Obbligo della fattura elettronica: quando scatta e chi è esonerato?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

In Italia, la fattura elettronica è obbligatoria per tutte le Partite IVA dal 2024, con esonero solo per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria.

  • Obbligo generalizzato ex D.Lgs. 127/2015 e Legge 205/2017; esteso ai forfettari dal DL 36/2022, a regime dal 1° gennaio 2024.
  • Esonero per chi invia i dati al Sistema Tessera Sanitaria per prestazioni a persone fisiche, ai sensi di DL 119/2018 e provvedimenti del Garante Privacy.
  • Tempi di emissione: 12 giorni dall’operazione (immediata) o entro il 15 del mese successivo (differita). Codici SdI: 7 cifre, 0000000, XXXXXXX; CUU per PA.

Quando scatta l’obbligo di fattura elettronica

In Italia l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati decorre dal 2019. La base è l’art. 1 del D.Lgs. 127/2015, attuato dall’Agenzia delle Entrate con il Sistema di Interscambio (SdI). La Legge 205/2017 ha stabilito l’obbligo B2B e B2C.

Dal 1° luglio 2022 l’obbligo ha iniziato a toccare i contribuenti in regime forfettario (regime agevolato con imposta sostitutiva) con ricavi oltre 25.000 euro, per effetto del DL 36/2022. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo è pieno per tutti i forfettari e per i “minimi”.

Restano esclusi solo i soggetti non stabiliti in Italia (senza domicilio o residenza) anche se identificati ai fini IVA, per espressa previsione dell’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015. In questi casi si applicano regole diverse sul lato del cliente italiano.

Norme e prassi di riferimento

Le principali basi normative sono: D.Lgs. 127/2015; Legge 205/2017 (Bilancio 2018); DM 55/2013 per la PA; DL 36/2022 (PNRR 2) per l’estensione ai forfettari; provvedimenti Agenzia Entrate 30 aprile 2018 e successivi aggiornamenti; circolari interpretative (ad esempio Circolare 14/E del 2019). Le fonti sono consultabili su Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per la fatturazione verso Pubbliche Amministrazioni l’obbligo esiste dal 2014-2015 con formato XML FatturaPA, ai sensi del DM 55/2013 e dei provvedimenti MEF.

Chi è esonerato dall’e-fattura

L’esonero più importante riguarda chi eroga prestazioni sanitarie a persone fisiche e invia i dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Questo divieto di usare l’e-fattura via SdI tutela la privacy sanitaria.

La base è l’art. 10-bis del DL 119/2018 (convertito) e i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali del 20 dicembre 2018 e successivi. Questi atti vietano la trasmissione via SdI per fatture con dati sanitari verso privati.

Attenzione: l’esonero vale solo per fatture a persone fisiche. Se il professionista sanitario fattura a un’azienda o a una PA, può (e in alcuni casi deve) usare l’e-fattura. Inoltre resta l’obbligo di invio dei dati al STS secondo i decreti attuativi del MEF (ad esempio DM 31 luglio 2015).

Altri casi particolari

I soggetti non stabiliti in Italia, anche se solo identificati ai fini IVA, non sono obbligati a emettere e-fattura. La norma lo dice chiaramente nel D.Lgs. 127/2015. Tuttavia, il cliente italiano spesso deve integrare l’IVA con un’autofattura elettronica.

Chi opera in regimi speciali agricoltura o associazioni sportive dilettantistiche rientra oggi nell’obbligo se emette fattura. Gli esoneri “storici” sono stati via via superati dalle estensioni normative fino al 2024.

Come si emette correttamente una fattura elettronica

Per prima cosa abilita i servizi nel portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. Qui puoi attivare la predisposizione, l’invio via SdI e la conservazione digitale a norma. Ti serviranno SPID, CIE o CNS.

Il formato è XML conforme alle specifiche tecniche dell’Agenzia. Lo puoi generare dal portale gratuito o con un software terzo. Il portale è completo ma meno intuitivo. I software semplificano le scelte in base al tuo codice ATECO.

Compila data, numero progressivo, dati del cliente, imponibile, aliquota IVA, natura IVA (se esente), e regole specifiche come bollo virtuale. Applica il principio di cassa o competenza solo in contabilità; la fattura segue i tempi fiscali di emissione.

Codici destinatario e casi frequenti

Cliente con Partita IVA italiana: usa il suo codice destinatario SdI di 7 caratteri. Se non te lo comunica, inserisci 0000000: la fattura sarà nel suo cassetto fiscale.

Privato consumatore (senza P.IVA): inserisci 0000000. Consiglia comunque al cliente di registrare un indirizzo telematico sul portale per recuperare le fatture.

Cliente estero (UE o extra-UE): inserisci XXXXXXX. La fattura transita comunque via SdI per l’adempimento “operazioni transfrontaliere”. Ricorda regole IVA su territorialità e inversione contabile.

