di lavoro prevalenti o quasi esclusivi nell’anno o nel precedente (lettera d-bis).

Inoltre, se superi 100.000 euro di ricavi o compensi in corso d’anno, esci subito dal regime. Da quel momento applichi l’IVA e il regime ordinario. Se resti tra 85.000 e 100.000, esci dall’anno successivo.

Queste regole sono state introdotte e poi precisate con le leggi di bilancio recenti. Puoi risalire ai testi aggiornati su Normattiva e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Come si calcola il reddito nel forfettario: coefficienti e imposta

Nel forfettario non deduci i costi reali. Il reddito imponibile si calcola così: ricavi o compensi incassati x coefficiente di redditività del tuo ATECO. Dal risultato sottrai i contributi previdenziali obbligatori versati.

Il “coefficiente di redditività” è una percentuale fissata dalla legge per gruppi di attività. Per i professionisti è spesso il 78%. Questo significa che il 78% degli incassi è considerato “reddito”, mentre il 22% copre i costi in modo forfettario.

Su quel reddito versi l’imposta sostitutiva: 15%. Se rispetti i requisiti start-up, paghi il 5% per i primi 5 anni. La base giuridica è nella Legge 190/2014, commi 64-65.

Esempio numerico completo (professionista, gestione separata)

Immagina un social media manager con incassi annui di 40.000 euro. Coefficiente di redditività: 78%.

Reddito forfettario: 40.000 x 78% = 31.200 euro. Contributi gestione separata INPS (aliquota indicativa, verifica annualmente sul sito INPS/Ministero del Lavoro): poniamo 26%. Contributi: 31.200 x 26% = 8.112 euro.

Base imponibile imposta sostitutiva: 31.200 – 8.112 = 23.088 euro. Imposta 15%: 3.463,20 euro. Se hai diritto al 5%, l’imposta scende a 1.154,40 euro. L’IVA non si applica in rivalsa e non si detrae sugli acquisti.

Vantaggi e limiti del forfettario

Vantaggi principali: imposta bassa e semplice, niente IVA, niente ritenuta d’acconto subita (ex comma 67 L. 190/2014), contabilità semplificata. E-fattura obbligatoria ma con adempimenti ridotti.

Limiti principali: non deduci i costi effettivi. Se compri macchinari, software, materiali o servizi costosi, non abbassi l’imponibile come nell’ordinario. Niente detrazione IVA sugli acquisti.

Quindi conviene se hai margini buoni e costi leggeri. Conviene meno se devi investire molto, soprattutto all’inizio.

Quando scegliere l’ordinario al posto del forfettario

Il regime ordinario è l’alternativa naturale. Paga l’IRPEF a scaglioni, le addizionali, e l’IRAP se dovuta. Applica l’IVA con rivalsa e detrazione.

È utile se sostieni spese elevate e ricorrenti. Nell’ordinario deduci i costi reali e ammortizzi i beni strumentali. Recuperi l’IVA sugli acquisti. Questo può ridurre molto il carico fiscale.

Le aliquote IRPEF sono fissate ogni anno dalla legge di bilancio. Verifica sempre le percentuali vigenti sul sito del MEF e su Normattiva. Le regole base sono nel TUIR (DPR 917/1986) e nella legge di bilancio dell’anno.

Opzione e vincoli

Puoi scegliere volontariamente l’ordinario anche se potresti stare nel forfettario. L’opzione vincola per almeno tre anni, in base al DPR 442/1997, salvo modifiche normative. Dopo, si rinnova di anno in anno finché non revochi.

Valuta con attenzione: tre anni sono lunghi se il tuo modello di costi cambia. Fai proiezioni di ricavi, investimenti e margini.

Contributi previdenziali: gestione separata e artigiani/commercianti

Se sei un professionista senza cassa, versi alla Gestione Separata INPS. L’aliquota varia per anno e tutele. Verifica su Ministero del Lavoro e INPS. In forfettario i contributi restano interamente dovuti.

Se sei artigiano o commerciante, versi contributi fissi minimali più una quota percentuale sull’eccedenza. In forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi. La riduzione è prevista dalla Legge 190/2014, comma 77, su domanda all’INPS.

I contributi previdenziali si sottraggono dal reddito prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Questa è una leva importante nel confronto con l’ordinario.

Fatturazione elettronica, IVA e ritenute

La fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari. La base normativa è nel D.Lgs. 127/2015 e nel DL 36/2022 (convertito), con estensione generalizzata dal 2024. Trovi conferme nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.

