Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: quando si applica e come?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

L’imposta di bollo di 2 euro si applica alle fatture elettroniche senza IVA superiori a 77,47 euro; si indica in fattura e si paga trimestralmente tramite F24 dall’area Fatture e Corrispettivi.

  • L’imposta di bollo è dovuta su documenti non soggetti a IVA (esenti, non imponibili, fuori campo) sopra 77,47 euro; non si applica se l’operazione è soggetta a IVA, reverse charge o split payment.
  • In fattura va selezionato il bollo nel software e inserita la dicitura di assolvimento virtuale ai sensi del DPR 642/1972 e DM 17/06/2014.
  • Il pagamento è trimestrale via F24 con codici tributo per trimestre; l’Agenzia delle Entrate calcola gli importi nell’area Fatture e Corrispettivi.

Che cos’è l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’imposta di bollo è un tributo fisso che colpisce atti e documenti indicati in una tariffa di legge. Nel nostro caso parliamo di fatture elettroniche.

La base normativa è nel DPR 642/1972 (Tariffa, parte I, art. 13), che prevede 2 euro su fatture, note e conti quando non sono soggetti a IVA e superano 77,47 euro. Fonte: DPR 642/1972 su Normattiva.

Per le fatture elettroniche, il pagamento avviene “in modo virtuale”. Le regole operative sono nel DM 17 giugno 2014 e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che disciplinano flag e versamenti trimestrali. Fonti: DM 17/06/2014 su Normattiva; provvedimenti Agenzia delle Entrate.

La fatturazione elettronica B2B e B2C è obbligatoria per quasi tutti i titolari di partita IVA. L’obbligo nasce dal D.lgs. 127/2015 e successivi ampliamenti. Dal 1° gennaio 2024 è incluso anche il regime forfettario. Restano esclusi dall’e-fattura verso privati i soggetti che inviano al Sistema Tessera Sanitaria. Fonti: D.lgs. 127/2015 su Normattiva; DL 36/2022, art. 18 su Normattiva; indicazioni Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia.

Quando si applica e quando no

Casi in cui l’imposta di bollo è dovuta (2 euro)

Si applica quando la fattura:

  • non è soggetta a IVA (senza addebito d’imposta),
  • supera 77,47 euro di importo documento.

Rientrano in questa categoria:

  • regime forfettario (operazioni senza IVA per regime agevolato),
  • operazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/1972 (es. alcune prestazioni finanziarie, sanitarie o immobiliari),
  • operazioni non imponibili ai sensi degli artt. 8, 8-bis, 9 DPR 633/1972 e della normativa intracomunitaria (esportazioni, cessioni intracomunitarie),
  • operazioni fuori campo IVA (es. art. 2, 3, 5 DPR 633/1972 o escluse ex art. 15).

Fonte: Tariffa, parte I, art. 13 DPR 642/1972 su Normattiva; DPR 633/1972 su Normattiva.

Casi in cui non si applica

  • Operazioni con IVA esposta in fattura: il documento è soggetto a IVA, quindi niente bollo (principio di alternatività tra IVA e bollo).
  • Reverse charge interno e acquisti intracomunitari con inversione contabile: l’operazione è soggetta a IVA, anche se l’addebito è in capo al cliente. Niente bollo.
  • Split payment verso Pubbliche Amministrazioni: l’operazione è soggetta a IVA; il cliente trattiene l’imposta. Niente bollo.
  • Importi uguali o inferiori a 77,47 euro: la norma prevede la soglia minima, quindi niente bollo.

Fonti: DPR 642/1972 su Normattiva; DPR 633/1972 su Normattiva; chiarimenti Agenzia delle Entrate.

Fatture miste e rimborsi spese

Se la fattura contiene righe con IVA e righe senza IVA, prevale l’IVA: non si applica il bollo. Esempio: compenso con IVA e rimborsi spese esenti nella stessa fattura. In presenza di IVA, niente bollo.

Se la fattura contiene solo importi senza IVA (es. rimborsi ex art. 15 o operazioni esenti) e supera 77,47 euro, il bollo è dovuto.

Come inserire il bollo in fattura elettronica (operativo)

Nel software di fatturazione seleziona la voce “Assolve imposta di bollo” o simile. Questo imposta il campo tecnico del file XML (DatiBollo) e comunica al Sistema di Interscambio che sul documento è dovuto il bollo.

Inserisci la dicitura in fattura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014”. La frase spiega che paghi il bollo in via virtuale, come previsto dalla norma.

Addebito al cliente: il bollo è un’imposta a tuo carico. Puoi però addebitarla in fattura come “Rimborso imposta di bollo € 2,00”. Non è soggetta a IVA. Questa prassi è ammessa e trasparente per il cliente.

Controllo soglia: il software spesso inserisce il bollo in automatico quando la fattura senza IVA supera 77,47 euro. Verifica sempre, perché la responsabilità resta tua.

Come e quando si paga: calcolo, scadenze e codici

Calcolo automatico e F24 precompilato

L’Agenzia delle Entrate conteggia i bolli dovuti leggendo le fatture transitate dallo SdI con il flag del bollo. Trovi il totale nel portale Fatture e Corrispettivi, con eventuale F24 precompilato.

