Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
In Italia scegli tra regime forfettario (imposta sostitutiva 15% o 5% start), senza IVA, e regime ordinario (IVA + IRPEF a scaglioni). La scelta dipende da requisiti, volumi, costi e organizzazione dell’attività.
- Regime forfettario: accesso con ricavi/compensi fino a 85.000 euro, esclusione IVA, imposta sostitutiva 15% o 5% start, base imponibile calcolata con coefficiente di redditività.
- Regime ordinario: obbligatorio se mancano i requisiti del forfettario, con IVA, IRPEF 2026 al 23%/33%/43%, deduzione analitica dei costi e gestione contabile più strutturata.
- ATECO e coefficienti: il codice ATECO definisce l’attività e determina il coefficiente forfettario; in ordinario contano costi reali e regime contabile (semplificato o ordinario).
Forfettario e ordinario: inquadrare bene i due regimi
Il regime forfettario è un regime agevolato per persone fisiche esercenti impresa, arti o professioni. Prevede una tassa unica al 15% o 5% per le nuove iniziative, sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP. Riferimento: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89.
Non applichi IVA sulle fatture, né detrai l’IVA sugli acquisti. La base imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività al totale incassato. Il coefficiente dipende dall’ATECO. I contributi previdenziali si sottraggono prima di applicare l’imposta.
Il regime ordinario è il regime “pieno”. Applichi e versi l’IVA secondo il DPR 633/1972. Determini il reddito in modo analitico: ricavi meno costi deducibili secondo il TUIR (DPR 917/1986). Paghi IRPEF progressiva, addizionali e, se ricorrono i presupposti, IRAP.
Riferimenti normativi essenziali
Per il forfettario: Legge 190/2014, commi 54-89; modifiche della Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) su soglie e cause di esclusione. Per l’IVA: DPR 633/1972. Per il reddito e gli scaglioni IRPEF: DPR 917/1986 (TUIR) e leggi di bilancio annuali. Per la contabilità semplificata: DPR 600/1973, art. 18.
Per contributi previdenziali: gestione separata e artigiani/commercianti secondo normativa INPS e decreti attuativi; riduzione 35% per artigiani/commercianti in regime agevolato disciplinata da decreto ministeriale e circolari INPS.
Quando puoi usare il forfettario: requisiti pratici
Limite di ricavi/compensi: non devi superare 85.000 euro nell’anno precedente. La Legge 197/2022 ha anche introdotto l’uscita immediata se superi 100.000 euro in corso d’anno, con obbligo di applicare IVA da quel momento.
Residenza: di norma devi essere residente in Italia. Possono accedere anche residenti in Stati UE/SEE se producono in Italia almeno il 75% del reddito imponibile, come previsto dai commi sul perimetro soggettivo della Legge 190/2014.
Partecipazioni: non puoi partecipare a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. in trasparenza (art. 5 TUIR). Non puoi controllare S.r.l. con attività riconducibile alla tua, come chiarito dalla Legge 190/2014 e successive modifiche.
Lavoro dipendente: se hai reddito da lavoro dipendente o assimilato oltre 30.000 euro, non puoi accedere, salvo cessazione del rapporto e assenza di continuità con la nuova attività. Questa condizione è indicata nei commi di esclusione della Legge 190/2014 come modificati.
Nuove attività: per l’aliquota al 5% per i primi 5 anni devi rispettare tre condizioni: nessuna attività simile nei tre anni precedenti; non mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo altrui; se prosegui attività altrui, i relativi ricavi dell’anno precedente non devono superare i limiti del forfettario.
Come si calcola l’imposta nel forfettario
1) Prendi il totale incassato nell’anno (principio di cassa: contano gli incassi effettivi). 2) Moltiplica per il coefficiente di redditività del tuo ATECO. 3) Sottrai i contributi previdenziali versati. 4) Applica l’aliquota: 15% o 5% se start.
Esempio: copywriter (spesso ATECO nel gruppo professioni intellettuali) con coefficiente 78%. Incassi 20.000 euro. Reddito forfettario 20.000 x 78% = 15.600. Se versi 3.000 euro di contributi, imponibile 12.600. Imposta al 15%: 1.890 euro.
Nel forfettario non deduci i costi reali (software, affitti, pubblicità). Sono “assorbiti” dal coefficiente. L’IVA non si applica né si detrae. Emetti fatture elettroniche con dicitura di legge di esclusione IVA.
Quando devi usare l’ordinario: obblighi e scelte
Devi adottare l’ordinario se non rispetti i requisiti del forfettario. Devi farlo anche se sei una società di capitali. Oppure se eserciti attività con ricavi oltre le soglie del forfettario o superi 100.000 euro durante l’anno.
Nell’ordinario addebiti l’IVA in fattura e la versi all’Agenzia delle Entrate. Puoi detrarre l’IVA sugli acquisti inerenti. Gestisci registri IVA, liquidazioni periodiche, esterometro se applicabile, e dichiarazione IVA.
