Fornitore che non emette la fattura: cosa fare?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Se non ricevi la fattura entro 4 mesi dall’operazione, hai 30 giorni per emettere un’autofattura (TD20) e versare l’IVA con F24 codice 9399, altrimenti scattano sanzioni pesanti.

  • Termini: 4 mesi per ricevere la fattura; poi 30 giorni per regolarizzare con autofattura e F24 codice 9399.
  • Obbligo di fattura elettronica: anche in regime forfettario; eccezione solo per sanitari per prestazioni verso privati.
  • Base normativa: DPR 633/1972 (IVA), D.Lgs. 471/1997 art. 6 (sanzioni e regolarizzazione), prassi e specifiche tecniche AE.

Cos’è l’autofattura per mancata o irregolare fatturazione

L’autofattura è un documento con cui ti “auto-emetti” la fattura. Sei tu il mittente e il destinatario. Serve per regolarizzare quando il fornitore non emette la fattura, oppure la emette errata.

La regola nasce per tutelare l’Erario e chi compra. Se il fornitore non fattura con IVA, la versi tu e dimostri di aver fatto tutto correttamente.

La base normativa è nel D.Lgs. 471/1997, art. 6, commi 8 e 9-bis (sanzioni e regolarizzazione), nel DPR 633/1972 (IVA: articoli 6 e 21), consultabili su Normattiva. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità operative nelle proprie circolari, risoluzioni e “Specifiche tecniche Fatturazione elettronica”.

Quando scatta l’obbligo

Hai due casi tipici:

  • Fattura mancante: non ricevi la fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione (consegna bene o pagamento/acconto per servizi, come da art. 6 DPR 633/1972).
  • Fattura irregolare: la ricevi, ma con errori sostanziali (ad esempio IVA inferiore al dovuto o imponibile errato).

In entrambi i casi devi regolarizzare. Per la fattura mancante hai 30 giorni dopo il quarto mese. Per la fattura irregolare hai 30 giorni dalla registrazione del documento errato.

Termini e calcolo delle scadenze con esempi pratici

Fattura non ricevuta

Esempio: merce consegnata il 20 febbraio 2026. Il fornitore deve emettere e inviarti la fattura entro 12 giorni dall’operazione, ma il tuo termine di protezione è 4 mesi: entro il 20 giugno 2026 devi averla ricevuta.

Se non la ricevi entro il 20 giugno 2026, scatta la regolarizzazione entro i successivi 30 giorni: entro il 20 luglio 2026 devi:

  • emettere l’autofattura;
  • versare l’IVA con F24, codice tributo 9399 (regolarizzazione di operazioni soggette a IVA in caso di mancata/irregolare fatturazione);
  • trasmettere l’autofattura via SdI se sei obbligato alla fattura elettronica.

Fattura ricevuta ma irregolare

Se registri una fattura con IVA inferiore al dovuto o imponibile sbagliato, hai 30 giorni dalla registrazione per regolarizzare. Emissione di autofattura per la differenza, pagamento dell’IVA dovuta con F24 codice 9399 e invio via SdI (se obbligato).

Se il fornitore ti invia poi una nota di variazione correttiva, gestisci gli storni in contabilità per evitare duplicazioni. In dubbio, confrontati col tuo consulente.

Come emettere l’autofattura elettronica TD20, passo dopo passo

Se sei soggetto all’obbligo di fattura elettronica, devi emettere l’autofattura in formato XML, con tipo documento TD20.

  • Tipo documento: TD20 (autofattura per regolarizzazione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997).
  • Cedente/prestatore e cessionario/committente: i tuoi dati in entrambi i riquadri. Indica in causale che si tratta di regolarizzazione per mancata/irregolare fatturazione, con riferimenti (fornitore, data operazione, eventuale DDT).
  • Imponibile, aliquota, imposta: calcola come se emettesse il fornitore. Se non conosci lo sconto pattuito, usa l’importo effettivamente dovuto dal contratto/ordine.
  • Codice destinatario/PEC: inserisci il tuo canale di ricezione. Se non lo hai, puoi usare 0000000. La trasmissione via SdI rende tracciabile la regolarizzazione.
  • Data documento: il giorno di emissione dell’autofattura, entro i 30 giorni di legge.

Per i sanitari esonerati dall’invio allo SdI per le fatture relative a prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, resta possibile emettere un’autofattura analogica (cartacea o PDF) per la regolarizzazione, rispettando sempre termini e contenuti previsti dall’art. 21 DPR 633/1972. In tal caso, la “presentazione” all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate è adempiuta depositando il documento con la quietanza del F24. Le modalità pratiche sono descritte nelle istruzioni AE e nelle prassi di periodo.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nelle proprie specifiche tecniche e FAQ che, per i soggetti obbligati alla fattura elettronica, la trasmissione via SdI dell’autofattura TD20 sostituisce la materiale “presentazione all’Ufficio” prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 471/1997.

Versamento dell’IVA con F24 (codice tributo 9399)

Il versamento si effettua con modello F24, sezione Erario, codice tributo 9399. Indica l’anno di riferimento dell’operazione (o della regolarizzazione) nel formato AAAA.

