Elusione fiscale ed evasione: quali sono le differenze?
L’elusione fiscale, come accennato, differisce dall’evasione fiscale e dal c.d. “lecito risparmio d’imposta” per i seguenti profili. Come abbiamo visto, con l’elusione, il contribuente aggira il precetto tributario, attraverso comportamenti che, pur non violando direttamente alcuna norma, in realtà ne tradiscono comunque sia la ratio che la funzione.
L’evasione fiscale, invece, concretizza una vera e propria violazione degli obblighi tributari gravanti sul contribuente che, volontariamente, si sottrae – fraudolentemente – al pagamento di quanto dovuto, occultando il fatto che darebbe luogo ad imposizione (ad esempio, omettendo di dichiarare un reddito imponibile oppure deducendo costi in realtà mai sostenuti) o attribuendogli una qualificazione giuridica non corrispondente alla realtà (ad esempio, perché da tale qualificazione deriva l’applicazione di una aliquota inferiore, con conseguente risparmio d’imposta).
A differenza dell’elusione, l’accertamento dell’evasione comporta, oltre al recupero forzoso delle imposte non versate e all’irrogazione di sanzioni amministrative (provvedimenti, come detto, comuni pure ai casi di accertata elusione), anche la possibilità di applicazione di sanzioni penali, come previsto dal d.lgs.n.74/2000.
Cos’è il legittimo risparmio d’imposta?
Come detto, l’elusione fiscale va distinta anche dal c.d. “legittimo risparmio di imposta” che si ha in tutti i casi in cui è la legge stessa a consentire al contribuente di scegliere tra diverse soluzioni messe a sua disposizione dall’ordinamento tributario (ad esempio optare per costituire una società secondo una determinata forma, in quanto agevolata, sul piano fiscale, rispetto ad altre forme diverse).
Il “legittimo risparmio di imposta”, dunque, è attività lecita perché frutto di una scelta che il legislatore consente di operare al contribuente circa la realizzazione della condotta meno onerosa all’interno di un sistema che riconosce i principi di autonomia contrattuale e di libera iniziativa economica.
Cosa dice la Costituzione al riguardo
Le condotte fiscalmente elusive, come detto, pur non ponendosi in diretta e palese violazione di alcuna norma di legge, contrastano – tuttavia – con i principi ispiratori del sistema tributario ovvero sia con l’art. 53 Cost., secondo cui “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”, nell’ambito di un sistema ispirato al criterio di progressività dell’imposizione, sia col più generale principio di solidarietà sociale recato dall’art. 2 Cost. di cui il primo è applicazione pratica e concreta.
In base a tali precetti può ricavarsi la sussistenza, a livello costituzionale, di un generale “principio antielusivo” in virtù del quale “il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale” (cfr. Cass. Civ. SS.UU, n. 30055/2008). Principio che trae origine, nell’ottica della Suprema Corte, da quello – più generale – di “divieto di abuso del diritto” che, con particolare riferimento all’ordinamento tributario, “non si traduce nella imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali”.
Esempio pratico
Se le aliquote fiscali sulla vendita di un bene immobile sono del 35% e quelle sulla vendita di azioni del 20%, il possessore dell’immobile può conferirlo in una società per azioni al solo scopo di vendere poi le azioni della società proprietaria dell’immobile con fortissimo risparmio fiscale. Qui l’elusione sta nell’utilizzazione dello strumento società per azioni non per svolgere un’attività d’impresa, ma solo per trasferire la proprietà sostanziale dell’immobile. In questo, infatti, l’acquirente delle azioni, in realtà, ha acquistato l’immobile, ma in questo modo il venditore ha beneficiato di un’aliquota impositiva fortemente ridotta. Altro esempio di “elusione fiscale” è quella di operare non come lavoratore autonomo “semplice” ma attraverso una società (unipersonale o a socio unico) in modo tale da usufruire di un’imposizione fiscale e contributiva agevolata e delle connesse possibilità di detrazione e deduzione di costi molto maggiori. In conclusione, va detto che le forme di elusione, specie nel campo delle imprese o dei gruppi di imprese, sono molte, alcune assai “tecniche” e quindi di difficile comprensione per i non addetti e per chi non ha una preparazione adeguata. Per tale motivo, qualora si vogliano porre in essere condotte elusive è consigliabile rivolgersi ad un professionista specializzato, quale un avvocato o, ancora meglio, un dottore commercialista.
Questo articolo è stato redatto dai legali di AvvocatoFlash
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