Tasse per un centro estetico: quali e quante sono?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Le tasse di un centro estetico dipendono dal regime: forfettario (5%/15% su reddito forfettario al 67%) o ordinario (IRPEF 23%-33%-43% sul reddito netto). In ogni caso paghi i contributi INPS Artigiani.

  • Codice ATECO tipico centro estetico: 96.22.09 o affini di settore; coefficiente forfettario attività prevalente servizi: 67%.
  • Forfettario: ricavi fino a 85.000 euro; uscita immediata oltre 100.000. Imposta sostitutiva 5% start-up o 15% ordinaria.
  • INPS Gestione Artigiani: contributi fissi annui più quota variabile oltre il minimale; possibile riduzione del 35% per forfettari su domanda.

Come funziona davvero la tassazione di un centro estetico

Un centro estetico è un’impresa individuale o una società che offre servizi alla persona. In base al volume d’affari e alla struttura dei costi, può scegliere due strade fiscali: regime forfettario o regime ordinario.

Il regime determina il modo in cui calcoli il reddito, le imposte e l’IVA. Inoltre guida i contributi previdenziali INPS e gli adempimenti contabili.

Le regole di base arrivano da norme precise. Per il forfettario, la fonte è la Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (consultabile su Normattiva e documenti dell’Agenzia delle Entrate). L’IRPEF e le deduzioni si trovano nel TUIR, DPR 917/1986. Le aliquote e gli scaglioni 2026 sono stabiliti dalla Legge di Bilancio 2026 e comunicati da MEF e Agenzia delle Entrate. I contributi degli artigiani derivano dalle regole INPS e dalle sue circolari annuali sui minimali e sulle aliquote. I requisiti professionali dell’estetista sono disciplinati dalla Legge 1/1990 e dalle normative regionali, con adempimenti presso il SUAP comunale e la Camera di Commercio.

Regime forfettario per estetiste: requisiti, aliquote e coefficienti

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per persone fisiche con partita IVA. È pensato per attività piccole e semplici. Ha limiti e vantaggi chiari.

Requisiti principali

Puoi entrare o restare nel forfettario se rispetti condizioni essenziali indicate dalla Legge 190/2014:

– Ricavi/compensi annui non superiori a 85.000 euro per l’attività prevalente.

– Non partecipi a società di persone, associazioni o SRL “trasparenti” che svolgono attività collegata.

– Non applichi regimi IVA speciali incompatibili.

– Non fatturi prevalentemente all’ex datore di lavoro con rapporti di dipendenza in corso o cessati da poco, salvo casi specifici.

Uscita immediata se i ricavi superano 100.000 euro nell’anno. Questa regola è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e vale anche nel 2026 secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Aliquote e coefficienti

Paghi un’imposta sostitutiva, che rimpiazza IRPEF, addizionali e IVA. L’aliquota è:

– 5% per i primi 5 anni, se rispetti i requisiti “start-up” (nessuna attività identica o simile nei 3 anni precedenti; attività nuova e non mera prosecuzione; fonte: Legge 190/2014 e prassi Agenzia delle Entrate).

– 15% dopo i 5 anni o in mancanza dei requisiti start-up.

Non tassi l’intero incasso. Applichi un coefficiente di redditività alla somma incassata. Per i servizi alla persona di un centro estetico, la prassi usa il 67% (categoria “altre attività di servizi”, come da Allegato alla Legge 190/2014). Se hai più codici ATECO, si considera l’attività prevalente ai fini del coefficiente. In molti casi il codice ATECO usato per centri estetici è 96.22.09 o affini del gruppo 96; verifica la corrispondenza esatta in Camera di Commercio.

Contributi INPS nel forfettario

Se sei titolare artigiano, versi alla Gestione Artigiani INPS. Paghi:

– Contributi fissi annuali, dovuti anche se incassi poco. L’importo cambia ogni anno con le circolari INPS. Un valore di riferimento spesso visto negli ultimi anni è nell’ordine di 4.600-4.700 euro.

