Fattura differita: cos’è, quando e come si fa?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

La fattura differita si emette entro il 15 del mese successivo, riepiloga più consegne/servizi dello stesso cliente e riporta i riferimenti ai DDT o alla documentazione delle prestazioni.

  • Base legale: art. 21, comma 4, lett. a) e b), e art. 23 DPR 633/1972; DL 119/2018; D.Lgs. 127/2015.
  • Scadenza: emissione e invio allo SdI entro il 15 del mese successivo alle operazioni.
  • Documenti: DDT per beni; rapportini/ordini/contratti per servizi; riferimenti obbligatori in fattura.

Cos’è la fattura differita e quando si usa

La fattura differita è una fattura unica che riepiloga più operazioni effettuate nello stesso mese, verso lo stesso cliente. Si usa per semplificare le fatture di consegne o servizi ripetuti.

La base normativa è l’art. 21, comma 4, lett. a) e b), del DPR 633/1972. Per i beni serve un documento che prova ogni consegna, di solito il DDT, cioè il documento di trasporto. Per i servizi basta un documento idoneo, come ordini firmati, rapportini, SAL o verbali.

La trasmissione elettronica allo SdI è obbligatoria (D.Lgs. 127/2015 e successive). Dal 2024 l’obbligo vale anche per i contribuenti in regime forfettario. Riferimenti consultabili sui portali Normattiva e Agenzia delle Entrate.

Per beni e per servizi: differenze pratiche

Beni: puoi differire se ogni consegna è coperta da DDT o documento equivalente, con data e numero. In fattura indichi i riferimenti di tutti i DDT inclusi.

Servizi: puoi differire se ogni prestazione è “individuabile” con documenti chiari. Ad esempio un rapportino firmato, un ordine, una mail di accettazione, un SAL.

Se hai sia beni che servizi nello stesso mese, puoi fare due fatture differite distinte. Oppure una sola, se la documentazione consente di separare chiaramente le voci.

Scadenze, date e registrazioni IVA

La regola chiave: emetti e invii allo SdI entro il 15 del mese successivo a quello delle operazioni. Lo dice l’art. 21, comma 4, DPR 633/1972, come modificato dal DL 119/2018.

La data documento della fattura differita può essere il giorno di emissione entro il 15. In pratica molti usano il 15 del mese successivo. Nelle righe o nei riferimenti indichi i DDT o la documentazione dei servizi con date e numeri.

Registrazione IVA: l’art. 23 DPR 633/1972 consente di annotare entro il 15 del mese successivo con riferimento al mese precedente. Così l’IVA confluisce nella liquidazione del mese di effettuazione delle operazioni.

Fattura immediata vs differita: la fattura immediata si emette entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (DL 119/2018). La differita consente il rinvio al 15 del mese successivo, se hai i documenti richiesti.

Momento di effettuazione e base normativa

Il momento di effettuazione segue l’art. 6 DPR 633/1972: per i beni è la consegna o spedizione, per i servizi è l’ultimazione o il pagamento anticipato. La differita non sposta l’effettuazione. Ti permette però di fatturare in un’unica soluzione.

Perciò conserva i DDT o i rapportini. Servono a dimostrare che le operazioni sono di quel mese. E giustificano la fattura riepilogativa.

Come si compila: campi, riferimenti e diciture

Intestazione: inserisci data e numero della fattura. Poi i dati di chi emette e del cliente. Quindi denominazione, indirizzo, Partita IVA o codice fiscale se privato.

Contatti: puoi aggiungere telefono ed email. Aiutano in caso di controlli o contestazioni sul contenuto.

Righe: descrivi beni o servizi. Inserisci quantità, prezzo unitario e totale riga. Se usi la fattura elettronica, indica per ogni riga aliquota o natura IVA corretta.

Riferimenti: per i beni, riporta numero e data di ogni DDT richiamato. Per i servizi, cita il numero e la data di rapportini, ordini, SAL o verbali.

