Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Entri nel regime forfettario se rispetti requisiti oggettivi e soggettivi, fatturi entro 85.000 euro annui (proporzionati al primo anno), non hai cause ostative e versi imposta sostitutiva del 15% o 5% start-up.
- Soglia ricavi/compensi: 85.000 euro annui, proporzionati ai giorni di attività del primo anno; uscita immediata oltre 100.000.
- Cause ostative: partecipazioni vietate, spese per personale oltre 20.000 euro, redditi da lavoro dipendente alti, ex datore prevalente.
- Imposta: 15% o 5% per i primi 5 anni se nuova attività; base imponibile calcolata con coefficiente di redditività e principio di cassa.
Che cos’è il regime forfettario nel 2026
Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato per persone fisiche titolari di Partita IVA. Applica un’imposta sostitutiva unica al posto di IRPEF, addizionali e IRAP.
La base imponibile non si calcola con costi analitici. Si usa un coefficiente di redditività. È una percentuale fissa per codice ATECO, da scegliere con attenzione se hai uno studio professionale.
Il regime è disciplinato dalla Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89. È stata modificata da leggi di bilancio successive. Le versioni vigenti sono consultabili su Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Fonti normative da conoscere
Quadro di base: Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89. Estensione e modifica soglie: Legge 145/2018 e Legge 197/2022. Uscita immediata oltre 100.000 euro: Legge 197/2022. Regole IVA: D.P.R. 633/1972. Adempimenti e ritenute: provvedimenti e guide dell’Agenzia delle Entrate. Contributi: circolari annuali INPS e fonti del Ministero del Lavoro.
Requisiti di accesso e permanenza
Soglia ricavi/compensi e regole di uscita
Ricavi o compensi non oltre 85.000 euro annui. Vale il principio di cassa: conta l’incassato nell’anno. Nel primo anno si riproporziona per i giorni di attività: soglia = 85.000 × (giorni/365).
Se superi 85.000 ma resti entro 100.000, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000, esci subito con obblighi IVA e ordinari dal momento del superamento. Questa regola è stata introdotta dalla Legge 197/2022.
Cause ostative principali (quando non puoi aderire)
Partecipazioni vietate: non puoi essere socio in società di persone o associazioni professionali. Non puoi controllare, direttamente o indirettamente, una S.r.l. che svolge attività riconducibile alla tua.
Ex datore di lavoro: se fatturi prevalentemente all’ex datore di lavoro (o soggetti collegati) nei due anni precedenti, scatta la causa ostativa. La ratio è evitare false partite IVA.
Spese per personale e collaboratori: se superano 20.000 euro lordi annui, non puoi stare nel forfettario. Rientrano dipendenti, co.co.co., lavoro accessorio, utili per associati in partecipazione con apporto lavoro.
Redditi da lavoro dipendente o pensione elevati: la soglia di esclusione è quella prevista dalla Legge 160/2019, confermata nelle prassi. A oggi, agosto 2026, la soglia di 30.000 euro risulta applicabile, salvo diversa norma vigente pubblicata in Gazzetta Ufficiale e riportata su Normattiva. Eventuali ipotesi di 35.000 euro non sono operative finché non confluite in legge in vigore.
Altri requisiti soggettivi
Residenza fiscale in Italia. Se risiedi all’estero, puoi aderire solo se produci in Italia almeno il 75% del reddito complessivo, come da regole della Legge 190/2014.
Niente regimi speciali IVA. Non puoi adottare regimi speciali del D.P.R. 633/1972 (esempio: agricoltura speciale). Devi essere nel regime IVA naturale.
Calcolo delle imposte nel forfettario
Principio di cassa e coefficiente di redditività
Principio di cassa significa che conta quando incassi, non quando emetti fattura. Il coefficiente di redditività traduce gli incassi in reddito forfettario. È diverso per settore ATECO ed è indicato nell’allegato alla Legge 190/2014. Per un caso concreto di intermediazione, vedi come accedere al forfettario come agente di spettacolo.
Esempio semplice: un copywriter (servizi professionali) ha coefficiente 78%. Se incassa 20.000 euro, il reddito forfettario lordo è 20.000 × 78% = 15.600 euro.
