Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La Partita IVA intracomunitaria è una Partita IVA italiana abilitata al VIES. Serve per operazioni B2B UE con regole precise su IVA, fatturazione elettronica, reverse charge, Intrastat e, per B2C, OSS.
- Attivazione VIES: si chiede all’apertura con il modello AA9/12 (o AA7/10) o dopo, via area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
- Operazioni B2B UE: cessioni beni non imponibili e servizi con inversione contabile. Acquisti con integrazione o autofattura elettronica.
- Adempimenti: e-fattura SdI (tipi TD17–TD19), modelli Intrastat, e OSS per B2C oltre 10.000 euro annui.
Cos’è la Partita IVA intracomunitaria e perché serve il VIES
La Partita IVA intracomunitaria non è una nuova partita IVA. È la stessa posizione IVA italiana con un’abilitazione aggiuntiva nel VIES. VIES significa sistema di scambio di informazioni IVA tra gli Stati UE.
Questa abilitazione consente di emettere o ricevere fatture senza IVA tra soggetti passivi UE. In pratica, abilita il regime IVA corretto per scambi B2B intracomunitari.
La base normativa è nel diritto UE e italiano: Direttiva 2006/112/CE, Regolamento (UE) n. 904/2010, D.L. 331/1993 e DPR 633/1972. Puoi consultare i testi su Normattiva e sui portali della Commissione Europea e dell’Agenzia delle Entrate.
Chi deve iscriversi al VIES
Devi iscriverti al VIES se effettui o ricevi operazioni B2B con controparti UE. Parliamo di cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti con partita IVA.
Se vendi solo in Italia, non serve. Se vendi a privati UE (B2C) non è obbligatorio, ma potrebbero servirti le regole OSS per l’IVA nel paese del cliente.
In cosa differisce da una partita IVA “normale”
Non cambia il tuo codice IVA. Cambiano le tue abilitazioni e i controlli. La tua posizione risulta consultabile nel VIES. Questo consente fatture senza IVA tra soggetti UE.
Restano fermi i tuoi regimi fiscali italiani. Ad esempio, puoi essere in regime forfettario e avere anche l’abilitazione VIES.
Come si attiva l’abilitazione VIES
Puoi chiedere l’inclusione VIES all’apertura della partita IVA. Indichi l’opzione nel modello AA9/12 (persone fisiche) o AA7/10 (soggetti diversi).
Oppure lo fai dopo. Accedi all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate con SPID o CIE e usa la funzione dedicata alla gestione VIES. Seleziona l’inclusione e invia la richiesta.
L’inclusione di norma è immediata. L’Agenzia delle Entrate può fare verifiche successive e può revocare in caso di rischio o inattività prolungata. La disciplina si basa sull’art. 35 del DPR 633/1972 e sui provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
Come verificare la tua posizione
Verifica la tua visibilità usando il servizio di controllo partita IVA comunitaria disponibile sui portali istituzionali. Se non risulti, contatta l’Agenzia delle Entrate.
Controlla anche la controparte UE. Per l’esenzione o l’inversione contabile, entrambi i soggetti devono essere attivi ai fini IVA nel proprio Stato.
Fatturazione e IVA nelle operazioni intracomunitarie
Regola generale: nelle vendite B2B intracomunitarie di beni l’IVA non si applica in Italia. Nelle prestazioni di servizi B2B si applica l’inversione contabile nel Paese del cliente.
Negli acquisti da fornitori UE, l’IVA si assolve in Italia con integrazione o autofattura. Serve la corretta fatturazione elettronica e la registrazione contabile.
Cessioni intracomunitarie di beni (B2B)
Requisiti principali: cliente UE titolare di partita IVA valida, effettiva spedizione o trasporto in altro Stato UE, prova del trasporto. La non imponibilità è prevista dall’art. 41 del D.L. 331/1993.
Emetti fattura senza IVA. Indica la norma di non imponibilità. In e-fattura, usa il codice natura N3.2. Conserva CMR, DDT, documenti del corriere o altra prova idonea prevista dalle norme UE.
Prestazioni di servizi B2B verso UE
Regola del luogo di tassazione: il servizio si tassa dove il cliente ha la sede. Si applica l’art. 7-ter DPR 633/1972 e l’art. 44 della Direttiva 2006/112/CE.
Emetti fattura senza IVA e inserisci “inversione contabile”. Il cliente applica il reverse charge nel suo Paese. Tu registri la fattura e, se previsto, compili l’Intrastat servizi.
Acquisti intracomunitari di beni (B2B)
Ricevi fattura senza IVA dal fornitore UE. In Italia integri l’IVA. Con la fatturazione elettronica, usi il documento tipo TD18 e invii allo SdI entro i termini.
