Integrazione e autofattura: cosa sono e quali sono le differenze?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

La differenza pratica è questa: l’integrazione IVA si usa per gli acquisti intracomunitari di beni (UE), l’autofattura si usa per servizi da estero e per alcune cessioni di beni da soggetti non stabiliti; in dogana l’IVA si paga in bolletta.

  • Acquisti UE di beni: integrazione della fattura ricevuta e doppia registrazione acquisti/vendite; documento SDI TD18.
  • Servizi da fornitori esteri (UE ed extra-UE) e beni ceduti in Italia da soggetti non stabiliti: autofattura; documenti SDI TD17/TD19.
  • Trasmissione allo SDI entro il 15 del mese successivo; base normativa: DPR 633/1972 art. 17, DL 331/1993 artt. 38-46, D.Lgs. 127/2015 art. 1, provvedimenti Agenzia Entrate 2021-2022.

Definizioni operative e basi normative

Cos’è l’integrazione dell’IVA

L’integrazione IVA è l’annotazione dell’imposta da parte dell’acquirente su una fattura ricevuta senza IVA. In parole semplici: prendi la fattura del fornitore UE, aggiungi l’IVA italiana e la registri due volte.

La regola nasce dall’inversione contabile (reverse charge) per gli acquisti intracomunitari di beni. Riferimenti: DPR 633/1972 art. 17, e DL 331/1993 artt. 38-46 (disciplina delle operazioni intracomunitarie). L’IVA si applica in Italia, perché qui è il consumo.

Cos’è l’autofattura

L’autofattura è un documento emesso dall’acquirente al posto del fornitore. Serve quando il fornitore non è stabilito in Italia e non fattura con IVA italiana, ma l’operazione è rilevante in Italia.

Si usa anche per alcuni casi particolari interni (reverse charge interno). Riferimenti: DPR 633/1972 art. 17, commi 2, 5 e 6; art. 21 (contenuto della fattura); art. 23 e 25 (registri).

E-fattura e tipi documento SDI

Dal 2022 le operazioni con soggetti esteri si comunicano allo SDI con documenti XML specifici. Questo ha sostituito la vecchia comunicazione “esterometro”. Base: D.Lgs. 127/2015 art. 1, commi 3-bis e seguenti, e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2021 e successivi aggiornamenti 2022.

I codici principali sono: TD18 (integrazione acquisti intracomunitari di beni), TD17 (autofattura/integrazione per servizi da estero), TD19 (autofattura/integrazione per cessioni di beni in Italia da soggetti non stabiliti). Per reverse charge interno si usa TD16.

Quando si fa integrazione e quando si fa autofattura

Acquisti intracomunitari di beni (UE) — integrazione

Se compri beni da un fornitore UE, la fattura arriva senza IVA. Devi integrare con l’aliquota italiana, registrarla nel registro acquisti e, con la stessa numerazione o serie, nel registro vendite.

Documento SDI: TD18. Norme: DL 331/1993 artt. 38, 46-47; DPR 633/1972 art. 17, comma 2.

Servizi da fornitori esteri (UE o extra-UE) — autofattura

I servizi generano spesso territorialità in Italia. Il fornitore estero non applica IVA italiana. Tu emetti autofattura con dicitura “inversione contabile ex art. 17 DPR 633/1972”.

Documento SDI: TD17. Norme: DPR 633/1972 art. 7-ter e seguenti (territorialità dei servizi), art. 17, comma 2.

Beni da soggetti extra-UE: importazione o cessione in Italia

Se i beni arrivano fisicamente da fuori UE, paghi l’IVA in dogana sulla bolletta di importazione. Non si fa reverse charge. Registri la bolletta come costo con IVA indetraibile o detraibile, secondo caso.

Se invece un soggetto non stabilito cede beni già presenti in Italia, l’IVA ricade su di te tramite autofattura. Documento SDI: TD19. Norma: DPR 633/1972 art. 17, comma 2.

Reverse charge interno in specifici settori — integrazione

In certi settori la legge sposta l’IVA sul cliente anche tra due soggetti italiani. Esempi: subappalti edili, pulizie, demolizioni, installazione impianti, cessioni di rottami, alcuni dispositivi elettronici, gas ed energia verso rivenditori.