Deducibilità dei contributi e imposta sostitutiva
Dal reddito forfettario sottrai i contributi previdenziali versati nell’anno. I contributi sono deducibili integralmente ai fini dell’imposta sostitutiva.
Sull’imponibile residuo applichi l’imposta sostitutiva: 15% ordinaria. Puoi applicare il 5% per i primi 5 anni se rispetti le condizioni start-up. Per un quadro generale su quali e quante tasse si pagano con la Partita IVA, confronta anche gli altri regimi.
Aliquota al 5%: condizioni start-up
La riduzione al 5% per 5 anni segue l’articolo 1, comma 65, della Legge 190/2014. Devi soddisfare tre condizioni pratiche:
- Nessuna attività autonoma nei tre anni precedenti con lo stesso codice ATECO o settore affine.
- L’attività non è mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo altrui, salvo il praticantato obbligatorio.
- Nessun trasferimento di asset o clientela da soggetti con cui eri collegato che renda la tua attività continuità sostanziale.
Se perdi i requisiti, torni al 15% dall’anno in cui manca la condizione. Non devi restituire gli anni già agevolati correttamente fruiti.
IVA, ritenute e fatturazione elettronica
Nel forfettario non addebiti l’IVA in fattura e non la detrai sugli acquisti. Indichi la dicitura di non applicazione IVA ai sensi della Legge 190/2014.
Non subisci ritenute d’acconto se rilasci apposita dichiarazione al committente. A tua volta, non operi ritenute verso professionisti o agenti come sostituto d’imposta, salvo casi particolari.
La fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio è obbligatoria per tutti i forfettari. La base normativa è nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e nelle norme collegate (tra cui D.L. 36/2022 e regolazione tecnica).
Contributi previdenziali nel 2026
Professionisti con Cassa
Se appartieni a un Ordine con Cassa autonoma (esempio, avvocati, ingegneri), versi contributi secondo lo statuto della Cassa. Minimi, percentuali e scadenze le stabilisce la Cassa. Le regole sono pubblicate sui siti istituzionali e nelle delibere approvate dai Ministeri vigilanti.
Professionisti senza Cassa: Gestione Separata INPS
Se non hai Cassa, ti iscrivi alla Gestione Separata INPS. L’aliquota per il 2026 è indicata nelle circolari INPS. Storicamente è intorno al 26% per i professionisti senza altra tutela.
I contributi si calcolano sul reddito forfettario prima della deduzione contributiva. Puoi versare con acconti e saldo nelle scadenze fiscali ordinarie. Le regole operative sono definite da INPS e Agenzia delle Entrate.
Artigiani e commercianti: gestione INPS dedicata
Se apri una ditta individuale artigiana o commerciale, versi:
- Contributi fissi su un reddito minimale, determinato ogni anno da INPS.
- Contributi variabili in percentuale sulla parte di reddito che supera il minimale.
Per i forfettari è prevista la riduzione del 35% dei contributi, su domanda. La base giuridica è nella Legge 190/2014 e nelle circolari INPS applicative. La riduzione non vale per le Casse professionali.
Esiste un’aliquota aggiuntiva oltre una soglia di reddito INPS. INPS pubblica ogni anno percentuali, minimale e massimale, con esempi numerici dettagliati.
Coordinare imposte e contributi: metodo pratico
Ordine di calcolo consigliato:
- Calcola reddito forfettario: incassi × coefficiente di redditività.
- Determina i contributi previdenziali dovuti su quel reddito.
- Deduci i contributi dal reddito forfettario.
- Applica il 15% o il 5% all’imponibile residuo.
Fonti: Legge 190/2014 per il meccanismo fiscale; circolari INPS per le aliquote e i minimali; prassi dell’Agenzia delle Entrate per acconti e saldi.
Regola decisionale rapida
Verifica in 7 passaggi logici
- Residenza fiscale: sei residente in Italia? Se no, produci almeno il 75% in Italia? Se no, esci.
- Ricavi previsti: sotto 85.000 euro pro-rata? Se sì, prosegui. Se superi 100.000, esci subito.
- Partecipazioni: sei socio di persone/associazioni o controlli S.r.l. con attività riconducibile? Se sì, esci.
- Dipendenti/collaboratori: spenderai oltre 20.000 euro lordi? Se sì, esci.
