Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Per un omaggio: con rivalsa addebiti al cliente solo l’IVA; senza rivalsa emetti autofattura TD27 e versi tu l’IVA. In regime forfettario niente IVA né rivalsa.
- Riferimenti: DPR 633/1972 artt. 2, 3, 13, 18; art. 19-bis1 lett. h); DM 19/11/2008 spese di rappresentanza; Specifiche tecniche FatturaPA dell’Agenzia delle Entrate.
- Con rivalsa: fattura con valore bene, storno pari importo, IVA esposta sull’aliquota del bene; dicitura “cessione gratuita art. 2 DPR 633/72 con obbligo di rivalsa art. 18 DPR 633/72”.
- Senza rivalsa: fattura a zero (N2.2) al cliente, autofattura TD27 per autoconsumo/omaggio, annotazione sui registri IVA e versamento in liquidazione.
Cos’è una fattura omaggio e quando si applica l’IVA
Per “omaggio” intendiamo una cessione gratuita di un bene o una prestazione resa gratis. In parole semplici: il cliente non paga il prezzo.
L’IVA però segue regole precise. Quando regali un bene della tua attività, la legge considera un’operazione imponibile. Lo dice il DPR 633/1972: art. 2 per i beni e art. 3 per i servizi gratuiti resi per fini estranei all’impresa.
Puoi scegliere se far pagare l’IVA al cliente (rivalsa) oppure no. Se non la addebiti, la versi tu, come autoconsumo. La base imponibile si calcola di norma sul prezzo di acquisto o sul costo di produzione al momento della cessione, secondo l’art. 13 DPR 633/1972.
Campioni gratuiti e casi fuori campo
Restano fuori campo IVA i campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati. È un’eccezione prevista dall’art. 2 del DPR 633/1972. Questi non richiedono rivalsa né autofattura.
Attenzione: “campione” non è un pezzo intero vendibile. È un bene privo di valore commerciale autonomo, usato solo per prova. Deve essere marcato come campione.
Omaggio con rivalsa IVA: come si compila la fattura
“Rivalsa” significa addebito dell’IVA al cliente. È l’obbligo generale dell’art. 18 DPR 633/1972. Con l’omaggio, applichi la rivalsa solo sull’imposta, non sul prezzo.
In pratica, nella fattura elettronica inserisci:
- riga con il bene al suo valore (es. 20 euro);
- storno dello stesso importo (sconto 100% o riga negativa -20 euro);
- IVA calcolata sul valore del bene con l’aliquota corretta (22%, 10%, 5% o 4%, a seconda del bene).
La fattura mostra totale dovuto pari alla sola IVA. Inserisci la dicitura: “cessione gratuita art. 2 DPR 633/72 con obbligo di rivalsa art. 18 DPR 633/72”. Fonte: DPR 633/1972; Normattiva.
Esempio numerico
Regali una borraccia che vendi a 20 euro, aliquota 22%.
- Valore prodotto: 20,00
- Storno: -20,00
- IVA 22% su 20,00: 4,40
- Totale fattura: 4,40 (solo IVA)
Così il cliente paga l’IVA. Tu versi la stessa IVA nella liquidazione del periodo, come per qualsiasi fattura.
Omaggio senza rivalsa IVA: fattura a zero e autofattura TD27
Se non vuoi addebitare l’IVA al cliente, la versi tu. La normativa parla di “autoconsumo” o “cessioni gratuite senza rivalsa”. Base imponibile: prezzo di acquisto o costo di produzione (art. 13 DPR 633/1972).
Fai due passaggi:
- emetti al cliente una fattura a zero con storno totale del valore; indica la natura N2.2 (altri casi non soggetti) nelle righe non imponibili e la dicitura “cessione gratuita art. 2 DPR 633/72 senza obbligo di rivalsa art. 18 DPR 633/72”;
- emetti un’autofattura con codice documento TD27 per “autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa”, con aliquota del bene e imposta calcolata sulla base corretta.
L’IVA dell’autofattura confluisce nella liquidazione del periodo. Annota i documenti nei registri IVA. Puoi tenere anche un prospetto interno degli omaggi, utile in caso di controlli. Fonti: DPR 633/1972; Specifiche tecniche FatturaPA dell’Agenzia delle Entrate; Normattiva.
Esempio numerico
Stessa borraccia: valore 20 euro, aliquota 22%.
- Fattura al cliente: valore 20, storno -20, IVA 0, totale 0; natura N2.2 in riga a zero.
- Autofattura TD27: base 20, IVA 22% pari a 4,40; versi 4,40 nella liquidazione.
