La differenza è che:
- con il modello intrastat vengono comunicate le operazioni di acquisto e di vendita nei confronti di tutti i soggetti UE
- con l’esterometro devono essere incluse anche le operazioni con i soggetti extra UE ad esclusione di
- le operazioni per le quali esiste bolletta doganale
- le operazioni per cui è stata emessa la fattura elettronica
Dal 1 luglio 2022 l’esterometro è stato abolito e sostituito dall’invio delle normali fatture elettroniche:
- per le fatture attive verso i soggetti UE ed extra UE dovrai inviare fatture elettroniche con:
- sette x “xxxxxxx” al posto del codice destinatario
- la sigla del paese di residenza del destinatario della fattura nel campo relativo all’ID paese
- cinque zeri “00000” nel campo del CAP
- per le fatture d’ acquisto dovrai emettere una fattura elettronica, utilizzando i codici TD17, TD18 e TD19:
- TD17: Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
- TD18: Integrazione per acquisti di beni intraUE
- TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni extra UE
Hai l’obbligo di inviare la dichiarazione Intrastat se sei titolare di Partita IVA ed effettui:
- vendite intracomunitarie di beni e servizi indipendentemente dall’importo totale
- acquisti da soggetti in Partita IVA intracomunitari
- di beni: per un totale pari o superiore a 350.000€
- di servizi: per un totale pari o superiore a 100.000€
Se sei in regime forfettario devi inviare la dichiarazione Intrastat solo in caso di vendita di servizi indipendentemente dall’importo totale dell’operazione.
Devi inviare l’ex esterometro, nella sua nuova modalità se sei hai la Partita IVA e sei obbligato ad emettere fattura elettronica.
Sono esclusi tutti coloro che adottano il regime forfettario o il regime dei minimi che non hanno percepito, nell’anno precedente, ricavi o compensi superiori a 25.000€.
Per capire quale dichiarazione devi effettuare e per effettuarla in modo corretto, il commercialista è la persona giusta per supportarti al meglio.
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