Procedura liquidazione delle fatture della PA: qual è?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Le PA pagano entro 30 giorni (60 per strutture sanitarie). Fattura solo via SdI. Split payment: valido fino al 30/06/2026; dal 01/07/2026 non si applica, salvo nuova proroga UE.

  • Termini di pagamento PA: 30 giorni, 60 per enti del Servizio sanitario nazionale. Decorrenza dalla ricezione via SdI.
  • FatturaPA obbligatoria verso tutte le PA, con Codice univoco ufficio, CIG/CUP quando richiesti.
  • Split payment ex art. 17-ter DPR 633/1972 applicabile alle fatture emesse fino al 30/06/2026; dal 01/07/2026 sospeso in assenza di nuova autorizzazione UE.

Tempi di pagamento delle fatture verso la Pubblica Amministrazione

I tempi sono fissati dal Decreto legislativo 231/2002, come modificato dal Decreto legislativo 192/2012, che recepisce la Direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento.

Regola generale: 30 giorni dalla ricezione della fattura. Eccezione: 60 giorni per strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale. È ammesso un termine superiore solo se oggettivamente giustificato e pattuito, nei limiti di legge.

La decorrenza parte dal giorno di consegna della FatturaPA tramite Sistema di Interscambio (SdI). Non conta la data di emissione sul documento, ma la data di ricezione attestata dal SdI.

Verifica di conformità e sospensioni ammesse

La PA può prevedere una verifica di conformità della fornitura. La verifica può durare al massimo 30 giorni, se espressamente pattuita e motivata nei documenti di gara o nell’ordine.

Se la verifica è prevista, il termine di pagamento decorre dalla data di conclusione della verifica positiva. Questa prassi è tipica negli appalti con stati di avanzamento lavori (SAL) e collaudi.

Per i contratti pubblici, valgono anche le regole del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 36/2023) su certificazioni e cronoprogrammi di pagamento.

Fatturazione elettronica verso le PA: cosa inserire

La fatturazione elettronica verso le amministrazioni pubbliche è obbligatoria dal 2015. La base normativa è la Legge 244/2007, art. 1, commi 209-214, e il Decreto ministeriale 55/2013 che istituisce il formato FatturaPA e l’uso del SdI dell’Agenzia delle Entrate.

Anche oggi, in un contesto di obbligo generalizzato di e-fattura per le partite IVA, la FatturaPA mantiene regole tecniche specifiche. Occorre rispettare tracciato, codifiche e controlli.

Nella FatturaPA inserisci sempre: Codice univoco ufficio dell’ente (presente sull’IndicePA), eventuali CIG e CUP quando richiesti dalla normativa sugli appalti o dall’ordine, riferimenti dell’ordine o della determina, codici IVA corretti, termini di pagamento concordati.

Settore sanitario e ciclo ordine-Documento di trasporto-Fattura

Per gli acquisti di beni e servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale si usa il Nodo Smistamento Ordini (NSO). La base è il Decreto MEF 7 dicembre 2018 e successive disposizioni attuative.

Il ciclo documentale prevede ordine elettronico, DDT e FatturaPA coerenti. I pagamenti restano a 60 giorni, con decorrenza come previsto dalle regole sopra.

Se il documento d’ordine NSO manca o non è coerente, la PA può rifiutare la fattura. Verifica sempre i dati di ordine e consegna prima dell’emissione.

Split payment (scissione dei pagamenti): stato al 2026

Lo split payment è previsto dall’art. 17-ter del DPR 633/1972. La sua applicazione richiede una deroga UE alla Direttiva IVA, concessa a tempo determinato.

L’ultima autorizzazione UE è stata rilasciata con la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1553, che ha consentito l’applicazione fino al 30 giugno 2026. Alla data di agosto 2026, la deroga risulta scaduta.

Conseguenza pratica: per le fatture emesse dal 1° luglio 2026 non si applica lo split payment, salvo nuova decisione UE e relativo recepimento nazionale. Le fatture emesse entro il 30 giugno 2026 restano disciplinate dalle regole vigenti alla data di emissione.

