Codice ATECO 47.91.10: cosa vuol dire e cosa posso farci?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Il codice ATECO 47.91.10 per l’e-commerce non è più utilizzabile: scegli il codice in base ai prodotti venduti. Tasse: forfettario 40% di redditività; INPS Commercianti 2026 con fissi 4.611,64 € più variabili.

  • Dal 2026 molte Camere di Commercio non accettano 47.91.10: occorre un ATECO “merceologico” del gruppo 47.x, in base ai beni venduti (fonte: classificazione ISTAT ATECO).
  • Regime forfettario commercio: coefficiente 40% e imposta 5% per 5 anni, poi 15% (fonte: Legge 190/2014 e successive modifiche consultabili su Normattiva).
  • INPS Commercianti 2026: contributi fissi 4.611,64 €, variabili 24,48% oltre 18.808 € e 25,48% oltre 56.224 € (fonte: circolare INPS annuale artigiani/commercianti).

Cosa cambia dal 2026: addio al codice ATECO 47.91.10

Dal 2026 l’inquadramento dell’e-commerce non segue più il canale di vendita. Non conta se vendi online o in negozio. Conta che cosa vendi.

Molte Camere di Commercio respingono nuove aperture o variazioni con 47.91.10. Chiedono un codice del gruppo 47 “Commercio al dettaglio” coerente con la merce. Lo confermano gli aggiornamenti della classificazione ATECO di ISTAT e le prassi del Registro Imprese.

In pratica: se vendi abbigliamento, userai un codice di abbigliamento; se vendi cosmetici, uno dei cosmetici; e così via. Se vendi categorie diverse, si usa la prevalenza merceologica. La prevalenza è il prodotto che genera più ricavi.

Fonti e riferimenti amministrativi

Per la scelta del codice si consulta la classificazione ISTAT ATECO. L’iscrizione o variazione avviene tramite il Registro delle Imprese (Unioncamere/Infocamere) e l’Agenzia delle Entrate, con la modulistica ordinaria (ad esempio modello AA9/12 per persone fisiche).

Per l’avvio del commercio al dettaglio, anche online, si presenta la SCIA al SUAP del Comune competente. La SCIA è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. È prevista dal D.Lgs. 114/1998 e dal D.Lgs. 59/2010. Il canale telematico SUAP è disciplinato dal D.P.R. 160/2010.

Per i siti e-commerce si applicano anche gli obblighi del D.Lgs. 70/2003 (servizi della società dell’informazione), del Codice del Consumo D.Lgs. 206/2005, e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per privacy e cookie.

Come scegliere il nuovo ATECO se vendi online

La regola è semplice: scegli il codice della merce che vendi, non il canale. L’ATECO deve riflettere il settore prevalente.

Esempi pratici di criteri:

  • Moda e accessori: codici del gruppo 47.71-47.72 per abbigliamento e calzature. È il dettaglio specializzato.
  • Cosmetici e profumeria: codici del gruppo 47.75. È il dettaglio specializzato di cosmetici e articoli da toilette.
  • Elettronica: codici del gruppo 47.4x. Include apparecchi audio, video, informatica.
  • Giochi e articoli regalo: codici del gruppo 47.65-47.78, a seconda del tipo specifico.
  • Non specializzato multimerce: codici “non specializzati” del gruppo 47.1x, solo se rispetti i requisiti previsti dalla classificazione (prevalenza ben definita e assortimento coerente). Usali con cautela e dopo verifica con il Registro Imprese.

Se vendi categorie diverse, indica un codice principale per la merce prevalente e, se il Registro Imprese lo richiede, codici secondari per le altre linee. In caso di dubbio, consulta la classificazione ISTAT ATECO e confrontati con il SUAP e la Camera di Commercio.

SCIA, requisiti professionali e locali

Per il commercio al dettaglio online serve la SCIA al SUAP. Indica sede legale, eventuale magazzino, recapiti e dominio del sito.

Se vendi alimenti o integratori, valuta i requisiti igienico-sanitari (HACCP) e, nei casi previsti, i requisiti professionali del commercio alimentare (ex SAB). La base è nel D.Lgs. 114/1998 e nelle norme regionali. Per i cosmetici si applicano anche gli obblighi del Regolamento (CE) 1223/2009.