In fattura indichi che l’operazione non è soggetta a IVA per regime forfettario. Applichi l’imposta di bollo di 2 euro sulle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro (DPR 642/1972).

Non subisci ritenuta d’acconto sui compensi. Devi comunicare al committente, con apposita dichiarazione, che operi in regime forfettario (comma 67, L. 190/2014).

Regola decisionale rapida

Seleziona il regime in 5 passaggi logici

1) Attività e codici ATECO: se usi un regime speciale IVA (DPR 633/1972, art. 34, 74, 74-ter), il forfettario non si applica. Passa all’ordinario o al regime speciale previsto.

2) Ricavi attesi: se stai sotto 85.000 euro e punti a stabilità, il forfettario è praticabile. Se prevedi oltre 100.000, orientati all’ordinario per evitare uscite in corsa.

3) Struttura dei costi: se i costi reali sono alti o devi fare grandi investimenti, l’ordinario tende a convenire. Se i costi sono leggeri, il forfettario è spesso migliore.

4) Contributi: se sei artigiano/commerciante e puoi chiedere lo sconto INPS del 35%, il forfettario migliora molto. Se versi alla Gestione Separata, confronta con attenzione le percentuali annue.

5) Rapporti con ex datore di lavoro e partecipazioni: se ricadi nelle cause di esclusione del comma 57 L. 190/2014, evita il forfettario. Se sei pulito da questi vincoli, procedi.

Errori comuni da evitare

Confondere attività forfettarie con regimi speciali IVA: controlla sempre il tuo ATECO e la disciplina IVA applicabile. Verifica sul DPR 633/1972 e su Normattiva.

Sottostimare i costi: se hai costi importanti, il forfettario può farti pagare più imposte. Fai simulazioni su tre scenari: prudente, realistico, espansivo.

Dimenticare il limite 100.000: se lo superi a ottobre, esci subito e devi applicare l’IVA dal superamento. Pianifica gli incassi e monitora mese per mese.

Ignorare il vincolo triennale dell’ordinario: una scelta affrettata può bloccarti in un regime poco conveniente. Valuta il ciclo di investimento completo.

Fonti normative essenziali (testi consultabili su Normattiva e siti istituzionali)

Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario), e successive modifiche con Legge 145/2018, Legge 197/2022 e Legge 213/2023.

DPR 633/1972, art. 34, art. 74, art. 74-ter (regimi speciali IVA: agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, monofase tabacchi e altri).

D.Lgs. 127/2015 e DL 36/2022 convertito (fatturazione elettronica, estensione ai forfettari). DPR 642/1972 (imposta di bollo).

DPR 917/1986 – TUIR (regole generali IRPEF). DPR 442/1997 (opzioni IVA/IRPEF e vincolo triennale). Ministero del Lavoro e INPS per aliquote contributive.

Scenario Requisiti e soglie Imposte e contributi Tempistiche e adempimenti
Nuova attività in forfettario Ricavi attesi ≤ 85.000; senza cause di esclusione (comma 57 L. 190/2014) Imposta 15% o 5% per start-up per 5 anni; contributi INPS dovuti Opzione in dichiarazione inizio attività; e-fattura da subito; bollo su fatture senza IVA
Professionista con costi elevati Costi ricorrenti e investimenti importanti; possibile recupero IVA acquisti Ordinario: IRPEF a scaglioni; IVA detraibile; deduzione costi e ammortamenti Opzione per ordinario (vincolo triennale DPR 442/1997); contabilità ordinaria/semplificata
Ricavi tra 85.001 e 100.000 Superi 85.000 ma non 100.000 Resti in forfettario fino a fine anno; poi passi all’ordinario Dal 1° gennaio successivo applichi IVA e ordinario; aggiorna gestione e-fatture
Ricavi oltre 100.000 in corso d’anno Superamento 100.000 anche a ottobre/novembre Uscita immediata dal forfettario; IVA da applicare dal superamento Adegua fatturazione dal momento del superamento; comunica al cliente il cambio
Artigiano/commerciante forfettario ATECO compatibile; ricavi sotto soglia; domanda sconto INPS 35% Imposta 15%/5%; contributi fissi + percentuali, riducibili del 35% Domanda riduzione INPS; e-fattura; monitoraggio minimali e scadenze contributive
Passaggio volontario a ordinario Scelta strategica per alti costi o grandi investimenti IRPEF progressiva; IVA con rivalsa/detrazione; più deduzioni Vincolo triennale; organizza registri IVA, LIPE e dichiarazioni periodiche

FAQ

Posso usare il forfettario se svolgo attività agricole, editoria, agenzie di viaggio o vendo tabacchi?