Registri sia nel registro acquisti sia vendite per neutralizzare l’IVA, se detraibile. Se sei in forfettario, versi l’IVA senza poterla detrarre.
Servizi ricevuti da fornitori UE (B2B)
Applichi il reverse charge in Italia. Emetti autofattura elettronica tipo TD17 entro il 15 del mese successivo al ricevimento del documento o al pagamento.
Registri l’autofattura. Se sei in regime ordinario, detrai secondo le regole di detraibilità. Se sei in forfettario, versi senza detrarre.
Vendite B2C UE, soglia e regime OSS
Per vendite a consumatori UE si applica la soglia unica di 10.000 euro annui. Sotto soglia puoi applicare l’IVA italiana. Sopra soglia, devi applicare l’IVA del Paese di destinazione.
Per semplificare usi l’OSS. Così versi l’IVA estera in un’unica dichiarazione speciale in Italia. La base è il pacchetto IVA e-commerce 2021 e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Obblighi comunicativi: e-fattura, Intrastat e termini
L’e-fattura via SdI è obbligatoria per tutti, anche forfettari. Per operazioni estere invii i dati allo SdI con i codici documento corretti.
Scadenze tipiche: per TD17, TD18, TD19 entro il 15 del mese successivo. Per le fatture di vendita, rispetta i termini di emissione previsti dal DPR 633/1972.
Intrastat: modelli per acquisti e vendite di beni e servizi secondo le soglie e istruzioni di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ISTAT, ai sensi dell’art. 50 del D.L. 331/1993.
Regime forfettario e operazioni intracomunitarie
Il forfettario può iscriversi al VIES e operare in UE. Nelle vendite B2B vale la regola della non imponibilità o del reverse charge, come per gli altri.
Sugli acquisti intracomunitari di beni e sui servizi UE, il forfettario assolve l’IVA con integrazione o autofattura. Non può detrarre. Versa l’imposta con F24.
Verifica le soglie Intrastat e le procedure e-fattura. Queste regole valgono anche per chi non applica IVA in Italia in via ordinaria.
Regola decisionale rapida
Se devo iscrivermi al VIES
Se fai o ricevi operazioni B2B con soggetti UE, sì. Se vendi solo in Italia o solo B2C in Italia, no.
Se applico IVA o no
Vendi beni a soggetto IVA UE: non applichi IVA italiana (art. 41 D.L. 331/1993). Vendi servizi B2B UE: no IVA, reverse charge nel Paese cliente (art. 7-ter DPR 633/1972).
Acquisti beni/servizi da UE: assolvere IVA in Italia con integrazione o autofattura (TD18, TD17). In regime forfettario versi senza detrarre.
Se devo usare OSS
Vendi B2C a consumatori UE e superi 10.000 euro annui complessivi? Usa OSS e applica l’IVA del Paese del cliente.
Errori frequenti e sanzioni
Emettere fatture senza IVA senza requisiti VIES è un errore grave. Se il cliente non è valido ai fini IVA, l’operazione è imponibile in Italia.
Non trasmettere i documenti TD17–TD19 nei termini espone a sanzioni. Vale il D.Lgs. 471/1997 per le violazioni IVA e comunicative.
Intrastat omessi o errati comportano sanzioni amministrative. Consulta le istruzioni aggiornate di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Agenzia delle Entrate.
Prove di trasporto e documentazione
Per le cessioni di beni devi provare l’uscita dall’Italia. Conserva CMR firmato, DDT, polizza di carico, prova del corriere o dichiarazioni previste dal diritto UE.
La presunzione di movimentazione richiede documenti coerenti. In caso di controlli, questi documenti fanno la differenza tra non imponibile e imponibile.
Fonti e riferimenti normativi
Direttiva 2006/112/CE (sistema comune d’imposta sul valore aggiunto). Regolamento (UE) n. 904/2010 (cooperazione amministrativa e VIES). D.L. 331/1993, artt. su scambi intracomunitari (art. 38 e seguenti, incl. art. 41). DPR 633/1972, incl. art. 7-ter e art. 35. D.Lgs. 471/1997 (sanzioni). Istruzioni Intrastat di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ISTAT. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su e-fattura e comunicazioni transfrontaliere. Consulta il portale Normattiva e i siti istituzionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate e della Commissione Europea.