IRPEF 2026: 23% fino a 28.000 euro; 33% tra 28.001 e 50.000; 43% oltre 50.000. A queste imposte si sommano addizionali regionali e comunali, secondo DPR 917/1986 e leggi di bilancio. Le detrazioni e deduzioni si calcolano sul reddito complessivo. Per il quadro completo di quali e quante tasse si pagano con la Partita IVA, considera anche acconti e scadenze.
Contabilità semplificata e ordinaria
Se sei ditta individuale o società di persone, puoi usare la semplificata se i ricavi dell’anno precedente non superano 500.000 euro per servizi o 800.000 euro per altre attività, come da DPR 600/1973, art. 18.
La semplificata usa il principio di cassa o registri IVA integrati, con oneri amministrativi ridotti. L’ordinaria invece richiede libri contabili completi e principio di competenza (per imprese). I professionisti restano a cassa per natura, art. 54 TUIR.
ATECO e coefficienti: perché contano davvero
Il codice ATECO identifica la tua attività economica. Lo scegli in base a cosa fai, non a cosa “vorresti fare”. È dichiarato all’apertura della Partita IVA con il modello AA9/12 per persone fisiche.
Nel forfettario l’ATECO determina il coefficiente di redditività. È la percentuale del tuo incasso considerata reddito. Esempio: professioni intellettuali 78%, commercio 40% o 40-54% secondo cluster, servizi 67% o 62% a seconda del gruppo.
Se svolgi più attività, conta quella prevalente. Devi monitorare incassi e organizzazione per capire quale incide di più. Questo impatta sia il coefficiente sia i contributi dovuti.
Contributi previdenziali: non dimenticarli
I professionisti senza cassa pagano la Gestione Separata INPS. Artigiani e commercianti pagano i contributi alla gestione dedicata, con minimali e percentuali fissate annualmente da INPS.
Nel forfettario artigiani e commercianti possono chiedere la riduzione del 35% dei contributi fissi, secondo decreto attuativo e circolari INPS. La scelta incide sul calcolo e sulla futura pensione.
Regola decisionale rapida
Se ricavi attesi sotto 85.000 e costi bassi
Valuta il forfettario. L’aliquota 15% (o 5% se start) e l’assenza di IVA spesso convengono. È ideale per professionisti con spese contenute e margini alti.
Se costi elevati, investimenti e IVA a credito
Scegli l’ordinario. Deduci i costi reali e detrai l’IVA sugli acquisti. Conviene se hai spese stabili rilevanti (affitti, personale, attrezzature, advertising).
Se hai lavoro dipendente oltre 30.000 euro
Il forfettario è precluso salvo specifiche eccezioni di cessazione. Orientati sull’ordinario. Valuta il regime semplificato se rientri nelle soglie.
Se controlli una S.r.l. con attività simile
Il forfettario non è accessibile. Vai in ordinario. Verifica la corretta separazione tra ruoli, contratti e flussi economici.
Se rischi di superare 100.000 in anno
Prevedi l’uscita immediata dal forfettario. Passi all’IVA da quel momento. Prepara software, listini e contratti per adeguare i corrispettivi.
Fonti ufficiali da consultare per verifiche
Normativa sul forfettario: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, e modifiche delle leggi di bilancio successive, inclusa la Legge 197/2022. IVA: DPR 633/1972. IRPEF e redditi: DPR 917/1986 (TUIR). Contabilità semplificata: DPR 600/1973, art. 18. Per contributi e minimali: circolari e messaggi INPS. Per codici ATECO: classificazioni ISTAT e indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Per chiarimenti interpretativi: documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate pubblicati sul portale istituzionale e banche dati normative come Normattiva.
Esempi di scelta: casi tipici
Copywriter freelance con incassi previsti di 25.000 euro
Pochi costi, servizi digitali, nessuna società partecipata. Forfettario consigliato: coefficiente alto ma vantaggio su semplicità e imposta unica. Attenzione alla soglia di 85.000 euro e fatture senza IVA.
Consulente marketing che spende il 40% in advertising e formazione
Costi elevati e IVA sugli acquisti. Valuta l’ordinario. Deduce i costi e detrae l’IVA. IRPEF progressiva ma base imponibile ridotta grazie ai costi.
E-commerce con investimenti iniziali importanti
Magazzino, piattaforme, logistica. L’ordinario spesso conviene per detrarre l’IVA e ammortizzare beni. Possibile semplificata finché resti sotto 800.000 euro.
Professionista con lavoro dipendente a 32.000 euro
Supera 30.000 euro di reddito da dipendente. Forfettario non accessibile salvo cessazione e assenza di continuità. Regime ordinario obbligato.
