Fattura a zero: cos’è e come va registrata?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Una fattura a zero documenta un omaggio: il cliente non paga il bene. In regime IVA ordinario l’IVA può essere riversata dal cedente o addebitata al cliente; in forfettario non si applica IVA.

  • Base giuridica: DPR 633/1972 artt. 2, 13 e 18; DM 19 novembre 2008; art. 19-bis1 DPR 633/1972 (detraibilità IVA acquisti).
  • Due vie operative in ordinario: senza rivalsa (autofattura TD27 e versamento IVA) o con rivalsa (fattura con sola IVA a carico del cliente).
  • Soglia 50 euro: se non detrai l’IVA all’acquisto, la cessione gratuita può restare fuori campo IVA; attenzione alle spese di rappresentanza (DM 19/11/2008) e art. 108 TUIR.

Che cos’è una “fattura a zero” e quando si usa

Una fattura a zero è un documento che attesta la consegna gratuita di un bene. Il cliente non paga il prezzo del bene. Può pagare solo l’IVA se tu scegli la rivalsa.

Si usa per omaggi a clienti, prospect, fornitori o partner. Serve a dare tracciabilità all’operazione. E serve a stabilire chi versa l’IVA.

Nel regime IVA ordinario l’operazione rientra nelle regole dell’IVA sulle cessioni gratuite. Nel regime forfettario non si applica IVA e la fattura a zero non è necessaria.

Le regole IVA sugli omaggi: quadro normativo essenziale

Dove lo dice la legge

L’IVA italiana definisce le cessioni gratuite all’articolo 2 del DPR 633/1972. La base imponibile per tali operazioni è all’articolo 13, comma 2, lettera c: prezzo di acquisto o costo di produzione al momento dell’operazione.

L’articolo 18 del DPR 633/1972 disciplina la rivalsa: puoi addebitare l’IVA al cliente oppure no. Se non addebiti l’IVA, la versi tu.

La detraibilità dell’IVA sugli acquisti di omaggi dipende dall’articolo 19-bis1 del DPR 633/1972 e dal DM 19 novembre 2008 sulle spese di rappresentanza. Per beni omaggio di costo unitario non superiore a 50 euro l’IVA all’acquisto è detraibile; oltre 50 euro di norma non lo è se sono spese di rappresentanza.

Effetto pratico

Se detrai l’IVA all’acquisto del bene che omaggi, la cessione gratuita è imponibile. Devi applicare l’IVA sul prezzo di acquisto o costo di produzione.

Se non detrai l’IVA all’acquisto (ad esempio bene di rappresentanza sopra 50 euro), la cessione gratuita è fuori campo IVA. Non devi versare altra IVA.

Questa logica vale a prescindere dal prezzo di vendita al pubblico. Conta il costo o prezzo di acquisto al momento della cessione.

Come operare in regime IVA ordinario

Opzione 1: senza rivalsa (paghi tu l’IVA)

Questa via è lineare. Il cliente non paga nulla. Tu versi l’IVA con un’autofattura.

  • Documento al cliente: puoi non emettere fattura; basta un DDT o un documento interno di consegna. Se vuoi, puoi emettere una fattura a zero con natura N2.2 solo a fini di cortesia.
  • Autofattura elettronica: invia allo SDI un documento tipo TD27 “autofattura per autoconsumo/cessioni gratuite”. Indica l’art. 2 DPR 633/1972 e “senza obbligo di rivalsa ex art. 18”.
  • Base IVA: prezzo di acquisto o costo di produzione (art. 13, c. 2, lett. c). Applica la corretta aliquota.
  • Registrazione: registra l’autofattura nel registro IVA vendite. Annota l’operazione in un prospetto omaggi per controllo interno.
  • Versamento: includi l’IVA nella liquidazione periodica (mensile o trimestrale).

Opzione 2: con rivalsa (il cliente paga solo l’IVA)

Questa via scarica l’IVA sul cliente. Il corrispettivo del bene resta zero.