Tempi, scarto e correttivi

Devi emettere la fattura “immediata” entro 12 giorni dalla data dell’operazione. Puoi emettere la “differita” entro il 15 del mese successivo per cessioni e servizi documentati da DDT o rapporti di intervento.

Lo SdI può scartare la fattura per errori formali. In caso di scarto, la fattura si considera non emessa. Devi reinviare entro 5 giorni dalla notifica, mantenendo numero e data originari o secondo le indicazioni dell’Agenzia.

Se la fattura risulta “mancata consegna”, è comunque emessa. Dovrai informare il cliente e mettere a disposizione copia di cortesia. La validità fiscale resta legata alla ricevuta di consegna o messa a disposizione nel portale.

Conservazione digitale a norma

La conservazione sostitutiva rende le fatture immodificabili nel tempo. Puoi usare il servizio dell’Agenzia o un conservatore accreditato. Le regole derivano dal DM 17 giugno 2014 e dalle Linee guida AgID sulla conservazione.

I tempi di conservazione sono gli stessi delle scritture contabili: almeno 10 anni. Assicurati che i pacchetti di archiviazione rispettino requisiti di integrità, autenticità e reperibilità.

Operazioni con l’estero e autofatture TD17, TD18, TD19

Dal 1° luglio 2022, il vecchio “esterometro” è stato sostituito dalla trasmissione via SdI dei dati delle operazioni transfrontaliere. Per le fatture attive verso soggetti esteri, emetti un documento elettronico con codice XXXXXXX.

Per gli acquisti dall’estero applica l’integrazione o l’autofattura elettronica: TD17 per servizi da estero (reverse charge), TD18 per acquisti intracomunitari di beni, TD19 per acquisti di beni da soggetti extra-UE soggetti a inversione contabile.

Le TD17-18-19 vanno inviate in genere entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento estero. Le basi sono nelle specifiche tecniche Agenzia Entrate e nel D.Lgs. 127/2015, con richiamo agli articoli 17 e 46-47 del DL 331/1993.

Fattura verso PA

Per le Pubbliche Amministrazioni usa sempre il codice univoco ufficio (CUU) di 6 caratteri e il formato FatturaPA. La regola deriva dal DM 55/2013 e dal CAD. La PA paga solo su fattura corretta e registrata in piattaforma.

Regola decisionale rapida

Se hai Partita IVA in Italia e non rientri in esoneri specifici, devi emettere e-fattura via SdI. Verifica questi nessi logici:

  • Se sei in regime forfettario o ordinario: sì, e-fattura obbligatoria dal 2024.
  • Se eroghi prestazioni sanitarie a persone fisiche e invii al STS: no, non usare lo SdI per quelle fatture.
  • Se eroghi prestazioni sanitarie a imprese o PA: sì, e-fattura ammessa/obbligatoria.
  • Se sei non stabilito in Italia (solo identificato): e-fattura non obbligatoria; il cliente italiano integra.
  • Se fatturi a privati senza P.IVA: usa 0000000 e rispetta i tempi di emissione.
  • Se fatturi a esteri: usa XXXXXXX; per acquisti esteri invia TD17/18/19 entro il 15 del mese successivo.

Sanzioni e come rimediare

Per omissione o tardiva emissione si applica l’art. 6 del D.Lgs. 471/1997: dal 90% al 180% dell’IVA relativa. Se l’operazione non incide sulla liquidazione, sanzione fissa ridotta (art. 6, co. 1 e 8).

Per errori formali senza impatto sull’imposta, si applicano sanzioni minori (art. 6, co. 5-bis). Puoi usare il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997) pagando sanzioni ridotte in base al ritardo.

Per omessa trasmissione delle operazioni transfrontaliere si applica l’art. 11, D.Lgs. 471/1997, con sanzioni per irregolarità comunicative. Correggi con documenti di storno (nota di credito) o integrazione.

Scenario Obbligo/Esonero Documento e Codice Tempistiche e Riferimenti
Professionista in regime forfettario (dal 2024) Obbligo e-fattura Fattura XML via SdI; codice destinatario del cliente o 0000000 12 giorni (immediata) o 15 mese successivo (differita); D.Lgs. 127/2015; DL 36/2022
Medico/odontoiatra verso persona fisica Esonero e divieto via SdI Fattura analogica o PDF; invio dati al Sistema Tessera Sanitaria Scadenze STS per DM attuativi; DL 119/2018; provv. Garante 20/12/2018
Fattura a cliente estero (UE/extra-UE) Obbligo invio dati via SdI Fattura elettronica con XXXXXXX; regole IVA sulla territorialità 12 giorni/15 mese successivo; specifiche Agenzia Entrate 2022-2026
Acquisto servizi da fornitore estero Autofattura/integrazione TD17 via SdI; reverse charge Entro il 15 del mese successivo; art. 17 DPR 633/1972; DL 331/1993
Acquisto beni intra-UE Integrazione TD18 via SdI Entro il 15 del mese successivo; DL 331/1993 art. 46-47
Fattura verso Pubblica Amministrazione Obbligo formato PA FatturaPA; CUU di 6 caratteri DM 55/2013; emissione secondo termini ordinari
Soggetto non stabilito in Italia (solo identificato) Esonero da e-fattura Fattura non via SdI; cliente italiano integra Art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. 127/2015
Cliente italiano senza codice destinatario comunicato Obbligo e-fattura Usa 0000000; consegna copia di cortesia Provv. Agenzia Entrate 30/04/2018 e s.m.i.

