Esempio contributi Inarcassa in forfettario: come si calcolano?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Se sei architetto o ingegnere iscritto a Inarcassa versi: contributo soggettivo (14,5% sul reddito), integrativo (4% in fattura), maternità (importo fisso), ed eventuale facoltativo; minimi e scadenze sono fissati dal Regolamento Inarcassa.

  • Base di calcolo: contributo soggettivo sul reddito professionale netto per cassa; integrativo sul totale compensi fatturati; maternità importo fisso annuale.
  • Deducibilità: soggettivo e maternità deducibili dal reddito; integrativo non deducibile perché di rivalsa al cliente.
  • Scadenze: due rate (30 giugno e 30 settembre) o sei rate bimestrali senza interessi con richiesta entro 31 gennaio.

Chi deve iscriversi e quando si applicano i contributi Inarcassa

Inarcassa è la Cassa di previdenza per architetti e ingegneri liberi professionisti. È un ente privatizzato ai sensi del D.Lgs. 509/1994. Il suo Regolamento Generale di Previdenza è approvato dai Ministeri vigilanti (Lavoro e MEF) secondo l’art. 3 del D.Lgs. 509/1994.

Devi iscriverti se sei iscritto all’Albo e svolgi attività professionale con partita IVA. Se lavori come dipendente senza partita IVA, la contribuzione segue il datore di lavoro, non Inarcassa.

Se svolgi più attività, puoi avere contribuzioni diverse. Per l’attività tipica da architetto/ingegnere versi a Inarcassa. Per altre attività senza cassa, potresti versare alla Gestione Separata INPS. Valuta caso per caso con un esperto.

Come si calcolano i contributi: aliquote, minimi, massimali

Contributo soggettivo obbligatorio

È la quota che finanzia la tua pensione. Aliquota ordinaria: 14,5% sul reddito professionale netto determinato per cassa. Principio di cassa significa: ricavi incassati meno costi pagati nell’anno.

Si applica fino a un massimale di reddito pensionabile definito ogni anno dal Regolamento Inarcassa approvato dai Ministeri vigilanti. Se il reddito è basso, versi comunque il minimo soggettivo annuo fissato da Inarcassa.

Contributo integrativo (rivalsa 4%)

È pari al 4% dei compensi fatturati. Lo indichi in fattura come rivalsa previdenziale. Lo addebiti al cliente, quindi non nasce come costo tuo. Non sostituisce l’IVA e non è IVA.

Versi comunque un minimo integrativo annuo, anche se non fatturi, salvo esoneri previsti dal Regolamento. L’integrativo non è deducibile dal reddito. Entra nei ricavi incassati sia in regime ordinario sia in forfettario.

Contributo di maternità/paternità

Importo fisso annuale per finanziare le indennità di maternità, paternità e adozione. È dovuto da tutti gli iscritti, anche in assenza di reddito. L’importo viene aggiornato ogni anno da Inarcassa.

Contributo soggettivo facoltativo (modulare)

Puoi aumentare la futura pensione versando una quota aggiuntiva, in genere tra l’1% e l’8,5% del reddito. Questa scelta incrementa il montante contributivo. Verifica limiti, scaglioni e modalità nel Regolamento Inarcassa.

Minimi e aggiornamenti annuali

I minimi soggettivo, integrativo e l’importo di maternità vengono aggiornati annualmente da Inarcassa, con adeguamenti all’inflazione e alle delibere approvate dai Ministeri vigilanti (Ministero del Lavoro e MEF). Nel 2025, a titolo informativo, i minimi comunicati da Inarcassa erano: soggettivo 2.750 euro, integrativo 835 euro, maternità 72 euro. Gli importi 2026 saranno quelli deliberati e pubblicati da Inarcassa.

Deducibilità fiscale e interazioni con i regimi fiscali

Quali contributi puoi dedurre dalle imposte

Il TUIR (DPR 917/1986), art. 10, consente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori. Quindi deduci: contributo soggettivo obbligatorio e contributo di maternità. Il contributo integrativo non è deducibile perché è una rivalsa sul cliente.

Se versi anche il contributo soggettivo facoltativo, in genere è deducibile entro i limiti previsti dal Regolamento e dalla normativa fiscale. Valuta l’impatto nel tuo prospetto imposte.

Regime ordinario

Nell’ordinario, il reddito si calcola come differenza tra incassi e costi per cassa. L’integrativo 4% incassato entra nei ricavi. Il soggettivo e la maternità si deducono dal reddito complessivo. Attenzione alla ritenuta d’acconto: non si applica ai clienti privati o ai forfettari; si applica di norma ai clienti sostituti d’imposta.

Regime forfettario

Nel forfettario il reddito si ottiene applicando il coefficiente di redditività ai ricavi incassati. Per i professionisti tecnici, il coefficiente tipico è 78%. I contributi previdenziali versati (soggettivo e maternità) riducono il reddito imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva. L’integrativo 4% si fattura e si incassa, ma non è deducibile.

