Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Se sei in regime forfettario devi emettere fattura elettronica. Applica il bollo di 2 euro oltre 77,47 euro. Paga trimestralmente dall’area Fatture e Corrispettivi con F24 alle scadenze fissate dall’Agenzia delle Entrate.
- Tutti i forfettari: obbligo di fattura elettronica dal 1° gennaio 2024 (DL 36/2022, convertito in L. 79/2022).
- Bollo da 2 euro se la fattura supera 77,47 euro e non espone IVA (DPR 642/1972, Tariffa allegata, art. 13, n. 1-bis).
- Versamento trimestrale via F24 precompilato in Fatture e Corrispettivi; possibile rinvio se l’importo dovuto non supera 250 euro (DM MEF 4 dicembre 2020).
Panoramica aggiornata 2026
Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica vale per tutti i contribuenti in regime forfettario. La base normativa è il DL 36/2022, convertito in legge. L’esonero per i ricavi 2021 inferiori a 25.000 euro non esiste più.
L’imposta di bollo è un’imposta fissa. Si applica su fatture e ricevute che non espongono IVA e superano 77,47 euro. L’importo è 2 euro per documento. La norma di riferimento è il DPR 642/1972 e la Tariffa allegata.
Nel forfettario, le operazioni sono normalmente senza IVA. Per questo, il bollo scatta spesso. Va indicato in fattura e versato in modo virtuale se emetti e-fattura.
Quando il bollo è dovuto sulle fatture del forfettario
La regola dei 77,47 euro, in parole semplici
Se la tua fattura non ha IVA e supera 77,47 euro, devi il bollo di 2 euro. Conta il totale documento, inclusa la rivalsa previdenziale (per esempio il 4%). L’IVA non conta mai per la soglia, ma nel forfettario l’IVA non c’è.
Se la fattura è pari o inferiore a 77,47 euro, non devi il bollo. Se superi anche di un centesimo, il bollo è dovuto. La base è l’art. 13, n. 1-bis della Tariffa allegata al DPR 642/1972.
Casi in cui il bollo non si applica
Se la fattura espone IVA, il bollo non è dovuto. Nel forfettario questo è raro, ma può capitare in casi particolari (per esempio fuoriuscita dal regime con operazioni soggette a IVA nello stesso anno).
Le spese anticipate in nome e per conto del cliente, se rispettano l’art. 15 del DPR 633/1972, non formano base imponibile IVA. Per il bollo, però, contano nel totale della fattura ai fini della soglia. Quindi possono far scattare il bollo.
Fattura elettronica: come indicare e addebitare il bollo
Compilazione del tracciato: cosa impostare
Nel file XML del Sistema di Interscambio attiva il blocco DatiBollo. Imposta “BolloVirtuale = SI”. Inserisci 2 euro come importo. Nel corpo della fattura aggiungi una riga descrittiva “Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DPR 642/1972: 2,00 euro”.
Se usi un software, di solito basta spuntare “Bollo” e il programma compila il tracciato in automatico. Verifica sempre l’anteprima. La responsabilità resta tua.
Controlli e integrazioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate controlla trimestralmente le e-fatture. Se il bollo era dovuto ma non lo hai indicato, integra gli importi e li rende visibili nell’area Fatture e Corrispettivi. Il riferimento operativo è nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati sul sito istituzionale.
Puoi confermare o correggere gli importi entro i termini. Dopo la scadenza, l’importo residuo viene comunque richiesto. Conserva le ricevute di invio e pagamento.
Pagamento del bollo: scadenze, F24 e rinvii
Calendario trimestrale e regole di rinvio
Le scadenze fisse sono quattro:
31 maggio per il primo trimestre. 30 settembre per il secondo trimestre. 30 novembre per il terzo trimestre. 28 febbraio dell’anno successivo per il quarto trimestre.
Se l’importo del primo trimestre non supera 250 euro, puoi pagarlo con il secondo entro il 30 settembre. Se la somma di primo e secondo non supera 250 euro, puoi pagare primo, secondo e terzo insieme entro il 30 novembre. La fonte è il DM MEF 4 dicembre 2020.
Come si paga in pratica
Accedi a Fatture e Corrispettivi con SPID, CIE o CNS. Entra nella sezione “Pagamento imposta di bollo”. Troverai l’F24 precompilato con gli importi dovuti per trimestre.
Paga in tre modi: tramite home banking, se la tua banca è abilitata; con addebito diretto dall’area dell’Agenzia delle Entrate, se hai registrato l’IBAN; tramite un intermediario abilitato che invia l’F24 telematico.