Tabella comparativa: scenari, accesso, adempimenti, tempistiche
| Scenario | Requisiti di accesso | Adempimenti principali | Tempistiche e note operative |
|---|---|---|---|
| Nuovo freelance con incassi attesi 20.000 euro | Residenza in Italia o UE/SEE con 75% reddito in Italia; nessuna partecipazione vietata; ricavi previsti sotto 85.000; eventuale dipendente sotto 30.000 | Fatturazione elettronica senza IVA; imposta sostitutiva 5% (se rispetta condizioni start) o 15%; contributi INPS; dichiarazione Redditi PF | Apertura P. IVA con modello AA9/12 entro inizio attività; imposta calcolata a fine anno su incassi; monitorare soglie 85.000/100.000 |
| Consulente con costi elevati e clienti B2B | Nessun vincolo specifico; valutazione convenienza: molti costi e IVA a credito suggeriscono ordinario | IVA su vendite e detrazione su acquisti; registri IVA; liquidazioni periodiche; IRPEF a scaglioni; addizionali | Scelta regime all’apertura o cambio dal nuovo anno; liquidazioni IVA mensili o trimestrali secondo volume |
| Artigiano/commerciante in start | Possibile forfettario se sotto 85.000; accesso a riduzione INPS 35% su richiesta | Contributi fissi INPS (riducibili); eventuale INAIL; fatturazione; gestione corrispettivi | Domanda riduzione INPS nei termini annuali; verificare convenienza tra riduzione e montante pensione |
| Professionista con lavoro dipendente a 32.000 euro | Forfettario precluso salvo cessazione e non continuità; ordinario di default | Fatturazione con IVA esclusa se professione esente, altrimenti IVA; IRPEF progressiva; deduzione costi reali | Se cessa il dipendente, verifica accesso al forfettario dall’anno successivo se ricorrono i requisiti |
| E-commerce con investimenti e stock | Spesso conviene ordinario per detrarre IVA e ammortizzare; semplificata finché sotto 800.000 | Gestione magazzino; IVA; registri; adempimenti doganali se extra-UE | Pianifica cash flow per IVA e acquisti; definisci aliquote e marketplace |
FAQ
Devo aprire la Partita IVA o posso usare la prestazione occasionale?
Apri la Partita IVA se l’attività è abituale, anche se inizi con importi piccoli. L’occasionalità è l’eccezione: attività sporadica, non organizzata, senza ripetitività. Il tetto di 5.000 euro riguarda i contributi INPS della Gestione Separata, non l’obbligo di Partita IVA. Se emetti compensi ripetuti, promuovi servizi in modo stabile o organizzi mezzi (sito, strumenti, pubblicità), l’Agenzia delle Entrate considera l’attività abituale. In tal caso apri la Partita IVA prima di emettere nuove ricevute. Riferimenti: principi generali del TUIR sul reddito di lavoro autonomo e di impresa e prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Come funziona il passaggio dal forfettario all’ordinario se supero le soglie?
Se superi 85.000 euro in un anno, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro in corso d’anno, esci subito e applichi l’IVA da quel momento. Le fatture emesse dopo il superamento includono IVA. Devi adeguare la numerazione, la dicitura e gestire correttamente la detrazione dell’IVA sugli acquisti successivi. In dichiarazione, frazioni l’anno tra periodo forfettario e periodo ordinario, secondo le regole introdotte dalla Legge 197/2022 e dai commi della Legge 190/2014. È prudente predisporre un controllo trimestrale degli incassi per non subire uscite improvvise non gestite.
Quali costi posso dedurre nel regime ordinario e come incide sull’IRPEF?
Nell’ordinario deduci i costi inerenti e documentati: canoni di locazione, utenze, software, advertising, consulenze, ammortamenti di beni strumentali, spese auto nei limiti di legge, trasferte, corsi. La deduzione riduce la base IRPEF; la detrazione IVA riduce l’IVA da versare. Il momento di deduzione segue il principio di competenza per le imprese e di cassa per i professionisti (artt. 54 e 109 TUIR). Un piano contabile ordinato e una corretta classificazione delle spese impattano più dell’aliquota nominale. Anche le agevolazioni per investimenti (quando vigenti) possono migliorare il risultato fiscale.
Come scelgo il codice ATECO giusto e cosa succede se sbaglio?
Scegli l’ATECO che descrive meglio l’attività principale. Parti dall’output: cosa vendi o che servizio eroghi. Confronta le descrizioni ufficiali della classificazione ISTAT e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Se svolgi più attività, indica anche le secondarie e cura la prevalenza reale. Un ATECO errato può portare a coefficiente di redditività sbagliato nel forfettario, rischio di errori d’imposta e incongruenze previdenziali. Puoi rettificare l’ATECO con istanza di variazione. È consigliabile farlo appena emerge lo scostamento, per allineare fatturazione, contributi e coefficienti.
Qual è l’impatto dei contributi INPS nella scelta del regime?
I contributi incidono molto sul netto. Nel forfettario li sottrai prima di calcolare l’imposta sostitutiva, quindi riducono direttamente la tassazione. Nella Gestione Separata versi una percentuale sul reddito professionale; per artigiani/commercianti versi contributi fissi più una quota eccedente. Esiste la riduzione del 35% dei contributi fissi per forfettari artigiani/commercianti, su richiesta. Nell’ordinario i contributi restano deducibili dal reddito complessivo IRPEF. Valuta sempre il trade-off tra risparmio contributivo oggi e montante pensionistico domani. Per i dettagli aggiornati su aliquote e minimali serve consultare ogni anno le circolari INPS e le istruzioni del Ministero del Lavoro.