Esempio numerico completo

Supponiamo incassi annui pari a 40.000 euro e coefficiente di redditività del 78% (caso forfettario). Reddito professionale: 40.000 × 78% = 31.200 euro.

Contributo soggettivo: 31.200 × 14,5% = 4.524 euro. Contributo integrativo: 40.000 × 4% = 1.600 euro. Contributo di maternità: importo fisso annuale (ad es. 72 euro nel 2025). Totale contributi: 4.524 + 1.600 + maternità. Se usiamo 72 euro come riferimento 2025, il totale è 6.196 euro. Nel 2026 utilizza l’importo di maternità vigente.

Se sei sotto i minimi, versi comunque i minimi annuali deliberati. Se la tua percentuale calcolata supera i minimi, versi l’importo calcolato.

Scadenze, rate e adempimenti

Scadenze di pagamento

Puoi pagare i contributi minimi in due rate di pari importo: 30 giugno e 30 settembre. In alternativa, puoi chiedere la rateazione bimestrale in sei rate senza interessi.

Per la rateazione a sei rate, invia la richiesta entro il 31 gennaio tramite il portale Inarcassa (sezione agevolazioni > rateazione bimestrale contributi minimi). Le scadenze tipiche sono: prima rata 28 febbraio, ultima rata 31 dicembre.

Dichiarazioni e conguagli

Ogni anno dichiari a Inarcassa il reddito professionale e i compensi. Su questa base si calcolano i conguagli dei contributi soggettivi e integrativi. Le finestre e le modalità sono definite da Inarcassa nelle istruzioni annuali.

Prevedi possibili conguagli se i ricavi sono variabili. Inserisci i contributi nella tua pianificazione di cassa per evitare tensioni finanziarie a fine anno.

Agevolazioni, casi particolari e sanzioni

Agevolazioni per i giovani e i neo-iscritti

Il Regolamento Inarcassa prevede riduzioni dei minimi per i giovani professionisti e i neo-iscritti, di norma fino al 50% del contributo minimo soggettivo per un periodo limitato. Le condizioni dipendono da età, anzianità di iscrizione e reddito.

Controlla requisiti, durata e modalità di richiesta nel Regolamento approvato dai Ministeri vigilanti. Queste misure cambiano nel tempo e richiedono una domanda nei termini.

Sospensioni, esoneri e non esercizio

In caso di assenza di attività, malattia grave, maternità/paternità, o eventi eccezionali, sono previste sospensioni o riduzioni secondo il Regolamento. Gli esoneri non sono automatici: serve una domanda e la verifica dei requisiti.

Sanzioni per ritardato pagamento

I versamenti oltre la scadenza generano sanzioni e interessi di mora, secondo quanto stabilito dal Regolamento Inarcassa e dalle norme civilistiche. Se prevedi ritardi, attiva subito la rateazione o valuta un piano di rientro.

Fonti normative e tecniche

Riferimenti utili: D.Lgs. 509/1994 (Normattiva) sulla privatizzazione delle Casse e l’approvazione ministeriale dei Regolamenti; Regolamento Generale di Previdenza Inarcassa (testo e delibere annuali approvate dai Ministeri vigilanti); DPR 917/1986, art. 10 (Normattiva) sulla deducibilità dei contributi previdenziali; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i provvedimenti di vigilanza. Ricorda: gli importi minimi e alcune aliquote accessorie sono aggiornati ogni anno da Inarcassa.

Regola decisionale rapida

  • Se emetti una fattura, aggiungi sempre il 4% di contributo integrativo oltre al compenso. Non sostituisce l’IVA.
  • Se il 14,5% del tuo reddito professionale è inferiore al minimo soggettivo, versi il minimo. Se è superiore, versi l’importo calcolato.
  • Se prevedi incassi irregolari, richiedi la rateazione in sei rate entro il 31 gennaio. Così allinei i pagamenti alla cassa.
  • Se sei under 35 o neo-iscritto, verifica subito le riduzioni dei minimi. Presenta domanda nei termini.
  • Se vuoi aumentare la pensione, attiva il contributo facoltativo tra 1% e 8,5%. Stima l’impatto fiscale e previdenziale.

