Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Intrastat riepiloga cessioni e acquisti intra-UE. L’ex “esterometro” oggi coincide con l’invio via SdI delle e-fatture e delle integrazioni/autofatture (TD17–TD19) per operazioni con soggetti esteri, esclusi i casi con bolletta doganale.
- Intrastat: obbligo per cessioni e servizi resi intra-UE; per acquisti intra-UE scatta al superamento soglie statistiche (beni 350.000€, servizi 100.000€).
- Ex esterometro: invio tramite SdI di e-fatture estere e integrazioni TD17–TD19; niente invio per operazioni con bolletta doganale o già fatturate elettronicamente via SdI.
- Scadenze: 12 giorni per fatture attive; entro il 15 del mese successivo per TD17–TD19; Intrastat mensile o trimestrale secondo volumi.
Intrastat ed ex “esterometro” nel 2026: quadro normativo e differenze
In Italia coesistono due adempimenti distinti. Intrastat riguarda gli scambi intra-UE e serve per controlli fiscali e statistici. L’ex “esterometro” è stato abolito dal 1 luglio 2022 e sostituito dall’obbligo di trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI) i dati delle operazioni transfrontaliere tramite file XML della fattura elettronica o documenti tipo TD17–TD19.
Le basi normative principali sono: D.L. 331/1993, artt. 50 e 50-bis (Intrastat, fonte: Normattiva); D.Lgs. 127/2015, art. 1, comma 3-bis, come modificato dal D.L. 146/2021 e dalla L. 234/2021 (sostituzione esterometro con trasmissione via SdI, fonte: Normattiva); Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate su codici documento e specifiche tecniche (fonte: Agenzia delle Entrate). Le regole operative per Intrastat sono definite da Agenzia delle Dogane e Monopoli e Istat (fonti: ADM e Istat).
Che cos’è Intrastat e quando si presenta
Intrastat è l’elenco riepilogativo delle cessioni/acquisti di beni e dei servizi resi/ricevuti tra soggetti con partita IVA stabiliti in Stati membri UE. Si presenta in modalità mensile o trimestrale, secondo le soglie. Serve a scopi fiscali e statistici. La norma base è nel D.L. 331/1993 e nelle determinazioni ADM/Istat.
Obbligo per chi effettua cessioni intra-UE di beni o presta servizi generici B2B a soggetti UE. Per gli acquisti intra-UE, gli obblighi statistici scattano se superi soglie: beni 350.000€ e servizi 100.000€ in almeno uno dei quattro trimestri precedenti. La periodicità può passare da trimestrale a mensile se i volumi aumentano.
I dati includono partita IVA del partner UE, codici Nomenclatura Combinata per i beni, valore, quantità, e natura della transazione. Per i servizi si usano i codici CPA. Le regole si consultano sul portale di ADM e Istat e sulla base normativa di Normattiva.
Che cos’è l’ex “esterometro” e come funziona oggi
Dal 1 luglio 2022 non esiste più l’invio trimestrale dell’esterometro. Oggi devi trasmettere via SdI: le fatture attive verso soggetti esteri e le integrazioni/autofatture per gli acquisti dall’estero (UE ed extra-UE). si usano i tipi documento TD17, TD18 e TD19.
Non devi trasmettere via SdI i dati di operazioni coperte da bolletta doganale. La bolletta già certifica l’importazione. Allo stesso modo, se già hai emesso e trasmesso regolare fattura elettronica via SdI, non devi replicare con altri invii separati.
Compilazione operativa: come emettere e integrare le fatture estere
Fatture attive verso soggetti esteri
Quando fatturi a un soggetto UE o extra-UE tramite SdI:
- Inserisci XXXXXXX (sette X) nel campo Codice Destinatario.
- Compila l’ID Paese con la sigla ISO del cliente (es. FR, ES, US).
- Inserisci 00000 nel CAP se non disponibile.
- Usa natura operazione corretta nell’IVA: N3.1 o N3.2 per non imponibili (export o cessioni intra-UE), N2.1/N2.2 per operazioni non soggette, secondo i casi.