Imposte: in regime ordinario applichi l’IVA secondo aliquota. Se la prestazione è professionale soggetta a ritenuta d’acconto, inserisci la ritenuta (solitamente 20%) come importo a trattenersi dal committente sostituto d’imposta.

Se sei in regime forfettario

Nel regime forfettario non addebiti l’IVA e non subisci ritenuta d’acconto. Inserisci la dicitura di legge. Esempio: “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014 e successive modificazioni; non soggetta a ritenuta d’acconto.”

Ricorda l’imposta di bollo da 2 euro se la fattura supera 77,47 euro ed è senza IVA. Per le fatture elettroniche, il bollo è virtuale. L’Agenzia delle Entrate calcola trimestralmente gli importi. Paghi con addebito o F24 nei termini. Riferimenti: DM MEF 17 giugno 2014 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Pubblica Amministrazione e privati

Per le PA usi il formato FatturaPA con codice ufficio. Inserisci CUP/CIG quando richiesti. La differita è ammessa se hai la documentazione per beni o servizi. Le scadenze restano le stesse.

Per i privati (B2B o B2C) usi il tracciato XML ordinario. Indica Codice Destinatario o PEC del cliente. Conserva in modalità a norma il file transitato dallo SdI.

Esempi pratici

Beni: consegni 5 volte a un rivenditore tra il 3 e il 27 del mese. Hai 5 DDT numerati e datati. Entro il 15 del mese successivo emetti una fattura differita. Riepiloghi tutte le consegne. Ciascuna riga o blocco richiama i DDT.

Servizi: eroghi 8 interventi di assistenza il 5, 9, 12 e 25 del mese. Hai 8 rapportini firmati dal cliente. Entro il 15 del mese successivo emetti una fattura differita. Alleghi o citi i rapportini con numero e data.

Misto: vendi hardware (coperto da DDT) e fai installazione (con verbale di collaudo). Puoi emettere una fattura differita unica, se i documenti distinguono chiaramente beni e servizi. Altrimenti separa in due fatture differite.

Regola decisionale rapida

Domanda 1: ho documenti che provano ogni operazione del mese?

Se sì: puoi usare la fattura differita. Se no: emetti fatture immediate entro 12 giorni dall’operazione.

Domanda 2: il cliente è lo stesso per tutte le operazioni?

Se sì: puoi cumulare in una sola differita. Se hai più clienti, emetti una differita per ciascun cliente.

Domanda 3: ho beni con DDT o servizi con report?

Beni: servono DDT o equivalenti. Servizi: servono rapportini, ordini, SAL, verbali. Senza, manca il requisito legale per differire.

Domanda 4: quali scadenze devo rispettare?

Invia allo SdI entro il 15 del mese successivo. Registra entro lo stesso termine con riferimento al mese precedente per la liquidazione IVA.

Domanda 5: quale dicitura fiscale applico?

Regime ordinario: IVA e, se dovuta, ritenuta. Regime forfettario: dicitura di non applicazione IVA e ritenuta; verifica bollo.

Errori comuni e sanzioni

Errori tipici: mancano i riferimenti dei DDT; si include un DDT di un cliente diverso; si emette oltre il 15 del mese successivo; si sbaglia l’aliquota IVA; si omette il bollo dovuto.

Sanzioni: per irregolare fatturazione con imposta indicata, la sanzione è dal 90% al 180% dell’IVA (art. 6 D.Lgs. 471/1997). Se l’errore non incide sull’imposta, la sanzione va da 250 a 2.000 euro.

Ravvedimento operoso: puoi ridurre le sanzioni se regolarizzi spontaneamente (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Agisci presto: più aspetti, meno sconto ottieni.

Come evitare problemi

Prepara un dossier per ogni cliente con DDT, rapportini, ordini e SAL del mese. Numera i documenti in modo coerente. Riconcilia tutto prima del 10 del mese successivo.

