Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La fattura attiva certifica la tua vendita e comunica al cliente quanto deve pagare. Si emette in formato elettronico via SDI, con campi obbligatori, tempi precisi e regole diverse per IVA, ritenuta e bollo.
- Contenuto minimo obbligatorio definito dall’art. 21 del DPR 633/1972; versione “semplificata” ammessa dall’art. 21-bis.
- Obbligo generalizzato di fatturazione elettronica via SDI (D.Lgs. 127/2015; DL 36/2022). Invio entro 12 giorni, differita entro il 15 del mese successivo.
- IVA, ritenuta d’acconto e bollo dipendono da regime, operazione e cliente. Conservazione per 10 anni (art. 39 DPR 633/1972; art. 2220 c.c.).
Cos’è la fattura attiva e quando si emette
La fattura attiva è il documento fiscale che attesti la cessione di beni o la prestazione di servizi. Indica importi, imposte e termini di pagamento.
La devi emettere quando si verifica l’operazione secondo le regole IVA. Per beni, di norma alla consegna o spedizione. Per servizi, al momento del pagamento o della maturazione del corrispettivo.
Base normativa: DPR 633/1972 (IVA), in particolare art. 21 per contenuto e tempistiche; art. 21-bis per la fattura semplificata. Obbligo elettronico: D.Lgs. 127/2015 e DL 36/2022 convertito in Legge 79/2022. Regole tecniche: provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e successivi.
Tipologie: immediata, differita, acconto e saldo
Fattura immediata: emessa entro 12 giorni dall’operazione. Inserisci la data documento coerente con la data operazione.
Fattura differita: per più consegne nel mese con DDT. Si emette entro il 15 del mese successivo, richiamando i DDT.
Acconti e saldi: puoi fatturare un acconto all’incasso. Poi emetti il saldo richiamando l’acconto. Questo aiuta cassa e IVA.
Elementi obbligatori e compilazione, riga per riga
Intestazione: data, numero e anagrafiche
Numerazione: progressiva e che garantisca l’univocità nell’anno (art. 21 DPR 633/1972). Puoi usare serie diverse, ma resta coerente.
Data: è la data di emissione. Per l’immediata coincide con la data dell’operazione o entro 12 giorni. Per la differita è entro il 15 del mese successivo.
Dati emittente e cliente: denominazione, indirizzo, Partita IVA. Se il cliente è un privato, indica il codice fiscale. Per soggetti esteri usa i dati fiscali equivalenti.
Corpo: descrizione, quantità, prezzi, sconti
Descrivi bene bene o servizio: cosa, quantità, prezzo unitario e totale. Specifica eventuali sconti o maggiorazioni.
Indica la natura IVA per riga: imponibile, non imponibile, esente, fuori campo. Spiega con la dicitura la norma applicata, ad esempio “non imponibile art. 8” per export.
Inserisci eventuale rivalsa previdenziale: contributo integrativo di cassa o rivalsa INPS 4%. Spiega cosa sia in nota: è una maggiorazione a copertura dei contributi.
Imposte: IVA, ritenuta d’acconto e imposta di bollo
IVA: applica l’aliquota prevista per il tuo bene o servizio. Indica l’imponibile, l’aliquota e l’imposta. Se operazione non soggetta o esente, scrivi la norma.
Ritenuta d’acconto: si applica di norma ai compensi di lavoro autonomo verso sostituti d’imposta, come società o enti, ex art. 25 DPR 600/1973. Non si applica alle cessioni di beni. Indica la base di calcolo e la ritenuta (in genere 20%).
Imposta di bollo: se la fattura non reca IVA e l’importo supera 77,47 euro, si applicano 2,00 euro di bollo (DPR 642/1972; provvedimenti AE sulla liquidazione trimestrale del bollo e-Fatture). Nei documenti elettronici si assolve in modo virtuale.
Regime forfettario: diciture e accortezze
Nel regime forfettario non addebiti l’IVA e non subisci ritenute alla fonte, se dichiari questa condizione in fattura. Base normativa: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, in particolare comma 67 per le ritenute.
Dicitura consigliata: “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014 – Regime forfettario. Compenso non soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, Legge 190/2014”.
Ricorda il bollo da 2,00 euro se superi 77,47 euro e non applichi IVA. Inseriscilo nella fattura e versalo con le modalità dell’Agenzia delle Entrate.
Invio elettronico via SDI: regole 2026
Tutti i titolari di Partita IVA stabiliti in Italia emettono fattura elettronica tramite SDI, anche i forfettari. Questo per B2B, B2C e verso la PA. Riferimenti: D.Lgs. 127/2015; DL 36/2022 convertito.
Tempi: 12 giorni per la fattura immediata. Il 15 del mese successivo per la differita da DDT. Conserva le ricevute di consegna/mancata consegna del SDI.
Scarti: se SDI scarta, la fattura si considera non emessa. Correggi e rinvia entro 5 giorni, mantenendo numero e data originari se possibile. Se sfori, valuta il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13).
