Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La fattura differita si emette entro il 15 del mese successivo, con codice TD24 e riferimento a DDT o documentazione idonea; l’IVA resta riferita al mese di effettuazione dell’operazione. Sanzioni se invii oltre termine.
- Scadenza: entro il 15 del mese successivo (art. 21, c.4, lett. a), DPR 633/1972). Vale per beni con DDT e servizi con documentazione idonea.
- E-fattura: usa codice TD24 e indica i riferimenti dei DDT o dei documenti del servizio nel file XML trasmesso al SdI.
- Sanzioni: art. 6 D.Lgs. 471/1997; riduzioni con ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997.
Che cos’è la fattura differita e a cosa serve
La fattura differita è un documento fiscale che riepiloga più operazioni verso lo stesso cliente effettuate nello stesso mese. Puoi usarla per cessioni di beni documentate da DDT o per servizi dimostrati da idonea documentazione.
La base normativa è l’articolo 21, comma 4, lettera a), del DPR 633/1972, consultabile su Normattiva. La regola permette l’emissione entro il 15 del mese successivo. L’obiettivo è semplificare la fatturazione e allinearla ai flussi operativi.
Per “cessioni di beni” si intende la consegna o spedizione dei beni. Il momento di effettuazione è disciplinato dall’articolo 6 del DPR 633/1972: avviene alla consegna o spedizione. Per “prestazioni di servizi”, l’operazione si considera effettuata al pagamento o al completamento della prestazione, secondo l’articolo 6.
Quando puoi usarla e quando no
Puoi emettere fattura differita se:
- Hai uno o più DDT per consegne a un cliente nello stesso mese.
- Oppure hai servizi resi nello stesso mese, individuabili da rapportini, SAL, ordini firmati o altra documentazione certa.
Non puoi usarla per acconti. L’acconto richiede fattura entro 12 giorni (fattura immediata), perché crea effettuazione parziale dell’operazione. Potrai poi emettere una differita solo per il saldo relativo alle prestazioni o consegne residue.
Documenti necessari: DDT e “idonea documentazione”
Il DDT (documento di trasporto) prova la consegna dei beni. Deve riportare data, descrizione dei beni, quantità, dati di cedente e cessionario, causale del trasporto e numero progressivo. Non serve la firma se la tracciabilità è certa, ma è prudente conservarla quando disponibile.
Per i servizi la legge parla di “idonea documentazione”. In pratica: rapportini firmati, verbali di collaudo, stati di avanzamento lavori (SAL), contratti con ordini esecutivi, ticket di assistenza chiusi, corrispondenza PEC o email con conferma esplicita. Questa prova deve consentire di identificare la data e il contenuto della prestazione.
Conserva questi documenti insieme alla fattura, in modalità digitale a norma. Le regole di conservazione elettronica sono nel D.M. 17 giugno 2014 e nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). Anche l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative nei provvedimenti attuativi sull’e-fattura.
Contenuto del file XML: codice TD24 e riferimenti
Per la fattura elettronica differita usa il codice tipo documento TD24. È il codice specifico per la fattura differita ex art. 21, c.4, lett. a). Include i riferimenti dei DDT nel blocco apposito. Se riepiloghi più DDT, li elenchi tutti.
Per i servizi, inserisci il riferimento alla documentazione idonea nella causale o nei campi “AltriDatiGestionali”, indicando numero e data del documento che prova la prestazione. Questo aiuta nei controlli automatizzati.
Se non usi TD24, il Sistema di Interscambio potrebbe considerare la fattura come immediata. In caso di invio dopo i 12 giorni, potresti risultare in ritardo e subire sanzioni. La corretta codifica evita anomalie.
Scadenze, data del documento e liquidazione IVA
La scadenza è fissa: entro il 15 del mese successivo alle operazioni. Non oltre. Se superi il termine, sei in tardiva fatturazione.
La data da indicare in fattura differita può essere:
- La data di creazione del documento.
- La data dell’ultima consegna o dell’ultima prestazione del mese.
- L’ultimo giorno del mese di riferimento.
