Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Il VIES è l’archivio europeo che elenca le Partite IVA abilitate agli scambi intracomunitari. Senza iscrizione corretta non puoi vendere o acquistare in UE applicando le regole IVA dedicate (non imponibilità e reverse charge).
- Base legale: Regolamento UE 904/2010, D.L. 331/1993 (art. 38-50), DPR 633/1972 (art. 7-ter, 17, 35), D.Lgs. 471/1997. Fonti: Normattiva, Agenzia delle Entrate, Commissione europea.
- Iscrizione: immediata dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate o con i modelli AA9/12 (persone fisiche) e AA7/10 (altri soggetti) in apertura.
- Operatività: verifiche VIES prima di fatturare/acquistare; regole diverse per beni e servizi; obblighi e-fattura e Intrastat restano separati.
Cos’è il VIES e perché serve
VIES significa VAT Information Exchange System. È la banca dati europea delle Partite IVA abilitate alle operazioni intracomunitarie tra soggetti passivi. Serve a prevenire frodi, verificare l’identità IVA e applicare correttamente le regole UE.
Quando vendi beni a un’azienda UE, applichi la non imponibilità in Italia. Si chiama non imponibilità perché l’IVA si applica nel paese di arrivo. Per farlo, tu e il cliente dovete risultare in VIES. La base è l’art. 41 del D.L. 331/1993.
Per i servizi B2B, di norma l’IVA si applica nel paese del cliente. Il cliente integra l’imposta (reverse charge). La base è l’art. 7-ter e l’art. 17, comma 2 del DPR 633/1972, coerenti con la Direttiva 2006/112/CE.
Chi deve iscriversi al VIES
Devi iscriverti al VIES se emetti o ricevi fatture con soggetti UE per operazioni B2B. Vale per beni e, nella prassi, anche per servizi, perché il cliente UE deve verificare il tuo status.
Non ti serve il VIES se operi solo in Italia o con paesi extra-UE. Attenzione: Regno Unito è extra-UE. Fa eccezione l’Irlanda del Nord, per i beni, con prefisso XI. Per i servizi, il VIES non si applica all’Irlanda del Nord.
Il forfettario è soggetto passivo ai fini IVA, anche se non addebita l’IVA in fattura. Quindi, se fa scambi UE B2B, l’iscrizione al VIES è necessaria. È la via per gestire correttamente non imponibilità e reverse charge.
Come iscriversi al VIES: procedura pratica
Accesso dall’area riservata
Accedi al portale dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS. Vai in Servizi per Comunicare e seleziona Archivio VIES. Scegli “comunicazione di inclusione” e inserisci la tua Partita IVA. Invia la richiesta.
L’inclusione è immediata. L’Agenzia può effettuare controlli successivi e, se emergono rischi, può escludere la posizione. La base è l’art. 35 del DPR 633/1972 e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
Iscrizione in apertura
Se apri ora la Partita IVA, indica nel modello anagrafico l’opzione per le operazioni intracomunitarie. Usa AA9/12 se sei persona fisica. Usa AA7/10 se sei società o ente. L’ufficio gestisce l’inclusione in VIES.
Revoca o esclusione
Se non fai operazioni UE per lungo tempo, se non presenti dichiarazioni o se emergono anomalie, l’Agenzia può revocarti dal VIES. Riceverai la comunicazione nel cassetto fiscale. Puoi chiedere nuova inclusione dopo aver regolarizzato.
Verifica del cliente o del fornitore in VIES
Prima di fatturare senza IVA o di acquistare senza IVA dal fornitore UE, verifica sempre la posizione in VIES della controparte. Usa il servizio VIES della Commissione europea. Se il numero risulta valido, salva una prova (screenshot con data).
Se il numero non è valido, contatta il cliente. Chiedi la conferma dei dati e che regolarizzi la posizione. Nel dubbio, fattura con IVA italiana (per vendite) o accetta IVA estera (per acquisti), poi rettifica quando la posizione risulta attiva.
Come si fattura correttamente con il VIES
Cessioni di beni a clienti UE
Requisiti per non imponibilità: tua e loro Partita IVA attive in VIES; merce spedita fuori Italia; prova del trasporto (CMR firmato, DDT, documenti di spedizione). Base: art. 41 D.L. 331/1993.
In fattura elettronica usa il codice Natura N3.2 (non imponibili – cessioni intracomunitarie). Indica “Operazione non imponibile art. 41 D.L. 331/1993”. Compila Intrastat cessioni se superi le soglie statistiche vigenti.
Prestazioni di servizi B2B a clienti UE
Regola generale: luogo del cliente. Non addebiti IVA italiana. Il cliente integra nel proprio paese. Base: art. 7-ter e art. 17, comma 2 DPR 633/1972.
In fattura elettronica usa Natura N2.1 (non soggette – art. da 7 a 7-septies). Indica “Inversione contabile – art. 7-ter DPR 633/1972”. Alcuni servizi hanno regole speciali: verifica sempre l’art. 7-quater e seguenti.