Ricevi una fattura senza IVA con dicitura reverse charge e la integri. Documento SDI: TD16. Norma: DPR 633/1972 art. 17, commi 5 e 6; art. 74 per rottami.

Come fare, passo per passo

Integrazione di fattura UE per beni (TD18)

1) Alla ricezione, protocolla la fattura nel registro acquisti. Puoi usare una serie dedicata, ad esempio “UE-1, UE-2…”, purché progressiva e annuale.

2) Integra l’IVA con l’aliquota corretta (22%, 10%, 5%… a seconda del bene). Indica “inversione contabile art. 17 DPR 633/1972”.

3) Registra lo stesso importo anche nel registro vendite, stessa serie o serie interna dedicata.

4) Trasmetti allo SDI il documento TD18 entro il 15 del mese successivo alla data di ricezione.

Autofattura per servizi esteri (TD17) e beni ceduti in Italia da non stabiliti (TD19)

1) Verifica la territorialità IVA. Se il servizio è imponibile in Italia, emetti autofattura. Se il bene è ceduto in Italia da un non stabilito, emetti autofattura.

2) Compila il documento XML con tipo TD17 o TD19. Metti la tua partita IVA sia come cedente che come cessionario. Indica il fornitore come “controparte estera” nei campi dedicati.

3) Inserisci la dicitura “operazione soggetta a reverse charge ex art. 17 DPR 633/1972”. Applica l’aliquota italiana.

4) Invia allo SDI entro il 15 del mese successivo. Registra nel registro vendite e nel registro acquisti.

Registrazioni contabili e detrazione

La doppia registrazione fa emergere l’IVA a debito e, se hai diritto, a credito. A regime ordinario l’effetto è neutro. Se sei in forfettario, l’IVA la versi e non la detrai: diventa costo.

Base: L. 190/2014 (regime forfettario), DPR 633/1972 art. 19 (detrazione), Periodiche IVA e versamento entro il 16 del mese successivo (o trimestre) secondo art. 1 DPR 100/1998.

Errori tipici da evitare

– Usare TD18 per servizi: per i servizi esteri va TD17.

– Fare reverse charge su importazioni: in dogana l’IVA si paga con la bolletta, non con TD19.

– Dimenticare l’invio allo SDI entro i termini: scattano sanzioni.

Scadenze, sanzioni e controlli

Tempistiche chiave

– Invio TD17/TD18/TD19: entro il 15 del mese successivo alla ricezione del documento o all’effettuazione dell’operazione.

– Liquidazione e versamento IVA: mensile o trimestrale; F24 entro il 16 del mese successivo (o del secondo mese per trimestrali con interessi). Norme: D.Lgs. 127/2015 art. 1; DPR 100/1998.

Sanzioni

Ritardi o omissioni possono portare a sanzioni per irregolare fatturazione e registrazione. Riferimenti: D.Lgs. 471/1997 art. 6 (violazioni in materia di fatture, registri e dichiarazioni) e art. 11 (violazioni comunicative).

Il ravvedimento operoso permette riduzioni se sani spontaneamente. Riferimento: D.Lgs. 472/1997.

Altri adempimenti: Intrastat e dogana

Per acquisti UE di beni, verifica gli elenchi Intrastat acquisti se dovuti in base alle soglie ISTAT/ADM vigenti. Per importazioni extra-UE, conserva la bolletta doganale. Fonti: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Regola decisionale rapida

Albero logico in 5 passi

1) Dove si trova il fornitore? Se è UE e ti vende beni: integrazione (TD18). Se è estero e ti presta servizi: autofattura (TD17). Se è non stabilito e cede beni in Italia: autofattura (TD19). Se importi fisicamente: bolletta doganale.

2) La fattura è senza IVA italiana? Sì: procedi con reverse charge. No: valuta altri casi (es. split payment o operazioni fuori campo).

3) Qual è l’aliquota italiana del bene/servizio? Applica quella. Non usare l’aliquota del Paese del fornitore.