  • Fattura elettronica al cliente: tipo TD01. Inserisci una riga descrittiva “Cessione gratuita art. 2 DPR 633/1972 con obbligo di rivalsa art. 18”. Indica imponibile pari al prezzo di acquisto o costo. Applica l’aliquota IVA.
  • Totale documento: uguale all’IVA. Il bene resta in omaggio, il cliente paga solo l’IVA.
  • Registrazione e versamento: registra la fattura e liquida l’IVA nel periodo di competenza.

Evita sconti che azzerano anche l’IVA. Gli sconti incondizionati ex art. 15 DPR 633/1972 riducono la base imponibile e quindi annullano l’IVA. Non è questo l’obiettivo dell’omaggio con rivalsa.

Soglia 50 euro e scelta sulla detrazione all’acquisto

Se l’omaggio è una spesa di rappresentanza e il costo unitario non supera 50 euro, puoi detrarre l’IVA all’acquisto (DM 19/11/2008). Se detrai, la cessione gratuita è imponibile.

Se il costo supera 50 euro, l’IVA all’acquisto di regola non è detraibile. In tal caso la successiva cessione gratuita resta fuori campo IVA (art. 19-bis1). Non devi fatturare IVA né fare autofattura.

Puoi anche scegliere di non detrarre l’IVA all’acquisto per semplificare. Così l’omaggio resterà fuori campo al momento della cessione.

Fattura elettronica: codici, campi e prassi 2026

Tipi documento e nature IVA più usati

  • TD27: autofattura per autoconsumo/cessioni gratuite, da usare senza rivalsa per versare l’IVA tu.
  • TD01: fattura al cliente. Per omaggi con rivalsa, compila una riga imponibile con aliquota IVA; il totale sarà solo l’IVA.
  • N2.2: natura operazione “non soggetta – altri casi”. Puoi usarla per eventuale riga descrittiva della cessione gratuita senza rivalsa, se emetti fattura di cortesia al cliente.

Controlla che il software non applichi sconti che riducono la base IVA. Meglio una riga con il bene in omaggio e una riga separata “rivalsa IVA” con l’aliquota corretta.

Nel TD27 indica la causale normativa e la base calcolata ai sensi dell’art. 13. Allega, se possibile, riferimento al documento di consegna.

Regime forfettario: cosa cambia nel 2026

Nel forfettario non applichi IVA in vendita. Le cessioni gratuite non generano debito IVA. Non serve autofattura TD27.

Dal 2024 la fattura elettronica è generalizzata anche ai forfettari. Puoi quindi documentare l’omaggio con una e-fattura a importo zero, natura N2.2, se desideri tracciarlo. Non è obbligatorio ai fini IVA.

I costi nel forfettario non sono deducibili analiticamente. L’omaggio non cambia il reddito, che si calcola con il coefficiente di redditività. Tieni comunque un prospetto interno per controllo e garanzia al cliente.

Contabilità, liquidazioni e imposte dirette

Registrazioni IVA e scadenze

Registra le fatture con rivalsa nel registro vendite. Registra il TD27 nel registro vendite quando versi tu l’IVA. Conserva documenti di consegna.

Versa l’IVA entro il 16 del mese successivo se sei mensile. Se sei trimestrale per opzione, versi entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre con maggiorazione dell’1%.

Imposte dirette e spese di rappresentanza

Gli omaggi a clienti sono spese di rappresentanza. Sono deducibili entro i limiti dell’art. 108 del TUIR e del DM 19/11/2008, in base ai ricavi annui. Verifica il plafond e conserva la documentazione.

Gli omaggi ai dipendenti seguono regole diverse ai fini del reddito di lavoro e dei fringe benefit. Valuta caso per caso per non superare le soglie annuali di esenzione.

Regola decisionale rapida

Usa questi passaggi logici per decidere in pochi secondi.

