Marca da bollo sulla fattura elettronica: quale dicitura inserisco?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Nelle fatture elettroniche non si applica la marca fisica: si seleziona il bollo virtuale da 2,00 euro nel file XML e si versa trimestralmente con F24. Vale solo per documenti senza IVA sopra 77,47 euro.

  • Importo e soglia: imposta di bollo fissa di 2,00 euro per fatture senza IVA superiori a 77,47 euro (Tariffa, Parte I, art. 13, D.P.R. 642/1972).
  • Assolvimento: in e-fattura si usa il bollo virtuale previsto dal D.M. 17/06/2014 e art. 15 D.P.R. 642/1972; nel XML si valorizza DatiBollo.
  • Versamento: pagamento trimestrale con F24 (codici 2501-2502-2503), scadenze 31/5, 30/9, 30/11, 28/2; possibili rinvii entro 250 euro.

Cos’è l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’imposta di bollo è un tributo dovuto su alcuni documenti. Tra questi rientrano fatture, note e ricevute che non scontano IVA.

Per le fatture elettroniche il bollo si assolve in modo “virtuale”. Non si applica la marca cartacea. Si attiva un campo nel file XML e poi si paga con F24.

I riferimenti sono: D.P.R. 642/1972 (Tariffa, Parte I, art. 13 per importi e casi; art. 15 per l’assolvimento virtuale); D.M. 17/06/2014 (modalità per le e-fatture); provvedimenti tecnici dell’Agenzia delle Entrate sul Sistema di Interscambio.

Importo e soglia

L’imposta è fissa: 2,00 euro per documento. Scatta solo se la fattura supera 77,47 euro. La soglia è prevista dalla Tariffa del D.P.R. 642/1972.

Se la fattura è pari o inferiore a 77,47 euro, il bollo non è dovuto. Non esistono frazioni.

Se emetti più fatture piccole nello stesso trimestre, non si sommano tra loro. La soglia si valuta per singolo documento.

Quando si applica e quando no

La regola base: il bollo si paga quando la fattura non riporta IVA e supera 77,47 euro. Se l’IVA è presente o è comunque dovuta nel ciclo, il bollo non si applica.

Casi tipici in cui il bollo è dovuto se si supera la soglia:

  • Regime forfettario: non applichi l’IVA; il bollo è dovuto.
  • Operazioni esenti IVA (art. 10, D.P.R. 633/1972).
  • Operazioni non imponibili IVA (artt. 8, 8-bis, 9, D.P.R. 633/1972), come esportazioni o servizi internazionali.
  • Operazioni fuori campo IVA (artt. 2, 3 o per territorialità: artt. 7 e seguenti, D.P.R. 633/1972).

Casi in cui il bollo non è dovuto, anche se la fattura non mostra l’IVA in riga:

  • Reverse charge (inversione contabile): l’imposta è dovuta dal cliente; niente bollo.
  • Scissione dei pagamenti (split payment) verso Pubbliche Amministrazioni: l’IVA è dovuta; niente bollo.
  • Fatture con almeno una riga con IVA: il documento è soggetto a IVA; niente bollo.

Fonte normativa consultabile su Normattiva per D.P.R. 642/1972 e D.P.R. 633/1972; per prassi e specifiche tecniche si vedano i provvedimenti Agenzia delle Entrate e il portale Fatture e Corrispettivi.

Come indicare il bollo in fattura elettronica (XML e dicitura)

Nella e-fattura FatturaPA il bollo si gestisce nella sezione DatiGeneraliDocumento > DatiBollo.

  • Campo BolloVirtuale: valorizzare “SI”.
  • Campo ImportoBollo: indicare “2.00”.
  • Campo Causale: puoi inserire la dicitura normativa consigliata.

Dicitura da usare nel testo fattura (ad esempio in Causale): “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 642/1972 e del D.M. 17/06/2014”.

Se usi il software dell’Agenzia delle Entrate

Durante la compilazione spunta “Sì” su “Bollo virtuale” e verifica che l’importo sia 2,00 euro. Il sistema popola i campi XML corretti.