- Per servizi generici B2B UE applica il reverse charge esterno (art. 7-ter, DPR 633/1972): fattura senza IVA italiana, annotazione “inversione contabile a carico del committente UE”.
La data di emissione segue le regole ordinarie: fattura immediata entro 12 giorni dall’effettuazione; fattura differita entro il 15 del mese successivo con riferimento ai DDT o documenti equipollenti.
Acquisti dall’estero: integrazione/autofattura
- TD17: acquisto di servizi da soggetti esteri. Significa servizi ricevuti da fornitori UE o extra-UE. Emetti autofattura/integrazione con IVA italiana, se dovuta, e invia via SdI.
- TD18: acquisto intra-UE di beni. Integri la fattura estera con IVA italiana, se dovuta, e trasmetti il documento via SdI.
- TD19: acquisto di beni da soggetti extra-UE ai sensi dell’art. 17, c. 2, DPR 633/1972, quando non c’è importazione con bolletta (casi particolari, ad esempio beni già in Italia in triangolazioni o operazioni assimilate).
Scadenza TD17–TD19: entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento del fornitore estero o di effettuazione dell’operazione (fonte: Provvedimenti Agenzia delle Entrate su specifiche tecniche; base legale nel D.Lgs. 127/2015, fonte Normattiva).
Operazioni escluse
Se c’è una bolletta doganale di importazione, non devi inviare un TD19. La bolletta certifica base imponibile IVA in dogana. Conserva la bolletta e registra l’IVA a dogana secondo la contabilità IVA.
Le cessioni all’esportazione fuori UE sono non imponibili art. 8 DPR 633/1972. Fatturi via SdI, natura N3.1, e alleghi i riferimenti della dichiarazione doganale di uscita quando disponibile. Intrastat non si applica alle esportazioni.
Regola decisionale rapida
Hai un’operazione con un soggetto UE?
- Vendi beni o servizi B2B intra-UE: emetti fattura elettronica via SdI con XXXXXXX e natura IVA corretta; presenta Intrastat vendite/servizi resi. Periodicità secondo soglie.
- Acquisti beni/servizi da UE: integra con TD18 (beni) o TD17 (servizi) entro il 15 del mese successivo; Intrastat acquisti solo se superi le soglie statistiche.
Hai un’operazione con un soggetto extra-UE?
- Vendi beni: esportazione non imponibile art. 8; fattura via SdI; nessun Intrastat; gestione dogana.
- Vendi servizi generici B2B: fuori campo IVA Italia per territorialità; fattura via SdI con natura appropriata; nessun Intrastat.
- Acquisti beni: se importi con bolletta, niente invio TD; se non c’è bolletta ed è dovuto il reverse charge interno, usa TD19.
- Acquisti servizi: usa TD17 entro il 15 del mese successivo.
Forfettari e altri regimi: cosa cambia nel 2026
Dal 1 gennaio 2024 l’obbligo di fattura elettronica via SdI è esteso a tutti i forfettari, senza soglia di ricavi/compensi (fonte: Legge di Bilancio 2023 e provvedimenti attuativi Agenzia delle Entrate; base su Normattiva). Nel 2026, quindi, anche i forfettari devono gestire via SdI le operazioni con soggetti esteri.
Intrastat per i forfettari: se presti servizi B2B a soggetti UE, presenti l’Intra servizi resi. Per le cessioni di beni intra-UE, l’obbligo sussiste quando effettui vere cessioni intracomunitarie verso soggetti con partita IVA UE e sei iscritto al VIES. Per gli acquisti intra-UE, si applicano le soglie statistiche come per gli altri. In ogni caso, verifica iscrizione VIES e regole di territorialità IVA. Consulta sempre la base normativa su Normattiva e le istruzioni ADM/Istat.
Regimi ordinari o speciali (es. OSS/IOSS per vendite B2C a distanza): l’OSS semplifica l’IVA sui consumatori UE, ma non sostituisce Intrastat per cessioni B2B né l’obbligo di e-fattura via SdI per il flusso dati estero. Valuta correttamente la tipologia cliente (B2B/B2C) e il canale di vendita.