La scelta non cambia l’esigibilità IVA. L’IVA resta riferita al mese in cui hai effettuato le operazioni (art. 6 DPR 633/1972). La fattura differita non sposta il mese di competenza IVA, anche se la emetti il mese dopo.
Esempi pratici
Esempio beni: consegne del 5 e 27 aprile. Emissione fattura differita entro il 15 maggio. Data fattura: 30 aprile o 27 aprile o la data di creazione. L’IVA va nella liquidazione di aprile.
Esempio servizi: manutenzioni del 10 e 20 settembre con rapportini firmati. Emissione entro il 15 ottobre. Data fattura: 30 settembre o 20 settembre o data di creazione. L’IVA si colloca a settembre, salvo specifiche di esigibilità differita.
Esempio acconti: incassi un acconto il 12 marzo. Devi fatturarlo subito (entro 12 giorni). A fine mese, per consegne del 18 e 25 marzo, puoi emettere una differita entro il 15 aprile solo per la parte a saldo.
Sanzioni per invio oltre i termini e come ridurle
La tardiva fatturazione è sanzionata dall’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997. Se l’errore incide sulla liquidazione IVA, la sanzione va dal 90% al 180% dell’imposta, con minimo 500 euro. Se non incide, va da 250 a 2.000 euro.
Puoi ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). La riduzione dipende da quando regolarizzi. Emissione e invio della fattura, pagamento della sanzione ridotta e degli interessi legali.
Ravvedimento operoso: passi concreti
Step 1: emetti e invia al SdI la fattura corretta con TD24, includendo i riferimenti documentali previsti.
Step 2: calcola la sanzione base secondo l’art. 6 D.Lgs. 471/1997. Applica la riduzione:
- 1/10 entro 30 giorni dalla scadenza.
- 1/9 entro 90 giorni.
- 1/8 entro il termine della dichiarazione IVA annuale dell’anno.
- 1/7 entro il termine della dichiarazione IVA dell’anno successivo.
- 1/6 oltre quel termine.
- 1/5 se regolarizzi dopo la contestazione (fuori ravvedimento “spontaneo”).
Step 3: versa la sanzione con modello F24. In genere si usa il codice tributo 8911 per sanzioni da ravvedimento relative ai tributi erariali. Indica l’anno di riferimento corretto. Verifica i codici sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Step 4: calcola e versa gli interessi legali giornalieri sul maggior debito IVA, al tasso legale vigente (MEF). Gli interessi decorrono dal giorno in cui l’imposta era dovuta fino al pagamento.
Casi particolari, limiti e buone pratiche
Prestazioni periodiche o continuative
Se hai un contratto con servizi continuativi, emetti una fattura differita mensile entro il 15 del mese successivo. Allegare SAL o rapportini mensili rende la prova robusta. La periodicità deve risultare dal contratto o dagli ordini.
Acconti e saldo
L’acconto si fattura entro 12 giorni. La differita riepiloga solo le parti consegnate o i servizi completati non già fatturati a titolo di acconto. Indica chiaramente in fattura cosa è saldo e cosa era acconto precedente.
Clienti in regime forfettario e senza IVA
Chi applica il regime forfettario non espone IVA, ma rispetta gli stessi termini di emissione e invio. L’obbligo generalizzato di fattura elettronica dal 1 gennaio 2024 si applica anche ai forfettari, in base alle modifiche introdotte dal D.L. 36/2022 e successive disposizioni attuative dell’Agenzia delle Entrate.
Pubbliche Amministrazioni e split payment
Con la PA puoi emettere fattura differita se hai i requisiti documentali. Lo split payment non cambia la scadenza. Cambia solo la modalità di versamento dell’IVA, che resta in capo all’ente, se il regime è applicabile.
Conservazione e controlli
Conserva fatture e documenti probatori per i termini di accertamento. La conservazione digitale deve essere a norma. In caso di verifica, l’idoneità della documentazione fa la differenza. Organizza DDT, rapportini e contratti per cliente e mese.
Regola decisionale rapida
Se… allora… perché
Se hai consegnato beni con uno o più DDT nello stesso mese allo stesso cliente, allora puoi emettere una sola fattura differita entro il 15 del mese successivo, perché l’art. 21, c.4, lett. a) lo consente.