  • Il bene è stato acquistato con IVA detraibile? Se no (ad esempio costo unitario sopra 50 euro come spesa di rappresentanza), l’omaggio è fuori campo IVA: niente rivalsa, niente TD27.
  • Se sì, decidi chi paga l’IVA: tu o il cliente.
  • Se paga il cliente: emetti TD01 con riga imponibile e IVA (art. 2 con rivalsa art. 18). Totale uguale all’IVA.
  • Se paghi tu: invia TD27 con base pari al prezzo d’acquisto/costo (art. 13) e liquida l’IVA. Al cliente puoi non emettere fattura; se vuoi, emetti fattura di cortesia a zero con natura N2.2.
  • Regime forfettario: nessuna IVA. Eventuale e-fattura di cortesia a zero soltanto per tracciabilità.

Esempi numerici chiari

Esempio A: omaggio con rivalsa (regime ordinario)

Borraccia. Prezzo di acquisto 20 euro. Aliquota 22%.

Fattura al cliente: imponibile 20 euro, IVA 4,40 euro. Totale documento 4,40 euro. Descrizione: “Cessione gratuita art. 2 DPR 633/1972 con obbligo di rivalsa art. 18”. Registri: vendite. Versamento IVA: nella liquidazione del periodo.

Esempio B: omaggio senza rivalsa (regime ordinario)

Stesso bene. Nessun addebito al cliente. Invia TD27 con base 20 euro e IVA 4,40 euro. Registri: vendite (autofattura). Versamento IVA: nella liquidazione del periodo. Al cliente, se vuoi, invia fattura a zero con natura N2.2 come cortesia.

Esempio C: spesa di rappresentanza oltre 50 euro

Regali una bottiglia da 60 euro. IVA all’acquisto non detraibile secondo DM 19/11/2008. La cessione gratuita è fuori campo IVA. Nessuna rivalsa, nessun TD27. Conserva il documento di consegna e la prova del costo unitario.

Errori comuni e come evitarli

  • Applicare uno sconto incondizionato che azzera anche l’IVA negli omaggi con rivalsa. Non usare art. 15 per questi casi.
  • Calcolare l’IVA sul prezzo di vendita al pubblico. La legge chiede prezzo di acquisto o costo di produzione (art. 13).
  • Dimenticare il TD27 quando scegli la non rivalsa con IVA detratta all’acquisto. Senza TD27 l’IVA non confluisce in liquidazione.
  • Confondere la soglia 50 euro con una “franchigia IVA” sempre valida. Vale solo per detrazione all’acquisto e spese di rappresentanza.
  • Scordare la corretta causale normativa in fattura. Indica sempre gli articoli del DPR 633/1972 per chiarire il trattamento.

Fonti da consultare

Per approfondire, consulta il DPR 633/1972 (artt. 2, 13, 18, 19-bis1) sul portale Normattiva, il DM 19 novembre 2008 sulle spese di rappresentanza, le circolari dell’Agenzia delle Entrate e i portali istituzionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro per i profili collaterali.

Scenario Documento da emettere Base IVA / Codice Chi paga l’IVA Registrazioni e tempistiche
Omaggi in ordinario senza rivalsa (IVA detratta all’acquisto) Autofattura TD27; al cliente nessun obbligo di fattura (eventuale fattura di cortesia a zero con N2.2) Prezzo di acquisto o costo di produzione (art. 13); aliquota del bene Cedente Registra TD27 nel registro vendite; versa in liquidazione mensile/trimestrale (16 del mese; trimestrale +1%)
Omaggi in ordinario con rivalsa Fattura TD01 al cliente con riga imponibile e IVA; dicitura art. 2 con obbligo di rivalsa art. 18 Prezzo di acquisto o costo di produzione; aliquota del bene Cliente Registra nel registro vendite; versa IVA nella liquidazione del periodo di emissione
Omaggi spese di rappresentanza > 50 euro (IVA non detraibile all’acquisto) Nessun TD27; documento di consegna/nota interna; eventuale fattura di cortesia con N2.2 Fuori campo IVA per effetto art. 19-bis1 Nessuno Annota nel prospetto spese di rappresentanza; deduci ai fini IRES/IRPEF nei limiti del DM 19/11/2008
Regime forfettario (qualsiasi importo) Nessun obbligo ai fini IVA; eventuale e-fattura a zero con N2.2 per tracciabilità Non soggetta IVA; regime di vantaggio Nessuno Nessuna liquidazione IVA; conserva prova della consegna e del costo

FAQ

Devo sempre emettere una fattura a zero quando regalo un bene?