Come funzionava lo split payment fino al 30/06/2026

Tu emettevi la fattura con IVA esposta e l’annotazione “scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/1972”. Incassavi solo l’imponibile. L’ente versava l’IVA direttamente all’Erario.

Lo split payment si applicava anche ai professionisti soggetti a ritenuta dal 1° luglio 2017 (Decreto-legge 50/2017). Non si applicava a chi emetteva fatture senza IVA per regime di esenzione (ad esempio regime forfettario o operazioni fuori campo).

Verifica su Normattiva e su atti del Ministero dell’Economia e delle Finanze se, dopo giugno 2026, sono intervenute proroghe o modifiche.

Ritardi di pagamento: interessi e indennizzi

Se la PA paga in ritardo, maturano interessi moratori automatici ai sensi del Decreto legislativo 231/2002. Il tasso è pari al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, salvo aggiornamenti ministeriali semestrali.

Hai anche diritto a un indennizzo forfettario di 40 euro per ogni fattura pagata in ritardo. Puoi richiedere ulteriori costi di recupero se superiori.

Non serve una diffida formale per far maturare gli interessi: decorrono di diritto dal giorno successivo alla scadenza.

Regola decisionale rapida

– Il cliente è una PA? Sì: emetti sempre FatturaPA via SdI. No: segui le regole B2B/B2C.

– L’ente è del Servizio sanitario nazionale? Sì: termine 60 giorni; se richiesto, usa NSO per l’ordine. No: termine 30 giorni, salvo diversa pattuizione lecita.

– Hai un ordine/contratto con verifica di conformità? Sì: il termine decorre dalla fine verifica (max 30 giorni di verifica, se pattuita). No: decorre dalla ricezione SdI.

– Data di emissione fattura entro 30/06/2026? Sì: applica split payment se l’ente rientra nei soggetti previsti e non sei in esenzione IVA. No (dal 01/07/2026): non applicare split payment, salvo nuova proroga UE.

– Pagamento in ritardo? Calcola interessi moratori e indennizzo 40 euro. Valuta il sollecito formale e la messa in mora.

Riferimenti normativi utili (citazioni testuali)

Direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Decreto legislativo 231/2002 e Decreto legislativo 192/2012 per termini, interessi e indennizzi. Legge 244/2007 art. 1, commi 209-214, e Decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 per FatturaPA e SdI. Decreto MEF 7 dicembre 2018 per NSO. DPR 633/1972 art. 17-ter per scissione dei pagamenti. Decreto-legge 50/2017 per estensioni split payment. Decisione di esecuzione (UE) 2023/1553 sulla deroga split payment fino al 30 giugno 2026. Consultazione su Normattiva, Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Accortezze operative

Concorda termini e verifiche nei contratti. Inserisci sempre CIG/CUP quando presenti. Verifica il Codice univoco ufficio sull’IndicePA.

Monitora la data di consegna SdI per calcolare correttamente la scadenza. Conserva ricevute SdI (consegna, scarto, decorrenza termini) per prova.

Se dal 01/07/2026 non applichi lo split payment, adegua i listini e i flussi di incasso per includere anche l’IVA da riscuotere.

Scenario Termine di pagamento Decorrenza Dati/Documenti obbligatori in fattura IVA / Split payment
Fornitura a PA non sanitaria (beni/servizi standard) 30 giorni (D.Lgs. 231/2002) Ricezione FatturaPA via SdI; verifica di conformità solo se pattuita (max 30 giorni) Codice univoco ufficio IPA; eventuali CIG/CUP; riferimenti ordine/determina IVA ordinaria in fattura; split payment solo per fatture emesse fino al 30/06/2026
Fornitura a struttura sanitaria SSN con NSO 60 giorni (D.Lgs. 231/2002) Ricezione FatturaPA via SdI e coerenza con ordine NSO ID ordine NSO; DDT coerente; CIG/CUP se presenti; Codice univoco ufficio IVA ordinaria; split payment fino al 30/06/2026; dal 01/07/2026 non si applica salvo proroga UE
Appalto lavori/servizi con SAL e collaudo 30 giorni dalla certificazione SAL/collaudo se previsto nel contratto Data certificazione conformità/SAL; oppure ricezione SdI se non previsti Riferimento SAL/certificato; CIG/CUP; capitolato; Codice univoco ufficio IVA secondo aliquota; split payment valido solo per fatture fino al 30/06/2026
Professionista verso PA (compensi con ritenuta) 30 giorni (60 per SSN) Ricezione via SdI Dati ritenuta d’acconto; CIG/CUP se richiesti; Codice univoco ufficio IVA applicata in fattura; split payment fino al 30/06/2026; dal 01/07/2026 non si applica
Contribuente in regime forfettario verso PA 30 giorni (60 per SSN) Ricezione via SdI Codice univoco ufficio; dicitura regime agevolato; CIG/CUP se richiesti Nessuna IVA in fattura; split payment non applicabile