Scenari pratici e confronto operativo

Scenario Base di calcolo Importi e limiti (2026) Scadenze e deducibilità
Forfettario con 40.000 euro di incassi (coeff. 78%) Reddito: 40.000 × 78% = 31.200. Soggettivo: 31.200 × 14,5%. Integrativo: 40.000 × 4%. Confronta il soggettivo calcolato con il minimo vigente e versa il maggiore. Maternità: importo fisso 2026 deliberato. Due rate 30/6 e 30/9 o sei rate bimestrali senza interessi. Deducibili: soggettivo e maternità. Integrativo non deducibile.
Ordinario con 40.000 euro di ricavi e 20.000 di costi Reddito: 20.000. Soggettivo: 20.000 × 14,5% (almeno il minimo). Integrativo: 40.000 × 4%. Massimale reddituale pensionabile applicato se superato. Minimo dovuto anche a reddito basso, salvo agevolazioni. Stesse scadenze. Deducibilità in Irpef: soggettivo e maternità. Integrativo entra nei ricavi e non è deducibile.
Ricavi bassi (10.000 euro) Soggettivo percentuale inferiore ai minimi? Si applicano i minimi. Integrativo: 10.000 × 4% (almeno il minimo integrativo). Versi i minimi deliberati per il 2026. Verifica eventuali riduzioni giovani/neo-iscritti. Puoi chiedere rateazione entro 31/1. Deducibilità: soggettivo e maternità. Integrativo non deducibile.
Ricavi alti (120.000 euro) Soggettivo: 14,5% sul reddito professionale fino al massimale pensionabile. Integrativo: 120.000 × 4%. Se il reddito supera il massimale, si applicano le regole del Regolamento per la parte eccedente. Pianifica conguagli. Deducibilità invariata: soggettivo e maternità sì, integrativo no.
Neo-iscritto under 35 Stesse basi. Possibile riduzione minimi sul soggettivo (fino al 50%) secondo Regolamento e requisiti. Importi ridotti se ammesso all’agevolazione. Integrativo e maternità dovuti secondo le regole vigenti. Presenta domanda nei termini. Deducibilità: come sopra.

FAQ

1) L’integrativo 4% è un costo per me o per il cliente? E come impatta sulle tasse?

L’integrativo 4% è una rivalsa che addebiti al cliente in fattura. Quindi, economicamente, non nasce come tuo costo. Entra però nei ricavi incassati. In regime ordinario aumenta i ricavi e non è un costo deducibile. In regime forfettario entra nei ricavi su cui applichi il coefficiente di redditività. In entrambi i casi, non puoi portarlo in deduzione come contributo previdenziale. Restano deducibili il contributo soggettivo e quello di maternità, secondo l’art. 10 del TUIR (DPR 917/1986, fonte Normattiva).

2) Sono architetto dipendente con partita IVA per piccole consulenze: devo iscrivermi a Inarcassa?

Se sei iscritto all’Albo e svolgi attività professionale con partita IVA, l’obbligo di iscrizione a Inarcassa è la regola generale. Tuttavia, i casi di lavoro dipendente e attività autonoma in parallelo vanno valutati nel dettaglio. Potresti essere soggetto a iscrizione a Inarcassa per l’attività tipica e, se svolgi anche attività diverse senza cassa, alla Gestione Separata INPS per quella parte. La disciplina discende dal Regolamento Inarcassa e dal quadro normativo delle Casse privatizzate (D.Lgs. 509/1994). Verifica in anticipo per evitare doppie contribuzioni o omissioni.

3) Come funzionano i minimi se non fatturo o fatturo poco in un anno?

I minimi soggettivo e integrativo sono dovuti ogni anno di iscrizione, anche con reddito basso o nullo. Il Regolamento Inarcassa può prevedere esoneri, sospensioni o riduzioni in casi particolari (ad esempio non esercizio temporaneo, eventi sanitari, maternità/paternità). Queste misure richiedono domanda e verifica dei requisiti e non operano automaticamente. Se il 14,5% del tuo reddito è inferiore al minimo soggettivo, versi comunque il minimo. Se superi il minimo, versi il contributo calcolato.

4) Posso scegliere aliquote diverse per aumentare o ridurre il mio contributo?

L’aliquota del contributo soggettivo obbligatorio è fissata dal Regolamento (14,5% nella misura ordinaria). Puoi però scegliere di versare un contributo soggettivo facoltativo aggiuntivo, di norma tra l’1% e l’8,5% del reddito, per incrementare il tuo montante e la pensione futura. Questa quota aggiuntiva è in genere deducibile, entro i limiti regolamentari. Se sei giovane o neo-iscritto, puoi chiedere la riduzione dei minimi soggettivi, se prevista e approvata dai Ministeri vigilanti, secondo le procedure di Inarcassa.

5) Quali sono le fonti ufficiali e come verifico gli importi 2026?

Le basi normative sono: D.Lgs. 509/1994 (Normattiva) sulla natura privatistica e l’approvazione ministeriale dei Regolamenti; Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa, che definisce aliquote, minimi, massimali, scadenze e agevolazioni; DPR 917/1986, art. 10 (Normattiva) sulla deducibilità dei contributi. I Ministeri vigilanti sono il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli importi 2026 (minimi, maternità e ogni aggiornamento) sono deliberati da Inarcassa e approvati dai Ministeri: consulta sempre le circolari e il Regolamento dell’anno per applicare i valori corretti.

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