Puoi aggiungere la dicitura normativa nel campo descrizione o causale del documento. Non è obbligatoria ai fini tecnici, ma è buona pratica.

Se usi software di terze parti

Cerca la sezione “Imposta di bollo” o “Marca da bollo”. Attiva il flag e imposta 2,00 euro. Assicurati che il file XML includa DatiBollo.

Inserisci la dicitura normativa nel campo “Note” o “Causale” se previsto. Verifica l’anteprima del tracciato prima dell’invio allo SdI.

Calcolo della soglia e addebito al cliente

La soglia di 77,47 euro si verifica sul totale documento. Considera tutte le voci che formano il corrispettivo, compresi contributi previdenziali in fattura.

Le spese escluse ex art. 15 D.P.R. 633/1972 non rientrano nella base per la soglia. La ritenuta d’acconto non abbassa la soglia, perché è un meccanismo di pagamento.

Puoi addebitare al cliente i 2,00 euro come voce separata, non soggetta a IVA. Molti software usano un codice natura dedicato (spesso N1 o N2.2). Segui le istruzioni del tuo gestionale.

Contabilità e imposte dirette

Per chi è in contabilità semplificata o ordinaria, il bollo è un costo deducibile ai fini del reddito. Non genera IVA a credito.

Per chi è in regime forfettario, i costi non sono deducibili in modo analitico. L’addebito dei 2,00 euro al cliente azzera di fatto l’effetto economico.

Versamento trimestrale, codici tributo e scadenze

Il D.M. 17/06/2014 prevede il versamento trimestrale cumulativo dell’imposta di bollo assolta sulle e-fatture.

L’Agenzia delle Entrate calcola gli importi sulla base delle fatture transitate dallo SdI. Nella tua area riservata trovi un riepilogo e il modello F24 precompilato.

  • Codice tributo 2501: imposta di bollo su fatture elettroniche.
  • Codice tributo 2502: sanzioni.
  • Codice tributo 2503: interessi.

Scadenze ordinarie:

  • Primo trimestre: 31 maggio.
  • Secondo trimestre: 30 settembre.
  • Terzo trimestre: 30 novembre.
  • Quarto trimestre: 28 febbraio dell’anno successivo.

Rinvii possibili: se l’importo del primo trimestre non supera 250 euro, puoi pagare con il secondo trimestre (30 settembre). Se la somma di primo e secondo non supera 250 euro, puoi pagare con il terzo (30 novembre).

Modalità di pagamento: F24 da home banking abilitato o disposizione telematica dall’area dell’Agenzia dopo aver registrato l’IBAN.

Controlli e liste di dettaglio

L’Agenzia produce elenchi di fatture soggette a bollo. Tipicamente distingue tra documenti con bollo indicato dal cedente e documenti individuati d’ufficio in base ai dati XML.

Puoi confermare, integrare o segnalare eventuali esclusioni nei termini indicati nell’area Fatture e Corrispettivi. Dopo la chiusura, viene generato l’F24 definitivo.

Sanzioni e regolarizzazione

Se ometti il pagamento, si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 642/1972, art. 25. La sanzione va dal 100% al 500% dell’imposta, oltre agli interessi.

Puoi sanare con il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13). La sanzione si riduce in base al ritardo, se paghi spontaneamente imposta, interessi e sanzione.

Regola decisionale rapida

Schema logico per capire se applicare il bollo

  • Fase 1 – IVA presente in fattura almeno su una riga? Se sì, niente bollo. Se no, vai alla fase 2.
  • Fase 2 – L’IVA è comunque dovuta dal cliente (reverse charge o split payment)? Se sì, niente bollo. Se no, vai alla fase 3.
  • Fase 3 – Totale documento supera 77,47 euro? Se no, niente bollo. Se sì, vai alla fase 4.
  • Fase 4 – Metti BolloVirtuale=“SI” e ImportoBollo=“2.00” nel XML. Inserisci la dicitura normativa in causale.
  • Fase 5 – Versa trimestralmente con F24 entro le scadenze. Valuta i rinvii se sotto 250 euro.

