Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
La marca da bollo virtuale è l’imposta di 2 euro sulle fatture senza IVA oltre 77,47 euro; si paga trimestralmente con F24 e codici 2521-2524, con possibili differimenti e ravvedimento in caso di ritardi.
- Applicazione: su fatture, note e ricevute non soggette a IVA con importo totale documento oltre 77,47 euro.
- Versamento: trimestrale via F24 (codici tributo 2521-2524; sanzioni 2525; interessi 2526).
- Gestione e controlli: indicazione “bollo” in fattura elettronica, calcolo in area Fatture e Corrispettivi, possibili integrazioni AE.
Cos’è la marca da bollo virtuale e perché esiste
La marca da bollo è un’imposta fissa. Serve a tassare alcuni documenti come fatture, note e ricevute, quando non c’è IVA. La versione “virtuale” sostituisce i vecchi contrassegni cartacei.
Sulle fatture elettroniche l’imposta si assolve in modo telematico. Lo prevede il Decreto del MEF 17 giugno 2014, che disciplina i documenti informatici. La regola sostanziale nasce dal DPR 642/1972 e dalla sua Tariffa allegata.
In pratica, se emetti una fattura senza IVA e superi 77,47 euro, devi 2 euro di bollo. Nelle e-fatture lo indichi nel file XML. L’Agenzia delle Entrate poi somma i bolli dovuti nel trimestre.
Quando si applica il bollo: requisiti e soglia
La regola base della soglia 77,47 euro
L’imposta scatta se il totale documento è superiore a 77,47 euro. “Totale documento” significa l’importo complessivo fatturato. Include contributi integrativi, spese riaddebitate e arrotondamenti. La ritenuta d’acconto non riduce la soglia, perché è un prelievo fiscale e non un costo.
Se il totale è pari o inferiore a 77,47 euro, il bollo non è dovuto. Se superi anche di pochi centesimi, paghi 2 euro fissi. Non esiste un bollo proporzionale.
Documenti non soggetti a IVA
Il bollo si applica quando la fattura non espone IVA. Esempi tipici: prestazioni in regime forfettario (regime agevolato senza IVA in fattura), operazioni esenti (articolo 10 DPR 633/1972), fuori campo (operazioni escluse dall’IVA per legge), non imponibili (esportazioni, assimilate).
Se la fattura contiene anche una sola riga con IVA, il bollo non si applica. La presenza dell’IVA nel documento lo esclude sempre, a prescindere dall’importo.
Operazioni soggette a IVA ma senza addebito (reverse charge)
Nel reverse charge la fattura non espone IVA per rivalsa, ma l’operazione è nel campo IVA. In questo caso, il bollo non è dovuto. La ratio è che l’IVA esiste, solo che la versa il destinatario.
Riferimenti normativi
La base è nel DPR 642/1972 e nella Tariffa, Allegato A, Parte I, voce relativa a “Fatture, note e simili”. Le modalità telematiche sono nel Decreto MEF 17 giugno 2014. Le procedure operative e i controlli dell’Agenzia delle Entrate sono nei Provvedimenti direttoriali, tra cui quello del 4 febbraio 2021 e successivi aggiornamenti, reperibili sul portale dell’Agenzia.
Come si paga il bollo virtuale sulle fatture elettroniche
Indicazione in fattura elettronica
Nel file XML della fattura elettronica attiva devi impostare il campo “Bollo” su “SI” se superi la soglia e non applichi IVA. Così la fattura risulta “con bollo” e il sistema potrà conteggiare i 2 euro.
Il controllo è tuo. Se dimentichi di valorizzare il campo, l’Agenzia può intercettare l’anomalia dai dati delle fatture e invitarti a integrare. Ma la responsabilità resta di chi emette.
Versamento trimestrale con F24
Il pagamento avviene a trimestre. Usi il modello F24 nella sezione Erario. Inserisci i codici tributo specifici per trimestre: 2521 (1°), 2522 (2°), 2523 (3°), 2524 (4°). Per sanzioni usi 2525. Per interessi usi 2526.
Paga con i servizi telematici dell’Agenzia o con l’home banking abilitato. I titolari di partita IVA devono usare canali telematici. Conserva sempre la ricevuta del pagamento.
Scadenze ordinarie
Le scadenze, stabilite dai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, sono: 31 maggio per il primo trimestre, 30 settembre per il secondo, 30 novembre per il terzo, 28 febbraio dell’anno successivo per il quarto.
Queste scadenze sono tuttora operative nel 2026. Controlla periodicamente l’area Fatture e Corrispettivi. Lì vedi l’importo proposto dall’Agenzia per ogni trimestre.
Differimenti se importi bassi
Puoi posticipare il pagamento se l’importo dovuto è contenuto. In particolare, se il primo trimestre non supera 250 euro, puoi pagarlo con il secondo entro il 30 settembre. Se il totale di primo e secondo non supera 250 euro, puoi versare insieme al terzo entro il 30 novembre.
Queste soglie di differimento sono state introdotte e aggiornate con Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Verifica sempre eventuali novità nella sezione dedicata del sito dell’Agenzia o su Normattiva per i riferimenti normativi.