Se usi un marketplace, spesso il marketplace richiede documenti e anagrafiche coerenti. Resti comunque tu il soggetto responsabile ai fini fiscali e civilistici.

Tasse: regime forfettario per chi vende online

Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato per Partite IVA individuali. Applica un’imposta sostitutiva e regole IVA semplificate.

  • Limite di ricavi: 85.000 € annui. Se superi 100.000 € scatta la fuoriuscita immediata nell’anno di superamento (fonte: Legge 190/2014 e modifiche successive su Normattiva).
  • Coefficiente di redditività: 40% per commercio al dettaglio. È la parte del fatturato su cui paghi le tasse.
  • Imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni se rispetti le condizioni di start-up, poi 15%.
  • Principio di cassa: paghi le imposte sugli incassi effettivi. “Principio di cassa” significa che contano i pagamenti ricevuti, non le fatture emesse.

Esempio. Incassi 20.000 €. Reddito forfettario: 20.000 × 40% = 8.000 €. Imposta al 5%: 400 €. Imposta al 15%: 1.200 €.

IVA: nel forfettario sei “esonero IVA” in Italia. Non addebiti IVA in fattura, non detrai IVA sugli acquisti. Per vendite a distanza in UE puoi usare, se necessario, l’OSS (One Stop Shop) per applicare l’IVA del paese del cliente oltre la soglia UE di 10.000 € annui (fonte: Direttiva 2006/112/CE come modificata; D.Lgs. 83/2021; prassi Agenzia delle Entrate). Verifica caso per caso, perché anche chi è in esonero IVA in Italia può dover gestire l’IVA estera sulle vendite B2C.

Tasse: regime ordinario e IVA per e-commerce

Nel regime ordinario determini il reddito come differenza tra ricavi e costi deducibili. Applichi gli scaglioni IRPEF.

  • Aliquote IRPEF 2026 di riferimento: 23% fino a 28.000 €, 33% tra 28.001 e 50.000 €, 43% oltre 50.000 €. Conferma sempre con la Legge di Bilancio vigente su Normattiva.
  • IVA ordinaria: emetti fatture con IVA italiana per vendite domestiche. Per vendite B2C in UE usi l’OSS se superi la soglia di 10.000 € annui a livello UE o se opti per OSS sin da subito.
  • Marketplace “deemed supplier”: in alcuni casi il marketplace è considerato rivenditore ai fini IVA per specifiche vendite B2C, come importazioni fino a 150 € o vendite intra-UE di fornitori extra-UE (fonte: pacchetto e-commerce UE 2021).

Fatturazione elettronica: dal 2024 l’obbligo è generalizzato per le Partite IVA, anche in forfettario. Nel B2C e-commerce non emetti scontrino, ma registri i corrispettivi. Emmetti fattura su richiesta del consumatore. Le basi sono nel D.P.R. 633/1972 e nelle prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Contributi INPS Commercianti 2026

Chi vende beni al dettaglio rientra di norma nella Gestione Commercianti INPS. Paghi contributi fissi e, oltre una soglia, contributi variabili.

  • Contributi fissi 2026: 4.611,64 € annui. Si versano in 4 rate.
  • Soglia di reddito minimale: 18.808 €.
  • Aliquota variabile: 24,48% sulla parte di reddito che supera 18.808 €. Oltre 56.224 € l’aliquota sale al 25,48% (fonte: circolare INPS annuale per artigiani e commercianti).

Esempio. Reddito imponibile contributivo 20.000 €. Eccedenza: 1.192 €. Contributi variabili: 1.192 × 24,48% = 291,80 €. Totale anno: 4.611,64 € + 291,80 €.

Agevolazioni:

  • Riduzione del 35% dei contributi per chi applica il regime forfettario, su fissi e variabili, su richiesta all’INPS (fonte: Legge 190/2014; circolari INPS).
  • Riduzione del 50% per ultra 65enni già pensionati, se spettante in base alla normativa INPS vigente. Non esiste uno sconto generalizzato del 50% per i primi tre anni per tutti i nuovi iscritti.