4) Entro quando? Invia il documento SDI entro il 15 del mese successivo. Versa l’IVA con la liquidazione periodica.

5) Hai diritto a detrazione? Se sì, la doppia registrazione compensa. Se sei forfettario, l’IVA resta a tuo carico.

Casi particolari 2026 e note pratiche

Regime forfettario

I forfettari hanno partita IVA ma non addebitano l’imposta ai clienti. Con reverse charge su acquisti UE o servizi esteri devono comunque integrare o autofatturare e versare l’IVA senza detrazione. Base: L. 190/2014.

San Marino

Gli acquisti da operatori sammarinesi seguono regole dedicate con flusso elettronico. Si usano tipi documento specifici, con eventuale integrazione se la fattura arriva senza IVA. Base: norme MEF su interscambio Italia–San Marino e specifiche tecniche SDI aggiornate.

Triangolazioni e catene

Se l’operazione è parte di una triangolazione UE, verifica la territorialità di ciascun passaggio. La corretta qualificazione decide se fare TD18, TD17 o nessuno (esportazione o non imponibile). Fonti: DL 331/1993 e prassi Agenzia Entrate.

Numerazione e serie

Puoi adottare serie distinte (es. UE-1, EXUE-1) per ordine interno, purché ogni serie sia progressiva e riferita all’anno. Base: DPR 633/1972 art. 21.

Registri e conservazione

I registri IVA restano obbligatori, anche se precompilati dall’Agenzia. Conserva e archivia elettronicamente secondo le regole sulla conservazione sostitutiva. Fonti: DPR 633/1972 art. 39; prassi Agenzia Entrate.

Fonti normative da consultare

Riferimenti essenziali

– DPR 633/1972: art. 17 (reverse charge), art. 21 (fatturazione), art. 23-25 (registri), art. 19 (detrazione).

– DL 331/1993: artt. 38-47 su acquisti e cessioni intracomunitarie.

– D.Lgs. 127/2015: art. 1 su fatturazione elettronica e trasmissioni operative (sostituzione esterometro).

– Provvedimenti Agenzia delle Entrate 2021-2022 su tipi documento SDI e termini di invio.

– D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997 su sanzioni e ravvedimento.

Per i testi aggiornati consulta Normattiva. Per prassi e specifiche tecniche, verifica il sito dell’Agenzia delle Entrate. Per dogana e Intrastat, verifica il portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Scenario Tipo documento SDI Cosa fare (IVA e registri) Scadenza invio/versamento
Acquisto beni da fornitore UE (fattura senza IVA) TD18 (integrazione acquisti intracomunitari) Integra IVA italiana; registra nel registro acquisti e vendite; indica “reverse charge art. 17 DPR 633/1972”. Invio TD18 entro il 15 del mese successivo alla ricezione; IVA in liquidazione periodica (F24 entro il 16).
Acquisto servizi da fornitore estero (UE o extra-UE) TD17 (autofattura/integrazione servizi da estero) Emetti autofattura con aliquota italiana e dicitura reverse charge; doppia registrazione acquisti/vendite. Invio TD17 entro il 15 del mese successivo; IVA in liquidazione periodica (F24 entro il 16).
Cessione di beni in Italia da soggetto non stabilito (senza rappresentante) TD19 (autofattura/integrazione beni ex art. 17 c.2) Emetti autofattura, applica IVA italiana, doppia registrazione; conserva la documentazione contrattuale. Invio TD19 entro il 15 del mese successivo; IVA in liquidazione periodica.
Importazione di beni da Paese extra-UE (entrata fisica) Nessun TD17/18/19; bolletta doganale Paga IVA in dogana; registra la bolletta; niente reverse charge. IVA in dogana secondo sdoganamento; registrazione entro i termini civilistici/IVA.
Reverse charge interno (edilizia, pulizie, rottami, elettronica, gas/energia verso rivenditori) TD16 (integrazione reverse charge interno) Integra la fattura ricevuta senza IVA; doppia registrazione; controlla il codice ATECO/caso specifico. Invio integrazione entro i termini di registrazione; IVA in liquidazione periodica.
Acquisti da San Marino senza IVA Documento SDI dedicato secondo specifiche vigenti Verifica l’esito di convalida; se richiesto, integra l’IVA italiana; registra correttamente. Termini secondo specifiche MEF/Agenzia Entrate; IVA in liquidazione.
Acquirente in regime forfettario (qualsiasi reverse charge) TD17/TD18/TD19 secondo il caso Emetti/integra, versi l’IVA senza diritto a detrazione; registra secondo obblighi semplificati. Invio entro il 15 del mese successivo; versamento con F24 nella liquidazione applicabile.