Puoi pagare:

  • tramite home banking, inserendo i codici tributo corretti,
  • direttamente dal portale dell’Agenzia (addebito su conto, previa registrazione IBAN).

Codici tributo per l’imposta di bollo su e-fatture per trimestre: 2521 (1° trim), 2522 (2° trim), 2523 (3° trim), 2524 (4° trim). La denominazione dei codici risulta dalle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Scadenze 2026

  • 1° trimestre (gennaio-marzo): entro il 31 maggio.
  • 2° trimestre (aprile-giugno): entro il 30 settembre.
  • 3° trimestre (luglio-settembre): entro il 30 novembre.
  • 4° trimestre (ottobre-dicembre): entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Fonti: DM 17/06/2014 su Normattiva; provvedimenti e istruzioni Agenzia delle Entrate.

Soglie di rinvio fino a 5.000 euro

Se l’importo dovuto per il 1° trimestre non supera 5.000 euro, puoi pagarlo insieme al 2° trimestre. Se la somma dovuta per 1° e 2° trimestre non supera 5.000 euro, puoi pagare tutto con il 3° trimestre. Se la somma dovuta per i primi tre trimestri non supera 5.000 euro, puoi versare tutto entro il termine del 4° trimestre (28 febbraio). Fonte: provvedimenti Agenzia delle Entrate che attuano il DM 17/06/2014.

Questa regola serve per ridurre i micro-versamenti e semplificare la cassa.

Note di credito e conguagli

Se emetti una nota di credito che annulla o riduce una fattura con bollo, il portale ricalcola l’imposta. Se la nota di credito cade in un trimestre successivo, la riduzione si riflette nel trimestre in cui la nota transita allo SdI.

Se hai già pagato in eccesso, potrai compensare nei trimestri successivi oppure seguire le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il rimborso. Conserva la documentazione di supporto.

Sanzioni, controlli e ravvedimento

Se non versi il bollo dovuto, si applica la sanzione dal 100% al 500% dell’imposta, cioè da 2 a 10 euro per documento, oltre al tributo. Fonte: DPR 642/1972 (regime sanzionatorio) su Normattiva.

L’Agenzia delle Entrate effettua controlli incrociando i dati SdI. In caso di omissione, invia una comunicazione con gli importi e le modalità di regolarizzazione. Puoi pagare usando l’F24 indicato nella comunicazione, con sanzioni e interessi ridotti.

Il ravvedimento operoso consente ulteriori riduzioni delle sanzioni se paghi spontaneamente prima di essere invitato. Applica gli scaglioni previsti dallo Statuto del Contribuente e dal sistema sanzionatorio. Verifica caso per caso con il tuo consulente.

Regola decisionale rapida

Se… allora… perché

  • Se la fattura ha IVA esposta, allora non applico il bollo, perché l’operazione è soggetta a IVA.
  • Se la fattura è senza IVA ed è superiore a 77,47 euro, allora applico il bollo di 2 euro, perché lo prevede l’art. 13 Tariffa DPR 642/1972.
  • Se la fattura è in reverse charge o split payment, allora non applico il bollo, perché l’operazione è comunque soggetta a IVA.
  • Se la fattura è mista (parte con IVA, parte senza), allora non applico il bollo, perché la presenza dell’IVA esclude il bollo sull’intero documento.
  • Se la fattura è di importo pari o inferiore a 77,47 euro, allora non applico il bollo, perché sotto soglia.

Fonti: DPR 642/1972 su Normattiva; DPR 633/1972 su Normattiva; DM 17/06/2014; prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Documentazione da conservare

Conserva le fatture elettroniche con il flag del bollo, le ricevute SdI e le quietanze F24. Servono per eventuali controlli e per la conservazione sostitutiva.

Se addebiti il bollo al cliente, mantieni evidenza contabile della voce “Rimborso imposta di bollo”. Aiuta in caso di riconciliazioni.

Impatto contabile e fiscale

L’imposta di bollo è un costo deducibile ai fini del reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Trattalo come spesa accessoria di periodo. Spiega “principio di cassa”: conti il costo quando lo paghi. È la regola che considera l’incasso/pagamento e non la competenza temporale.

Se addebiti i 2 euro al cliente, registri un ricavo accessorio di pari importo, non soggetto a IVA. Il saldo economico è neutro.