Clienti PA, split payment e reverse charge
Verso la Pubblica Amministrazione usa il formato PA e il codice ufficio. In caso di split payment, indichi l’IVA ma non la incassi. Base normativa: art. 17-ter DPR 633/1972 e decreti MEF attuativi.
Reverse charge: in certe operazioni l’IVA la assolve il cliente. Indica “inversione contabile” e la norma applicabile (art. 17 DPR 633/1972). Non addebitare l’IVA in fattura.
Operazioni con soggetti esteri e dati transfrontalieri
Clienti UE o extra-UE: puoi emettere fattura in modalità elettronica e trasmetterla via SDI anche se il cliente non la riceve tramite SDI. In alternativa, emetti documento in formato analogico e trasmetti i dati via SDI secondo le regole sulle operazioni transfrontaliere.
Dal 2022 la comunicazione “esterometro” è confluita nell’invio XML via SDI dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti, entro i termini di emissione. Base: art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, come modificato dal DL 124/2019.
Regole IVA cambiano in base a luogo di tassazione e natura dell’operazione. Ad esempio, export non imponibile (art. 8 DPR 633/1972). Servizi a soggetti UE spesso fuori campo IVA in Italia per regola generale B2B (art. 7-ter), con inversione contabile nel Paese del cliente.
Errori, sanzioni e come rimediare
Se sbagli importi o imposte, emetti una nota di credito (variazione in diminuzione) o una nota di debito (variazione in aumento), richiamando la fattura originaria. Base: art. 26 DPR 633/1972.
Fattura tardiva o omessa: sanzioni del D.Lgs. 471/1997. In generale, 90%-180% dell’IVA relativa per operazioni imponibili; da 250 a 2.000 euro se l’operazione è senza IVA. Riduci le sanzioni con ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13) se regolarizzi spontaneamente.
Conservazione: archivia le fatture per 10 anni in modo immodificabile e leggibile (art. 39 DPR 633/1972; art. 2220 c.c.; Linee guida AgID). La conservazione elettronica deve garantire autenticità, integrità e leggibilità.
Regola decisionale rapida
Domanda 1: il cliente è soggetto IVA italiano? Se sì, emetti e invia e-fattura via SDI con IVA, salvo reverse charge. Se no, vai alla domanda 2.
Domanda 2: il cliente è estero? Se sì, valuta il luogo di tassazione. Se l’IVA non si applica in Italia, emetti fattura senza IVA con dicitura normativa e trasmetti i dati via SDI nei termini.
Domanda 3: sei in forfettario? Se sì, non addebitare IVA né subisci ritenuta. Inserisci la dicitura di legge e il bollo se dovuto. Se no, vai alla domanda 4.
Domanda 4: presti servizi professionali a un sostituto d’imposta? Se sì, calcola e indica la ritenuta d’acconto. Se vendi beni o fatturi a privati, di norma non si applica la ritenuta.
Domanda 5: usi DDT? Se sì, puoi emettere fattura differita entro il 15 del mese successivo, riepilogando i DDT. Altrimenti emetti entro 12 giorni dall’operazione.
Fonti istituzionali da consultare
Verifica sempre su Normattiva il testo vigente di DPR 633/1972 e DPR 600/1973. Consulta i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate per regole tecniche SDI e imposta di bollo, e le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro quando rilevanti ai fini contributivi.
| Scenario | Dicitura/Contenuto essenziale | IVA / Ritenuta / Bollo | Tempistiche e note tecniche SDI |
|---|---|---|---|
| Professionista in regime forfettario verso società italiana | Indica regime forfettario e non applicazione ritenuta ex L. 190/2014, art. 1, c. 67 | IVA: non si applica. Ritenuta: no. Bollo: 2,00 € se > 77,47 € | Invio e-fattura via SDI entro 12 giorni (immediata). Conserva ricevute |
| Professionista in regime ordinario verso società italiana | Descrizione prestazione; base ritenuta; eventuale rivalsa previdenziale | IVA: aliquota prevista. Ritenuta: 20% ex art. 25 DPR 600/1973. Bollo: non dovuto se c’è IVA | Invio via SDI; se scarto, rinvio entro 5 giorni. Pagamento IVA per liquidazione periodica |
| Cessione di beni a privato consumatore (B2C) | Dati cliente con codice fiscale; termini pagamento; eventuali garanzie | IVA: si applica. Ritenuta: no. Bollo: no | Invio via SDI; consegna copia di cortesia al cliente su richiesta |
| Fattura differita da DDT (più consegne) | Richiamo DDT con data e numero; riepilogo merce/servizi | IVA: si applica. Ritenuta: solo se prestazione professionale a sostituto. Bollo: no con IVA | Emissione entro il 15 del mese successivo; invio via SDI |
| Fattura verso Pubblica Amministrazione con split payment | Formato PA e codice ufficio; indicazione split payment art. 17-ter | IVA: esposta ma non incassata. Ritenuta: secondo disciplina specifica PA. Bollo: secondo regole generali | Invio via SDI canale PA; attesa accettazione/rifiuto dell’ente |
| Servizio B2B verso cliente UE | Dicitura luogo di tassazione estero (regola generale art. 7-ter); IVA non addebitata | IVA: non imponibile/fuori campo in Italia. Ritenuta: non rileva. Bollo: non dovuto | Trasmetti la fattura/dati via SDI entro termini; conserva prova invio |
FAQ
Quali sono i campi obbligatori della fattura attiva secondo la legge?