Se hai reso servizi nello stesso mese e puoi provarli con documenti chiari, allora puoi emettere una fattura differita entro il 15 del mese successivo, perché la stessa norma estende l’opzione ai servizi con idonea documentazione.
Se hai incassato un acconto, allora devi fatturarlo entro 12 giorni come fattura immediata, perché l’acconto realizza l’operazione ai sensi dell’art. 6 DPR 633/1972.
Se emetti oltre il 15 del mese successivo, allora sei in tardiva fatturazione e devi ravvederti, perché l’art. 6 D.Lgs. 471/1997 prevede sanzioni riducibili ex art. 13 D.Lgs. 472/1997.
Se sbagli codice documento e usi TD01 al posto di TD24, allora rischi che il sistema legga l’emissione come immediata, perché le specifiche dell’Agenzia delle Entrate associano TD24 alla fattura differita.
Riferimenti normativi essenziali
Leggi e prassi da tenere sul tavolo
DPR 633/1972: articolo 6 (effettuazione delle operazioni) e articolo 21, comma 4, lettera a) (fattura differita). Testo consultabile su Normattiva.
D.Lgs. 471/1997: articolo 6 (sanzioni per violazioni in materia di IVA). Testo su Normattiva.
D.Lgs. 472/1997: articolo 13 (ravvedimento operoso). Testo su Normattiva.
D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate: disciplina dell’e-fattura e specifiche tecniche (SdI, codici TD). Consulta le specifiche tecniche e i provvedimenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
MEF: decreti sul tasso legale degli interessi per il conteggio nel ravvedimento.
| Scenario | Requisiti documentali | Codice e riferimenti XML | Scadenza e competenza IVA |
|---|---|---|---|
| Cessioni di beni con più DDT nello stesso mese | DDT con data, quantità, descrizione, parti, causale e numero. Conservazione a norma. | TD24; inserisci tutti i DDT nel blocco DatiDDT con numero e data; causale riepilogativa. | Emissione entro il 15 del mese successivo; IVA nel mese delle consegne (art. 6 DPR 633/1972). |
| Prestazioni di servizi multiple nello stesso mese | Rapportini firmati, SAL, verbali, ordini esecutivi, PEC con approvazione. Data certa e contenuto chiaro. | TD24; riferimenti nella causale o in AltriDatiGestionali con numero/data documento. | Emissione entro il 15 del mese successivo; IVA nel mese di effettuazione/completamento. |
| Acconto incassato e saldo nel mese | Ricevuta di incasso acconto; DDT o documenti per saldo. | Acconto: TD01/TD02 entro 12 giorni; saldo: TD24 con riferimenti DDT/documenti. | Acconto: IVA al momento incasso; saldo: IVA nel mese delle consegne/servizi. |
| Errore: invio oltre il 15 | Stessi documenti; aggiungi documentazione interna che spiega il ritardo. | TD24; invia e regolarizza con F24 (codice 8911) e interessi legali. | Ravvedimento: 1/10 entro 30 gg, 1/9 entro 90 gg, ecc.; IVA resta nel mese originario. |
| Cliente PA con split payment | DDT o documenti servizi come negli altri casi; CIG/CUP se richiesti. | TD24; indica split payment se applicabile e riferimenti ordine/commessa PA. | Emissione entro il 15; IVA a carico della PA secondo regole di scissione dei pagamenti. |
FAQ
Qual è la differenza pratica tra fattura immediata e fattura differita ai fini delle scadenze e dell’IVA?
La fattura immediata si emette entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Segue l’articolo 21 del DPR 633/1972, come modificato dal DL 119/2018. È la regola base quando non puoi usare la differita. La fattura differita si emette entro il 15 del mese successivo, ma solo se hai consegne con DDT o servizi con idonea documentazione. In entrambi i casi, l’IVA matura quando l’operazione si considera effettuata (art. 6 DPR 633/1972). La differita non sposta la competenza IVA: consente solo di emettere e trasmettere il documento più tardi. In liquidazione metti l’IVA nel mese dell’operazione anche se emetti la fattura il mese dopo. In contabilità, la registrazione deve riflettere correttamente la data di effettuazione per evitare disallineamenti tra IVA e ricavi.