Se hai integrato o contestato gli importi, verifica il nuovo F24 generato. Paga entro la scadenza. Scarica e conserva la ricevuta.
Ritardi, sanzioni e ravvedimento operoso
Se paghi in ritardo scatta la sanzione e gli interessi. Puoi rimediare con il ravvedimento operoso previsto dal D.Lgs. 472/1997 e dal D.Lgs. 471/1997. Prima paghi, meno sanzione versi. Servono: imposta di bollo, interessi legali e sanzione ridotta.
Se dimentichi di indicare il bollo in fattura ma era dovuto, l’Agenzia può integrare gli importi. Se non versi, applica le sanzioni. Meglio controllare ogni trimestre la tua posizione nell’area riservata.
Fatture cartacee residuali e casi particolari
Documenti cartacei in casi eccezionali
Dal 2024 la regola è la e-fattura. Eventuali documenti cartacei restano eccezioni (per esempio in caso di indisponibilità dei servizi). Se emetti un documento cartaceo con importo oltre 77,47 euro e senza IVA, applica il contrassegno telematico da 2 euro.
La marca deve avere data uguale o precedente alla fattura. La applichi sull’originale per il cliente. Sulle copie indichi “Imposta di bollo assolta sull’originale”. Le sanzioni seguono il DPR 642/1972.
Note di credito e acconti
La nota di credito non fa recuperare il bollo già versato. Il bollo è dovuto per il documento emesso. Se emetti una nota di credito totale, l’Agenzia potrebbe ricalcolare gli importi a livello trimestrale, ma il bollo originario non si “storna”.
Per gli acconti, vale la stessa regola: se la fattura di acconto supera 77,47 euro e non espone IVA, il bollo si applica. Anche su più acconti distinti, ciascuno con importo oltre soglia.
Fonti normative di riferimento
Dove verificare le regole
Per l’obbligo di fatturazione elettronica dei forfettari: DL 36/2022, convertito in L. 79/2022. Consulta il portale Normattiva e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Per l’imposta di bollo su fatture e ricevute: DPR 642/1972 e Tariffa allegata (art. 13, n. 1-bis). Consulta Normattiva.
Per modalità e scadenze del bollo sulle fatture elettroniche: DM MEF 4 dicembre 2020 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Fatture e Corrispettivi”.
Regola decisionale rapida
In 5 passi logici
1) La tua fattura espone IVA? Se sì, niente bollo. Se no, vai al punto 2.
2) Il totale documento supera 77,47 euro? Considera anche la rivalsa previdenziale e le spese fuori campo. Se no, niente bollo. Se sì, vai al punto 3.
3) È una fattura elettronica? Se sì, imposta DatiBollo = SI e aggiungi 2 euro al totale. Se è cartacea in caso eccezionale, applica contrassegno telematico da 2 euro datato.
4) Alla fine del trimestre, entra in Fatture e Corrispettivi. Controlla l’importo del bollo dovuto. Se serve, correggi.
5) Paga l’F24 entro la scadenza. Se l’importo del trimestre non supera 250 euro, valuta il rinvio ammesso dal DM MEF 4 dicembre 2020.
| Scenario | Documento da emettere | Quando scatta il bollo | Pagamento e scadenza |
|---|---|---|---|
| Forfettario 2026, prestazione servizi Italia, totale 120 euro | Fattura elettronica senza IVA | Sì, oltre 77,47 euro. Imposta DatiBollo = SI e addebita 2 euro | Trimestrale via F24 da Fatture e Corrispettivi: 31/5, 30/9, 30/11, 28/2 |
| Forfettario 2026, cessione beni Italia, totale 60 euro | Fattura elettronica senza IVA | No, sotto soglia. Nessun bollo | Nessun versamento per il bollo. Conserva la fattura |
| Fattura con rivalsa INPS 4% e spese ex art. 15, totale 85 euro | Fattura elettronica senza IVA | Sì. Soglia superata considerando tutte le somme non soggette a IVA | Versa nel trimestre di emissione con F24 precompilato |
| Fattura cartacea emessa per indisponibilità servizi | Documento cartaceo eccezionale | Sì, se totale oltre 77,47 euro e senza IVA. Applica contrassegno da 2 euro datato | Nessun F24 per il cartaceo. Ma resta l’obbligo e le sanzioni se non applichi la marca |
| Fattura estera (servizi a cliente UE/extracomunitario), totale 200 euro | Fattura elettronica transfrontaliera se richiesta o tramite esterometro | Di regola sì, perché la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro | Trimestrale con F24. Verifica l’inquadramento territoriale prima di decidere |
| Nota di credito totale a storno fattura con bollo | Nota di credito elettronica | Il bollo della fattura originaria resta dovuto; verifica eventuali ricalcoli trimestrali | Nessun “rimborso” automatico del bollo. Regola i trimestri successivi |
FAQ
Dal 2026, i forfettari devono sempre emettere fattura elettronica? E con quale base normativa?