Attenzione: la riduzione del 35% fa risparmiare oggi ma riduce anche l’accredito contributivo utile alla pensione. Valuta la scelta in base a età, reddito e orizzonte previdenziale.

Obblighi extra: tutele del consumatore, privacy e adempimenti

Oltre a fisco e contributi, un e-commerce deve rispettare regole su trasparenza, resi, privacy e pagamenti.

  • Informazioni al consumatore: condizioni di vendita chiare, diritto di recesso, garanzie legali. Base: D.Lgs. 206/2005 Codice del Consumo.
  • Obblighi “servizi online”: indicare p.iva, contatti, tempi di consegna, processi d’ordine. Base: D.Lgs. 70/2003.
  • Privacy e cookie: informativa, base giuridica del trattamento, gestione cookie e consenso. Base: Regolamento UE 2016/679 e linee guida del Garante Privacy.
  • Pagamenti: requisiti PSD2 per la sicurezza (SCA). Gestiscili con il tuo PSP.

Regola decisionale rapida

Dal prodotto al codice, dal codice agli adempimenti

  • Quale bene vendi? Seleziona la famiglia merceologica nel gruppo 47.x della classificazione ISTAT ATECO.
  • Vendi più categorie? Stima la prevalenza per ricavi. Scegli il codice della merce prevalente. Aggiungi codici secondari se richiesti.
  • Hai un magazzino o prepari alimenti? Verifica requisiti igienico-sanitari e, se alimentare, competenze SAB/HACCP. Presenta SCIA al SUAP.
  • Prevedi ricavi sotto 85.000 € e pochi costi? Valuta il forfettario (40% di redditività; 5% o 15% di imposta). Altrimenti, ordina il regime ordinario.
  • Vendi in UE a consumatori? Se superi 10.000 € annui UE o per semplificare, attiva l’OSS con l’Agenzia delle Entrate.
  • Iscriviti alla Gestione Commercianti INPS. Considera la riduzione contributiva del 35% se sei in forfettario.
  • Predisponi condizioni di vendita, privacy, cookie, e fatturazione elettronica. Tieni registri corrispettivi e movimenti.

Fonti utili da consultare: Normattiva per D.Lgs. 114/1998, D.Lgs. 59/2010, D.Lgs. 70/2003, D.Lgs. 83/2021, D.P.R. 633/1972, Legge 190/2014; portale ISTAT per la classificazione ATECO; Agenzia delle Entrate per modulistica AA9/12 e OSS; INPS per contributi artigiani e commercianti; Ministero del Lavoro e MIMIT per linee guida su commercio e SUAP.

Scenario ATECO da valutare (macro-area) Requisiti/Adempimenti Tempistiche e modulistica
Dettaglio moda (prevalenza abbigliamento/calzature) venduto solo online Gruppi 47.71-47.72 (abbigliamento e calzature) in base alla prevalenza SCIA SUAP commercio al dettaglio via e-commerce; privacy e condizioni di vendita; iscrizione INPS Commercianti AA9/12 per apertura P.IVA; pratica Comunica al Registro Imprese; SCIA immediata con avvio contestuale (D.P.R. 160/2010)
Dettaglio cosmetici e profumeria con magazzino proprio Gruppo 47.75 (cosmetici) SCIA SUAP; conformità Reg. (CE) 1223/2009; gestione resi Codice del Consumo; INPS Commercianti Iscrizioni entro 30 giorni dall’avvio; 4 rate INPS per i fissi; eventuale OSS se vendite UE
Alimentari preconfezionati non deperibili Gruppi 47.2x alimentari specifici o non specializzato se coerente SCIA SUAP; HACCP e requisiti igienico-sanitari; etichettatura; eventuale SAB a seconda della Regione SCIA con documentazione sanitaria; verifica ASL; attivazione P.IVA e Registro Imprese contestuali
Catalogo multimerce con prevalenza definita + marketplace Codice prevalente del gruppo 47.x + eventuali secondari SCIA SUAP; accordi con marketplace; valutazione regime IVA OSS; fatturazione elettronica e registri corrispettivi OSS attivabile in pochi giorni con AdE; variazioni ATECO con pratica Comunica

FAQ

1) Posso ancora aprire una P.IVA con ATECO 47.91.10 per l’e-commerce?

