Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
L’aliquota 5% del regime forfettario dura 5 periodi d’imposta se rispetti i requisiti start-up; l’aliquota 15% non ha scadenza finché mantieni le condizioni di accesso e non superi le soglie previste.
- 5% per 5 periodi d’imposta: vale solo per nuove attività che rispettano i requisiti di cui alla Legge 190/2014, art. 1, comma 65.
- Soglia ricavi/compensi: accesso e permanenza entro 85.000 euro; oltre 100.000 euro scatta l’uscita immediata ai fini IVA (Legge 197/2022).
- Cause di esclusione: partecipazioni in società “collegate” all’attività, uso di regimi IVA speciali, ex datore di lavoro prevalente nei due anni precedenti.
Regime forfettario: quadro tecnico e riferimenti normativi 2026
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per titolari di Partita IVA individuale. Applica un’imposta sostitutiva al 15% o al 5% in start-up.
La base imponibile non è il reddito “vero”, ma il forfettario. Si calcola con il coefficiente di redditività del codice ATECO. Questo coefficiente traduce i ricavi in reddito tassabile in modo semplice.
Il regime si fonda sugli articoli 1, commi 54-89, della Legge 190/2014, come modificati nel tempo. Le norme sono consultabili su Normattiva. Le prassi ufficiali sono nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Le novità più rilevanti: la soglia di accesso/permanenza a 85.000 euro e l’uscita immediata oltre 100.000 euro introdotte dalla Legge 197/2022 (Bilancio 2023). Confermate nei successivi interventi.
Per i chiarimenti operativi puoi fare riferimento alle circolari dell’Agenzia delle Entrate (ad es. circolari 10/E del 2016 e 9/E del 2019) e alla Guida istituzionale aggiornata.
Cos’è l’imposta sostitutiva e come funziona la tassazione
L’imposta sostitutiva è una tassa unica che sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. Nel forfettario è al 15%. Scende al 5% per le start-up che hanno i requisiti.
Il reddito imponibile si calcola così: incassi dell’anno (principio di cassa) moltiplicati per il coefficiente ATECO. Da questo importo sottrai i contributi previdenziali pagati.
Il regime forfettario non applica l’IVA sulle fatture. Fai eccezione solo nei casi di superamento della soglia di 100.000 euro, come vedremo.
Aliquota 5%: durata, condizioni e casi pratici
L’aliquota al 5% dura 5 periodi d’imposta. Conta il numero di anni fiscali, non i mesi. Aprire a dicembre “consuma” comunque il primo dei cinque anni.
I requisiti sono indicati nella Legge 190/2014, art. 1, comma 65. Servono tre condizioni, tutte insieme. Se ne manca una, si applica il 15%.
- Assenza di attività simili nei 3 anni precedenti: non devi aver svolto, anche in forma associata o familiare, attività d’impresa, artistica o professionale uguale o simile.
- Nessuna mera prosecuzione: l’attività non deve essere la semplice continuazione di lavoro precedente, dipendente o autonomo, svolto per gli stessi clienti. Fa eccezione la pratica obbligatoria (tirocinio).
- Prosecuzione di attività altrui: se rilevi un’attività già avviata, i suoi ricavi dell’anno precedente non devono aver superato la soglia di accesso al forfettario (oggi 85.000 euro).
Se rispetti queste condizioni, puoi applicare il 5% per 5 anni. Al termine, passi automaticamente al 15% se resti nel forfettario.
Se in un anno non rispetti più i requisiti start-up (per esempio, emerge una prosecuzione vietata), l’aliquota al 5% non è applicabile da subito. In quel caso usi il 15%, restando comunque nel forfettario se gli altri requisiti sono a posto.
Esempi rapidi sulla durata del 5%
Apri IVA a novembre 2026 e rispetti i requisiti: 5% per 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Dal 2031 passi al 15%.
Chiudi e riapri entro i tre anni con stessa attività: non avrai il 5%, perché la norma richiede assenza di attività simili nei tre anni precedenti.
Rilevi un’attività che nel 2025 ha fatturato 90.000 euro: niente 5% nel 2026, perché la soglia dell’anno precedente superava 85.000 euro.
Aliquota 15%: durata senza scadenza e regole di permanenza
L’aliquota al 15% non ha una durata predeterminata. Resta finché mantieni i requisiti di accesso e permanenza del regime forfettario.
Il requisito cardine è economico: ricavi/compensi dell’anno precedente entro 85.000 euro. Il controllo avviene ogni anno, con il criterio di cassa.
Se superi 85.000 euro ma non oltrepassi 100.000 euro, resti forfettario per quell’anno e esci dal regime dall’anno successivo.
Le principali cause di esclusione previste dalla legge
- Partecipazioni “incompatibili”: soci di società di persone o associazioni tra professionisti, oppure controllo, diretto o indiretto, di SRL che svolge attività riconducibile alla tua. Fonte: Legge 190/2014, comma 57.