Casi particolari e best practice

Fatture miste (righe con e senza IVA)

Se nel documento c’è almeno una riga con IVA, il bollo non è dovuto. È il documento nel suo complesso a essere soggetto a IVA.

Evita di aggiungere i 2,00 euro in queste fatture. Creerebbe incoerenza e possibile scarto o rilievo.

Note di credito

Una nota di credito riduce o annulla il corrispettivo. Il bollo, però, è dovuto per documento emesso. In generale non si “recupera” il bollo con la nota di credito.

Controlla comunque i prospetti trimestrali dell’Agenzia: in taluni casi il ricalcolo automatico può tener conto di storni integrali nel medesimo periodo.

Clienti esteri e operazioni internazionali

Per esportazioni non imponibili o servizi internazionali, la fattura non reca IVA in riga. Se supera 77,47 euro, il bollo è dovuto salvo ipotesi in cui l’IVA sia dovuta altrove dal destinatario secondo norme specifiche.

Verifica sempre il codice natura IVA usato nel XML (N3, N2.1, N2.2, ecc.). Questi campi guidano i controlli dell’Agenzia.

Controlli automatici e coerenza XML

Compilare DatiBollo in coerenza con Natura IVA e importi riduce gli scarti. Se la natura indica un’operazione imponibile, non attivare il bollo.

Mantieni la dicitura normativa nelle note. Facilita eventuali verifiche del cliente e dell’Agenzia.

Riferimenti utili

Per la normativa, consulta D.P.R. 642/1972 (artt. 13, 15, 25) e D.M. 17/06/2014 su Normattiva. Per i profili operativi, verifica i provvedimenti e le specifiche tecniche pubblicati dall’Agenzia delle Entrate e le istruzioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Scenario Devo applicare il bollo? Come valorizzare il XML Versamento e tempistiche Note operative
Regime forfettario, parcella da 150,00 euro Sì, supera 77,47 euro e non c’è IVA DatiBollo: BolloVirtuale=“SI”; ImportoBollo=“2.00”; Causale con dicitura normativa F24 trimestrale (31/5, 30/9, 30/11, 28/2); cod. 2501 Addebita i 2,00 euro al cliente come voce non imponibile
Prestazione esente art. 10 per 200,00 euro Sì, esente IVA e sopra soglia Natura IVA “N4” (esente); DatiBollo come sopra F24 trimestrale; soglia rinvio 250 euro Verifica che non ci siano righe con IVA nello stesso documento
Fattura con reverse charge interno No, l’IVA è dovuta dal cliente Natura “N6” (reverse charge); non valorizzare DatiBollo Nessun versamento per bollo Indica correttamente il tipo di reverse charge richiesto
Fattura mista: una riga con IVA, una non imponibile No, presenza di IVA nel documento Righe con IVA e con Natura; DatiBollo non compilare Nessun F24 per bollo Evita la voce da 2,00 euro; il sistema potrebbe segnalarla
Esportazione non imponibile art. 8 per 1.200,00 euro Sì, non imponibile e sopra soglia Natura “N3”; DatiBollo attivo a 2,00 euro F24 del trimestre di emissione Inserisci la dicitura normativa nelle note
Parcella forfettario da 70,00 euro No, non supera 77,47 euro Nessun DatiBollo Nessun versamento Non addebitare i 2,00 euro al cliente

FAQ

Devo sempre scrivere la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale” nella fattura elettronica?

Dal punto di vista tecnico, per le e-fatture conta che il file XML abbia la sezione DatiBollo correttamente impostata: BolloVirtuale=“SI” e ImportoBollo=“2.00”. Il Sistema di Interscambio legge e registra l’assolvimento virtuale grazie a questi campi. La dicitura testuale nelle note non è obbligatoria per l’accettazione del file.