I campi minimi sono indicati dall’art. 21 del DPR 633/1972. Devi inserire: data di emissione, numero progressivo univoco, dati identificativi di emittente e cliente (denominazione, indirizzo, Partita IVA o codice fiscale), natura, qualità e quantità dei beni o servizi, base imponibile, aliquota e imposta, oppure la norma che giustifica la mancata applicazione dell’IVA. Vanno indicati anche eventuali sconti o abbuoni, termini di pagamento e modalità. Se emetti una fattura semplificata (art. 21-bis), puoi ridurre i dati per importi fino alla soglia prevista, ma devi sempre garantire l’identificazione delle parti e dell’operazione. Nei documenti elettronici, i tracciati SDI richiedono inoltre codici specifici per natura IVA e tipologia documento, che devono essere coerenti con la disciplina fiscale.
Come funziona la ritenuta d’acconto e quando la inserisco in fattura?
La ritenuta d’acconto si applica in genere ai compensi di lavoro autonomo professionale fatturati a sostituti d’imposta, come società o enti, ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/1973. La calcoli sul compenso imponibile concordato. La base di calcolo può includere la rivalsa INPS del 4% se prevista, mentre alcune casse professionali escludono il contributo integrativo dalla base ritenuta in base ai propri regolamenti. Non si applica alle cessioni di beni né ai compensi fatturati a privati non sostituti d’imposta. Indica in fattura l’importo della ritenuta con segno negativo e la norma di riferimento. Se sei in regime forfettario, dichiara la non applicazione della ritenuta ai sensi dell’art. 1, comma 67, Legge 190/2014.
In quanto tempo devo emettere e inviare la fattura elettronica allo SDI?
Per la fattura immediata hai 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per emettere e trasmettere la fattura via SDI. La data documento deve essere coerente con la data operazione. Per la fattura differita, se hai emesso DDT durante il mese, puoi emettere un’unica fattura riepilogativa entro il 15 del mese successivo. Se SDI scarta la fattura, considera l’emissione come non avvenuta: devi correggere e rinviare quanto prima, preferibilmente entro 5 giorni, mantenendo numero e data se possibile. Se superi i termini, valuta il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni. Queste regole discendono dall’art. 21 del DPR 633/1972 e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate sui flussi SDI.
Quando devo applicare l’imposta di bollo da 2 euro e come la verso con le e-fatture?
L’imposta di bollo si applica alle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro, come quelle in regime forfettario e molte operazioni esenti o non imponibili. L’importo è 2,00 euro per fattura, ai sensi del DPR 642/1972. Nelle fatture elettroniche indichi l’assolvimento del bollo nel tracciato e versi l’imposta periodicamente, di norma a cadenza trimestrale, secondo le modalità definite dall’Agenzia delle Entrate con appositi provvedimenti. L’Agenzia può mettere a disposizione un riepilogo degli importi dovuti. Controlla sempre il cassetto fiscale per eventuali conguagli o integrazioni.
Come correggo una fattura già inviata se ho sbagliato importo o IVA?
Se l’errore è formale e la fattura è stata scartata da SDI, correggi e rinvia: quella scartata non esiste ai fini fiscali. Se è stata correttamente recapitata ma l’importo è errato, usa la nota di credito per ridurre l’imponibile o l’imposta (art. 26 DPR 633/1972). Se devi aumentare importo o IVA, emetti una nota di debito o una nuova fattura integrativa. Se hai applicato un’aliquota IVA sbagliata, regolarizza l’imposta con nota di variazione e integra la liquidazione. In caso di tardiva regolarizzazione, il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13) consente sanzioni ridotte in base al ritardo. Documenta sempre gli scambi con il cliente e conserva le ricevute SDI per dimostrare la correttezza delle operazioni.
Qual è la differenza tra fattura “ordinaria” e “semplificata” e quando posso usare la semplificata?
La fattura ordinaria contiene tutti i dati previsti dall’art. 21 del DPR 633/1972. La fattura semplificata, prevista dall’art. 21-bis, si può usare per importi fino alla soglia consentita dalla norma vigente. Consente di indicare meno dati, ad esempio un riferimento più sintetico per i beni o servizi e l’identificazione del cliente con minori formalità, pur garantendo la tracciabilità dell’operazione. Non è sempre utilizzabile: sono esclusi alcuni casi come cessioni intracomunitarie o operazioni per cui è richiesta una descrizione dettagliata. Anche in formato semplificato, se non applichi IVA e superi 77,47 euro, resta l’obbligo di bollo. Valuta la semplificata per operazioni frequenti e di importo contenuto, verificando ogni volta la compatibilità con le regole IVA e le specifiche tecniche SDI.