Regime forfettario: niente IVA, niente rivalsa
Nel regime forfettario non applichi l’IVA e non la detrai. Quindi non fai né rivalsa né autofattura. Se regali un bene, puoi documentare la consegna con un DDT o un documento commerciale a importo zero.
Se il cliente chiede fattura per l’omaggio, puoi emettere fattura con corrispettivo zero e natura N2.2, senza IVA né imposta di bollo. Ricorda: nel forfettario i costi non incidono sulla base imponibile, quindi l’acquisto dell’omaggio non cambia l’imposta sostitutiva.
Detrazione dell’IVA sugli acquisti di omaggi e spese di rappresentanza
L’IVA sugli acquisti di omaggi è indetraibile, salvo i beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Lo prevede l’art. 19-bis1, lett. h), DPR 633/1972.
Ai fini reddituali, gli omaggi a clienti rientrano nelle spese di rappresentanza. Sono deducibili entro i limiti del DM 19/11/2008, in percentuale ai ricavi. Serve inerenza e ragionevolezza della spesa. Fonti: DPR 633/1972; DM 19/11/2008; Normattiva.
Diciture obbligatorie e aliquote
Riporta sempre la dicitura corretta in fattura, con il riferimento agli articoli 2 e 18 del DPR 633/1972. Applica l’aliquota del bene omaggiato: 22% ordinaria, o ridotta se prevista per quel bene.
Per i servizi gratuiti resi per fini non aziendali, si applica l’art. 3 DPR 633/1972. La logica è simile agli omaggi di beni: se non fai rivalsa, autodocumenti e versi tu l’IVA.
Regola decisionale rapida
- Sei in regime forfettario? Sì → niente IVA, nessuna rivalsa/autofattura. Usa DDT o fattura a zero con natura N2.2 se serve documento. No → vai avanti.
- È un campione gratuito contrassegnato e di modico valore? Sì → fuori campo IVA (art. 2). Nessuna autofattura. DDT consigliato. No → vai avanti.
- Vuoi che l’IVA la paghi il cliente? Sì → Fattura con rivalsa: valore bene, storno 100%, IVA esposta, dicitura “art. 2 con obbligo di rivalsa art. 18”. Versi l’IVA nella liquidazione ordinaria. No → vai avanti.
- Non vuoi addebitare l’IVA al cliente → Fattura a zero con N2.2 e dicitura “senza obbligo di rivalsa”; emetti autofattura TD27 per l’IVA; annota nei registri; versi l’IVA nella liquidazione.
Fonti normative e prassi di riferimento
DPR 633/1972: art. 2 (cessioni gratuite e campioni); art. 3 (prestazioni gratuite); art. 13 (base imponibile per autoconsumo); art. 18 (rivalsa IVA); art. 19-bis1 lett. h) (IVA su spese di rappresentanza e omaggi). Consulta il portale Normattiva.
DM 19/11/2008: criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza. Agenzia delle Entrate: Specifiche tecniche FatturaPA (codici documento, natura N2.2, TD27) e circolari di prassi, tra cui la circolare 34/E del 2009 sulle spese di rappresentanza.
| Scenario | Documento da emettere | Codici/Diciture | Base imponibile e IVA | Adempimenti e tempistiche | Omaggio con rivalsa a cliente italiano | Fattura elettronica con riga valore e storno 100% | Dicitura “cessione gratuita art. 2 DPR 633/72 con obbligo di rivalsa art. 18 DPR 633/72” | Base: valore bene; IVA sull’aliquota del bene; totale = sola IVA | Registra nei registri IVA vendite; versa l’IVA nella liquidazione del periodo | Omaggio senza rivalsa a cliente italiano | Fattura a zero al cliente + Autofattura TD27 | Fattura: natura N2.2 e dicitura “senza obbligo di rivalsa”; Autofattura: TD27 | Base: costo/prezzo di acquisto; IVA calcolata sul bene | Annota entrambi i documenti; l’IVA dell’autofattura confluisce in liquidazione | Campione gratuito contrassegnato | DDT o documento interno; fattura non necessaria | Dicitura interna “campione gratuito art. 2 DPR 633/72” | Fuori campo IVA; nessuna base imponibile | Conserva il DDT; nessun versamento IVA | Regime forfettario (qualsiasi omaggio) | DDT o fattura a zero se richiesta | N2.2 in eventuale fattura; nessuna rivalsa/autofattura | Nessuna IVA da calcolare | Nessun obbligo IVA; conserva la documentazione di consegna | Omaggio a cliente UE/Extra-UE | Italia: stessa logica di cui sopra (rivalsa o TD27) | Non è cessione intracomunitaria; segue art. 2 e 13 in Italia | Base e IVA determinata in Italia come per cliente nazionale | Registra in Italia; non si usa art. 41 DL 331/93 |
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FAQ
Come si compila in pratica una fattura elettronica di omaggio con rivalsa IVA?