Tuttavia è fortemente consigliata. La frase “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 642/1972 e del D.M. 17/06/2014” rende chiaro al cliente e ai verificatori il titolo giuridico dell’assolvimento. Aiuta anche in caso di stampa del PDF o conservazione a vista. È una best practice di trasparenza, soprattutto quando il gestionale mostra il PDF al cliente finale.

Come calcolo la soglia di 77,47 euro? Devo considerare cassa previdenziale, spese e ritenuta d’acconto?

La soglia si verifica sul totale del documento. In pratica guarda il “Totale documento” della fattura. Includi nel conteggio tutte le voci che concorrono al corrispettivo, come la cassa previdenziale esposta in parcella. Le spese escluse ex art. 15 D.P.R. 633/1972 non vanno nel conteggio, perché non formano il corrispettivo. La ritenuta d’acconto non riduce la soglia: è solo un meccanismo di pagamento, non modifica l’importo della prestazione. Quindi, se il totale documento è superiore a 77,47 euro e non c’è IVA, il bollo è dovuto.

Esempio pratico: compenso 70,00 euro + cassa 4% (2,80) = 72,80 euro, ritenuta 20% (14,56), totale documento 72,80 euro, netto a pagare 58,24 euro. Pur con un netto basso, il totale documento è 72,80 euro: non supera 77,47 euro, quindi niente bollo.

Se dimentico di mettere il bollo nel trimestre, cosa succede e come rimediare?

L’Agenzia delle Entrate incrocia i dati delle e-fatture e produce elenchi con i documenti bollabili anche se non hai attivato DatiBollo. Alla fine del periodo, nell’area Fatture e Corrispettivi trovi il riepilogo con l’importo da versare e l’F24 precompilato. Se non paghi entro la scadenza, maturano interessi e sanzioni.

Puoi rimediare con ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13) pagando spontaneamente imposta, interessi legali e sanzione ridotta in base al ritardo. In caso di controlli, si applica l’art. 25 del D.P.R. 642/1972, che prevede sanzioni dal 100% al 500% dell’imposta di bollo non assolta. Agisci tempestivamente: più attendi, minore è la riduzione sanzionatoria e maggiori sono gli interessi.

È vero che l’Agenzia può aggiungere il bollo d’ufficio se non lo metto? Posso contestare?

Sì. In base al D.M. 17/06/2014 e ai provvedimenti operativi dell’Agenzia delle Entrate, il sistema individua le fatture soggette a bollo in base ai campi del tracciato (totali e “Natura IVA”). Se non hai barrato il bollo ma emergono i presupposti, la fattura finisce negli elenchi dei “documenti bollabili” d’ufficio. L’importo confluisce nel debito trimestrale.

In area riservata puoi verificare gli elenchi di periodo, confermare o segnalare eventuali esclusioni documentate. La contestazione va fatta entro i termini resi disponibili nel portale prima che l’F24 diventi definitivo. È importante conservare la documentazione che prova l’assenza del presupposto (per esempio, operazione in reverse charge o documento con IVA).

Come gestisco il bollo su ricevute, acconti, note di credito e fatture estere?

Ricevute e parcelle senza IVA sopra 77,47 euro sono soggette a bollo da 2,00 euro. Per gli acconti vale la stessa regola: se emetti una fattura di acconto senza IVA e sopra soglia, il bollo è dovuto su quel documento. Per le note di credito, in linea generale, il bollo già assolto non si recupera perché il presupposto è legato al documento emesso; tuttavia, se lo storno è totale e avviene nello stesso periodo, il prospetto trimestrale può riflettere la situazione complessiva.

Per fatture verso estero: se l’operazione non espone IVA in riga (non imponibile, esente o fuori campo per territorialità) e supera 77,47 euro, il bollo è dovuto, a meno che l’IVA risulti dovuta dal destinatario secondo le regole di inversione contabile nel Paese di consumo. In ogni caso, compila accuratamente i campi “Natura IVA” e conserva la documentazione che dimostra il regime applicato. Per le basi giuridiche, fai riferimento al D.P.R. 642/1972 per il bollo e al D.P.R. 633/1972 per la qualificazione IVA dell’operazione.

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