– Contributi variabili sulla quota di reddito che supera il minimale. L’aliquota ordinaria per gli artigiani è intorno al 24-25% più addizionali minori; INPS la aggiorna ogni anno. Il minimale reddituale si aggiorna anch’esso.

Puoi chiedere lo sconto del 35% su tutti i contributi (fissi e variabili) se sei in forfettario. Serve domanda telematica all’INPS. Base normativa: Legge 190/2014 e istruzioni INPS.

Esempio completo: centro estetico con 30.000 euro di incassi

Supponiamo incassi 30.000 euro nell’anno. Sei in forfettario e rispetti i requisiti start-up. Codice ATECO di servizi prevalente con coefficiente 67%.

– Reddito forfettario: 30.000 x 67% = 20.100 euro.

– Imposta sostitutiva 5%: 20.100 x 5% = 1.005 euro.

– Contributi INPS fissi (valore di riferimento aggiornato negli ultimi anni): 4.611,64 euro.

– Contributi INPS variabili: minimale ipotizzato 18.808 euro; eccedenza 20.100 – 18.808 = 1.292 euro. Aliquota 24,48%: 1.292 x 24,48% ≈ 316 euro.

– Guadagno netto stimato: 30.000 – 1.005 – 4.611,64 – 316 ≈ 24.067,36 euro.

Attenzione: i contributi variano ogni anno. Per il 2026 verifica su circolare INPS relativi minimali e aliquote effettive. Se richiedi la riduzione del 35% e ti viene concessa, i contributi calano in modo proporzionale.

Regime ordinario: quando conviene e come si calcola

Il regime ordinario, per imprese individuali sotto certe soglie, usa la contabilità semplificata. È il sistema “classico”. Tassi il reddito vero, cioè ricavi meno costi deducibili. Il principio di cassa, in semplificata, significa che consideri incassi e pagamenti effettivi.

IRPEF 2026 e altre imposte

Gli scaglioni IRPEF 2026 sono:

– Fino a 28.000 euro: 23%.

– Da 28.001 a 50.000 euro: 33% (ridotta rispetto al 35% del 2025 secondo comunicazioni MEF).

– Oltre 50.000 euro: 43%.

Si aggiungono addizionali regionali e comunali, calcolate sul reddito complessivo. Dal 2022 le persone fisiche titolari di partita IVA non pagano più l’IRAP, salvo casi particolari. La norma è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2022 e confermata nelle annualità successive.

Esempio rapido in ordinario

Incassi 30.000 euro e hai 5.000 euro di spese deducibili. Reddito imponibile: 25.000 euro. IRPEF: 25.000 x 23% = 5.750 euro (poi si applicano detrazioni, addizionali e contributi INPS che sono deducibili). Se hai spese alte e investimenti importanti, l’ordinario può ridurre molto la base imponibile grazie alle deduzioni e agli ammortamenti.

IVA e semplificata

Nel forfettario non applichi l’IVA. Nell’ordinario la applichi e la versi per differenza tra IVA a debito e a credito. Questo incide sulla cassa, sui prezzi e sui rifornimenti di prodotti.

Regola decisionale rapida

Se ricavi sotto 85.000 euro, spese basse e pochi investimenti futuri: forfettario. Paghi una percentuale semplice e salti l’IVA. Norme: Legge 190/2014 e prassi Agenzia Entrate.

Se hai spese alte (affitto elevato, prodotti costosi, leasing macchinari), dipendenti o forti investimenti: ordinario. Deduci i costi e recuperi l’IVA a credito. Norme: TUIR DPR 917/1986 e norme IVA del DPR 633/1972.

Se prevedi di superare 85.000 euro presto o lavori con clientela business che vuole IVA detraibile: ordinario o passaggio programmato. Fai simulazioni a parità di incassi.

Se parti ora e vuoi massima semplicità: forfettario a 5% per 5 anni, se rispetti i requisiti. Valuta ogni anno i numeri.