- Regimi IVA speciali: non puoi aderire se applichi regimi IVA particolari (ad es. agricoltura speciale, agenzie di viaggio, ecc.). Riferimento: art. 1, comma 57, lett. a), Legge 190/2014.
- Residenza fiscale: devi essere residente in Italia. Se non residente, puoi aderire solo se residente in UE/SEE e produci in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. Fonte: comma 57, lett. b).
- Vendite particolari: esclusi i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessione di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi. Fonte: comma 57, lett. e).
- Ex datore di lavoro: non puoi operare prevalentemente verso chi è stato tuo datore di lavoro (o soggetti a lui riconducibili) nell’anno in corso o nei due precedenti. Fonte: comma 57, lett. d-bis.
Nota importante 2026: non esiste un limite di reddito da lavoro dipendente (30.000 o 35.000 euro) per accedere o restare nel forfettario. Quella soglia apparteneva a versioni superate della norma. Puoi verificare su Normattiva e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Altrettanto, non esiste più il tetto di 20.000 euro per spese di personale e collaboratori. Il vincolo è stato rimosso con le modifiche intervenute dal 2019.
Superamento soglie: 85.000 e 100.000 euro
La Legge 197/2022 ha fissato due soglie essenziali. La prima è 85.000 euro per accesso e permanenza. La seconda è 100.000 euro per l’uscita immediata ai fini IVA.
Scenario 1: chiudi l’anno a 92.000 euro. Per quell’anno resti nel forfettario. Dal 1° gennaio dell’anno successivo esci e applichi il regime ordinario.
Scenario 2: superi 100.000 euro a ottobre. Dal momento di superamento, per le operazioni successive devi applicare l’IVA. Per l’imposta sostitutiva del periodo, resti forfettario; dal periodo d’imposta successivo esci del tutto.
La verifica delle soglie si fa per cassa. Conta quanto incassi entro il 31 dicembre. Attenzione a incassi di fine anno e acconti.
Contributi previdenziali e interazione con il regime
I contributi non incidono sulla durata delle aliquote 5% o 15%. Ma riducono la base imponibile. Paghi l’imposta sul forfettario al netto dei contributi versati.
Artigiani e commercianti possono chiedere la riduzione del 35% dei contributi fissi. La disciplina deriva dalla Legge 190/2014, comma 77 e successive prassi dell’INPS.
I professionisti senza cassa versano alla Gestione Separata INPS. Anche questi contributi sono deducibili dal reddito forfettario.
Regola decisionale rapida
Decidi la tua aliquota e la durata in 5 passaggi
- Nuova attività? Se sì, verifica i 3 requisiti start-up: niente attività simili negli ultimi 3 anni; non mera prosecuzione; se prosegui altri, ricavi precedenti entro 85.000. Se tutti “sì”, 5% per 5 anni; altrimenti 15%.
- Hai partecipazioni in società incompatibili o controlli una SRL con stessa attività? Se “sì”, niente forfettario; se “no”, prosegui.
- Hai clienti legati a ex datore di lavoro negli ultimi 2 anni, e sarebbero prevalenti? Se “sì”, niente forfettario; se “no”, prosegui.
- Applichi regimi IVA speciali o vendi prevalentemente fabbricati/terreni/mezzi nuovi? Se “sì”, niente forfettario; se “no”, prosegui.
- Prevedi ricavi entro 85.000 euro? Se superi 100.000 in corso d’anno, IVA subito sulle operazioni successive e uscita dal regime dall’anno dopo; se resti tra 85.001 e 100.000, esci dall’anno successivo.
Fonti utili da consultare
Per il testo vigente vai su Normattiva cercando la Legge 190/2014, commi 54-89, e le modifiche della Legge 197/2022 e della Legge 213/2023. Per i chiarimenti applicativi usa le circolari dell’Agenzia delle Entrate e le istruzioni INPS e del Ministero del Lavoro per la parte contributiva.