Inserisci una riga per il bene al prezzo normale. Poi applica uno sconto del 100% o inserisci una riga negativa di pari importo per stornare il prezzo. L’aliquota IVA resta quella del bene. La piattaforma calcola l’IVA sull’importo originario, nonostante lo storno. In molti gestionali serve impostare lo sconto come “non imponibile ai fini base” per evitare che azzeri la base di calcolo: verifica le impostazioni. In alternativa, alcuni software consentono una riga “oneri accessori” con sola IVA. Indica la dicitura: “cessione gratuita art. 2 DPR 633/72 con obbligo di rivalsa art. 18 DPR 633/72”. Registra la fattura nel registro IVA vendite e versa l’IVA in liquidazione. Fonti: DPR 633/1972; Specifiche tecniche FatturaPA dell’Agenzia delle Entrate.
Qual è la differenza tra omaggio e sconto commerciale? Cambiano gli effetti IVA e reddituali?
Lo sconto commerciale riduce il prezzo di vendita. La base imponibile IVA si riduce di pari importo. Con lo sconto non c’è autoconsumo. L’operazione resta una normale vendita. L’omaggio invece è una cessione gratuita. Per i beni dell’attività, l’IVA scatta come per autoconsumo: o la addebiti al cliente (rivalsa), o la versi tu con autofattura TD27. Redditualmente, lo sconto riduce i ricavi. L’omaggio è spesa di rappresentanza se destinato a promozione o relazioni d’affari. Si deduce secondo i limiti del DM 19/11/2008. L’IVA sull’acquisto dell’omaggio è indetraibile, salvo beni di costo unitario non superiore a 50 euro (art. 19-bis1, lett. h, DPR 633/1972).
Posso detrarre l’IVA all’acquisto dei beni che intendo regalare? E se il bene costa meno di 50 euro?
Regola generale: l’IVA sugli omaggi è indetraibile. Eccezione: puoi detrarre l’IVA se il bene ha costo unitario non superiore a 50 euro. Questo limite è netto e per singola unità. Se superi i 50 euro, l’IVA è interamente indetraibile, non solo l’eccedenza. Attenzione: il costo unitario va riferito al prezzo di acquisto o al costo di produzione per unità, al netto dell’IVA. Le spese di rappresentanza, ai fini del reddito, sono deducibili entro i limiti del DM 19/11/2008 in rapporto ai ricavi. Fonti: art. 19-bis1, lett. h) DPR 633/1972; DM 19/11/2008; circolare 34/E 2009.
Come tratto gli omaggi a dipendenti, agenti o amministratori? Ci sono profili IVA e di lavoro?
Per i dipendenti, piccoli omaggi aziendali non generano IVA in rivalsa verso il dipendente. Se il bene è dell’attività, si applicano comunque le regole dell’autoconsumo ai fini IVA: con o senza rivalsa, oppure autofattura TD27 se decidi di non addebitare l’imposta. Sul fronte lavoro, alcuni benefit rientrano nel welfare aziendale e possono non concorrere al reddito del dipendente entro i limiti annui previsti dalla normativa vigente. Per agenti e amministratori, l’omaggio segue le stesse logiche IVA dell’omaggio a clienti. A fini reddituali, rientra nelle spese di rappresentanza se inerente alla promozione dell’attività. Verifica sempre le soglie e i requisiti di inerenza. Fonti: DPR 633/1972; normativa sul welfare aziendale consultabile su Normattiva e portali istituzionali del Ministero del Lavoro.
Ho sbagliato a gestire un omaggio (niente TD27, dicitura mancante, aliquota errata). Come rimediare?
Se hai addebitato l’IVA al cliente per errore o con aliquota sbagliata, emetti una nota di credito per correggere imponibile e imposta. Se hai omesso l’autofattura TD27 in un omaggio senza rivalsa, emetti ora l’autofattura tardiva e versa l’IVA dovuta con interessi e sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso. Annota i documenti nei registri. In caso di diciture mancanti, integra le fatture con documento interno che richiami i riferimenti normativi. Per errori formali che non incidono sull’imposta, le sanzioni sono più leggere. Per errori sostanziali, si applicano le sanzioni del D.Lgs. 471/1997, mitigabili con il ravvedimento. Fonti: DPR 633/1972; D.Lgs. 471/1997; prassi Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso.