  • Importo a debito: è l’IVA calcolata sull’operazione non fatturata o sulla differenza in caso di fattura irregolare.
  • Scadenza: entro 30 giorni dal termine dei 4 mesi (mancata fattura) o entro 30 giorni dalla registrazione (fattura irregolare).
  • Ravvedimento operoso: se sei in ritardo, puoi ridurre le sanzioni con l’art. 13 D.Lgs. 472/1997. Calcoli sanzioni e interessi e paghi con gli appositi codici tributo indicati dall’Agenzia delle Entrate nelle proprie risoluzioni.

Conserva la quietanza del pagamento. È parte della prova della tua regolarizzazione.

Registrazioni contabili e detrazione IVA

La logica è questa: con l’autofattura “denuncia” versi l’IVA tu al posto del fornitore. Per non rimetterci, se ne hai diritto, detrai la stessa IVA.

  • Regimi IVA ordinari: registra l’autofattura nel registro acquisti per esercitare la detrazione. Il debito d’imposta lo assolvi con F24, quindi non duplicarlo in liquidazione periodica.
  • Regime forfettario: è un regime agevolato che non consente la detrazione dell’IVA sugli acquisti. Se sei forfettario, versi l’IVA con F24 ma non la detrai. Il costo resta tutto incluso.
  • Conservazione: conserva l’autofattura e la quietanza per 10 anni. Vale anche per la conservazione digitale a norma.

Se successivamente ricevi la fattura del fornitore, non devi pagare due volte l’IVA. Coordina la contabilità: puoi non registrare la fattura tardiva o far emettere al fornitore una nota di variazione a storno. Chiedi sempre supporto al consulente per evitare duplicazioni.

Casi particolari: estero e reverse charge

La regolarizzazione con TD20 e F24 9399 riguarda fornitori nazionali. Con fornitori esteri si applicano regole diverse.

  • Acquisti intracomunitari di beni: se non ricevi la fattura entro il secondo mese successivo all’operazione, emetti autofattura entro il 15 del terzo mese (art. 46, comma 5, DL 331/1993). In elettronico si usa TD19. L’IVA si assolve in reverse charge e si detrae, se spettante. Non si usa il codice 9399.
  • Acquisti di servizi da estero: integrazione/autofattura con TD17. Anche qui è reverse charge, senza F24 9399.
  • Acquisti di beni da soggetti esteri non stabiliti in Italia (fuori UE): spesso TD17/TD18 a seconda del caso, con regole di inversione contabile. Consulta le specifiche AE.

Le procedure estere seguono la normativa IVA UE e nazionale (DPR 633/1972, DL 331/1993) e le Specifiche tecniche AE. Verifica sempre la corretta codifica SDI (TD17, TD18, TD19).

Sanzioni e come evitarle

Se non regolarizzi, il cessionario/committente subisce una sanzione pari al 100% dell’IVA non assolta, con minimo 250 euro (art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997). La sanzione è autonoma rispetto a quella del fornitore.

Puoi ridurre gli impatti con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Prima paghi, meno sanzione versi. Calcoli interessi legali e sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo. Le istruzioni AE spiegano i codici tributo da usare.

Documentazione da conservare

  • Autofattura (TD20 o analogica se esonerato dall’elettronica nel caso sanitario).
  • Quietanza F24 del versamento 9399.
  • Contratto/ordine/DDT o altra prova dell’operazione.
  • Eventuali comunicazioni al fornitore e successive rettifiche.

Regola decisionale rapida

  • L’operazione è interna (Italia) e non hai la fattura entro 4 mesi? Sì → Entro 30 giorni emetti TD20 e paghi IVA con F24 9399.
  • Hai ricevuto la fattura ma è sbagliata (IVA o imponibile)? Sì → Entro 30 giorni dall’annotazione emetti TD20 per la differenza e paghi con F24 9399.
  • Il fornitore è UE/extra-UE? Sì → Non usare TD20/9399. Applica reverse charge con TD17/TD18/TD19 e liquida secondo le regole IVA.
  • Sei in regime forfettario? Sì → Obbligo di FE (salvo eccezione sanitaria). Devi comunque regolarizzare. L’IVA pagata non è detraibile.
  • Sei un sanitario che fattura a privati? Sì → Puoi emettere autofattura analogica e presentarla all’AE con quietanza F24 nei termini previsti.