- Lavoro dipendente/pensione: superi la soglia vigente (30.000 euro salvo diverse norme)? Se sì, esci, salvo cessazione del rapporto.
- Clienti: l’ex datore di lavoro sarebbe il tuo cliente prevalente nei 2 anni? Se sì, esci.
- Start-up: rispetti le tre condizioni del comma 65? Se sì, 5%; altrimenti 15%.
Esempi numerici 2026
Professionista senza Cassa (codice ATECO servizi, coefficiente 78%)
Incassi anno: 30.000 euro. Reddito forfettario: 30.000 × 78% = 23.400 euro. Contributi INPS gestione separata (ipotesi 26% per esempio): 6.084 euro. Imponibile imposta: 23.400 − 6.084 = 17.316 euro. Imposta 15%: 2.597,40 euro. Totale oneri (imposta + contributi): circa 8.681,40 euro.
Start-up 5% con stessi numeri
Imponibile imposta: 17.316 euro. Imposta 5%: 865,80 euro. Totale oneri: 6.949,80 euro. Il risparmio riguarda solo l’imposta, non i contributi.
Artigiano con riduzione 35%
Incassi: 40.000 euro. Coefficiente 67% (ipotesi per attività artigiana). Reddito forfettario: 26.800 euro. Contributi fissi su minimale + variabili sul reddito eccedente. Con riduzione 35% si abbattono sia fissi sia variabili. L’ammontare preciso dipende da minimale e aliquote INPS dell’anno.
Primo anno aperto a giugno
Giorni attività: 214. Soglia ricavi: 85.000 × 214/365 ≈ 49.863 euro. Se incassi 50.500 euro, superi la soglia pro-rata. Resti nel forfettario fino a fine anno ma esci dall’anno successivo, salvo superamento 100.000 che comporta uscita immediata.
Superamento 100.000 euro a ottobre
Dal momento del superamento, diventi soggetto IVA ordinario. Devi addebitare IVA e tenere contabilità ordinaria per le operazioni successive. Le note operative sono nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e nel D.P.R. 633/1972.
| Scenario | Requisiti chiave | Adempimenti iniziali | Tempistiche/Scadenze |
|---|---|---|---|
| Nuova attività con aliquota 5% | Nessuna attività analoga negli ultimi 3 anni; non prosecuzione; rispetto soglia 85.000 | Apertura Partita IVA con codice ATECO; scelta forfettario; verifica condizioni comma 65 | Durata 5 anni; verifica annuale requisiti; acconti/saldi imposta nelle scadenze fiscali |
| Professionista senza Cassa (Gestione Separata) | Ricavi entro 85.000; nessuna causa ostativa; principio di cassa | Iscrizione Gestione Separata INPS; fatturazione elettronica; dichiarazione per non subire ritenute | Acconti/saldo imposta e contributi; invio dichiarazione redditi entro i termini |
| Artigiano/Commerciante con riduzione 35% | Iscrizione gestione INPS artigiani/commercianti; domanda riduzione 35% | Iscrizione INPS; richiesta riduzione contributi; tenuta fatture elettroniche senza IVA | Contributi fissi trimestrali; variabili a saldo; rinnovo opzione riduzione secondo istruzioni INPS |
| Superamento 85.000 e sotto 100.000 | Ricavi annui tra 85.001 e 100.000 | Nessun cambio immediato; monitora ricavi e incassi | Uscita dal forfettario dall’anno successivo; adegua adempimenti |
| Superamento 100.000 in corso d’anno | Ricavi oltre 100.000 | Passaggio immediato a regime IVA ordinario per operazioni successive | Applica IVA da subito; adempimenti contabili immediati; comunicazioni secondo prassi AE |
| Redditi da lavoro dipendente elevati | Oltre soglia vigente (30.000 euro salvo nuove norme); esclusa cessazione rapporto | Valuta accesso solo se cessato il rapporto; documenta la cessazione | Verifica annuale; controlli in dichiarazione redditi |
FAQ
È vero che nel 2026 il limite di redditi da lavoro dipendente è salito a 35.000 euro?