FAQ

Devo fare la fattura elettronica anche se sono in regime forfettario con ricavi bassi?

Sì. Dal 1° gennaio 2024 tutti i forfettari devono emettere fattura elettronica via SdI, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi. La transizione è stata graduale con il DL 36/2022, che ha anticipato l’obbligo per chi superava 25.000 euro. Oggi l’obbligo è pieno per tutti, salvo l’esonero specifico per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche con invio al Sistema Tessera Sanitaria. La base giuridica è l’art. 1 del D.Lgs. 127/2015, integrato dalla Legge 205/2017 e dalle successive estensioni. Se finora hai usato ricevute o fatture cartacee, passa subito al canale SdI per evitare sanzioni e problemi con la detrazione dell’IVA per i tuoi clienti. Ricorda: la fattura elettronica sostituisce il documento analogico ai fini fiscali e contabili.

Come funziona la fattura per un cliente estero e cosa devo indicare come codice?

Per un cliente estero devi comunque trasmettere la fattura via SdI per adempiere all’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere. Nel campo “Codice destinatario” inserisci XXXXXXX. La fattura non verrà recapitata al cliente estero tramite SdI, ma sarà registrata ai fini fiscali italiani. Invia al cliente una copia di cortesia in PDF. Verifica la territorialità IVA: per servizi a un soggetto passivo UE di norma si applica il reverse charge nel Paese del cliente (art. 7-ter DPR 633/1972), quindi indichi “non imponibile” o “fuori campo” con la relativa norma. Per cessioni extra-UE puoi applicare non imponibilità art. 8. Se ricevi fatture da fornitori esteri, ricorda le autofatture/integrazioni TD17-18-19 entro il 15 del mese successivo. Le istruzioni tecniche sono nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate 2022-2026.

Ho sbagliato una fattura elettronica: come la correggo senza sanzioni?

Se lo SdI ha scartato la fattura, è come se non l’avessi mai emessa. Puoi reinviarla corretta entro 5 giorni mantenendo data e numero, seguendo le specifiche dell’Agenzia. Se la fattura è stata accettata ma contiene un errore nell’importo o nell’IVA, emetti una nota di credito elettronica per stornare in tutto o in parte e poi una nuova fattura corretta. Se l’errore non incide sull’imposta (es. refuso nell’indirizzo), puoi emettere un documento di integrazione o fare un’integrazione nei registri. In caso di ritardi nell’emissione, usa il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997) versando la sanzione ridotta. Le sanzioni base sono nell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. Agisci rapidamente: prima correggi, meno paghi.

Sono un medico: quando posso o non posso usare la fattura elettronica?

Se la prestazione sanitaria è resa a una persona fisica e i dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria, non devi e non puoi emettere la e-fattura via SdI. Questo divieto discende dall’art. 10-bis del DL 119/2018 e dai provvedimenti del Garante Privacy del 20 dicembre 2018. Se invece fatturi a un’azienda, a un’assicurazione, a una casa di cura non in nome del paziente, o a una Pubblica Amministrazione, puoi usare la fattura elettronica. In tutti i casi resta l’obbligo STS secondo i decreti attuativi MEF. Verifica sempre la natura del destinatario e se la fattura contiene dati che rivelano lo stato di salute del paziente; in dubbio, privilegia la tutela della privacy e l’invio al STS senza passare per lo SdI.

Quali sono i tempi esatti per emettere e inviare la e-fattura e cosa succede se sforo?

Per la fattura “immediata” hai 12 giorni dalla data dell’operazione per inviare il file XML allo SdI. Per la “differita”, se hai DDT o rapporti che provano consegne/servizi nel mese, puoi emettere un’unica fattura entro il 15 del mese successivo. Per le operazioni transfrontaliere attive valgono gli stessi tempi; per le integrazioni/autofatture TD17-18-19, in genere invii entro il 15 del mese successivo alla ricezione del documento estero. Se superi i termini, rischi le sanzioni dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997, graduabili con il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). Conserva sempre le ricevute SdI: sono la prova dell’invio tempestivo e della corretta consegna o messa a disposizione.

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