Adempimenti essenziali per un centro estetico

– Apertura partita IVA come impresa individuale con codice ATECO coerente (es. area 96 servizi alla persona). Comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

– Iscrizione INPS Gestione Artigiani. Eventuale domanda per riduzione contributiva del 35% se in forfettario.

– Iscrizione al Registro Imprese in Camera di Commercio. SCIA al SUAP del Comune per l’attività di estetista. Rispettare requisiti professionali della Legge 1/1990 e le norme regionali su locali, igiene e attrezzature.

– Scelta del regime fiscale in sede di apertura o con opzione/revoca. Conservazione documentale e, se ordinario, tenuta dei registri IVA secondo il DPR 633/1972.

Scadenze imposte e contributi

– Saldo e primo acconto imposte entro fine giugno dell’anno successivo (con eventuale differimento a luglio con maggiorazione). Secondo acconto entro fine novembre. Fonti: calendario fiscale Agenzia delle Entrate.

– Contributi INPS con F24 alle scadenze dei saldi/acconti e con rate trimestrali per i fissi (di norma a maggio, agosto, novembre e febbraio). Fonti: circolari e messaggi INPS.

Errori comuni e casi particolari

– Coefficiente sbagliato: nel forfettario conta l’attività prevalente. Definiscila correttamente per evitare calcoli errati.

– Spese del personale: nel forfettario esiste un limite alle spese per personale e collaboratori (20.000 euro lordi annui). Superarlo comporta decadenza. Fonte: Legge 190/2014.

– Vendita di prodotti: se vendi cosmetici in modo non marginale, valuta l’impatto IVA e, in forfettario, l’assenza di detrazione. In ordinario puoi compensare l’IVA a credito sugli acquisti.

– Plurattività: se affianchi corsi o consulenze, analizza la prevalenza. In forfettario il coefficiente unico segue l’attività prevalente anche per i ricavi secondari.

– Passaggio di regime: programmarlo a inizio anno riduce complicazioni e doppie regole IVA.

Scenario Requisiti/limiti Calcolo imposte/contributi Tempistiche/adempimenti
Start-up centro estetico in forfettario Ricavi fino a 85.000; requisiti 5% nei primi 5 anni; nessun regime IVA speciale Reddito = incassi x 67%; imposta 5% o 15%; INPS fissi + variabili; possibile sconto INPS 35% Scelta in apertura; domanda INPS riduzione entro termini indicati da INPS; F24 a giugno/novembre
Forfettario che supera 85.000 ma sotto 100.000 Resti forfettario per l’anno; passi all’ordinario dall’anno successivo Regole forfettarie fino a fine anno; poi IRPEF ordinaria dall’anno dopo Comunicazione regime dalla dichiarazione; adegua contabilità a gennaio successivo
Superamento 100.000 in corso d’anno Uscita immediata dal forfettario; entri in IVA e IRPEF ordinaria da quel momento Riparti con fatture IVA; calcolo IRPEF su reddito ordinario pro-quota Adeguamento tempestivo di fatturazione e registri; informativa al consulente
Ordinario con costi elevati e dipendenti Nessun tetto ricavi; contabilità semplificata se nei limiti civilistici Reddito = ricavi – costi; IRPEF 23-33-43% + addizionali; IVA a debito/credito; INPS Artigiani Registri IVA, liquidazioni periodiche; saldi/acconti imposte e contributi
Forfettario con riduzione INPS 35% Partita IVA in forfettario; domanda accolta da INPS Contributi fissi e variabili ridotti del 35%; imposta sostitutiva invariata Domanda telematica; rinnovo secondo istruzioni INPS; conserva ricevuta

FAQ

Meglio forfettario o ordinario per un centro estetico che incassa 30.000 euro?