Usa un gestionale che compila i blocchi DatiDDT in XML. Controlla l’accettazione SdI e gli esiti. Conserva i file secondo le regole di conservazione digitale.

Aspetti tecnici dell’e-fattura differita

Tracciato XML: la “Data” è la data di emissione entro il 15 del mese successivo. I DDT si richiamano nei blocchi appositi. Le note possono elencare le prestazioni con date.

Destinatario: inserisci Codice Destinatario a 7 caratteri o PEC del cliente. Per PA indica il codice ufficio. Se il cliente è estero, usa regole per operazioni non soggette e invia allo SdI con Natura corretta.

Conservazione: conserva le fatture elettroniche secondo le regole vigenti. Fonti utili: Agenzia delle Entrate, AgID, Normattiva. Evita duplicazioni e mantieni l’integrità dei file.

Fonti normative essenziali (consultabili su Normattiva e siti istituzionali)

DPR 633/1972: art. 6 (momento di effettuazione), art. 21 (contenuto e termini della fattura, differita), art. 23 (registrazioni e riferimento al mese precedente).

DL 119/2018, convertito in legge: introduce la trasmissione entro 12 giorni per la fattura immediata e chiarisce la differita per servizi.

D.Lgs. 127/2015: obbligo di fatturazione elettronica e trasmissione via Sistema di Interscambio. Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sul tracciato XML.

Legge 190/2014 e successive modifiche: regime forfettario (commi 54-89). Ministero dell’Economia e delle Finanze: DM 17 giugno 2014 su bollo su fatture elettroniche.

D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997: sanzioni e ravvedimento operoso. Per il DDT, riferimenti al DPR 472/1996 e prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Scenario Requisiti documentali Termine emissione/invio SdI Indicazioni in fattura Impatto su IVA/liquidazione
Beni con più consegne nello stesso mese DDT per ogni consegna, con data e numero Entro il 15 del mese successivo Riferimenti a tutti i DDT; descrizione beni; aliquota IVA Annotazione entro il 15 con riferimento al mese precedente (art. 23 DPR 633/1972)
Servizi ripetuti nello stesso mese Rapportini firmati, ordini, SAL, verbali Entro il 15 del mese successivo Riferimenti a rapportini/SAL con date; descrizione chiara prestazioni IVA nel mese di effettuazione; registrazione entro il 15 mese successivo con riferimento al mese precedente
Regime forfettario Stessi requisiti di beni/servizi per differita Entro il 15 del mese successivo Dicitura di non applicazione IVA e ritenuta; verifica bollo Nessuna IVA a debito; attenzione al bollo e alla corretta natura operazione
Forniture alla Pubblica Amministrazione DDT o documenti servizi; CUP/CIG se richiesti Entro il 15 del mese successivo (formato FatturaPA) Codice ufficio PA; riferimenti ordine; DDT/rapportini Regole PA invariate; esigibilità secondo art. 6; registrazione come da art. 23
Cliente estero UE/extra-UE Documenti di trasporto, contratti, prove resa Entro il 15 del mese successivo; invio allo SdI Natura operazione corretta (es. non imponibile/esente); riferimento normativo Trattamento IVA speciale (non imponibile/esente); elenco riepilogativo dove previsto

FAQ

Posso emettere una sola fattura differita per beni e servizi svolti nello stesso mese allo stesso cliente?

Sì, se la documentazione è completa e separa in modo chiaro le due tipologie. Per i beni devi avere DDT o documenti equivalenti per ogni consegna. Per i servizi devi avere rapportini, SAL, ordini o verbali che individuino data, oggetto e quantità. Nella fattura differita inserisci righe distinte per beni e servizi. Aggiungi una sezione “Riferimenti” con l’elenco dei DDT e dei rapportini/SAL, indicando numero e data. Questa impostazione rende il controllo semplice e riduce il rischio di contestazioni. Se la documentazione non è allineata o manca per una delle due tipologie, è meglio emettere due fatture differite separate o, per la parte priva di documenti idonei, emettere fattura immediata entro 12 giorni dall’effettuazione, così rispetti l’art. 21 DPR 633/1972 e le prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Quale data indico sulla fattura differita e come influisce sulla liquidazione IVA?