Sanzioni, comunicazioni e ravvedimento
Se non paghi entro la scadenza
Se salti la scadenza, l’imposta resta dovuta. Si applicano sanzioni e interessi. Le sanzioni seguono le regole generali dei tributi (D.Lgs. 471/1997) e quelle specifiche dell’imposta di bollo (DPR 642/1972).
L’Agenzia può inviarti una comunicazione di irregolarità. Indica l’imposta dovuta, le fatture interessate e le modalità di versamento. Di solito puoi chiudere la posizione versando imposta, sanzioni ridotte e interessi.
Ravvedimento operoso
Puoi metterti in regola spontaneamente con il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997). Più ti ravvedi in fretta, meno paghi di sanzioni. Versi l’imposta con il codice del trimestre e aggiungi sanzioni (2525) e interessi (2526).
Conserva la documentazione del ravvedimento. Nel dubbio, calcola sanzioni e interessi con i servizi dell’Agenzia o con il supporto di un professionista.
Correzione di errori in fattura
Se hai barrato “bollo SI” ma non serviva, puoi stornare con una nota di credito. Se serviva e non l’hai barrato, versa l’imposta mancante con il trimestre corrente o tramite comunicazione dell’Agenzia.
Ricorda: la nota di credito incide solo sul bollo della fattura rettificata. Se annulli completamente, il bollo si annulla. Se rettifichi parzialmente, verifica la soglia residua.
Regola decisionale rapida
Schema pratico per capire se devi il bollo
1) La fattura espone IVA in almeno una riga? Sì: niente bollo. No: vai al punto successivo.
2) Il totale documento è superiore a 77,47 euro? No: niente bollo. Sì: vai al punto successivo.
3) L’operazione rientra nel campo IVA ma senza rivalsa (reverse charge)? Sì: niente bollo. No: bollo dovuto di 2 euro.
4) Hai indicato “bollo SI” nel file XML? Sì: controllerai e pagherai a trimestre. No: correggi subito o attendi l’invito AE e regolarizza.
5) Importo trimestrale del bollo dovuto inferiore alle soglie di differimento? Sì: valuta il rinvio secondo le regole vigenti. No: paga alle scadenze ordinarie.
Casi particolari ed esempi operativi
Professionista in regime forfettario
Il regime forfettario è un regime agevolato senza IVA in fattura. Se il totale è 120 euro con contributo integrativo 4%, superi 77,47 euro. Devi il bollo di 2 euro. Indicalo in fattura e paga a trimestre via F24.
Prestazione esente IVA (sanitaria, finanziaria)
Le esenzioni IVA ex articolo 10 DPR 633/1972 non mostrano IVA in fattura. Se superi la soglia, devi il bollo. Verifica se esistono esenzioni specifiche dall’imposta di bollo per particolari atti settoriali. In generale, sulle fatture esenti il bollo è dovuto.
Operazione non imponibile (esportazione)
Le esportazioni sono non imponibili IVA. La fattura non reca l’imposta. Se superi 77,47 euro, paghi il bollo. Valuta attentamente le causali doganali e conserva la prova di non imponibilità.
Fattura mista e spese escluse art. 15
Se la fattura ha almeno una riga con IVA, il bollo non si applica. Anche se ci sono spese escluse ex art. 15 DPR 633/1972. La presenza dell’IVA nel documento “blocca” il bollo.
Note di credito
Se emetti una nota di credito che riduce il totale sotto 77,47 euro, puoi non dover più il bollo su quella operazione. Se il pagamento del bollo è già avvenuto, valuta lo storno nelle liquidazioni successive o compensa con correzioni documentate.
Operatività pratica: come non sbagliare
Check-list prima dell’invio
- Controlla la presenza o meno dell’IVA.
- Calcola il totale documento rispetto alla soglia 77,47 euro.
- Valuta se reverse charge esclude il bollo.
- Imposta “bollo SI” nel file XML se dovuto.
- Indica in fattura la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale”.
Area Fatture e Corrispettivi
Nell’area del portale dell’Agenzia delle Entrate trovi il conteggio per trimestre. Puoi scaricare il prospetto e usare i codici tributo corretti. Se vedi differenze, verifica le fatture che hanno il campo bollo errato.
Conservazione e prove
Conserva le ricevute F24, i prospetti trimestrali e le fatture interessate. La conservazione a norma dei documenti digitali è obbligatoria. Quelle regole sono nel CAD e nelle norme attuative sui documenti informatici.
Riferimenti normativi da conoscere
Le basi di legge
- DPR 642/1972: disciplina dell’imposta di bollo e Tariffa allegata.
- Decreto MEF 17 giugno 2014: modalità per i documenti informatici e l’assolvimento virtuale.
- DPR 633/1972: IVA, esenzioni, non imponibilità, reverse charge.
- D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997: sanzioni tributarie e ravvedimento operoso.
- Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sul calcolo, le scadenze e le comunicazioni (es. Provvedimento 4 febbraio 2021 e successivi).
| Scenario | Requisiti per il bollo | Quando e come si paga | Note operative |
|---|---|---|---|
| Regime forfettario (fattura senza IVA) | Totale documento > 77,47 euro | Trimestralmente con F24 (2521-2524) | Indica “bollo SI” e dicitura di assolvimento virtuale |
| Esente IVA (art. 10 DPR 633/1972) | Totale documento > 77,47 euro | Trimestralmente con F24 (2521-2524) | Verifica eventuali esenzioni settoriali da imposta di bollo |
| Reverse charge (art. 17 DPR 633/1972) | Operazione nel campo IVA, senza rivalsa | Nessun bollo | Specificare correttamente il riferimento normativo in fattura |
| Fattura con IVA + spese escluse art. 15 | Presenza di IVA in almeno una riga | Nessun bollo | La presenza dell’IVA esclude sempre l’imposta di bollo |
| Non imponibile (esportazione) | Totale documento > 77,47 euro | Trimestralmente con F24 (2521-2524) | Conserva prova della non imponibilità |
| Nota di credito totale | Annulla la fattura | Niente bollo o storno di quello già conteggiato | Allinea il trimestre successivo |
| Importi bassi nel trimestre | Totale trimestre ≤ 250 euro (regole di differimento) | Posticipo a 30/09 o 30/11 | Controlla le soglie nell’ultimo Provvedimento AE |
| Omissione del campo “bollo” | Bollo dovuto non indicato | Ravvedimento o integrazione su invito AE | Usa codici 2525 (sanzioni) e 2526 (interessi) |
FAQ
Come capisco se nella fattura devo spuntare “bollo SI” nel tracciato XML?
Fai tre verifiche rapide. 1) La fattura espone IVA in almeno una riga? Se sì, non devi il bollo e lasci “NO”. 2) Se non c’è IVA, controlla il totale documento: se è superiore a 77,47 euro, devi il bollo da 2 euro e imposti “SI”. 3) Se l’operazione è nel campo IVA ma senza rivalsa (reverse charge), non devi il bollo. Queste regole discendono dalla Tariffa del DPR 642/1972 e dalla prassi operativa per le e-fatture prevista dal Decreto MEF 17 giugno 2014. Ricorda di inserire anche la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale” nella descrizione o nei dati aggiuntivi della fattura.
Come si compila l’F24 per il pagamento del bollo sulle e-fatture?
Usa la sezione Erario. Inserisci il codice tributo del trimestre: 2521 per il primo, 2522 per il secondo, 2523 per il terzo, 2524 per il quarto. Metti l’anno di riferimento (ad esempio 2026) e l’importo. Se paghi sanzioni, usa 2525. Per gli interessi, 2526. Paga tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o con l’home banking abilitato. Se hai partita IVA, devi usare canali telematici. Conserva la ricevuta. La base normativa è nel Decreto MEF 17 giugno 2014 e nei Provvedimenti dell’Agenzia che definiscono codici e scadenze operative.
Cosa succede se dimentico di pagare il bollo entro la scadenza trimestrale?
L’imposta resta dovuta. Si applicano sanzioni e interessi. L’Agenzia delle Entrate può inviarti una comunicazione con l’elenco delle fatture e l’importo da integrare. Puoi sanare con il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997) versando: imposta con il codice del trimestre, sanzioni con 2525 e interessi con 2526. Le misure delle sanzioni dipendono dal tempo trascorso e dalla normativa applicabile (D.Lgs. 471/1997 e DPR 642/1972). Prima ti ravvedi, meno paghi. Controlla spesso l’area Fatture e Corrispettivi e pianifica i versamenti per evitare dimenticanze.
La soglia di 77,47 euro si calcola includendo contributi integrativi, spese e ritenuta?
Conta il totale del documento ai fini del bollo. Il contributo integrativo previdenziale (ad esempio il 4% delle casse professionali) incide sul totale e quindi sulla soglia. Le spese riaddebitate o rimborsi analitici concorrono al totale se rientrano in fattura. La ritenuta d’acconto, invece, non riduce la soglia. È un prelievo fiscale e non un componente del corrispettivo. Se quindi il totale documento è 80 euro, anche se la ritenuta riduce il netto, il bollo di 2 euro è dovuto. Questa impostazione è coerente con la Tariffa del DPR 642/1972 e con i chiarimenti di prassi dell’Agenzia.
Come gestisco il bollo in caso di note di credito e rettifiche?
Se emetti una nota di credito totale che azzera la fattura, il bollo non è più dovuto. Se era già confluito nel conteggio trimestrale, potrai allineare nel trimestre successivo. Se la nota di credito è parziale, verifica il nuovo totale documento. Se scende a 77,47 euro o meno, non si applica il bollo su quell’operazione. Se resta sopra, il bollo rimane. Indica sempre la corretta causale e conserva il legame tra fattura e nota di credito. In caso di errore iniziale (bollo non barrato ma dovuto), regolarizza con ravvedimento o su invito dell’Agenzia. Le modalità operative discendono dal Decreto MEF 17 giugno 2014 e dai Provvedimenti direttoriali sull’imposta di bollo in ambiente elettronico.