Con 30.000 euro di incassi, il forfettario è spesso competitivo. Applichi il coefficiente 67% e, se start-up, tassi al 5%. Nell’esempio: 20.100 euro di reddito forfettario, imposta 1.005 euro. I contributi INPS restano, ma sono deducibili dal reddito stesso nel calcolo dell’imposta. Se ottieni la riduzione INPS del 35%, il carico previdenziale cala sensibilmente. L’ordinario conviene se hai spese molto alte e strutturate (affitto, prodotti, macchinari, consulenze, marketing) tali da ridurre il reddito sotto i 20.100 euro, e se l’IVA a credito è rilevante. Valuta anche le addizionali regionali e comunali, che nel forfettario non paghi perché sostituite dall’imposta sostitutiva. La decisione va presa con simulazioni su dati reali. Fonti normative: Legge 190/2014 (forfettario), DPR 917/1986 (TUIR), DPR 633/1972 (IVA).

Nel forfettario posso “scaricare” i costi come affitto, prodotti e utenze?

No, nel forfettario non deduci i costi analiticamente. La spesa è già “ricompresa” nel coefficiente di redditività. È il meccanismo che ti semplifica la contabilità e il calcolo dell’imposta. Restano deducibili i contributi previdenziali INPS, che abbattono il reddito forfettario prima di applicare l’imposta sostitutiva. Se hai costi molto alti, l’ordinario può risultare più conveniente perché sottrai i costi effettivi dal reddito. In ordinario potrai anche detrarre l’IVA sugli acquisti. Questo aspetto incide molto per chi acquista prodotti cosmetici in quantità o macchinari costosi. Fonti: Legge 190/2014 per regole di determinazione del reddito forfettario; DPR 633/1972 per l’IVA.

Come e quando posso passare dal forfettario all’ordinario (o viceversa)?

Puoi passare per obbligo o per scelta. Per obbligo se superi i 100.000 euro di ricavi: l’uscita è immediata nell’anno. Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000, passi all’ordinario dall’anno successivo. Per scelta puoi optare a inizio anno per l’ordinario, vincolandoti per almeno un triennio secondo le regole di opzione/ revoca comunicate all’Agenzia delle Entrate. Consiglio pratico: programma il cambio il 1° gennaio per evitare complessità su IVA e registri. Controlla sempre i comunicati di Agenzia delle Entrate e MEF per eventuali proroghe o novità. Fonti: Legge 190/2014, prassi Agenzia delle Entrate su cause di esclusione e opzioni di regime.

Quali contributi INPS paga un’estetista e come funziona lo sconto del 35%?

L’estetista rientra nella Gestione Artigiani INPS, in quanto attività artigiana ai sensi della Legge 443/1985 e prassi INPS. Paga contributi fissi ogni anno, anche senza reddito, e contributi variabili sulla quota che supera il minimale. Gli importi e le aliquote cambiano ogni anno con le circolari INPS. Lo sconto del 35% è un’agevolazione per i contribuenti in forfettario: si applica ai contributi complessivi, fissi e variabili, previo invio della domanda dall’area personale INPS. Lo sconto non è automatico, e non si somma ad altre riduzioni strutturali. Ricorda che i contributi sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF o dell’imposta sostitutiva. Fonti: circolari INPS annuali su minimali/aliquote; Legge 190/2014; documentazione INPS sul regime agevolato per forfettari.

Posso avere dipendenti o collaboratori in forfettario? E cosa rischio se supero i limiti?

Sì, puoi avere dipendenti o collaboratori anche in forfettario. Ma c’è un tetto di spesa per il personale, tipicamente 20.000 euro lordi annui per lavoro dipendente e accessorio. Questo limite deriva dalla Legge 190/2014 e dalle sue condizioni di permanenza. Se lo superi, decadi dal regime dall’anno successivo, con passaggio all’ordinario. Inoltre, se fatturi prevalentemente all’ex datore di lavoro, l’Agenzia delle Entrate può contestare il regime agevolato. In ogni caso, pianifica la crescita: dipendenti e costi importanti possono rendere l’ordinario più conveniente per la deducibilità dei costi e l’IVA detraibile. Fonti: Normattiva (Legge 190/2014), circolari Agenzia delle Entrate chiarificatrici sul regime forfettario.

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