Acquisti di beni da fornitori UE
Se sei in VIES, il fornitore UE non addebita la sua IVA. Tu integri l’IVA italiana con documento elettronico TD18 e la liquidi nella periodica. Se detrai l’IVA, effettui anche la detrazione. Se sei forfettario, versi l’IVA e basta.
Se non sei in VIES, il fornitore applicherà la sua IVA. Non potrai detrarla in Italia. Il costo sale. E rischi contestazioni se l’acquisto è in realtà un’acquisizione intracomunitaria non dichiarata.
Acquisti di servizi da fornitori UE
Applica il reverse charge interno: emetti autofattura elettronica TD17, versi l’IVA italiana e, se detrai, la porti in detrazione. Il forfettario versa e non detrae. Base: art. 17, comma 2 DPR 633/1972.
Obblighi collegati: Intrastat, e-fattura, conservazione
Gli elenchi Intrastat nascono dal D.L. 331/1993 e servono a fini fiscali e statistici. Verifica soglie e periodicità presso l’Agenzia delle Dogane e ISTAT. Anche se sei in forfettario, l’Intrastat servizi può scattare in base ai flussi.
Per le operazioni con l’estero, usa il Sistema di Interscambio. I documenti TD17, TD18 e TD19 sostituiscono l’esterometro. I tempi di invio seguono le regole della fattura elettronica e dell’integrazione elettronica.
Conserva le prove: verifiche VIES, documenti di trasporto, contratti, CMR, corrispondenza con il cliente. La conservazione a norma tutela in caso di controlli. Fonti utili: Agenzia delle Entrate e Normattiva.
Regola decisionale rapida
Vendita beni a soggetto UE
1) Controlla VIES tuo e del cliente. 2) Spedisci fuori Italia e conserva la prova. 3) Fattura N3.2 con art. 41. 4) Valuta Intrastat.
Servizio B2B a soggetto UE
1) Verifica VIES del cliente. 2) Applica regola art. 7-ter (o speciali). 3) Fattura N2.1 con inversione contabile. 4) Valuta Intrastat servizi.
Acquisto beni da UE
1) Assicurati di essere in VIES. 2) Ricevi fattura senza IVA estera. 3) Integra con TD18. 4) Liquida e, se possibile, detrai.
Acquisto servizi da UE
1) Ricevi fattura senza IVA estera. 2) Emissione TD17. 3) Versi IVA e, se possibile, detrai. 4) Conserva documenti.
Se la controparte non è in VIES
Vendi con IVA italiana o rinvia. Acquista accettando IVA estera o cambia fornitore. Aggiorna quando la posizione risulta valida e, se possibile, rettifica con nota di credito.
Riferimenti normativi e prassi
Regolamento UE 904/2010: cooperazione amministrativa IVA e scambio dati, base del VIES.
D.L. 331/1993, art. 38-50: cessioni e acquisizioni intracomunitarie, non imponibilità art. 41 e Intrastat.
DPR 633/1972: territorialità dei servizi (art. 7-ter e seguenti), inversione contabile (art. 17, c. 2), obblighi anagrafici e VIES (art. 35).
D.Lgs. 471/1997: sanzioni per violazioni IVA. Per errata imposta o indebita non imponibilità, sanzione pari al 90% dell’IVA, con possibili riduzioni per ravvedimento.
Fonti istituzionali: Normattiva, Agenzia delle Entrate, Commissione europea, Agenzia delle Dogane e Monopoli.
| Scenario | Requisiti VIES | Documenti/Adempimenti | Tempistiche/Note operative |
|---|---|---|---|
| Cessione beni B2B a cliente UE | Entrambi in VIES; prova uscita merce | Fattura e-fattura Natura N3.2; dicitura art. 41; Intrastat cessioni se dovuto; conservazione CMR/DDT | Iscrizione VIES immediata; prova trasporto entro archiviazione; Intrastat secondo periodicità |
| Prestazione servizi B2B a cliente UE | Cliente in VIES; tua inclusione consigliata e richiesta da controparti | Fattura e-fattura Natura N2.1; dicitura inversione contabile art. 7-ter; Intrastat servizi se dovuto | Immediato; controlla regole speciali art. 7-quater e seguenti |
| Acquisto beni da fornitore UE | Tua inclusione in VIES per ricevere fattura senza IVA estera | Integrazione e-fattura TD18; liquidazione IVA; eventuale detrazione; Intrastat acquisti se dovuto | Integrazione entro termini e-fattura; versamento IVA secondo liquidazioni |
| Acquisto servizi da fornitore UE | VIES non richiesto al fornitore estero, ma tu versi IVA in reverse charge | Autofattura e-fattura TD17; liquidazione IVA; eventuale detrazione; registrazioni contabili | Emissione TD17 entro fine mese successivo; versamento nella periodica |
| Forfettario con scambi UE | Iscrizione VIES necessaria; non detrai IVA | N3.2 per vendite beni; N2.1 per servizi resi; TD17/TD18 per acquisti; Intrastat se dovuto | Versi l’IVA su TD17/TD18 senza detrarla; attenzione al cash flow |
| Cliente non risulta in VIES | Assente | Fattura con IVA italiana o sospendi; conserva prove di verifica; rettifica quando regolarizza | Rischio sanzioni se applichi non imponibilità senza requisiti |
FAQ
1) Sono in regime forfettario: devo iscrivermi al VIES? Come fatturo e cosa pago sugli acquisti UE?