La data della fattura differita è la data di emissione, entro il 15 del mese successivo. Molti usano proprio il giorno 15. Questa data non cambia il mese di effettuazione delle operazioni, che resta quello in cui hai consegnato i beni o svolto i servizi (art. 6 DPR 633/1972). Per la liquidazione IVA, l’art. 23 DPR 633/1972 ti consente di registrare entro il 15 del mese successivo con riferimento al mese precedente. In pratica, anche se emetti il 15, l’IVA confluisce nel mese di effettuazione. Attenzione: rispetta con precisione le scadenze e annota correttamente la fattura nel registro. Un errore di registrazione può spostare l’imposta al mese sbagliato e generare sanzioni o interessi.

Come documento in modo “idoneo” le prestazioni di servizi per poter usare la fattura differita?

La norma chiede che le prestazioni siano individuabili con documenti certi. In pratica usa uno schema semplice: crea un rapportino per ogni intervento, con data, luogo, descrizione dell’attività, ore o quantità, prezzo e firma del cliente. In alternativa, usa ordini d’acquisto con accettazione e una mail di chiusura lavori. Per attività tecniche o cantieri, usa SAL firmati e verbali di collaudo. Ogni documento deve riportare un numero progressivo e la data. Quando compili la fattura differita, inserisci questi riferimenti nelle note o nei campi dedicati del tracciato XML. Così dimostri subito il legame tra fattura e prestazioni. Se manca la firma del cliente, conserva evidenze equivalenti, come ticket chiusi su piattaforma, log tracciati o conferme email. L’obiettivo è rendere verificabile, senza dubbi, cosa hai fatto, quando e per chi.

In regime forfettario posso emettere fattura differita? Cosa cambia rispetto all’ordinario?

Sì, puoi emetterla. Le condizioni sono le stesse: DDT per i beni e documentazione idonea per i servizi. La differenza sta nel contenuto fiscale della fattura. In forfettario non addebiti l’IVA e non subisci ritenuta. Inserisci la dicitura di legge che richiama l’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 e le successive modifiche. Se l’importo supera 77,47 euro, scatta il bollo da 2 euro. Per le e-fatture, il bollo è virtuale e l’Agenzia lo calcola trimestralmente. Paghi nei termini comunicati nell’area riservata. In ordinario, invece, applichi l’IVA secondo aliquota e, se presti lavoro autonomo a un sostituto d’imposta, indichi la ritenuta d’acconto. In entrambi i regimi restano uguali scadenze e regole di documentazione. La differita è quindi uno strumento organizzativo, non un regime fiscale.

Cosa rischio se invio la fattura differita oltre il 15 del mese successivo o dimentico un DDT?

Ritardo nell’emissione o nell’invio allo SdI: se l’operazione è imponibile e l’errore incide sull’imposta, si applicano le sanzioni dal 90% al 180% dell’IVA (art. 6 D.Lgs. 471/1997). Se non incide sull’imposta, la sanzione va da 250 a 2.000 euro. Mancanza del DDT o di documenti idonei per i servizi: l’Agenzia può contestare l’uso della differita. In tal caso, l’operazione avrebbe dovuto essere fatturata immediatamente entro 12 giorni e potresti subire sanzioni per tardiva fatturazione. Come rimediare: emetti una fattura tardiva correttiva il prima possibile e usa il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) per ridurre le sanzioni, versando anche eventuali interessi. In futuro, crea una check-list di chiusura mensile: controlla DDT, rapportini e riferimenti, poi genera la differita entro il 10 del mese successivo. Così hai margine per correzioni prima del 15.

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