No. La fattura a zero non è sempre obbligatoria. Se scegli la non rivalsa e versi tu l’IVA con TD27, basta documentare la consegna con un DDT o un documento interno. Puoi emettere una fattura di cortesia a importo zero per trasparenza verso il cliente, impostando la natura N2.2 e una descrizione che richiami l’art. 2 del DPR 633/1972. Se invece scegli la rivalsa, emetti una fattura TD01 al cliente con imponibile pari al prezzo di acquisto o al costo e l’IVA in evidenza: il totale sarà pari solo all’IVA. In forfettario non c’è obbligo IVA; la fattura a zero è solo una scelta di tracciabilità.

Come calcolo la base imponibile per l’IVA sull’omaggio?

La base imponibile non è il prezzo di listino o di vendita al pubblico. L’art. 13, comma 2, lettera c del DPR 633/1972 indica il prezzo di acquisto o, in mancanza, il costo di produzione del bene, rilevati al momento della cessione gratuita. Quindi, se hai acquistato la borraccia a 20 euro, applichi l’aliquota IVA su 20 euro, non sul prezzo retail di 30 euro. Conserva documenti che attestano il costo (fatture di acquisto, distinte basi) per giustificare la base in caso di controllo.

Quando posso evitare del tutto l’IVA sugli omaggi?

Ci sono due casi tipici. Primo: quando l’IVA all’acquisto non è detraibile per legge (ad esempio omaggi-spese di rappresentanza con costo unitario oltre 50 euro, secondo DM 19/11/2008 e art. 19-bis1 DPR 633/1972). In questo caso, la successiva cessione gratuita è fuori campo IVA e non devi versare nulla né alzare TD27. Secondo: quando operi in regime forfettario, perché non applichi IVA in uscita e non detrai in entrata. In tutti gli altri casi, se detrai l’IVA all’acquisto, l’omaggio è imponibile e l’IVA va gestita con rivalsa al cliente o con autofattura TD27 a tuo carico.

Quali errori portano a sanzioni e come rimediare?

Gli errori più frequenti sono: omissione del TD27 in caso di non rivalsa con IVA detratta all’acquisto; errata determinazione della base (prezzo di vendita invece di costo); uso improprio di sconti ex art. 15 che azzerano anche l’IVA negli omaggi con rivalsa. Le sanzioni sull’IVA seguono il D.Lgs. 471/1997 (ad esempio per infedele dichiarazione o omesso versamento). Per rimediare, puoi emettere un TD20 (autofattura per regolarizzazione) quando ricorrono i presupposti e correggere in dichiarazione periodica. Agisci tempestivamente per ridurre interessi e sanzioni con il ravvedimento operoso ai sensi del D.Lgs. 472/1997.

Gli omaggi sono deducibili ai fini delle imposte dirette?

Sì, ma con limiti. Gli omaggi a clienti rientrano tra le spese di rappresentanza e sono deducibili entro i parametri del DM 19/11/2008, calcolati in percentuale sui ricavi annui (art. 108 TUIR). La deduzione è integrale per beni di costo unitario non superiore a 50 euro; oltre tale soglia vale il plafond di deducibilità. Conserva un prospetto con destinatari, finalità promozionale e coerenza con l’attività. Gli omaggi ai dipendenti seguono regole diverse come fringe benefit e possono incidere sul reddito di lavoro; verifica le soglie annuali in vigore per non generare imponibile in busta paga.

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