FAQ

Quando inizia a contare il termine di 30 o 60 giorni per le PA?

Il termine decorre dalla ricezione della FatturaPA tramite Sistema di Interscambio. Fa fede l’esito di consegna del SdI. Se il contratto o l’ordine prevedono una verifica di conformità motivata, questa può sospendere il termine per un massimo di 30 giorni. In tal caso, i 30 o 60 giorni decorrono dalla conclusione positiva della verifica. Se la PA rifiuta la fattura per errori formali o mancanza di CIG/CUP, il conteggio non parte. La scadenza si ricalcola dalla nuova ricezione della fattura corretta via SdI.

Cosa succede se la PA paga in ritardo rispetto ai 30 o 60 giorni?

Maturano automaticamente interessi moratori ai sensi del Decreto legislativo 231/2002. Il tasso è pari al tasso BCE di riferimento, maggiorato di 8 punti percentuali, con aggiornamenti semestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Spetta anche l’indennizzo forfettario di 40 euro per ciascuna fattura in ritardo, più l’eventuale rimborso dei maggiori costi di recupero. Non serve un sollecito formale per far decorrere gli interessi. È consigliabile inviare comunque un sollecito e, se necessario, una messa in mora per documentare il credito.

Devo sempre indicare CIG e CUP in fattura verso la PA?

Indica CIG e CUP quando previsti dal Codice dei contratti pubblici o dalle regole interne dell’ente. Nei contratti di lavori, servizi e forniture, il CIG è normalmente obbligatorio. Il CUP è richiesto per progetti d’investimento pubblico. Se l’ordine o la determina lo richiedono, l’assenza di CIG/CUP può causare il rifiuto della fattura da parte del SdI o dell’ente. Verifica sempre l’ordine/contratto e le istruzioni operative dell’ufficio pagatore. Inserisci il Codice univoco ufficio corretto per l’instradamento.

Lo split payment si applica ancora nel 2026?

La scissione dei pagamenti, disciplinata dall’art. 17-ter del DPR 633/1972, necessitava della deroga UE. L’ultima Decisione di esecuzione (UE) 2023/1553 ha autorizzato l’Italia fino al 30 giugno 2026. Alla data di agosto 2026, la deroga risulta scaduta. Pertanto, per le fatture emesse dal 1° luglio 2026 lo split payment non si applica, salvo un’eventuale nuova decisione UE e relativo recepimento nazionale. Le fatture emesse fino al 30 giugno 2026 restano assoggettate alle regole in vigore al momento dell’emissione. Per conferma, consulta su Normattiva gli aggiornamenti dell’art. 17-ter e gli atti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Come preparo correttamente una FatturaPA per ridurre rifiuti e ritardi?

Raccogli i dati prima di emettere: Codice univoco ufficio, anagrafica completa, riferimenti di ordine o determina, eventuali CIG/CUP, centro di costo. Se lavori con strutture sanitarie, verifica l’ordine NSO e la corrispondenza con DDT e fattura. Indica termini di pagamento contrattuali chiari. Applica le aliquote IVA corrette e specifica eventuali riferimenti normativi per esenzioni o non imponibilità. Se la fattura rientra nel periodo fino al 30/06/2026 e l’ente è soggetto, valuta la nota “scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/1972”. Firma e invia via SdI, conserva le ricevute. Controlla l’esito: se “scarto”, correggi e rinvia; se “consegnata”, monitora la scadenza contabile.

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