| Scenario | Aliquota | Durata | Requisiti chiave | Uscita/Tempistiche |
|---|---|---|---|---|
| Nuova attività con requisiti start-up | 5% imposta sostitutiva | 5 periodi d’imposta | Nessuna attività simile ultimi 3 anni; non mera prosecuzione; ricavi del cedente anno precedente ≤ 85.000 | Dopo 5 anni passi al 15% se resti nel regime |
| Nuova attività senza uno dei requisiti start-up | 15% imposta sostitutiva | Senza scadenza | Soglie ricavi/compensi anno precedente ≤ 85.000; nessuna causa di esclusione (partecipazioni, regimi speciali, ex datore prevalente) | Rinnovo tacito anno per anno finché rispetti i requisiti |
| Permanenza con ricavi tra 85.001 e 100.000 | 15% per l’anno in corso | Valida per quell’anno | Superamento moderato della soglia | Esci dal forfettario dall’anno successivo |
| Superamento dei 100.000 in corso d’anno | IVA da applicare sulle operazioni successive al superamento; imposta sostitutiva per il reddito dell’anno | Immediata ai fini IVA | Monitoraggio incassi per cassa; emissione fatture con IVA dopo il superamento | Dal periodo d’imposta successivo sei fuori dal forfettario anche ai fini diretti |
| Partecipazione/controllo SRL con attività riconducibile | Nessuna | Non accessibile | Verifica controllo diretto/indiretto e “riconducibilità” dell’attività | Rientri solo rimuovendo la causa (es. cessione delle quote) |
| Prestazioni prevalenti verso ex datore negli ultimi 2 anni | Nessuna | Non accessibile | Analisi prevalenza fatturato verso ex datore o soggetti collegati | Rientri solo se cessa la prevalenza e decorrono i termini |
FAQ
Quanto dura davvero il 5% se apro la Partita IVA a fine anno? Perdo un anno “in bianco”?
Il 5% dura cinque periodi d’imposta, non cinque anni “solari pieni”. Se apri a dicembre 2026, quel mese vale come primo periodo d’imposta. Poi avrai 2027, 2028, 2029 e 2030. Dal 2031 passerai al 15%. Questa è la regola generale prevista dal comma 65 della Legge 190/2014. Il legislatore conta i periodi d’imposta, non i mesi di attività. Perciò, se puoi scegliere quando aprire, valuta l’impatto sugli anni disponibili al 5% e sul piano di incassi del primo periodo.
Se chiudo e riapro la Partita IVA, posso tornare al 5% per altri cinque anni?
Solo se rispetti di nuovo i tre requisiti start-up. La norma chiede che tu non abbia svolto attività simile nei tre anni precedenti la riapertura. Se riapri entro tre anni dalla chiusura, e l’attività è la stessa o simile, non potrai accedere al 5%. Inoltre, se la nuova attività è mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo verso gli stessi clienti, manca un altro requisito. In sintesi: riaprire non azzera il contatore, perché i paletti riguardano la storia professionale recente, non la “novità” formale della partita IVA. Verifica sempre su Normattiva il testo aggiornato del comma 65 e, se rilevi un’attività altrui, controlla che i ricavi dell’anno precedente fossero entro 85.000 euro.
Il limite dei 30.000 euro per i lavoratori dipendenti vale ancora per entrare nel forfettario?
No, al 2026 non esiste un limite di reddito da lavoro dipendente per accedere o restare nel forfettario. Questa soglia apparteneva a versioni superate della disciplina e non è vigente dopo gli interventi normativi successivi, tra cui la Legge 145/2018 e le modifiche poi confluite nel testo coordinato. La condizione da presidiare è diversa: non puoi operare prevalentemente per l’ex datore di lavoro o per soggetti a esso riconducibili nell’anno in corso o nei due precedenti. Questa è la vera barriera prevista oggi dal comma 57, lett. d-bis, della Legge 190/2014. Le fonti ufficiali sono consultabili su Normattiva e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa succede, operativamente, se supero i 100.000 euro a metà anno?
Scatta l’uscita immediata ai fini IVA dal momento in cui superi i 100.000 euro di incassi. Da quel punto, le operazioni successive devono essere fatturate con IVA e si applicano gli adempimenti del regime ordinario IVA (registri, liquidazioni, ecc.). Per l’imposta sostitutiva sui redditi dell’anno, resti comunque in forfettario fino al 31 dicembre. Dal periodo d’imposta successivo esci definitivamente dal regime anche ai fini delle imposte dirette. Questo meccanismo deriva dalla Legge 197/2022 ed è stato poi chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle sue prassi. Attenzione al principio di cassa: conta quando incassi, non solo quando emetti la fattura. Prevedi il superamento e, alla soglia, adegua subito la documentazione fiscale.
Quali sono gli errori più comuni che fanno perdere il 5% o il 15% e come evitarli?
Primo errore: confondere “nuova attività” con “nuova partita IVA”. Il 5% richiede una reale novità sostanziale, non formale. Se l’attività è la stessa di prima, rischi la mera prosecuzione e perdi il 5%. Secondo errore: sottovalutare l’ex datore di lavoro. Se fatturi prevalentemente a lui o a soggetti collegati nei due anni, il forfettario non è applicabile. Terzo errore: partecipare o controllare una SRL che fa la tua stessa attività. Questa è causa di esclusione. Quarto errore: non monitorare gli incassi e superare i 100.000 senza adeguare l’IVA subito. Quinto errore: credere a vincoli non più in vigore, come il tetto dei 30.000 per i dipendenti o i 20.000 per collaboratori. Per evitarli, verifica ogni anno i requisiti su Normattiva, consulta le circolari dell’Agenzia delle Entrate e pianifica gli incassi a cavallo d’anno con attenzione.