A oggi, agosto 2026, la regola di esclusione per chi percepisce redditi da lavoro dipendente o pensione oltre soglia resta ancorata al quadro introdotto dalla Legge 160/2019 e richiamato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate. La soglia operativa è 30.000 euro, salvo cessazione del rapporto. Un eventuale innalzamento a 35.000 euro richiede una norma formale in vigore, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e recepita su Normattiva. In assenza di tale pubblicazione, la novità non è efficace. Per prudenza, verifica sempre l’ultima versione della Legge 190/2014 su Normattiva e le circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate prima di aprire la Partita IVA o confermare la permanenza nel regime.
Come si calcola la soglia di 85.000 euro nel primo anno se apro a metà anno?
Si usa il pro-rata temporale basato sui giorni effettivi di attività. La formula è semplice: soglia annua × (giorni di attività/365). Se apri il 1° giugno, i giorni da giugno a dicembre sono 214. La soglia diventa 85.000 × 214/365, cioè circa 49.863 euro. Conta sempre l’incassato (principio di cassa). Esempio: emetti 55.000 euro di fatture tra luglio e dicembre, ma incassi entro l’anno solo 45.000 euro. Ai fini del limite rilevano 45.000 euro. Se invece incassi 52.000, superi il limite pro-rata. In questo caso, se resti sotto 100.000, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000, esci subito dal momento del superamento, come previsto dalla Legge 197/2022.
Posso aderire al forfettario se possiedo la maggioranza di una S.r.l. che fa la stessa attività?
No. È una causa ostativa specifica. La Legge 190/2014 vieta l’accesso o la permanenza se controlli, direttamente o indirettamente, una S.r.l. che svolge attività riconducibile a quella che intendi svolgere in forfettario. Il divieto evita lo spostamento artificiale di costi e ricavi tra società e persona fisica. Se invece sei socio di minoranza senza controllo e l’attività non è riconducibile alla tua, la causa ostativa potrebbe non operare. Devi valutare due cose: la sussistenza del controllo (anche di fatto) e la riconducibilità dell’attività economica. Le definizioni di controllo si desumono dal codice civile e dalla prassi fiscale. In caso di dubbio, consulta Normattiva per il testo vigente e le risposte dell’Agenzia delle Entrate su casi analoghi.
Nel forfettario non deduco i costi: come gestisco spese, beni strumentali e collaboratori?
Nel forfettario non deduci i costi analitici, tranne i contributi previdenziali, che sono integralmente deducibili dal reddito forfettario. Beni strumentali: non ammortizzi. Le spese confluiscono nel “forfait” incorporato nel coefficiente di redditività. Collaboratori e dipendenti: puoi averli, ma se le spese lorde superano 20.000 euro in anno fiscale, scatta la causa ostativa e devi uscire dal regime dall’anno successivo (o non entrare). Ricorda che se superi la soglia di 100.000 euro di incassi, esci subito anche per gli aspetti IVA. Per gli investimenti importanti, valuta la convenienza: se hai costi elevati e ricorrenti, un regime ordinario potrebbe risultare più efficiente. La scelta va fatta stimando ricavi, costi, contributi e imposte su orizzonte pluriennale. Le fonti per verificare le regole sono la Legge 190/2014, i documenti dell’Agenzia delle Entrate e, per i contributi, le circolari INPS e il Ministero del Lavoro.
Cosa succede operativamente se supero 85.000 o 100.000 euro? Come fatturo e come versi l’IVA?
Se superi 85.000 ma non oltrepassi 100.000, resti in forfettario fino a fine anno. Continui a non addebitare IVA e a usare la fatturazione elettronica con la dicitura di non applicazione IVA. Dall’anno successivo, passi al regime ordinario: devi aprire i registri IVA, applicare l’IVA in fattura, detrarla sugli acquisti e gestire liquidazioni periodiche, esterometro e dichiarazione IVA. Se superi 100.000 durante l’anno, l’uscita è immediata dal momento del superamento. Da quel momento devi addebitare l’IVA nelle fatture successive e adempiere a tutti gli obblighi IVA e contabili ordinari. La base giuridica è nella Legge 197/2022 e nel D.P.R. 633/1972. L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi nelle proprie guide e risposte. Ricorda che gli incassi antecedenti al superamento restano trattati in forfettario, mentre le operazioni successive seguono l’ordinario. Pianifica le scadenze di acconti e saldi IRPEF sostitutiva e IVA per evitare sanzioni.