Sì, se vendi o acquisti in UE in ambito B2B. Il forfettario è soggetto passivo ai fini IVA, anche se non addebita l’imposta ai clienti italiani. Quindi deve rispettare le regole UE.
Vendite di beni a clienti UE: se tu e il cliente siete in VIES e spedisci fuori Italia con prova, emetti fattura non imponibile art. 41 (N3.2). Niente IVA da versare in Italia. Per i servizi B2B, di norma applichi la regola art. 7-ter e fatturi N2.1 con inversione contabile.
Acquisti: per servizi UE emetti TD17 e versi l’IVA italiana. Per beni UE integri con TD18 e versi l’IVA. Da forfettario non puoi detrarre l’IVA, quindi l’imposta diventa costo. Valuta l’impatto di cassa e pianifica i pagamenti.
Ricorda Intrastat se superi le soglie. Conserva tutte le verifiche VIES e i documenti di trasporto. Fonti: Normattiva (DPR 633/1972, D.L. 331/1993) e Agenzia delle Entrate.
2) VIES, OSS e IOSS: cosa cambia e quando servono?
VIES riguarda scambi B2B intracomunitari. Serve a verificare che entrambe le Partite IVA siano abilitate. È centrale per non imponibilità e reverse charge.
OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop) servono per le vendite B2C a consumatori finali, specialmente e-commerce e servizi TBE. Con OSS versi l’IVA dei vari paesi UE in un’unica dichiarazione speciale, ma non c’entra con VIES.
Se fai B2B intra-UE: focalizzati su VIES, fattura elettronica corretta e Intrastat. Se fai B2C: valuta OSS/IOSS, regole di marketplace e soglie unionali. Fonti: Commissione europea e Agenzia delle Entrate.
3) Il cliente dice di essere soggetto passivo, ma non risulta in VIES. Come mi comporto?
Prima regola: senza evidenza VIES valida, non applicare la non imponibilità. Chiedi al cliente di verificare con il suo ufficio fiscale l’attivazione del numero IVA per operazioni intra-UE. Talvolta manca un flag amministrativo.
Se devi fatturare subito, emetti fattura con IVA italiana. Spiega al cliente che potrai emettere nota di credito e riemettere fattura non imponibile appena il numero risulterà attivo in VIES con data compatibile. Conserva le prove delle verifiche effettuate (schermate datate).
In caso di consegna già avvenuta senza corretta posizione, valuta il ravvedimento operoso per mitigare sanzioni (D.Lgs. 472/1997) se hai applicato la non imponibilità in assenza dei requisiti. Consulta le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
4) Sono stato escluso dal VIES: come rientro e quali rischi corrono le operazioni fatte?
L’Agenzia può escludere dal VIES per inattività, mancate dichiarazioni, incongruenze o rischi di frode, sulla base dell’art. 35 DPR 633/1972 e dei relativi provvedimenti. Verifica la comunicazione nel cassetto fiscale e la motivazione.
Per rientrare: regolarizza le violazioni (dichiarazioni, versamenti, PEC, domicilio fiscale), poi invia nuova “comunicazione di inclusione” dall’area riservata. La riammissione è di norma immediata, salvo nuovi controlli.
Le operazioni B2B intracomunitarie effettuate durante l’esclusione sono a rischio: il cliente può rifiutare la non imponibilità o chiedere rettifiche. In Italia potresti dover riconsiderare l’IVA e affrontare sanzioni (D.Lgs. 471/1997). Agisci con tempestività e valuta note di variazione.
5) Errori comuni su e-fattura e Intrastat con VIES: come evitarli e come rimediare?
Errori tipici: mancata verifica VIES; uso errato dei codici Natura (N3.2 per beni UE, N2.1 per servizi B2B UE); dimenticare TD17/TD18; Intrastat omesso; descrizioni generiche senza riferimenti normativi.
Come evitarli: crea una checklist interna. Prima di emettere o registrare, controlla VIES, scenario (bene/servizio), codice Natura, documento TD corretto, Intrastat. Aggiorna le anagrafiche clienti/fornitori con il prefisso paese e Partita IVA.
Come rimediare: emetti nota di variazione per correggere la fattura errata; invia TD17/TD18 omesso con ravvedimento se necessario; presenta Intrastat integrativo. Il ravvedimento operoso riduce sanzioni se agisci presto. Fonti: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Normattiva.