Scadenze, sanzioni e conservazione
Scadenze operative
- Fatture attive estere: immediate entro 12 giorni; differite entro il 15 del mese successivo.
- TD17–TD19: entro il 15 del mese successivo a ricezione/effettuazione.
- Intrastat: mensile o trimestrale in base alle soglie. L’invio avviene entro il mese successivo al periodo di riferimento, secondo il calendario ADM/Istat.
Sanzioni
Per l’omessa o tardiva trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere via SdI si applicano le sanzioni dell’art. 11, D.Lgs. 471/1997: 2 euro per fattura, fino a 400 euro per mese; riduzione del 50% se l’invio avviene entro 15 giorni (fonte: Normattiva). Restano applicabili le sanzioni IVA generali per irregolarità di fatturazione/registrazione.
Conservazione
Fatture elettroniche e TD17–TD19 vanno conservati a norma. Usa un sistema di conservazione digitale che garantisca autenticità e integrità dei documenti per il periodo legale. Puoi avvalerti dei servizi dell’Agenzia delle Entrate o di conservatori accreditati. Le regole derivano dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dai decreti attuativi (fonti: Normattiva e Agenzia per l’Italia Digitale).
| Scenario | Cosa inviare | Scadenza | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|
| Vendita servizi B2B a soggetto UE | Fattura elettronica via SdI con XXXXXXX; Intrastat servizi resi (Intra-1 quater) | Fattura: 12 giorni/differita 15 mese successivo; Intrastat: mensile/trimestrale | DPR 633/1972 art. 7-ter; D.L. 331/1993 artt. 50-50 bis; D.Lgs. 127/2015 (fonte: Normattiva) |
| Acquisto beni intra-UE | TD18 via SdI; Intrastat acquisti se superi 350.000€ | TD18: entro il 15 del mese successivo; Intrastat secondo periodicità | D.L. 331/1993; Provv. AdE su codici TD; ADM/Istat (fonti: Normattiva, AdE, ADM, Istat) |
| Acquisto servizi da soggetto extra-UE | TD17 via SdI | Entro il 15 del mese successivo | DPR 633/1972 art. 17 c. 2; D.Lgs. 127/2015; Provv. AdE (fonti: Normattiva, AdE) |
| Importazione con bolletta doganale | Nessun TD; registra bolletta doganale; nessun Intrastat | Secondo flussi doganali | TULD e normativa doganale unionale; DPR 633/1972; ADM (fonti: Normattiva, ADM) |
FAQ
1) Chi è obbligato a presentare Intrastat nel 2026 e come si determina la periodicità?
Devi presentare Intrastat se sei titolare di partita IVA e realizzi operazioni intracomunitarie B2B. L’obbligo copre le cessioni di beni, le prestazioni di servizi rese e, per la parte statistica, anche gli acquisti quando superi determinate soglie. Per i beni acquistati intra-UE, la soglia statistica di riferimento è 350.000€ raggiunta in almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Per i servizi acquistati è 100.000€. Se superi le soglie, la periodicità diventa mensile; al di sotto, normalmente è trimestrale. Le prestazioni di servizi rese B2B a soggetti UE e le cessioni di beni intra-UE richiedono Intrastat lato vendite indipendentemente dalle soglie, perché hanno valenza fiscale. Le istruzioni tecniche sono definite da Agenzia delle Dogane e Istat; la base legale è nel D.L. 331/1993 (fonte: Normattiva) e nelle determinazioni ADM/Istat. Controlla ogni anno eventuali aggiornamenti di soglie o modelli nelle comunicazioni ADM/Istat.
2) Come devo emettere una fattura elettronica verso un cliente UE o extra-UE in pratica?