| Scenario | VIES necessario | Fatturazione/IVA | Adempimenti e tempistiche |
|---|---|---|---|
| Cessione di beni B2B a cliente UE | Sì, fornitore e cliente devono risultare attivi | Fattura senza IVA, natura N3.2, indicazione art. 41 D.L. 331/1993 | Emissione nei termini del DPR 633/1972; Intrastat cessioni secondo soglie |
| Prestazione di servizi B2B a cliente UE | Sì | Fattura senza IVA con dicitura “reverse charge” (art. 7-ter DPR 633/1972) | Eventuale Intrastat servizi; conservazione prova del luogo del cliente |
| Acquisto di beni da fornitore UE | Sì | Fattura ricevuta senza IVA; integrazione con IVA italiana | Trasmissione TD18 entro il 15 del mese successivo; registrazioni e liquidazione |
| Acquisto di servizi da fornitore UE | Sì | Autofattura elettronica TD17, IVA assolta in Italia | TD17 entro il 15 del mese successivo; registrazioni e liquidazione |
| Vendite B2C UE sotto 10.000 euro annui | No | IVA italiana; valutare superamento soglia unionale | Monitoraggio soglia; eventuale passaggio a OSS se superata |
| Vendite B2C UE oltre 10.000 euro annui | No | IVA del Paese di destinazione tramite OSS | Registrazione a OSS; dichiarazioni periodiche OSS nei termini UE |
FAQ
Che differenza c’è tra iscrizione al VIES e modelli Intrastat?
Il VIES è un archivio europeo di partite IVA. Serve a qualificare i soggetti che possono operare B2B in UE senza applicazione dell’IVA del Paese di origine. Senza iscrizione al VIES, la tua controparte potrebbe rifiutare l’operazione non imponibile o applicare l’IVA del proprio Paese.
Gli Intrastat, invece, sono elenchi riepilogativi statistico-fiscali sugli scambi di beni e servizi con controparti UE. Si presentano secondo periodicità e soglie fissate dalle istruzioni di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ISTAT, in attuazione dell’art. 50 del D.L. 331/1993. In sintesi: il VIES abilita a operare; gli Intrastat comunicano periodicamente ciò che hai operato.
Come emetto correttamente una fattura intracomunitaria in formato elettronico?
Per una cessione di beni B2B UE, emetti fattura elettronica con natura N3.2 e indica l’art. 41 D.L. 331/1993. Compila i dati esteri del cliente e il suo numero IVA comunitario. Invia allo SdI con il codice destinatario convenzionale per estero. Conserva la prova del trasporto fuori dall’Italia.
Per un servizio B2B UE, emetti fattura senza IVA con dicitura “inversione contabile”. Il cliente integra l’imposta nel proprio Paese. Per gli acquisti da UE, genera un TD18 (beni) o un TD17 (servizi) entro il 15 del mese successivo. Registra sia lato acquisti sia lato vendite, per la corretta liquidazione o per il solo versamento se sei in forfettario.
Cosa succede se la controparte UE non risulta nel VIES o risulta “non valida”?
Se il cliente non è attivo ai fini IVA, non puoi applicare la non imponibilità o il reverse charge tipico B2B. La cessione di beni potrebbe diventare imponibile in Italia, salvo prova diversa della natura dell’operazione. Per i servizi, senza un soggetto passivo valido, rischi di sbagliare il luogo di tassazione.
Verifica sempre il numero IVA della controparte. Se risulta non valido, chiedi chiarimenti e documenti. In mancanza, applica l’IVA italiana o valuta di non procedere. Ricorda che la responsabilità per l’errata applicazione dell’esenzione può portare a recuperi d’imposta e sanzioni secondo il D.Lgs. 471/1997.
Sono in regime forfettario: devo pagare l’IVA sugli acquisti da fornitori UE?
Sì. Il regime forfettario non applica l’IVA sulle vendite in Italia, ma sugli acquisti intracomunitari e sui servizi ricevuti da UE si applica l’IVA in Italia. Esegui integrazione o autofattura (TD18 o TD17) e versi l’imposta senza diritto a detrazione. Il versamento si effettua con F24 nei termini ordinari.
Verifica anche eventuali obblighi Intrastat e comunica allo SdI nei tempi previsti. Se superi la soglia OSS per B2C, devi adeguarti anche a quell’obbligo. Il forfettario può iscriversi al VIES e operare in UE come ogni altro soggetto passivo, rispettando però i limiti di detrazione.
Quali prove devo conservare per una cessione intracomunitaria di beni e quali sono i rischi in caso di controlli?
Devi dimostrare l’uscita fisica dei beni dall’Italia verso un altro Stato UE. Conserva CMR firmato, documenti di trasporto, polizze, fatture di spedizione, dichiarazioni del cliente quando previste dal diritto UE. Mantieni coerenza tra fattura, ordine, pagamento, DDT e consegna.
Senza prove idonee, l’operazione può essere riqualificata come imponibile in Italia con recupero dell’IVA, sanzioni e interessi. Le regole derivano dalla Direttiva 2006/112/CE, dal D.L. 331/1993 e dalle prassi dell’Agenzia delle Entrate. La documentazione completa è la tua miglior difesa in verifica.