Scenario Requisiti per il bollo Come indicarlo e pagarlo Tempistiche e note operative
Regime forfettario (prestazione > 77,47 €) Senza IVA per regime; sopra soglia Flag bollo nel software; dicitura di assolvimento; F24 con codice 2521-2524 Paghi trimestralmente; possibile rinvio se importi trimestrali entro 5.000 €
Prestazione esente art. 10 DPR 633/1972 Esente da IVA; sopra soglia Flag bollo; dicitura; addebito facoltativo al cliente Controlla la natura IVA in fattura (N4/N esente) e la soglia
Esportazione/non imponibile art. 8, 8-bis, 9 Non imponibile; sopra soglia Flag bollo; dicitura; pagamento trimestrale Operazione non soggetta a IVA: bollo dovuto se sopra 77,47 €
Reverse charge interno Operazione soggetta a IVA da parte del cliente Nessun bollo; niente dicitura Verifica corretta natura e riferimento art. 17 DPR 633/1972
Split payment verso PA Operazione soggetta a IVA con scissione dei pagamenti Nessun bollo Indica correttamente lo split; l’IVA non esclude l’obbligo di fattura
Fattura mista (righe con IVA + righe senza IVA) Presenza di IVA in documento Nessun bollo sull’intero documento Se fai documento separato solo per voci senza IVA e sopra soglia, allora bollo
Rimborsi spese art. 15 senza IVA (fattura solo rimborsi) Fuori campo IVA; sopra soglia Flag bollo; dicitura; F24 trimestrale Se i rimborsi sono in fattura con IVA su compensi, niente bollo
Prestazioni sanitarie verso privati (soggette a invio STS) Fattura elettronica esclusa verso privati; documento senza IVA spesso esente Bollo virtuale se emetti e-fattura in casi non STS; altrimenti marca/assolvimento secondo istruzioni Segui indicazioni del Sistema Tessera Sanitaria e dell’Agenzia delle Entrate

FAQ

Devo applicare il bollo su una fattura all’estero senza IVA per servizi digitali?

Dipende dal titolo IVA. Se la prestazione è fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale e la fattura supera 77,47 euro, il bollo è dovuto. Questo perché il documento non è soggetto a IVA in Italia. Se invece la prestazione è soggetta al meccanismo del reverse charge nel paese del cliente UE e la tua fattura è emessa senza IVA ma l’operazione è “soggetta a IVA” per inversione contabile, in Italia non si applica il bollo. Verifica sempre la norma territoriale (artt. 7-ter e seguenti del DPR 633/1972) e la natura IVA indicata nel file XML. In caso di dubbio, applica la regola decisionale: bollo solo se il documento non è soggetto a IVA e supera la soglia. Fonti: DPR 633/1972 su Normattiva; DPR 642/1972 su Normattiva.

Ho dimenticato di flaggare il bollo in fattura elettronica: come rimediare?

Hai due strade. 1) Se il documento è corretto, ma hai solo dimenticato il flag, puoi non modificare la fattura e versare ugualmente il bollo nel trimestre. L’Agenzia delle Entrate ti invierà un prospetto di calcolo basato sui dati disponibili; se non rileva il bollo, puoi integrare spontaneamente con ravvedimento. 2) Se vuoi allineare forma e sostanza, emetti una nota di variazione con le modalità concordate con il cliente e riemetti la fattura corretta con il flag del bollo. Questa strada è più pesante e in genere non necessaria se i dati economici sono corretti. In ogni caso, paga il bollo entro la scadenza trimestrale per ridurre o azzerare le sanzioni. Fonti: DM 17/06/2014; prassi Agenzia delle Entrate.

Come funziona il pagamento con F24: che codici uso e cosa metto in “anno di riferimento”?

Usa i codici tributo dedicati ai trimestri: 2521 per il primo, 2522 per il secondo, 2523 per il terzo, 2524 per il quarto. Indica come anno di riferimento quello del trimestre (formato AAAA). L’importo lo rilevi dal portale Fatture e Corrispettivi, che spesso mette a disposizione un F24 precompilato. Puoi pagare da home banking o dall’area riservata dell’Agenzia, con addebito su conto previa registrazione dell’IBAN. Se devi regolarizzare con sanzioni e interessi, segui la comunicazione dell’Agenzia o le istruzioni del ravvedimento operoso. Fonti: risoluzioni e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

La nota di credito riduce il bollo dovuto? E se cade nel trimestre successivo?

Sì. Se emetti una nota di credito che rettifica integralmente una fattura con bollo e la trasmetti nello stesso trimestre, il portale ricalcola e azzera il bollo su quel documento. Se la nota di credito transita nel trimestre successivo, la riduzione si riflette su quel trimestre. Se avevi già versato, puoi compensare l’eccedenza con i bolli dovuti nei trimestri seguenti, oppure avviare una richiesta di rimborso seguendo le istruzioni dell’Agenzia. Conserva fattura, nota di credito e ricevute SdI: servono per i controlli. Fonti: DM 17/06/2014 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.

Nel regime forfettario il bollo è sempre dovuto sopra 77,47 euro? E lo addebito al cliente?

Sì. Nel forfettario non addebiti l’IVA in fattura per norma di regime. Quindi, quando il documento supera 77,47 euro, devi applicare il bollo di 2 euro. Inseriscilo con il flag nel software e la dicitura di assolvimento. Puoi addebitare i 2 euro al cliente come rimborso in fattura: è prassi diffusa e trasparente. Fiscalmente il bollo è un costo deducibile; se lo addebiti, registri un ricavo accessorio di pari importo, non soggetto a IVA. Il pagamento avviene trimestralmente via F24 usando i codici tributo per trimestre. Fonti: L. 190/2014 per il regime forfettario; DPR 642/1972; DM 17/06/2014 su Normattiva.

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