Compila la fattura in XML e inviala via SdI. Inserisci XXXXXXX come Codice Destinatario. Se il cliente ha una partita IVA estera, indica l’ID Paese (sigla ISO) e il numero IVA del cliente. Se il CAP non è previsto nel paese del cliente, scrivi 00000. Per una cessione intra-UE di beni, applica la non imponibilità art. 41 del D.L. 331/1993 e usa la natura N3.2; verifica che il cliente sia iscritto al VIES. Per un servizio generico B2B reso a un soggetto UE, applica la regola di territorialità art. 7-ter DPR 633/1972: fattura senza IVA italiana con indicazione del reverse charge, di solito natura N2.1 o N2.2 secondo le specifiche. Per un’esportazione extra-UE di beni, usa la natura N3.1 e conserva la prova doganale di uscita. La fattura immediata si emette entro 12 giorni dall’operazione; se differita, entro il 15 del mese successivo con i riferimenti dei DDT. Conserva il file XML a norma per il periodo legale.
3) Quando uso TD17, TD18 e TD19? Puoi fare esempi concreti con scadenze?
Usa TD17 quando acquisti servizi da un fornitore estero, UE o extra-UE. Esempio: consulenza software da un’azienda tedesca ricevuta il 10 aprile. Emetti TD17 con IVA italiana, se dovuta, e invii via SdI entro il 15 maggio. Usa TD18 per acquisto di beni intra-UE. Esempio: compri merce da fornitore francese con consegna il 27 marzo. Ricevi fattura estera il 28 marzo. Integri con TD18 ed invii entro il 15 aprile. Usa TD19 per acquisti di beni da soggetti extra-UE nei casi in cui non si forma un’importazione con bolletta (art. 17, c. 2). Esempio: acquisti beni da un fornitore svizzero già stoccati in un magazzino italiano con trasferimento di proprietà in Italia. In tal caso emetti TD19 entro il 15 del mese successivo. Se invece importi fisicamente i beni e sdogani, non invii TD19: registri la bolletta doganale. Ricorda: la scadenza per tutti i TD17–TD19 è il 15 del mese successivo alla ricezione del documento o all’effettuazione dell’operazione, come da Provvedimenti AdE basati sul D.Lgs. 127/2015 (fonte: Normattiva e AdE).
4) Sono nel regime forfettario: cosa devo fare tra e-fattura, Intrastat e reverse charge nel 2026?
Dal 2026, come già dal 2024, emetti fatture elettroniche via SdI anche verso soggetti esteri. Per i servizi B2B resi a soggetti UE, applichi la territorialità art. 7-ter e fatturi senza IVA italiana; invii la fattura via SdI con XXXXXXX e presenti l’Intrastat servizi resi. Per cessioni di beni intra-UE verso soggetti con partita IVA UE e con iscrizione al VIES, emetti fattura non imponibile art. 41 e presenti l’Intrastat cessioni. Per acquisti di servizi da soggetti esteri, emetti TD17 entro il 15 del mese successivo e versi l’IVA se dovuta, anche se non detrai. Per acquisti intra-UE di beni, usi TD18. Per importazioni, segui la bolletta doganale. L’Intrastat acquisti scatta solo al superamento delle soglie statistiche. La base normativa resta nel D.L. 331/1993 e nel DPR 633/1972; l’obbligo di e-fattura è nel D.Lgs. 127/2015 e successive modifiche (fonti: Normattiva, ADM/Istat, AdE). Se vendi B2C a consumatori UE a distanza, valuta il regime OSS per semplificare l’IVA; l’OSS non sostituisce gli adempimenti B2B.
5) Ho commesso errori o inviato tardi: come correggo e quali sanzioni rischio?
Per una fattura attiva estera errata, emetti una nota di variazione elettronica (tipo documento TD04) e inviala via SdI. Per un TD17–TD19 errato, invia un nuovo documento di storno/integrazione secondo le specifiche AdE, oppure utilizza una nota di variazione se prevista. Per Intrastat, presenta un elenco sostitutivo o un elenco di rettifica, seguendo le istruzioni ADM/Istat. Per gli invii tardivi dei dati transfrontalieri via SdI si applicano le sanzioni dell’art. 11 D.Lgs. 471/1997: 2 euro per ciascun documento, fino a 400 euro al mese; la sanzione è dimezzata se regolarizzi entro 15 giorni. Puoi accedere al ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni, se le condizioni sono rispettate. Conserva tutta la documentazione che prova l’avvenuta regolarizzazione. Le basi normative sono consultabili nel portale Normattiva e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