FAQ

Devo sempre fare l’autofattura con fornitori extra-UE?

No. Devi distinguere. Se importi beni fisicamente, paghi l’IVA in dogana sulla bolletta e non emetti autofattura. Se acquisti servizi da un fornitore extra-UE e il luogo di tassazione è in Italia, allora emetti autofattura TD17 e fai la doppia registrazione. Se un fornitore non stabilito cede beni già presenti in Italia, emetti autofattura TD19. Quindi la regola semplice è: servizi esteri e cessioni in Italia da non stabiliti = autofattura; importazioni fisiche = dogana. Le basi sono nel DPR 633/1972 art. 7-ter e seguenti (territorialità), art. 17 comma 2 (reverse charge), e nelle specifiche tecniche SDI richiamate dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 2021-2022.

Che differenza pratica c’è tra integrazione e autofattura nei registri IVA?

Dal punto di vista contabile l’effetto è simile. In entrambi i casi l’IVA a debito nasce in capo a te, e la registri anche a credito se hai diritto di detrarla. Cambia il flusso documentale: con l’integrazione prendi la fattura del fornitore UE e aggiungi l’IVA, registrandola sia tra gli acquisti sia tra le vendite; con l’autofattura emetti tu un documento completo in formato XML SDI (TD17/TD19) e poi lo registri anche tra gli acquisti. In entrambi i casi devi indicare il riferimento al reverse charge ex art. 17 DPR 633/1972 e usare l’aliquota italiana corretta.

Quali sono le scadenze e cosa rischio se sbaglio o invio tardi il TD17/TD18/TD19?

Devi trasmettere il documento allo SDI entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura estera o all’effettuazione dell’operazione. L’IVA confluisce nella liquidazione periodica e si versa con F24 entro il 16 del mese successivo (o secondo regole del trimestre). Se invii in ritardo o non invii, scattano sanzioni per irregolarità nella fatturazione e nella registrazione, disciplinate dal D.Lgs. 471/1997. Puoi ridurre gli effetti con il ravvedimento operoso, previsto dal D.Lgs. 472/1997, pagando sanzioni ridotte e sistemando i documenti mancanti.

Posso usare serie numeriche diverse come “UE-1” o “EXUE-1” per tenere ordine?

Sì. La legge ti chiede una numerazione progressiva che identifichi in modo univoco i documenti dell’anno. Puoi adottare serie diverse per tipologia (es. “UE-” per integrazioni intracomunitarie, “EXUE-” per autofatture estero), purché ogni serie resti coerente e senza salti. Questa prassi è utile per ritrovare velocemente le registrazioni nei registri acquisti e vendite. Il riferimento è l’art. 21 del DPR 633/1972. Ricorda che per i documenti TD17/TD18/TD19 conta anche la corretta valorizzazione dei campi previsti dalle specifiche SDI.

Sono in regime forfettario: devo fare reverse charge e posso detrarre l’IVA?

Sì, devi fare reverse charge quando la norma lo prevede (ad esempio acquisti intracomunitari di beni o servizi da fornitori esteri). Emetti il TD17/TD18/TD19, versi l’IVA dovuta nella liquidazione, ma non puoi detrarla perché il forfettario è un regime che non consente detrazione. Quell’IVA diventa quindi un costo. Le regole del regime sono nella L. 190/2014 e nei chiarimenti successivi dell’Agenzia delle Entrate. Controlla sempre le soglie e gli obblighi formali, perché dal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria anche per i forfettari, e nel 2026 resta in vigore.

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