No, dal 2026 questo inquadramento per “canale” non è più accettato in molte Camere di Commercio. La prassi è di indicare un codice “merceologico” del gruppo 47.x coerente con i prodotti venduti. La scelta discende dagli aggiornamenti della classificazione ATECO di ISTAT e dalle istruzioni operative del Registro Imprese. Se oggi possiedi 47.91.10, effettua una variazione dati: presenta l’istanza di variazione al Registro Imprese (pratica Comunica) e all’Agenzia delle Entrate (modello AA9/12) indicando il codice legato alla merce prevalente. Per l’avvio o la variazione del commercio online resta necessaria la SCIA al SUAP, come previsto dal D.Lgs. 114/1998 e dal D.Lgs. 59/2010.

2) Vendo categorie diverse: come gestisco ATECO, contabilità e IVA?

Definisci la prevalenza. È la linea di prodotti che genera più ricavi nell’anno. Usa il relativo ATECO come principale. Puoi indicare codici secondari per le linee importanti ma non prevalenti, se richiesto dal Registro Imprese. In forfettario il coefficiente di redditività resta quello del commercio (40%) anche se tratti più merceologie. In ordinario deduci i costi inerenti per tutte le linee. Per l’IVA, se vendi B2C in UE e superi 10.000 € complessivi, attiva l’OSS per semplificare l’applicazione dell’IVA del paese del cliente (fonte: Direttiva 2006/112/CE e D.Lgs. 83/2021). Ricorda le regole del Codice del Consumo su resi e garanzie per ciascuna categoria di prodotto.

3) Vendo attraverso marketplace e spedisco dall’Italia nell’UE: devo aprire posizioni IVA estere?

Se spedisci dall’Italia e superi la soglia UE di 10.000 € annui di vendite a distanza complessive, puoi usare l’OSS con l’Agenzia delle Entrate. Così versi in Italia l’IVA dovuta nei vari Stati membri. Non ti serve aprire una posizione IVA locale per questi casi. Attenzione però a due eccezioni: se stocchi merce in un magazzino estero (ad esempio Fulfillment in Germania), scatta l’obbligo di identificazione IVA in quel Paese; se il marketplace è “deemed supplier” in base al pacchetto e-commerce UE 2021, l’IVA può essere assolta dal marketplace per alcune operazioni. Verifica sempre i flussi logistici e contrattuali. Fonti: Direttiva 2006/112/CE come modificata, prassi Agenzia delle Entrate.

4) Sono in forfettario: cosa succede se supero 85.000 € o 100.000 € di ricavi?

La soglia base per restare nel forfettario è 85.000 € annui. Se superi 85.000 € ma resti sotto 100.000 €, uscirai dal regime dall’anno successivo. Se superi 100.000 € durante l’anno, esci subito: da quel momento applichi l’IVA e le regole del regime ordinario, anche per le operazioni successive alla data di superamento. Devi quindi aggiornare tempestivamente la gestione fiscale e i documenti di vendita. Queste regole discendono dalla Legge 190/2014 e dalle successive modifiche, consultabili su Normattiva e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

5) Come si calcolano e si pagano i contributi INPS Commercianti nel 2026? Esistono sconti per nuovi iscritti?

Paghi contributi fissi 4.611,64 € all’anno, in quattro rate. Se il reddito imponibile contributivo supera 18.808 €, paghi anche la parte variabile: 24,48% sull’eccedenza fino a 56.224 € e 25,48% oltre. Esempio: con 20.000 € di reddito paghi 291,80 € di variabili, oltre ai fissi. Se applichi il forfettario, puoi chiedere la riduzione del 35% su fissi e variabili. Attenzione: non esiste un’agevolazione generalizzata del 50% per i primi tre anni per tutti. La riduzione del 50% è prevista solo per specifici casi (ad esempio, pensionati over 65) secondo la normativa INPS. Le aliquote e soglie sono definite ogni anno dalla circolare INPS per artigiani e commercianti. Verifica ogni anno gli importi aggiornati sul portale INPS.

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