Fonti normative e prassi citate: DPR 633/1972 (artt. 6 e 21) su Normattiva; D.Lgs. 471/1997 (art. 6, commi 8 e 9-bis) su Normattiva; D.Lgs. 472/1997 (art. 13) su Normattiva; DL 331/1993 (art. 46) su Normattiva; Specifiche tecniche Fatturazione elettronica e circolari/risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Scenario Documento e codice TD Termine Versamento IVA (F24 9399) Note operative
Mancata fattura da fornitore italiano (B2B) Autofattura TD20 Entro 30 giorni dal termine dei 4 mesi dall’operazione Sì, IVA a debito con codice 9399 Trasmetti via SdI (se FE obbligatoria). Registra l’autofattura negli acquisti per detrazione se spettante.
Fattura italiana ricevuta ma irregolare Autofattura TD20 per la differenza Entro 30 giorni dalla registrazione della fattura errata Sì, solo sulla differenza con codice 9399 Indica in causale riferimento alla fattura errata. Coordina eventuali note di variazione successive.
Acquisto intracomunitario di beni, fattura non pervenuta Autofattura/integrazione TD19 Entro il 15 del terzo mese successivo all’operazione No, reverse charge in liquidazione Annota nei registri IVA. Detrai se spettante. Non usare 9399.
Acquisto di servizi da estero Integrazione/autofattura TD17 Secondo regole di ricezione/integrazione No, reverse charge in liquidazione Imposta auto-assolta e detraibile se spettante. Verifica natura operazione.
Sanitario esonerato da FE per prestazioni a privati Autofattura analogica (no SdI) per regolarizzazione Entro 30 giorni (mancata o irregolare fatturazione) Sì, codice 9399 Presenta all’AE con quietanza del F24. Conserva copia per 10 anni.
Regime forfettario (acquisti interni) Autofattura TD20 Entro 30 giorni Sì, codice 9399 Nessuna detrazione IVA. L’IVA versata è costo. FE obbligatoria salvo eccezioni sanitarie.

FAQ

Devo sempre presentare l’autofattura all’Agenzia delle Entrate oltre a inviarla via SdI?

Se sei obbligato alla fatturazione elettronica, la trasmissione dell’autofattura TD20 tramite il Sistema di Interscambio soddisfa l’esigenza di “presentazione” prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito nelle proprie specifiche tecniche e nelle FAQ sulla fatturazione elettronica. In pratica: invii il file XML TD20 via SdI, versi l’IVA con F24 codice 9399 e conservi entrambi i documenti. Se invece rientri tra i casi di esonero dall’elettronica (ad esempio prestazioni sanitarie rese a persone fisiche), puoi emettere un’autofattura analogica e presentarla all’Ufficio AE competente, allegando la quietanza del modello F24. Verifica sempre le istruzioni dell’AE aggiornate per il tuo caso specifico.

Come calcolo esattamente le scadenze dei 4 mesi e dei 30 giorni?

I 4 mesi decorrono dalla data di effettuazione dell’operazione definita dall’art. 6 del DPR 633/1972. Per i beni, la data del passaggio di proprietà/consenga; per i servizi, la data del pagamento o del maturare dei corrispettivi. Se non hai la fattura alla scadenza del quarto mese, hai 30 giorni per emettere autofattura e versare l’IVA con F24 codice 9399. Esempio: consegna il 10 gennaio → ultimo giorno per ricevere la fattura ai fini della tua tutela: 10 maggio → termine per TD20+F24: 9 giugno (30 giorni dopo). Per fattura irregolare: i 30 giorni decorrono dalla data di registrazione del documento sbagliato nei tuoi registri.

Se sono in regime forfettario, devo comunque fare l’autofattura e pagare l’IVA?

Sì. Il regime forfettario è un regime agevolato che tassa il reddito con un coefficiente e un’imposta sostitutiva. Non prevede IVA a debito e non consente la detrazione dell’IVA sugli acquisti. Tuttavia, sei comunque un soggetto passivo ai fini di taluni obblighi, tra cui la regolarizzazione ex art. 6 D.Lgs. 471/1997 quando il tuo fornitore non emette o emette irregolarmente. Quindi, se non ricevi la fattura entro 4 mesi o la ricevi sbagliata, devi emettere l’autofattura e versare l’IVA con F24 codice 9399 entro 30 giorni. Non potrai detrarla: l’importo rimane costo.

Ho emesso l’autofattura e pagato l’IVA, ma poi il fornitore mi invia la fattura: cosa faccio?

Non devi pagare due volte l’IVA. Avendo già regolarizzato, la successiva fattura del fornitore non va a generare nuovo debito. Le strade operative sono due, da coordinare con il consulente: non registrare la fattura tardiva e documentare la precedente regolarizzazione; oppure chiedere al fornitore una nota di variazione a storno dell’IVA (art. 26 DPR 633/1972) per evitare sovrapposizioni. Conserva sempre l’autofattura, la quietanza F24 e le comunicazioni con il fornitore.

Quali sono le sanzioni e come funziona il ravvedimento operoso in questi casi?

Se non regolarizzi, la sanzione a tuo carico è pari al 100% dell’IVA non assolta, con un minimo di 250 euro, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997. È una sanzione autonoma rispetto a quella del fornitore. Puoi però usare il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): paghi l’IVA dovuta con F24 codice 9399, aggiungi interessi legali calcolati giorno per giorno e una sanzione ridotta in base al ritardo (più ravvedi presto, meno paghi). L’Agenzia delle Entrate, nelle sue risoluzioni e istruzioni, indica i codici tributo per il pagamento delle sanzioni e degli interessi. Documenta tutto e conserva le quietanze per dimostrare l’integrale regolarizzazione.

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