No, in questi casi parliamo di regimi speciali IVA previsti dal DPR 633/1972. Per l’agricoltura si applica l’art. 34, per l’editoria e altri settori particolari l’art. 74, per le agenzie di viaggio l’art. 74-ter, per i tabacchi il regime monofase. Il forfettario, per definizione, esonera dall’IVA. Un’attività già soggetta a un regime IVA speciale non può spostarsi al forfettario perché le regole dell’IVA speciale rimangono prevalenti. Se svolgi due attività diverse, una “speciale” e una “ordinaria”, potresti cumularle con due inquadramenti separati, ma la parte soggetta a regime speciale non può adottare il forfettario. Serve analisi del codice ATECO e della normativa IVA applicabile, anche con supporto operativo dell’Agenzia delle Entrate e dei testi su Normattiva.

Come funziona il 5% per i primi 5 anni e chi ne ha diritto?

L’imposta sostitutiva scende dal 15% al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti della Legge 190/2014, commi 65 e seguenti. In sintesi: devi aprire una nuova attività; non devi aver svolto nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa uguale o simile a quella che apri ora; l’attività non deve costituire mera prosecuzione di un lavoro precedente (ad esempio partita IVA con lo stesso ex datore di lavoro e stesse mansioni); se rilevi un’attività altrui, i ricavi del cedente non devono aver superato la soglia. Queste condizioni vanno verificate al momento di apertura e mantenute coerenti. Se salta uno dei requisiti, perdi l’aliquota al 5% e torni al 15% dal periodo d’imposta successivo. Conserva documenti e autodichiarazioni, perché servono in caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa succede se fatturo 90.000 euro nell’anno? E se fatturo 105.000?

Se incassi 90.000 euro, sei tra 85.001 e 100.000. Resti nel forfettario fino a fine anno. Dal 1° gennaio dell’anno successivo passi all’ordinario. Questo significa che pianifichi il cambio di regime, l’IVA e la contabilità dal nuovo anno. Se invece arrivi a 105.000, superi i 100.000. In questo caso l’uscita è immediata dal momento del superamento. Da quella data devi applicare l’IVA alle operazioni successive e adottare le regole dell’ordinario. Questa dinamica è stata introdotta con la Legge 197/2022 e ripresa nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Tieni un cruscotto mensile dei ricavi: evita sforamenti involontari a fine anno, specialmente se fatturi progetti consistenti nell’ultimo trimestre.

Ho grandi acquisti da fare (macchinari, software, materiali). Il forfettario è ancora conveniente?

Dipende dall’incidenza dei costi sui ricavi. Nel forfettario i costi reali non riducono il reddito, perché vale il coefficiente di redditività. Se i tuoi investimenti sono alti, l’ordinario spesso conviene di più. In ordinario deduci le spese, ammortizzi i beni strumentali e recuperi l’IVA sugli acquisti. Questo può abbattere l’imponibile IRPEF e migliorare la liquidità grazie alla detrazione IVA. Fai un confronto numerico su due anni: quello dell’investimento e quello successivo. Considera anche i contributi INPS: restano deducibili in entrambi i regimi. Ricorda che se opti per l’ordinario sei vincolato per tre anni (DPR 442/1997). Valuta quindi il ciclo completo dei tuoi investimenti, non solo il primo anno.

Posso stare nel forfettario se ho anche un lavoro dipendente? E cosa cambia con l’ex datore?

Sì, puoi avere forfettario e lavoro dipendente insieme. Ma fai attenzione a due punti. Primo: i redditi di lavoro dipendente contano per l’IRPEF personale ma non per l’imposta sostitutiva, che riguarda solo il reddito forfettario. Secondo: la causa di esclusione con l’ex datore di lavoro (comma 57, lettera d-bis, L. 190/2014). Se fatturi prevalentemente o quasi esclusivamente al tuo attuale o ex datore di lavoro (nell’anno o nel precedente) con attività sostanzialmente analoga, non puoi applicare il forfettario. La norma vuole evitare trasformazioni fittizie di lavoro dipendente in autonomo agevolato. Se lavori per più clienti e l’ex datore pesa poco e non svolgi la stessa mansione, il rischio si riduce. Documenta sempre la pluralità di commesse e la differenza di contenuti delle prestazioni. Verifica i testi consolidati su Normattiva e le circolari dell’Agenzia per i casi di confine.

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