Sì. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di e-fattura riguarda tutti i forfettari, senza più soglie. La base è l’art. 18 del DL 36/2022, convertito in L. 79/2022. Prima il vincolo partiva dal 1° luglio 2022 per chi nel 2021 superava 25.000 euro. Dal 2024 l’estensione è totale. Le istruzioni operative sono nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e nel portale Fatture e Corrispettivi. Eventuali eccezioni tecniche (indisponibilità servizi) non cambiano la regola: la fatturazione resta elettronica, con eventuale recupero dei flussi al ripristino.
Come capisco, in pratica, se devo applicare il bollo in fattura?
Fai tre controlli semplici. Primo: la tua fattura espone IVA? Se no, passa al secondo controllo. Secondo: il totale è superiore a 77,47 euro? Ricorda che contano anche rivalsa previdenziale e spese fuori campo IVA. Se superi la soglia, il bollo è dovuto. Terzo: stai emettendo una e-fattura? Allora imposta DatiBollo = SI e aggiungi 2 euro. L’obbligo deriva dal DPR 642/1972, Tariffa allegata, art. 13, n. 1-bis. Se usi un gestionale, controlla che la spunta del bollo sia attiva e che la riga “Imposta di bollo assolta” compaia nel documento. In caso di dubbio, verifica trimestre per trimestre gli importi proposti dall’Agenzia nell’area riservata.
Non ho spuntato il bollo su alcune e-fatture sopra soglia: cosa succede e come rimediare?
L’Agenzia delle Entrate effettua un controllo incrociato e può integrare d’ufficio il bollo mancante. Nell’area Fatture e Corrispettivi vedrai l’importo proposto per il trimestre. Puoi confermare o modificare entro i termini. Se il bollo risulta dovuto e non lo paghi, scattano sanzioni e interessi. Puoi usare il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997) per ridurre la sanzione: versa imposta, interessi legali e sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo. Agisci presto: più aspetti, più la sanzione sale. Conserva sempre il dettaglio delle fatture e le ricevute di pagamento.
Il bollo si applica sulla rivalsa INPS 4%? E cosa succede con le spese anticipate ex art. 15?
Sì, la rivalsa previdenziale concorre al totale che confronti con la soglia di 77,47 euro. Quindi, se grazie alla rivalsa il totale supera la soglia, il bollo è dovuto. Per le spese anticipate in nome e per conto del cliente (art. 15, DPR 633/1972), ai fini del bollo contano nel totale documento. In pratica: somma compenso, rivalsa e spese fuori campo IVA; se superi 77,47 euro, applichi il bollo. Nella e-fattura imposta DatiBollo = SI e aggiungi 2 euro. Verifica che il gestionale non “nasconda” la riga del bollo quando aggiungi spese art. 15.
Come funziona il pagamento trimestrale dell’imposta di bollo e quando posso rinviare ai trimestri successivi?
Ogni trimestre l’Agenzia calcola quanto devi per il bollo sulle tue e-fatture. Trovi l’importo nell’area Fatture e Corrispettivi, insieme all’F24 precompilato. Le scadenze sono: 31 maggio (primo trimestre), 30 settembre (secondo), 30 novembre (terzo), 28 febbraio dell’anno successivo (quarto). Il DM MEF 4 dicembre 2020 consente il rinvio se l’importo è basso: se il primo trimestre non supera 250 euro, puoi sommarlo al secondo e pagare entro il 30 settembre; se la somma di primo e secondo resta entro 250 euro, puoi pagare primo, secondo e terzo insieme entro il 30 novembre. Il pagamento avviene via F24 telematico: home banking abilitato, addebito dall’area dell’Agenzia con IBAN registrato o intermediario abilitato. Se ritardi, usa il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni.
Ho emesso una nota di credito per stornare una fattura con bollo: posso “recuperare” i 2 euro?
In linea generale no. L’imposta di bollo è dovuta per il documento che ha originato l’obbligo e non si recupera con la nota di credito. La nota di credito corregge importi e imponibili, ma non annulla retroattivamente un bollo già sorto. Nella gestione trimestrale, l’Agenzia può ricalcolare l’importo complessivo dovuto considerando le variazioni del periodo, ma il bollo indicato e versato per la fattura originaria non dà diritto a rimborso automatico. Verifica sempre in Fatture e Corrispettivi il ricalcolo del trimestre e conserva la documentazione a supporto.