Che cosa si intende per “idonea documentazione” per i servizi e cosa accetta l’Agenzia delle Entrate in caso di controllo?
La norma non elenca documenti tassativi. Chiede che siano idonei a identificare con certezza la prestazione, la data e il cliente. Nella prassi funzionano: rapportini di intervento firmati, verbali di collaudo, stati di avanzamento lavori, ordini con esecuzione attestata, ticket chiusi con approvazione, scambi PEC con conferma esplicita. Una email semplice può essere sufficiente se dettagliata e riconducibile con certezza al cliente e alla prestazione. La cosa importante è poter collegare ogni riga di fattura a un documento, con data nel mese di riferimento. Conserva questi file insieme alla fattura. Se possibile, usa strumenti con marca temporale o protocollazione interna. In verifica, l’Agenzia delle Entrate valuterà coerenza e tracciabilità. Se la prova è debole, potresti perdere l’agevolazione della differita e subire sanzioni per tardiva fatturazione.
Posso usare la fattura differita per vendite online B2C o spedizioni senza DDT cartaceo?
Sì, se la spedizione è tracciabile e disponi di un documento equivalente al DDT. Molti e-commerce usano il documento di trasporto generato dal gestionale o la prova di consegna del corriere con numero di tracking e distinta. L’importante è che il documento indichi data, quantità e descrizione dei beni, e sia riconducibile in modo certo all’ordine del cliente. In mancanza di DDT o di un documento alternativo completo, è prudente emettere fattura immediata entro 12 giorni. Per vendite B2C nazionali, ricorda le regole sulla certificazione dei corrispettivi telematici: se emetti scontrino elettronico, la fattura è facoltativa salvo richiesta del cliente. Se il cliente chiede fattura e tu vuoi differirla, devi predisporre idonea documentazione di consegna e rispettare il termine del 15 del mese successivo.
Cosa succede se dimentico di impostare il codice TD24 e invio una fattura differita come TD01?
Il Sistema di Interscambio riceverà la fattura come “immediata”. Se l’hai trasmessa oltre i 12 giorni dal momento di effettuazione, potresti risultare in ritardo. In questo caso valuta la correzione. Se i dati sono corretti ma il tipo documento è sbagliato, puoi emettere una nota di variazione per storno e riemettere correttamente con TD24, oppure, se preferisci non stornare, puoi mantenere la fattura e procedere al ravvedimento per tardiva emissione se l’invio oltre i 12 giorni ha incidenza sanzionatoria. La scelta dipende dall’impatto su IVA e contabilità. Documenta internamente l’errore e la soluzione adottata. In futuro, imposta regole automatiche nel gestionale per valorizzare TD24 quando agganci DDT o documentazione servizi. Le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate richiedono coerenza tra tipo documento e riferimenti riportati.
Come calcolo e verso la sanzione con ravvedimento se la fattura differita è stata inviata tardi?
Primo: determina se l’errore ha inciso sulla dichiarazione o liquidazione IVA. Se sì, la sanzione base è tra il 90% e il 180% dell’imposta con minimo 500 euro. Se non incide, la sanzione base è tra 250 e 2.000 euro (art. 6 D.Lgs. 471/1997). Secondo: applica la riduzione dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997 in base al tempo trascorso: 1/10 entro 30 giorni, 1/9 entro 90, 1/8 entro il termine della dichiarazione IVA, 1/7 entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo, 1/6 oltre quel termine, 1/5 dopo la contestazione. Terzo: versa con F24, in genere codice 8911, indicando l’anno e la causale corretti. Quarto: calcola gli interessi legali giornalieri al tasso vigente fissato dal MEF, dalla data in cui era dovuta l’IVA al giorno di pagamento. Conserva il prospetto di calcolo. Se l’errore riguarda molte operazioni, valuta un ravvedimento cumulativo con nota di sintesi che spieghi criteri e importi.
